Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alla iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessita'.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alla iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessita'.