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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3609/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025
da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) del Foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Letizia de Ponti (C.F. ) del Foro di Vicenza C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09 luglio anno 2011, atto n.
276, parte 2, serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, residente in [...], cittadina italiana, minore di età e C.F._5 [...]
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...], Per_2 C.F._6
Via Ronchi, cittadino italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e contestuale domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni inerenti alla prole, reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti:
CONDIZIONI
-quanto alla prole:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con residenza prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Milano, Via Ronchi n.1, viene assegnata a con Parte_1
quanto contiene. ha già lasciato la casa coniugale a far tempo dal marzo 2023 ed Parte_2
asportato i propri effetti personali;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o altro giorno infrasettimanale sulla scorta degli impegni dei genitori;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera prima di cena;
nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. “ponte”, i figli trascorreranno l'intero “ponte” con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il “ponte” è unito;
c) durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il primo periodo (dal 23 dicembre alla sera al 31 dicembre alla sera) e il secondo periodo (dal 1° gennaio alla sera al 6 gennaio).
d) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni,
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive anche non consecutive secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizioni fra i periodi indicati da ciascun genitore, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari prevarrà la scelta della madre;
f) i genitori si danno reciprocamente atto della piena disponibilità di entrambi a tenere con sé
e anche nei periodi di indisponibilità dell'altro genitore per ragioni legate Persona_1 Persona_2
al lavoro (es. viaggi di lavoro) e dichiarano che, anche in accordo con le esigenze dei figli, valuteranno la possibilità di collocare i figli presso il genitore presente nei periodi di assenza prima di fare ricorso all'aiuto di baby-sitter o di altri aiuti familiari;
g) queste condizioni si applicano fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse dei figli e del suo benessere, anche in relazione al progredire dell'età; 4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), calcolata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, concordando sin d'ora la sua maggiorazione ad € 500,00 non appena reperirà una attività lavorativa stabile;
tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione marzo 2026).
5) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I genitori si danno reciprocamente atto di aver condiviso di iscrivere i figli a decorrere dall'A.S.
2024-2025 alla scuola paritaria Regina Mundi con sede in Milano Via Carlo Boncompagni, 18.
7) e attualmente svolgono le seguenti attività extrascolastiche: segue Persona_1 Persona_2 Per_1
il corso di pianoforte, teatro e karate mentre segue il corso di calcio e di karate. Per_2
I genitori condividono l'importanza di tali attività per la formazione e lo sviluppo dei figli e sin da ora condividono che i figli frequenteranno durante l'anno scolastico i corsi suddetti.
I genitori condividono sin da ora che nel periodo estivo i figli parteciperanno a campi estivi scelti di comune accordo e che sosterranno il costo nella misura del 50%.
8) I genitori si danno reciprocamente atto di essere disponibili a seguire insieme un percorso genitoriale nella ricostruzione del dialogo tra loro con l'ausilio della Dott.ssa e a tenere Persona_3
in massina considerazione ogni suggerimento terapeutico che dovesse giungere con riferimento ai figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) e si danno reciprocamente atto: Parte_1 Parte_2
- di aver deciso di acquistare insieme la casa coniugale sita in Milano Via Ronchi n.1;
- di aver poi condiviso l'opportunità di procedere alla sola intestazione dell'immobile a favore di per ragioni connesse alla situazione patrimoniale del padre di Parte_2 Parte_1
;
[...]
- di aver ricevuto un contributo iniziale da parte dei genitori di di € 80.000,00; Parte_2
- di aver sottoscritto, con atto ministero notaio in data 9 dicembre 2015 (rep. 9752 Persona_4
-racc. 7448) il contratto di mutuo con Banca Intesa a carico di entrambi per il complessivo importo di € 244.000,00 (duecento quarantaquattromila), con garanzia personale del Signor
Persona_5 - del fatto che tutte le rate dalla n. 1 del 01.03.2016 alla rata n. 84 del 01.02.2023 sono state onorate da entrambe i coniugi;
- del fatto che dalla rata n. 85 scadenza 01.03.2023 alla data odierna ciascuna rata del mutuo (ad eccezione della rata 91) è stata interamente versata da;
Parte_1
- del fatto che manifesta la volontà di cedere a il 100 % Parte_2 Parte_1 della proprietà della casa coniugale, a fronte dell'accollo integrale del mutuo contratto da parte della coniuge, svincolo della garanzia del Signor e corresponsione della somma di € Persona_5
70.000,00 a saldo del prezzo.
Tanto premesso si impegna a cedere e vendere a favore di Parte_2 Parte_1
che si impegna ad acquistare il 100% della casa coniugale sita in Milano Via Ronchi n. 1
[...]
e precisamente censita al Catasto Fabbricati di Milano (MI) al foglio di mappa 276, mappale 364, subalterno 710, zona censuaria 3, piano 1 – S1, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale totale 98 mq, rendita catastale euro 805,67, mediante rogito notarile da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
si impegna a versare a la somma di € 70.000,00, di cui Parte_1 Parte_2
€ 30.000,00 corrisposti alla data del deposito del presente ricorso ed € 40.000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile di compravendita dell'immobile da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di omologa di separazione.
Le parti convengono che la parte venditrice provvederà al pagamento delle spese condominiali sino alla data del rogito e la parte acquirente provvederà al pagamento delle spese notarili di trasferimento.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1 impegna ad accollarsi, in via esclusiva, integralmente l'obbligo di pagamento delle rate del residuo mutuo n. 0E53074226549 contratto in data 09.12.2015 con Banca Intesa San Paolo Spa, impegnandosi al pagamento delle stesse nonché a dare immediata comunicazione di tale accollo alla Banca e a tenere sollevato e indenne il marito per quanto l'istituto di credito avesse a pretendere dallo stesso a titolo di restituzione del mutuo, interessi, accessori e spese per le rate fino all'estinzione.
Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1 impegna affinché l'istituto di credito estrometta dal contratto di mutuo di cui sopra Parte_2 ed al contempo la stessa si obbliga a liberare il garante da qualsivoglia garanzia e/o Persona_5 vincolo nei confronti della Banca, entro 4 (quattro) mesi dalla data della sentenza. Resta inteso sin d'ora che, qualora dovesse vendere la casa coniugale Parte_1
a terzi prima del raggiungimento dei 14 anni del figlio , la stessa riconoscerà a favore di Per_2 il 50% del prezzo di vendita che non dovrà in ogni caso essere inferiore ad € Parte_2
420.000,00, al netto delle spese di estinzione del mutuo pari ad € 200.000,00 (mutuo residuo interamente a carico di ), somma da corrispondersi per differenza Parte_1 rispetto al prezzo attuale concordato (esempio: vendita € 420.000,00 – spese estinzione mutuo= somma residua : 2 = risultato decurtato di € 70.000,00 = somma da erogare al ricorrente Gut).
10) e si danno reciprocamente atto che ad oggi Parte_2 Parte_1
l'autovettura in uso alla famiglia è la Volkswagen Polo, tg. EH798WW di proprietà di Parte_2
e che essa, per comune intesa, sarà nella disponibilità del coniuge che ne ha necessità di
[...] utilizzo nell'interesse dei figli. si impegna a comunicare ad Parte_2 Parte_1
la propria volontà di vendere l'autovettura con almeno 90 giorni di preavviso tenuto
[...] conto dell'assoluta necessità dell'auto per il trasporto scolastico. Le spese di gestione, assicurative e di manutenzione saranno pagate al 50%.
11) e si danno reciprocamente atto che ciascun Parte_2 Parte_1 rapporto economico tra gli stessi viene regolato con il presente ricorso) e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., con riferimento agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 09 luglio 2011, atto n. 276, parte 2, Serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano, optando per il regime della separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025
da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) del Foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Letizia de Ponti (C.F. ) del Foro di Vicenza C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09 luglio anno 2011, atto n.
276, parte 2, serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, residente in [...], cittadina italiana, minore di età e C.F._5 [...]
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...], Per_2 C.F._6
Via Ronchi, cittadino italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e contestuale domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni inerenti alla prole, reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti:
CONDIZIONI
-quanto alla prole:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con residenza prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Milano, Via Ronchi n.1, viene assegnata a con Parte_1
quanto contiene. ha già lasciato la casa coniugale a far tempo dal marzo 2023 ed Parte_2
asportato i propri effetti personali;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o altro giorno infrasettimanale sulla scorta degli impegni dei genitori;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera prima di cena;
nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. “ponte”, i figli trascorreranno l'intero “ponte” con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il “ponte” è unito;
c) durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il primo periodo (dal 23 dicembre alla sera al 31 dicembre alla sera) e il secondo periodo (dal 1° gennaio alla sera al 6 gennaio).
d) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni,
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive anche non consecutive secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizioni fra i periodi indicati da ciascun genitore, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari prevarrà la scelta della madre;
f) i genitori si danno reciprocamente atto della piena disponibilità di entrambi a tenere con sé
e anche nei periodi di indisponibilità dell'altro genitore per ragioni legate Persona_1 Persona_2
al lavoro (es. viaggi di lavoro) e dichiarano che, anche in accordo con le esigenze dei figli, valuteranno la possibilità di collocare i figli presso il genitore presente nei periodi di assenza prima di fare ricorso all'aiuto di baby-sitter o di altri aiuti familiari;
g) queste condizioni si applicano fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse dei figli e del suo benessere, anche in relazione al progredire dell'età; 4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), calcolata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, concordando sin d'ora la sua maggiorazione ad € 500,00 non appena reperirà una attività lavorativa stabile;
tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione marzo 2026).
5) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I genitori si danno reciprocamente atto di aver condiviso di iscrivere i figli a decorrere dall'A.S.
2024-2025 alla scuola paritaria Regina Mundi con sede in Milano Via Carlo Boncompagni, 18.
7) e attualmente svolgono le seguenti attività extrascolastiche: segue Persona_1 Persona_2 Per_1
il corso di pianoforte, teatro e karate mentre segue il corso di calcio e di karate. Per_2
I genitori condividono l'importanza di tali attività per la formazione e lo sviluppo dei figli e sin da ora condividono che i figli frequenteranno durante l'anno scolastico i corsi suddetti.
I genitori condividono sin da ora che nel periodo estivo i figli parteciperanno a campi estivi scelti di comune accordo e che sosterranno il costo nella misura del 50%.
8) I genitori si danno reciprocamente atto di essere disponibili a seguire insieme un percorso genitoriale nella ricostruzione del dialogo tra loro con l'ausilio della Dott.ssa e a tenere Persona_3
in massina considerazione ogni suggerimento terapeutico che dovesse giungere con riferimento ai figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) e si danno reciprocamente atto: Parte_1 Parte_2
- di aver deciso di acquistare insieme la casa coniugale sita in Milano Via Ronchi n.1;
- di aver poi condiviso l'opportunità di procedere alla sola intestazione dell'immobile a favore di per ragioni connesse alla situazione patrimoniale del padre di Parte_2 Parte_1
;
[...]
- di aver ricevuto un contributo iniziale da parte dei genitori di di € 80.000,00; Parte_2
- di aver sottoscritto, con atto ministero notaio in data 9 dicembre 2015 (rep. 9752 Persona_4
-racc. 7448) il contratto di mutuo con Banca Intesa a carico di entrambi per il complessivo importo di € 244.000,00 (duecento quarantaquattromila), con garanzia personale del Signor
Persona_5 - del fatto che tutte le rate dalla n. 1 del 01.03.2016 alla rata n. 84 del 01.02.2023 sono state onorate da entrambe i coniugi;
- del fatto che dalla rata n. 85 scadenza 01.03.2023 alla data odierna ciascuna rata del mutuo (ad eccezione della rata 91) è stata interamente versata da;
Parte_1
- del fatto che manifesta la volontà di cedere a il 100 % Parte_2 Parte_1 della proprietà della casa coniugale, a fronte dell'accollo integrale del mutuo contratto da parte della coniuge, svincolo della garanzia del Signor e corresponsione della somma di € Persona_5
70.000,00 a saldo del prezzo.
Tanto premesso si impegna a cedere e vendere a favore di Parte_2 Parte_1
che si impegna ad acquistare il 100% della casa coniugale sita in Milano Via Ronchi n. 1
[...]
e precisamente censita al Catasto Fabbricati di Milano (MI) al foglio di mappa 276, mappale 364, subalterno 710, zona censuaria 3, piano 1 – S1, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale totale 98 mq, rendita catastale euro 805,67, mediante rogito notarile da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
si impegna a versare a la somma di € 70.000,00, di cui Parte_1 Parte_2
€ 30.000,00 corrisposti alla data del deposito del presente ricorso ed € 40.000,00 da corrispondersi alla data del rogito notarile di compravendita dell'immobile da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di omologa di separazione.
Le parti convengono che la parte venditrice provvederà al pagamento delle spese condominiali sino alla data del rogito e la parte acquirente provvederà al pagamento delle spese notarili di trasferimento.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1 impegna ad accollarsi, in via esclusiva, integralmente l'obbligo di pagamento delle rate del residuo mutuo n. 0E53074226549 contratto in data 09.12.2015 con Banca Intesa San Paolo Spa, impegnandosi al pagamento delle stesse nonché a dare immediata comunicazione di tale accollo alla Banca e a tenere sollevato e indenne il marito per quanto l'istituto di credito avesse a pretendere dallo stesso a titolo di restituzione del mutuo, interessi, accessori e spese per le rate fino all'estinzione.
Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1 impegna affinché l'istituto di credito estrometta dal contratto di mutuo di cui sopra Parte_2 ed al contempo la stessa si obbliga a liberare il garante da qualsivoglia garanzia e/o Persona_5 vincolo nei confronti della Banca, entro 4 (quattro) mesi dalla data della sentenza. Resta inteso sin d'ora che, qualora dovesse vendere la casa coniugale Parte_1
a terzi prima del raggiungimento dei 14 anni del figlio , la stessa riconoscerà a favore di Per_2 il 50% del prezzo di vendita che non dovrà in ogni caso essere inferiore ad € Parte_2
420.000,00, al netto delle spese di estinzione del mutuo pari ad € 200.000,00 (mutuo residuo interamente a carico di ), somma da corrispondersi per differenza Parte_1 rispetto al prezzo attuale concordato (esempio: vendita € 420.000,00 – spese estinzione mutuo= somma residua : 2 = risultato decurtato di € 70.000,00 = somma da erogare al ricorrente Gut).
10) e si danno reciprocamente atto che ad oggi Parte_2 Parte_1
l'autovettura in uso alla famiglia è la Volkswagen Polo, tg. EH798WW di proprietà di Parte_2
e che essa, per comune intesa, sarà nella disponibilità del coniuge che ne ha necessità di
[...] utilizzo nell'interesse dei figli. si impegna a comunicare ad Parte_2 Parte_1
la propria volontà di vendere l'autovettura con almeno 90 giorni di preavviso tenuto
[...] conto dell'assoluta necessità dell'auto per il trasporto scolastico. Le spese di gestione, assicurative e di manutenzione saranno pagate al 50%.
11) e si danno reciprocamente atto che ciascun Parte_2 Parte_1 rapporto economico tra gli stessi viene regolato con il presente ricorso) e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., con riferimento agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 09 luglio 2011, atto n. 276, parte 2, Serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano, optando per il regime della separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG