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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10819/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2025 da
, con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO, Parte_1
per mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. SPAGNOLO CHIARA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
20/06/2019 – decr. om. del 09/08/2019 – cron. 4013/2019 sub. R.G.
960/2019);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 05/12/1999), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia AR (il
05/06/2006), maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CODROIPO (UD) il 05/09/1998 tra , nato a Parte_1
CODROIPO (UD) il 06/05/1966, e , nata a [...] Parte_2
(UD) il 15/12/1970, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
2) Dispone che il sig. continui a versare direttamente alla Parte_1
figlia AR, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 (trecento//00), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente a lei intestato, già noto al padre, con aggiornamento
ISTAT annuale ai sensi di legge, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa.
3) Nessun contributo al mantenimento per il figlio , in quanto Per_1
economicamente autosufficiente.
4) Conferma l'obbligo, in capo ad entrambi i genitori, di provvedere al pagamento per la figlia AR del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite
2
dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di Udine), da intendersi integralmente trascritto nel ricorso e copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti.
5) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero al 50% ciascuno.
6) Dà atto che l'assegno unico istituito dall' sarà percepito CP_1
integralmente dalla sig.ra , con la conseguenza che il sig. Pt_2
rinuncia alla quota del 50% di tale assegno, Parte_1
impegnandosi a curare tutte le eventuali formalità necessarie ai fini della richiesta e/o del mantenimento di tale beneficio da parte della sig.ra . Pt_2
7) Nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno di divorzio, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8) Dà atto che i coniugi hanno già definito separatamente tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e di non aver null'altro a richiedersi reciprocamente ad alcun titolo, fermi restando tutti gli obblighi assunti in questa sede.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 31, parte II – Serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998.
Udine, li 11/12/2025
3
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN NI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10819/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2025 da
, con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO, Parte_1
per mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. SPAGNOLO CHIARA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
20/06/2019 – decr. om. del 09/08/2019 – cron. 4013/2019 sub. R.G.
960/2019);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 05/12/1999), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia AR (il
05/06/2006), maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CODROIPO (UD) il 05/09/1998 tra , nato a Parte_1
CODROIPO (UD) il 06/05/1966, e , nata a [...] Parte_2
(UD) il 15/12/1970, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
2) Dispone che il sig. continui a versare direttamente alla Parte_1
figlia AR, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 (trecento//00), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente a lei intestato, già noto al padre, con aggiornamento
ISTAT annuale ai sensi di legge, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa.
3) Nessun contributo al mantenimento per il figlio , in quanto Per_1
economicamente autosufficiente.
4) Conferma l'obbligo, in capo ad entrambi i genitori, di provvedere al pagamento per la figlia AR del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite
2
dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di Udine), da intendersi integralmente trascritto nel ricorso e copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti.
5) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero al 50% ciascuno.
6) Dà atto che l'assegno unico istituito dall' sarà percepito CP_1
integralmente dalla sig.ra , con la conseguenza che il sig. Pt_2
rinuncia alla quota del 50% di tale assegno, Parte_1
impegnandosi a curare tutte le eventuali formalità necessarie ai fini della richiesta e/o del mantenimento di tale beneficio da parte della sig.ra . Pt_2
7) Nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno di divorzio, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8) Dà atto che i coniugi hanno già definito separatamente tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e di non aver null'altro a richiedersi reciprocamente ad alcun titolo, fermi restando tutti gli obblighi assunti in questa sede.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 31, parte II – Serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998.
Udine, li 11/12/2025
3
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN NI
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