TRIB
Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato, dandone lettura alle parti, la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 47/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 d GHETT in Savona alla via Cristoforo Astengo n.6/2 è eletto domicilio
–parte ricorrente– contro
(CF: ; PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
essa F: ; PI: Controparte_2 P.IVA_3
), in persona del legale rap entat vv. P.IVA_2 stian FAGGELLA PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata in Arma di Taggia alla via Stazione n.51 presso lo studio dell'avv. Ivo Donato TIRI
–parte resistente–
Ragioni della decisione Premesso che: (1) con ricorso ex artt. 281undecies e 645 cpc, opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n.386/2024 emesso dal Tribunal cedura n.386/2024, eccependo, in via pregiudiziale, la incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Savona (2) in sede di comparsa di costituzione e risposta, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa ona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, aderiva, ex art. mpetenza del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Savona
Ritenuto che (3) va confermato il principio per cui l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 Cc, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (4) Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa, presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero
1 dott. Pasquale LONGARINI svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.
PQM
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe: (a) dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale ordinario di Savona e, per l'effetto, dichiara la cancellazione della causa dal ruolo
(b) assegna a parte attrice il termine di tre mesi dalla data di emissione e lettura della predetta ordinanza, a norma dell'art. 50 Cpc, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente
(c) nulla per le spese processuali (d) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Così deciso in Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato, dandone lettura alle parti, la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 47/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 d GHETT in Savona alla via Cristoforo Astengo n.6/2 è eletto domicilio
–parte ricorrente– contro
(CF: ; PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
essa F: ; PI: Controparte_2 P.IVA_3
), in persona del legale rap entat vv. P.IVA_2 stian FAGGELLA PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata in Arma di Taggia alla via Stazione n.51 presso lo studio dell'avv. Ivo Donato TIRI
–parte resistente–
Ragioni della decisione Premesso che: (1) con ricorso ex artt. 281undecies e 645 cpc, opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n.386/2024 emesso dal Tribunal cedura n.386/2024, eccependo, in via pregiudiziale, la incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Savona (2) in sede di comparsa di costituzione e risposta, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa ona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, aderiva, ex art. mpetenza del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Savona
Ritenuto che (3) va confermato il principio per cui l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 Cc, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (4) Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa, presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero
1 dott. Pasquale LONGARINI svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.
PQM
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe: (a) dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale ordinario di Savona e, per l'effetto, dichiara la cancellazione della causa dal ruolo
(b) assegna a parte attrice il termine di tre mesi dalla data di emissione e lettura della predetta ordinanza, a norma dell'art. 50 Cpc, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente
(c) nulla per le spese processuali (d) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Così deciso in Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI