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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9106/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9106 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NO IA
RICORRENTE
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Dichiararsi la separazione personale dei coniugi (Petrut Parte_1
cognome da nubile) e con riferimento al matrimonio Controparte_1
contratto in Romania nel comune di Satu Mare in data 07.05.1988
-autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
-disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocazione presso la madre;
-disporre a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-disporre che il padre possa vedere/tenere con sé il minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, anche in ordine alle festività e vacanze estive”
Per il PM:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 esponeva che in Parte_2
data 07.05.1988 aveva contratto matrimonio nel comune di Satu Mare
(Romania) con il sig. , cittadino rumeno, acquisendo, Controparte_1
secondo le regole della legge rumena, il cognome del marito;
che
Pag. 2 di 10 dall'unione erano nati quattro figli, tre dei quali maggiorenni ed economicamente indipendenti nonché, in data 30.06.2009 Persona_1
, di anni quindici;
che i coniugi erano economicamente
[...]
indipendenti, svolgendo entrambi il lavoro di badanti per una stessa famiglia che metteva a loro disposizione un alloggio di servizio;
che guadagnava circa 1.100,00 euro mensili, mentre il sig. Controparte_1
aveva una retribuzione mensile di circa 680,00 euro;
che già da tempo era venuta meno l'unione materiale e spiritale tra i coniugi, tanto che gli stessi vivevano, di fatto, già separati nella loro abitazione;
che doveva essere disposto l'affido condiviso ed il collocamento prevalente del minore presso la madre, con possibilità per il figlio, vista l'età, di stare con il padre quando e come vorrà; che doveva essere previsto un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, nella misura di €. 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò premesso chiedeva:
“autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
disporre l'affidamento condiviso del minore
, con collocazione presso la madre;
disporre a Persona_1
carico di un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
figlio minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che il padre possa vedere/tenere con sé il minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, anche in ordine alle festività e vacanze estive”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo, CP_1
rimaneva contumace. All'udienza del 20.3.2025 compariva la sola
[...]
ricorrente che affermava: “Preciso che sono stata licenziata dai miei datori
Pag. 3 di 10 di lavoro e pertanto dovrò lasciare l'alloggio di servizio in cui abitavo.
Mio marito invece continuerà a lavorare per loro e ad abitare nell'alloggio di servizio. Quindi sarò costretta a reperire una nuova abitazione in locazione e un nuovo lavoro. Preciso che mio figlio ha manifestato
l'intenzione di rimanere con me. Ritengo adeguato il contributo al mantenimento di mio figlio chiesto in sede di ricorso introduttivo”.
Con ordinanza di data 15.10.2025 il Giudice così disponeva: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone l'affidamento condiviso del minore
, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1
madre nella futura abitazione dove la stessa si trasferirà a breve;
questi potrà vedere il padre quando lo vorrà, salva una più puntuale previsione del diritto di permanenza con il genitore non collocatario all'esito dell'uscita dalla ex casa coniugale della ricorrente;
Pone a carico di
un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1
minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal
Protocollo in vigore presso questo Tribunale”. Fissava quindi udienza per l'audizione del minore il quale, all'udienza del 11.11.2025, dichiarava: “So che presto la mamma dovrà lasciare la casa in cui stiamo, io preferirei stare con mia mamma e seguirla nella sua nuova abitazione. Adesso sta cercando una nuova occupazione. In famiglia ne abbiamo parlato del fatto che la mamma dovrà andare via, mi sembra sia tutto tranquillo.
Nell'ipotesi in cui andrò a vivere con la mamma al di fuori della casa in cui ancora sto, potrei andare a trovare il papà un weekend ogni quindici giorni, mi piacerebbe poi stare con il papà, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, un pomeriggio alla settimana.
Pag. 4 di 10 Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Deve preliminarmente essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2019/1111 UE che trova applicazione nelle
“materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”. Il suddetto articolo prevede espressamente che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”. Nel caso di specie, seguendo i criteri indicati alle lettere i) e ii), la giurisdizione spetta allo Stato italiano in quanto i coniugi hanno posto a Jesolo la loro residenza famigliare abituale. Per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale,
l'articolo 7 del suddetto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla
Pag. 5 di 10 responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite, per cui anche su tali domande dovrà essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, essendo il minore residente in Italia.
Così del pari la legge applicabile va individuata nella legge italiana secondo il disposto dall'art. 8 del Reg. 1259/2010 UE, che prevede: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Non risulta infine ostativa alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/13). Poiché il matrimonio risulta regolarmente celebrato in Romania, come da documentazione dimessa, esso deve considerarsi validamente concluso.
Pag. 6 di 10 Ciò premesso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da
. Parte_1
Risulta acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto al figlio minore, va preso atto della attuale situazione in essere. La signora a breve troverà una nuova abitazione dove andrà a vivere CP_1
assieme al figlio minore stante la volontà di questi dichiarata in tal senso e il minore ha altresì dichiarato di avere un buon rapporto con il padre.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso del minore Persona_1
, come richiesto dalla ricorrente, con collocazione presso la madre,
[...]
essendo comunque tale forma di affidamento la regola generale secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde.
Pag. 7 di 10 Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati e un pomeriggio alla settimana con pernottamento presso di lui e, comunque, quando il minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Rimarrà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno quella tra Natale e
Capodanno e la successiva, trascorrendo con ciascuno dei genitori la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale secondo le usanze famigliari;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Pag. 8 di 10 Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, lavora in Italia come badante e non ha spese di alloggio, per cui va previsto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio in favore della madre che il
Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età del minore e le richieste della ricorrente, in 150,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo
Tribunale.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza. Esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa”, nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle seguenti condizioni:
[...]
- Dispone l'affido condiviso del minore , con Persona_1
collocazione presso la madre;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati e un pomeriggio alla settimana con pernottamento presso di lui e, comunque, quando il minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed
Pag. 9 di 10 extrascolastici;
rimarrà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno quella tra Natale e
Capodanno e la successiva, trascorrendo con ciascuno dei genitori la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale secondo le usanze famigliari;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
- Pone a carico di un contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio minore in favore della madre di 150,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- condanna a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9106/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9106 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NO IA
RICORRENTE
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Dichiararsi la separazione personale dei coniugi (Petrut Parte_1
cognome da nubile) e con riferimento al matrimonio Controparte_1
contratto in Romania nel comune di Satu Mare in data 07.05.1988
-autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
-disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocazione presso la madre;
-disporre a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-disporre che il padre possa vedere/tenere con sé il minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, anche in ordine alle festività e vacanze estive”
Per il PM:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 esponeva che in Parte_2
data 07.05.1988 aveva contratto matrimonio nel comune di Satu Mare
(Romania) con il sig. , cittadino rumeno, acquisendo, Controparte_1
secondo le regole della legge rumena, il cognome del marito;
che
Pag. 2 di 10 dall'unione erano nati quattro figli, tre dei quali maggiorenni ed economicamente indipendenti nonché, in data 30.06.2009 Persona_1
, di anni quindici;
che i coniugi erano economicamente
[...]
indipendenti, svolgendo entrambi il lavoro di badanti per una stessa famiglia che metteva a loro disposizione un alloggio di servizio;
che guadagnava circa 1.100,00 euro mensili, mentre il sig. Controparte_1
aveva una retribuzione mensile di circa 680,00 euro;
che già da tempo era venuta meno l'unione materiale e spiritale tra i coniugi, tanto che gli stessi vivevano, di fatto, già separati nella loro abitazione;
che doveva essere disposto l'affido condiviso ed il collocamento prevalente del minore presso la madre, con possibilità per il figlio, vista l'età, di stare con il padre quando e come vorrà; che doveva essere previsto un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, nella misura di €. 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò premesso chiedeva:
“autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
disporre l'affidamento condiviso del minore
, con collocazione presso la madre;
disporre a Persona_1
carico di un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
figlio minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che il padre possa vedere/tenere con sé il minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, anche in ordine alle festività e vacanze estive”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo, CP_1
rimaneva contumace. All'udienza del 20.3.2025 compariva la sola
[...]
ricorrente che affermava: “Preciso che sono stata licenziata dai miei datori
Pag. 3 di 10 di lavoro e pertanto dovrò lasciare l'alloggio di servizio in cui abitavo.
Mio marito invece continuerà a lavorare per loro e ad abitare nell'alloggio di servizio. Quindi sarò costretta a reperire una nuova abitazione in locazione e un nuovo lavoro. Preciso che mio figlio ha manifestato
l'intenzione di rimanere con me. Ritengo adeguato il contributo al mantenimento di mio figlio chiesto in sede di ricorso introduttivo”.
Con ordinanza di data 15.10.2025 il Giudice così disponeva: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone l'affidamento condiviso del minore
, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1
madre nella futura abitazione dove la stessa si trasferirà a breve;
questi potrà vedere il padre quando lo vorrà, salva una più puntuale previsione del diritto di permanenza con il genitore non collocatario all'esito dell'uscita dalla ex casa coniugale della ricorrente;
Pone a carico di
un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1
minore pari ad €. 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal
Protocollo in vigore presso questo Tribunale”. Fissava quindi udienza per l'audizione del minore il quale, all'udienza del 11.11.2025, dichiarava: “So che presto la mamma dovrà lasciare la casa in cui stiamo, io preferirei stare con mia mamma e seguirla nella sua nuova abitazione. Adesso sta cercando una nuova occupazione. In famiglia ne abbiamo parlato del fatto che la mamma dovrà andare via, mi sembra sia tutto tranquillo.
Nell'ipotesi in cui andrò a vivere con la mamma al di fuori della casa in cui ancora sto, potrei andare a trovare il papà un weekend ogni quindici giorni, mi piacerebbe poi stare con il papà, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, un pomeriggio alla settimana.
Pag. 4 di 10 Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Deve preliminarmente essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2019/1111 UE che trova applicazione nelle
“materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”. Il suddetto articolo prevede espressamente che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”. Nel caso di specie, seguendo i criteri indicati alle lettere i) e ii), la giurisdizione spetta allo Stato italiano in quanto i coniugi hanno posto a Jesolo la loro residenza famigliare abituale. Per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale,
l'articolo 7 del suddetto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla
Pag. 5 di 10 responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite, per cui anche su tali domande dovrà essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, essendo il minore residente in Italia.
Così del pari la legge applicabile va individuata nella legge italiana secondo il disposto dall'art. 8 del Reg. 1259/2010 UE, che prevede: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Non risulta infine ostativa alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/13). Poiché il matrimonio risulta regolarmente celebrato in Romania, come da documentazione dimessa, esso deve considerarsi validamente concluso.
Pag. 6 di 10 Ciò premesso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da
. Parte_1
Risulta acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto al figlio minore, va preso atto della attuale situazione in essere. La signora a breve troverà una nuova abitazione dove andrà a vivere CP_1
assieme al figlio minore stante la volontà di questi dichiarata in tal senso e il minore ha altresì dichiarato di avere un buon rapporto con il padre.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso del minore Persona_1
, come richiesto dalla ricorrente, con collocazione presso la madre,
[...]
essendo comunque tale forma di affidamento la regola generale secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde.
Pag. 7 di 10 Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati e un pomeriggio alla settimana con pernottamento presso di lui e, comunque, quando il minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Rimarrà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno quella tra Natale e
Capodanno e la successiva, trascorrendo con ciascuno dei genitori la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale secondo le usanze famigliari;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Pag. 8 di 10 Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, lavora in Italia come badante e non ha spese di alloggio, per cui va previsto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio in favore della madre che il
Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età del minore e le richieste della ricorrente, in 150,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo
Tribunale.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza. Esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa”, nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle seguenti condizioni:
[...]
- Dispone l'affido condiviso del minore , con Persona_1
collocazione presso la madre;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati e un pomeriggio alla settimana con pernottamento presso di lui e, comunque, quando il minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed
Pag. 9 di 10 extrascolastici;
rimarrà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno quella tra Natale e
Capodanno e la successiva, trascorrendo con ciascuno dei genitori la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale secondo le usanze famigliari;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
- Pone a carico di un contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio minore in favore della madre di 150,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- condanna a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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