Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 05/12/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2025, proposto da
-OMISSIS-nella qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Angela Borgia e Maurizio Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelbuono, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza del Responsabile del Settore V - Urbanistica del Comune di Castelbuono n-OMISSIS- del 29.08.2025, avente ad oggetto <Notifica accertamento inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n-OMISSIS- del 24.01.2024, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 volta all'acquisizione delle opere abusive realizzate in assenza di PdC in c.da -OMISSIS-snc censite al N.C.E.U. con le particelle -OMISSIS->;
- dell'Ordinanza del Responsabile del Settore V - Urbanistica del Comune di Castelbuono n-OMISSIS-del 19.09.2025, avente ad oggetto <Immissione in possesso ed acquisizione al patrimonio dell'Ente delle opere abusive realizzate in assenza del P.d.C. in -OMISSIS-snc, censite al N.C.E.U. con le particelle -OMISSIS-. Trascrizione nei registri pubblici immobiliari. Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria. Sgombero materiale e masserizie>;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento del Settore V - Tecnico - Urbanistica del
Comune di Castelbuono prot. -OMISSIS- del 11.08.2025, avente ad oggetto <Notifica accertamento inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n-OMISSIS- del 24.1.2024>, con il quale è stato trasmesso il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Castelbuono prot. -OMISSIS- de-OMISSIS-.08.2025 e i relativi rilievi fotografici;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Castelbuono;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. MA MA LI e assunta la causa come specificato nel verbale, con avviso di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n-OMISSIS- del 24 gennaio 2024 e acquisiva gratuitamente al patrimonio dell’ente le unità immobiliari localizzate in Castelbuono, alla c.da -OMISSIS-snc, di proprietà di -OMISSIS-;
Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva lamentata l’illegittimità del detto provvedimento essenzialmente perché assunto con eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto non sarebbe imputabile alla sig.ra -OMISSIS- l’illecito omissivo edilizio in ragione della sua condizione di invalidità intellettiva (per alzheimer di grado severo – v. all. 2 al ricorso);
Visto l’art. 60 c.p.a., a mente del quale il Collegio – previo avviso alle parti – può decidere la controversia in sede di camera di consiglio cautelare, al ricorrere dei presupposti di legge, nel caso di specie esistenti, con sentenza in forma semplificata, dunque con applicazione del criterio della ragione più liquida (v. Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n-OMISSIS-);
Ritenuto, rispetto al merito, che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, con conseguenziale provvedimento dichiarativo di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente siano stati ritualmente adottati perché, sin dall’ingiunzione di demolizione n-OMISSIS- del 24 gennaio 2024, l’amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS- era a conoscenza della necessità di adempiere all’ordine dell’amministrazione e avrebbe dovuto darvi seguito senza ritardo, previa autorizzazione del Tribunale ordinario; quanto si dice è confortato dalla circostanza che lo stesso odierno ricorrente – figlio della sig.ra -OMISSIS- – ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avvero l’ordinanza di demolizione del 2024, rigettato con decreto presidenziale n. 173 del 1° agosto 2025, giusto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 141 del 30 giugno 2025 (v. all. 18 e 19 alla memoria del Comune di Castelbuono);
Ritenuto, dunque, insussistente nel caso di specie un’ipotesi di non imputabilità dell’illecito omissivo perché la proprietaria avrebbe dovuto provvedere alla demolizione per mezzo del figlio, amministratore di sostegno; soggetto, peraltro, che in questa sede propugna la non imputabilità della mancata demolizione nonostante sarebbe lui stesso (assieme ai fratelli) ad avvantaggiarsi della ulteriore disponibilità dell’immobile di cui si tratta in quanto (all’apertura della successione) erede legittimo della proprietaria;
Ritenuto di dover assorbire le questioni di rito sollevate dalla difesa del Comune e che le spese devono seguire la soccombenza, con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Castelbuono le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
LL AR US, Primo Referendario
MA MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA LI | RT LE |
IL SEGRETARIO