Articolo 57 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 56Articolo 58
Versione
16 febbraio 1963
Art. 57.
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalita' per la loro consegna alla Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963