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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2024.
Da
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. , corrente in Piazza Roma n. 2, Valgreghentino Persona_1
(LC), elettivamente domiciliato in Milano, via Besana n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Cioppa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
( nata a [...] in Controparte_1 C.F._1 data 1 settembre 1947, residente in [...], elettivamente pagina 1 di 13 domiciliata in Lecco, Via Roma n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Scaccabarozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa n. 767/2022, pubblicata il 22 ottobre 2024 e mai notificata.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 8 aprile 2022, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti il Tribunale di Lecco il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22 aprile 2017 presso il cimitero di Villa San Carlo in Valgreghentino, quantificati dall'attrice nell'importo complessivo di € 471.179,50, ovvero nella maggior o minor somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo nella misura di legge.
Esponeva l'attrice che, in tale data, mentre era intenta a sostituire i fiori della tomba dello zio, posta in un vano murario all'altezza di oltre tre metri, cadeva rovinosamente a terra dalla scala cimiteriale messa a disposizione degli utenti dal per raggiungere le tombe site nel Pt_1 colombario del cimitero.
Aggiungeva che l'evento si era verificato in conseguenza dell'urto involontario della scala da parte di un terzo di passaggio e del non funzionamento, per omessa manutenzione da parte del del blocco freno delle ruote della stessa. Precisava che, in conseguenza del sinistro, Pt_1 aveva riportato un'invalidità temporanea quantificata, in sede di visita medico-legale di parte, in
120 giorni in misura totale, 90 giorni al 75% e 90 giorni al 50% e, all'esito del percorso di guarigione, in un'invalidità permanente pari al 55%. pagina 2 di 13 Con comparsa in data 23 giugno 2022 si costituiva il Parte_1 opponendosi alla domanda di controparte di cui chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa era istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e dell'espletamento di CTU medico-legale ad opera del dott.
Persona_2
Con sentenza n. 671/2024 pubblicata il 22 ottobre 2024, il Tribunale di Lecco, qualificata la fattispecie come danno da cosa in custodia ed escluso che l'urto accidentale della scala da parte del terzo (non chiamato in causa dalle parti e pertanto estraneo al giudizio) rappresentasse caso fortuito, accertava la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e lo Parte_1 condannava al pagamento, in favore di della somma di € 240.665,50 oltre Controparte_1 interessi, compensativi dalla data del fatto alla data della sentenza, e legali dalla liquidazione al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre 2024 deducendo:
1. La violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta della Sig.ra frequentatrice abituale del luogo e regolare utente della scala. CP_1
2. La falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta del terzo che ha urtato accidentalmente la scala, provocando la rovinosa caduta dell'appellata. Condotta integrante caso fortuito e dunque causa esclusiva del sinistro.
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma della pronuncia citata, il rigetto delle pretese di o, in via subordinata, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 co. Controparte_1
1 c.c.
Il ha presentato altresì ricorso per la sospensione dell'esecutività della sentenza di Pt_1 primo grado, con trattazione anticipata e contestuale istanza di decreto inaudita altera parte ex art. 351 co. 3 c.p.c. rilevando:
pagina 3 di 13 a. quanto al fumus boni iuris, l'evidente erroneità della pronuncia impugnata, per le ragioni dedotte, con conseguente probabilità di accoglimento del gravame.
b. quanto al periculum in mora, il rischio di non poter ripetere la somma eventualmente pagata in esecuzione della pronuncia di primo grado, stante l'entità cospicua della stessa
(complessivi euro 331.314,88, di cui euro 21.851,72 a titolo di rifusione delle spese di lite).
Si è costituita nel presente grado di giudizio con comparsa del 12 Controparte_1 febbraio 2025, rilevando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione, nonché delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il primo giudice. Nel merito, l'appellata ha contestato integralmente i motivi d'appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. ha proposto altresì appello incidentale avverso la pronuncia del Controparte_1
Tribunale di Lecco, lamentando la violazione dell'art. 1284 co. 4 c.c. in quanto, nel condannare il soccombente alla rifusione degli interessi legali, il giudice di prime cure ha omesso di Pt_1 specificarne il tasso, senza considerare che, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
(ossia dal 8 aprile 2022), il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con provvedimento reso in data 19 febbraio 2025, veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 20 maggio
2025, da svolgersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c, assegnando termine per note conclusionali al 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da per difetto dei canoni di specificità di cui all'art. 342 c.p.c Controparte_1
Al riguardo si osserva che, anche dopo le modifiche apportate alla norma dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, resta intatto il consolidato orientamento della UP Corte secondo cui,
“essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice
pagina 4 di 13 siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l' impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell' ;impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”
(ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 2320 del 25 gennaio 2023).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'appellante principale abbia individuato in modo inequivoco i capi della pronuncia oggetto di censura e abbia indicato i relativi profili di erroneità.
Né vi è alcun limite quantitativo che impedisca di sottoporre a critica l'intero iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado, a condizione che siano rispettati i citati requisiti di specificità.
Va di contro accolta la richiesta, formulata dal appellante, di espunzione delle Pt_1 note sostitutive dell'udienza depositate dall'odierna appellata, perché contenenti una replica alla memoria conclusionale di controparte, così esorbitando dai limiti di cui all'art 127 ter c.p.c., che limita alle sole istanze e conclusioni le deduzioni proponibili in tale sede. Delle repliche formulate dall'appellata, pertanto, non si terrà conto.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierno appellante principale con i motivi da uno a due, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
Con il primo motivo il lamenta che il giudice di prime cure Parte_1 avrebbe errato nel riconoscere la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo sussistente e provato il nesso causale fra la cosa in custodia (scala cimiteriale) e il danno patito da In specie si duole che il primo giudicante avrebbe omesso di Controparte_1 considerare la distinzione tra nesso causale materiale e nesso causale giuridico non rilevando, nella fattispecie, con riguardo al primo, la sussistenza dell'efficienza causale, nella verificazione dell'evento dannoso, della condotta della vittima non conforme a criteri di prudenza e diligenza.
Sul punto giova osservare, in primis, che la ricostruzione della dinamica del sinistro ed il riconoscimento della qualità di custode della res in capo al , operata Parte_1 dal giudice di prime cure, oltre a trovare pieno riscontro nell'espletata istruttoria orale e nella documentazione versata in atti dalla danneggiata, non risulta contestata dall'odierno appellante.
Pertanto, deve ritenersi provato, in quanto pacifico in causa:
pagina 5 di 13 a. che la mattina del 22 aprile 2017 mentre si trovava in cima a una Controparte_1 scala del cimitero di Valgreghentino, intenta a cambiare i fiori nel colombario, è caduta da un'altezza di circa tre metri, in seguito ad un urto accidentale della scala da parte di un terzo, estraneo al processo, che determinava un brusco movimento della stessa e la perdita di equilibrio della signora (cfr. fotografie sub doc. 1 ; CP_1
b. che il di Valgreghentino è l'ente proprietario delle scale cimiteriali e ne ha la Pt_1 disponibilità giuridica e materiale, con i conseguenti poteri-doveri di intervento e manutenzione;
c. che il meccanismo frenante della scala cimiteriale da cui è caduta Controparte_1 era non funzionante al momento del sinistro a causa dell'usura dei tamponi in gomma del fermo ruota sicché, nonostante il freno fosse inserito, la scala non era bloccata ma poteva muoversi in senso longitudinale lungo la rotaia cui era agganciata, in presenza di sollecitazioni esterne
(circostanza confermata del resto dal video sub doc. 4b dell'appellata, a sua volta non contestato). Ulteriore conferma del dato può trarsi dalla deposizione del teste Ing.
[...] all' udienza del 21 aprile 2023: “quando io ho verificato lo stato delle scale del cimitero di Villa Tes_1
San Carlo, ho constato che sia la scala da cui è caduta la signora sia tutte le scale del colombario, CP_1 avevano i freni non attivi, o perché erano usurati o perché mancavano del tutto (…) Ho verificato a settembre
2017 che la scala cimiteriale in corrispondenza della tomba del signor da cui cadde la signora Persona_3
poteva muoversi liberamente, anche con il fermo ruote inserito, senza abbassare dunque Controparte_1 abbassare la leva, con una forza minima, come risulta anche dal video che ho effettuato e che riconosco essere quello che viene riprodotto (doc. 4/B di parte attrice)”. Anche il teste marito dell'attrice, ha Tes_2 dichiarato: “Circa 7 o 8 giorni dopo che si è verificato l'incidente che ha coinvolto mia moglie CP_1
insieme a mia figlia mi sono recato al cimitero di Villa San Carlo per verificare il
[...] Parte_2 funzionamento delle scale. Ho provato a spingere la scala da cui è caduta mia moglie e ho visto che il sistema frenante per me era fuori uso, a prescindere dall'abbassamento o meno della leva”. Analogamente i testi
(“Non so dire come funzionasse esattamente il sistema frenante della scala, quello che posso dire Testimone_3
è che, quando ne avevo necessità, io la prendevo e la spostavo, senza bisogno di azionare alcuna leva. La signora
è caduta dalla scala di cui sto parlando”) e , figlia dell'attrice (“Ho visto che mio CP_1 Parte_2 padre ha provato a muovere la scala da cui è caduta mia madre e ho visto che mio padre, con una leggera spinta,
pagina 6 di 13 riusciva a muovere la scala, anche senza premere il freno. La scala si muoveva con una leggera pressione, a prescindere dalla posizione della leva del freno, sia che fosse alzata, sia che fosse abbassata”).
d. che l'inefficienza del fermo ruota delle scale in dotazione ai colombari era determinata da usura conseguente ad una omessa manutenzione da parte del Parte_1
(come da dichiarazione dello stesso appellante pag. 17/18 dell'atto di appello: “Nel caso che ci occupa ciò che risulta senza ombra di dubbio certamente è il nesso di causalità giuridica ovvero il rapporto tra la condotta contestata all'Ente, omessa custodia del bene, e la risarcibilità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle stessa”).
e. che, a seguito del sinistro per cui è causa, nel corso dell'anno 2018 il Comune di
Valgreghentino, con determinazione del 24 settembre 2018, disponeva l'acquisto e l'installazione di nuove scale cimiteriali per i colombari del cimitero di Villa San Carlo, in sostituzione di quelle usurate (v. doc 5 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Quanto al nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso, di cui si lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice, si osserva, anzitutto, che nessun rilievo critico viene mosso dall'odierno appellante ai principi, peraltro consolidati, enunciati nell'impugnata sentenza in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ed in punto alla riconosciuta intrinseca potenzialità dannosa della scala cimiteriale per cui è causa (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Ciò posto, le argomentazioni a sostegno di una concorrente responsabilità di CP_1 nella verificazione del sinistro, ed in specie l'asserita condotta negligente o
[...] imprudente, risultano sfornite di qualsivoglia elemento di prova atteso, in primis, che le istanze istruttorie articolate dall'odierno appellante sono state ritenute inammissibili nel giudizio di primo grado in quanto tardivamente formulate, oltre lo spirare del termine concesso per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma 2 c.p.c.
A ciò si aggiunge che le circostanze allegate, quali la conoscenza dei luoghi per essere l'odierna appellata assidua frequentatrice dell'area cimiteriale e l'unicità della caduta della stessa, non appaiono rilevanti. Ed invero, quanto al primo rilievo, non è ragionevolmente sostenibile che la danneggiata fosse gravata del dovere di verificare l'eventuale stato di manutenzione della scala. Per quanto concerne, poi, il numero di cadute dalla scala, anche a voler prescindere dalla pagina 7 di 13 irrilevanza del dato statistico, pare sufficiente osservare che non vi è prova in atti che quella dell'appellata sia stata l'unica caduta, il che resta un mero assunto dell'appellante.
Il motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo d'appello il deduce la falsa applicazione Parte_1 dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta del terzo che, urtando la scala, ne ha determinato lo spostamento e la rovinosa caduta a terra dell'appellata.
La doglianza è del pari infondata.
Al riguardo, premesso che la circostanza dell'urto è incontestata, si osserva che la stessa non può ritenersi idonea ad integrare il caso fortuito posto che, per pacifico orientamento, lo stesso deve concretarsi in un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile dal custode, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno in quanto dotato di un'autonoma attitudine a determinare l'evento dannoso (v. ex multis, Cass. civ. 4035/2021; Cass. civ. 25736/2021; Cass. civ. 2482/2018, Cass. civ. 25837/2017).
Da ciò consegue che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo sia intervenuto nella verificazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri predetti dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia stato, quindi, di per sé idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (cfr.
Cass. civ., Sez. III sent. n. 11152 del 27 aprile 2023; Cass civ. 3589/2021, Cass. civ. 8261/2021,
Cass. civ. 456/2021).
Nel caso di specie l'intervento del terzo, che inavvertitamente ha urtato la scala, non può dirsi imprevedibile ed inevitabile, ben potendo il prevedere un simile accadimento Pt_1 essendo la scala sita lungo il viale di un cimitero, luogo aperto al pubblico e frequentato da più persone di ogni età, oltretutto al di sotto di uno stretto porticato, che costituisce passaggio obbligato per chi voglia accedere ai vani posti nel colombario.
A ciò si aggiunge che l'evento dannoso avrebbe potuto utilmente essere evitato con l'eliminazione della situazione di pericolo a mezzo di un'opportuna manutenzione, nel caso di specie, del tutto carente, come riconosciuto dallo stesso appellante e come evidenziato, in particolare, dal perito di parte Ing. Testimone_1
pagina 8 di 13 Anche il secondo motivo d'appello va pertanto rigettato.
Alla reiezione dei motivi di appello segue la revoca del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, reso in data 19 febbraio 2025.
Da ultimo, con l'appello incidentale lamenta la violazione dell'art. Controparte_1
1284 comma 4 c.c. in quanto, nel condannare il soccombente alla rifusione degli Pt_1 interessi legali, il giudice di prime cure ha omesso di specificarne il tasso, senza considerare che, dalla data di notifica dell'atto di citazione (8 aprile 2022) il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il motivo appare infondato.
In primo luogo, non è ben dato cogliere la pertinenza al caso di specie della pronuncia della UP Corte a Sezioni Unite n. 12449/2024, la quale si limita a chiarire i poteri del giudice dell'esecuzione nell'individuare il tipo di interessi da riconoscere, tra quelli considerati al primo e al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., in sede di esecuzione di un titolo giudiziale di condanna che indichi genericamente dovuti gli interessi legali dalla domanda. Pronuncia che peraltro stabilisce che, nel silenzio del titolo, gli interessi dal momento della domanda, genericamente liquidati, vanno considerati quelli di cui al primo comma, mentre quelli di cui al quarto comma potranno essere posti in esecuzione solo se nella sentenza ne risulti l'accertamento della spettanza.
L'appellante incidentale cita poi la recente ordinanza della UP Corte, Sezione III, n.
61 del 3 gennaio 2023 secondo la quale il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
È bensì vero che tale ordinanza potrebbe, in linea di principio, applicarsi al caso di specie, ma essa non rappresenta affatto l'espressione di un univoco orientamento, essendo viceversa contraddetta da numerose altre pronunce della UP Corte (ad es. Cass. civ. 7 novembre pagina 9 di 13 2018, n. 28409; Cass. civ. 25 marzo 2019, n. 8289; Cass. civ. 9 maggio 2022, n. 14512) sicché deve ritenersi, allo stato, del tutto minoritaria, nonché difficilmente condivisibile.
In termini opposti si è infatti pronunciata Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 28409 del 7 novembre
2018, secondo cui: “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”. Analogamente si è espressa la citata sentenza del 2022: “in tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 14512 del 9 maggio 2022).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, ritiene la Corte che difettino i presupposti per l'applicazione del saggio degli interessi richiesto dall'odierna appellata, ritenendo condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali contrari ad una indiscriminata e generalizzata applicazione del disposto della norma in oggetto, perché fondati su argomentazioni più aderenti al dato testuale e, comunque, più in linea con le finalità dalla stessa perseguite oltreché più aderenti alle esigenze di tutela delle condotte incolpevoli della parte debitrice.
Ed invero, non può non rilevarsi, in primo luogo, che lo stesso incipit del quarto comma dell'art. 1284 c.c. (“se le parti non ne hanno determinato la misura”) depone per la sua applicabilità alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, in quanto solo rispetto ad esse si potrebbe configurare un accordo delle parti sul saggio di interessi da applicarsi per il caso di inadempimento.
Inoltre, come è noto, il comma 4 dell'art 1284 c.c. è stato introdotto dall'art. 17, co. 1, d.l.
12 settembre 2014, n. 132, nell'ambito degli interventi normativi finalizzati all'abbattimento dell'arretrato in materia di processo civile e a favorire la degiurisdizionalizzazione delle pagina 10 di 13 controversie. L'idea sottesa alla norma è, quindi, quella secondo cui, prevedendo a carico di chi resiste in giudizio interessi più gravosi, il debitore sarebbe indotto a soddisfare l'interesse del creditore e dissuaso dall'impiego dello strumento processuale per meri fini dilatori. Ora è evidente che un effetto deflattivo del contenzioso potrebbe aversi solo laddove la pretesa creditoria sia certa nel suo ammontare alla data di instaurazione della lite e non già frutto della successiva quantificazione effettuata dal giudice, potendosi ipotizzare, nel caso di un versamento eccedente il dovuto, successive azioni giudiziali tese al recupero di quanto indebitamente versato. L'obbligazione risarcitoria è viceversa un debito di valore, illiquido fino al momento della determinazione giudiziale, che solo da quel momento lo trasforma in debito di valuta.
Inoltre, il carattere dissuasivo e in senso lato sanzionatorio dei cosiddetti “super-interessi” di cui al quarto comma non può trovare adeguata giustificazione laddove il debitore faccia, in buona fede, affidamento sulla possibilità di un esito a lui favorevole della vertenza e incolpevolmente ignori il quantum preteso dalla controparte.
Alla luce di quanto sopra esposto si osserva che, nel sinistro per cui è causa, il
[...]
ha resistito legittimamente alla pretesa attrice, allegando il difetto di nesso Parte_1 causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, ottenendo, tra l'altro, nel corso del giudizio di secondo grado, una considerevole riduzione dell'originaria pretesa risarcitoria azionata da oltreché, nel presente grado, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1 sentenza gravata.
In sintesi, alla data della proposizione della domanda, era quindi non soltanto controverso l'an debeatur, ma anche del tutto incerto il quantum dovuto, determinato, soltanto all'esito di CTU medico legale nell'importo € 240.665,50, a titolo di risarcimento del danno, a fronte di una pretesa avanzata da nell'atto introduttivo del giudizio, pari alla maggior Controparte_1 somma di euro 471.179,50.
Va pertanto respinto anche l'appello incidentale proposto da con Controparte_1 conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata, complessivamente, la prevalente soccombenza dell'appellante principale nel merito, nonché la reiezione dell'appello pagina 11 di 13 incidentale di appare equo compensare parzialmente le spese del presente Controparte_1 grado nella misura di un mezzo.
Pertanto l'appellante deve essere condannato a rimborsare a Parte_1 le spese del giudizio d'appello, da quest'ultima anticipate, nella Controparte_2 misura della metà: spese liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari ad euro 240.665,50 in linea capitale) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali). Con compensazione fra le parti delle stesse nella restante misura di un mezzo.
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di entrambe le parti, che hanno visti respinti i rispettivi motivi di gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n.
5955, Rv. 630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa n. 767/2022;
2. Rigetta altresì l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. Conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio nella misura di un mezzo, liquidate in complessivi euro 4.997,00 (di cui 1.489,00 euro per la fase di studio;
956,00 euro per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. Compensa fra le parti le spese del grado nella restante misura di un mezzo;
pagina 12 di 13 6. Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte del e di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2024.
Da
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. , corrente in Piazza Roma n. 2, Valgreghentino Persona_1
(LC), elettivamente domiciliato in Milano, via Besana n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Cioppa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
( nata a [...] in Controparte_1 C.F._1 data 1 settembre 1947, residente in [...], elettivamente pagina 1 di 13 domiciliata in Lecco, Via Roma n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Scaccabarozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa n. 767/2022, pubblicata il 22 ottobre 2024 e mai notificata.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 8 aprile 2022, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti il Tribunale di Lecco il , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22 aprile 2017 presso il cimitero di Villa San Carlo in Valgreghentino, quantificati dall'attrice nell'importo complessivo di € 471.179,50, ovvero nella maggior o minor somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo nella misura di legge.
Esponeva l'attrice che, in tale data, mentre era intenta a sostituire i fiori della tomba dello zio, posta in un vano murario all'altezza di oltre tre metri, cadeva rovinosamente a terra dalla scala cimiteriale messa a disposizione degli utenti dal per raggiungere le tombe site nel Pt_1 colombario del cimitero.
Aggiungeva che l'evento si era verificato in conseguenza dell'urto involontario della scala da parte di un terzo di passaggio e del non funzionamento, per omessa manutenzione da parte del del blocco freno delle ruote della stessa. Precisava che, in conseguenza del sinistro, Pt_1 aveva riportato un'invalidità temporanea quantificata, in sede di visita medico-legale di parte, in
120 giorni in misura totale, 90 giorni al 75% e 90 giorni al 50% e, all'esito del percorso di guarigione, in un'invalidità permanente pari al 55%. pagina 2 di 13 Con comparsa in data 23 giugno 2022 si costituiva il Parte_1 opponendosi alla domanda di controparte di cui chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa era istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e dell'espletamento di CTU medico-legale ad opera del dott.
Persona_2
Con sentenza n. 671/2024 pubblicata il 22 ottobre 2024, il Tribunale di Lecco, qualificata la fattispecie come danno da cosa in custodia ed escluso che l'urto accidentale della scala da parte del terzo (non chiamato in causa dalle parti e pertanto estraneo al giudizio) rappresentasse caso fortuito, accertava la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e lo Parte_1 condannava al pagamento, in favore di della somma di € 240.665,50 oltre Controparte_1 interessi, compensativi dalla data del fatto alla data della sentenza, e legali dalla liquidazione al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre 2024 deducendo:
1. La violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta della Sig.ra frequentatrice abituale del luogo e regolare utente della scala. CP_1
2. La falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta del terzo che ha urtato accidentalmente la scala, provocando la rovinosa caduta dell'appellata. Condotta integrante caso fortuito e dunque causa esclusiva del sinistro.
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma della pronuncia citata, il rigetto delle pretese di o, in via subordinata, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 co. Controparte_1
1 c.c.
Il ha presentato altresì ricorso per la sospensione dell'esecutività della sentenza di Pt_1 primo grado, con trattazione anticipata e contestuale istanza di decreto inaudita altera parte ex art. 351 co. 3 c.p.c. rilevando:
pagina 3 di 13 a. quanto al fumus boni iuris, l'evidente erroneità della pronuncia impugnata, per le ragioni dedotte, con conseguente probabilità di accoglimento del gravame.
b. quanto al periculum in mora, il rischio di non poter ripetere la somma eventualmente pagata in esecuzione della pronuncia di primo grado, stante l'entità cospicua della stessa
(complessivi euro 331.314,88, di cui euro 21.851,72 a titolo di rifusione delle spese di lite).
Si è costituita nel presente grado di giudizio con comparsa del 12 Controparte_1 febbraio 2025, rilevando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione, nonché delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il primo giudice. Nel merito, l'appellata ha contestato integralmente i motivi d'appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. ha proposto altresì appello incidentale avverso la pronuncia del Controparte_1
Tribunale di Lecco, lamentando la violazione dell'art. 1284 co. 4 c.c. in quanto, nel condannare il soccombente alla rifusione degli interessi legali, il giudice di prime cure ha omesso di Pt_1 specificarne il tasso, senza considerare che, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
(ossia dal 8 aprile 2022), il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con provvedimento reso in data 19 febbraio 2025, veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 20 maggio
2025, da svolgersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c, assegnando termine per note conclusionali al 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da per difetto dei canoni di specificità di cui all'art. 342 c.p.c Controparte_1
Al riguardo si osserva che, anche dopo le modifiche apportate alla norma dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, resta intatto il consolidato orientamento della UP Corte secondo cui,
“essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice
pagina 4 di 13 siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l' impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell' ;impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”
(ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 2320 del 25 gennaio 2023).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'appellante principale abbia individuato in modo inequivoco i capi della pronuncia oggetto di censura e abbia indicato i relativi profili di erroneità.
Né vi è alcun limite quantitativo che impedisca di sottoporre a critica l'intero iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado, a condizione che siano rispettati i citati requisiti di specificità.
Va di contro accolta la richiesta, formulata dal appellante, di espunzione delle Pt_1 note sostitutive dell'udienza depositate dall'odierna appellata, perché contenenti una replica alla memoria conclusionale di controparte, così esorbitando dai limiti di cui all'art 127 ter c.p.c., che limita alle sole istanze e conclusioni le deduzioni proponibili in tale sede. Delle repliche formulate dall'appellata, pertanto, non si terrà conto.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierno appellante principale con i motivi da uno a due, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
Con il primo motivo il lamenta che il giudice di prime cure Parte_1 avrebbe errato nel riconoscere la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo sussistente e provato il nesso causale fra la cosa in custodia (scala cimiteriale) e il danno patito da In specie si duole che il primo giudicante avrebbe omesso di Controparte_1 considerare la distinzione tra nesso causale materiale e nesso causale giuridico non rilevando, nella fattispecie, con riguardo al primo, la sussistenza dell'efficienza causale, nella verificazione dell'evento dannoso, della condotta della vittima non conforme a criteri di prudenza e diligenza.
Sul punto giova osservare, in primis, che la ricostruzione della dinamica del sinistro ed il riconoscimento della qualità di custode della res in capo al , operata Parte_1 dal giudice di prime cure, oltre a trovare pieno riscontro nell'espletata istruttoria orale e nella documentazione versata in atti dalla danneggiata, non risulta contestata dall'odierno appellante.
Pertanto, deve ritenersi provato, in quanto pacifico in causa:
pagina 5 di 13 a. che la mattina del 22 aprile 2017 mentre si trovava in cima a una Controparte_1 scala del cimitero di Valgreghentino, intenta a cambiare i fiori nel colombario, è caduta da un'altezza di circa tre metri, in seguito ad un urto accidentale della scala da parte di un terzo, estraneo al processo, che determinava un brusco movimento della stessa e la perdita di equilibrio della signora (cfr. fotografie sub doc. 1 ; CP_1
b. che il di Valgreghentino è l'ente proprietario delle scale cimiteriali e ne ha la Pt_1 disponibilità giuridica e materiale, con i conseguenti poteri-doveri di intervento e manutenzione;
c. che il meccanismo frenante della scala cimiteriale da cui è caduta Controparte_1 era non funzionante al momento del sinistro a causa dell'usura dei tamponi in gomma del fermo ruota sicché, nonostante il freno fosse inserito, la scala non era bloccata ma poteva muoversi in senso longitudinale lungo la rotaia cui era agganciata, in presenza di sollecitazioni esterne
(circostanza confermata del resto dal video sub doc. 4b dell'appellata, a sua volta non contestato). Ulteriore conferma del dato può trarsi dalla deposizione del teste Ing.
[...] all' udienza del 21 aprile 2023: “quando io ho verificato lo stato delle scale del cimitero di Villa Tes_1
San Carlo, ho constato che sia la scala da cui è caduta la signora sia tutte le scale del colombario, CP_1 avevano i freni non attivi, o perché erano usurati o perché mancavano del tutto (…) Ho verificato a settembre
2017 che la scala cimiteriale in corrispondenza della tomba del signor da cui cadde la signora Persona_3
poteva muoversi liberamente, anche con il fermo ruote inserito, senza abbassare dunque Controparte_1 abbassare la leva, con una forza minima, come risulta anche dal video che ho effettuato e che riconosco essere quello che viene riprodotto (doc. 4/B di parte attrice)”. Anche il teste marito dell'attrice, ha Tes_2 dichiarato: “Circa 7 o 8 giorni dopo che si è verificato l'incidente che ha coinvolto mia moglie CP_1
insieme a mia figlia mi sono recato al cimitero di Villa San Carlo per verificare il
[...] Parte_2 funzionamento delle scale. Ho provato a spingere la scala da cui è caduta mia moglie e ho visto che il sistema frenante per me era fuori uso, a prescindere dall'abbassamento o meno della leva”. Analogamente i testi
(“Non so dire come funzionasse esattamente il sistema frenante della scala, quello che posso dire Testimone_3
è che, quando ne avevo necessità, io la prendevo e la spostavo, senza bisogno di azionare alcuna leva. La signora
è caduta dalla scala di cui sto parlando”) e , figlia dell'attrice (“Ho visto che mio CP_1 Parte_2 padre ha provato a muovere la scala da cui è caduta mia madre e ho visto che mio padre, con una leggera spinta,
pagina 6 di 13 riusciva a muovere la scala, anche senza premere il freno. La scala si muoveva con una leggera pressione, a prescindere dalla posizione della leva del freno, sia che fosse alzata, sia che fosse abbassata”).
d. che l'inefficienza del fermo ruota delle scale in dotazione ai colombari era determinata da usura conseguente ad una omessa manutenzione da parte del Parte_1
(come da dichiarazione dello stesso appellante pag. 17/18 dell'atto di appello: “Nel caso che ci occupa ciò che risulta senza ombra di dubbio certamente è il nesso di causalità giuridica ovvero il rapporto tra la condotta contestata all'Ente, omessa custodia del bene, e la risarcibilità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle stessa”).
e. che, a seguito del sinistro per cui è causa, nel corso dell'anno 2018 il Comune di
Valgreghentino, con determinazione del 24 settembre 2018, disponeva l'acquisto e l'installazione di nuove scale cimiteriali per i colombari del cimitero di Villa San Carlo, in sostituzione di quelle usurate (v. doc 5 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Quanto al nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso, di cui si lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice, si osserva, anzitutto, che nessun rilievo critico viene mosso dall'odierno appellante ai principi, peraltro consolidati, enunciati nell'impugnata sentenza in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ed in punto alla riconosciuta intrinseca potenzialità dannosa della scala cimiteriale per cui è causa (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Ciò posto, le argomentazioni a sostegno di una concorrente responsabilità di CP_1 nella verificazione del sinistro, ed in specie l'asserita condotta negligente o
[...] imprudente, risultano sfornite di qualsivoglia elemento di prova atteso, in primis, che le istanze istruttorie articolate dall'odierno appellante sono state ritenute inammissibili nel giudizio di primo grado in quanto tardivamente formulate, oltre lo spirare del termine concesso per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma 2 c.p.c.
A ciò si aggiunge che le circostanze allegate, quali la conoscenza dei luoghi per essere l'odierna appellata assidua frequentatrice dell'area cimiteriale e l'unicità della caduta della stessa, non appaiono rilevanti. Ed invero, quanto al primo rilievo, non è ragionevolmente sostenibile che la danneggiata fosse gravata del dovere di verificare l'eventuale stato di manutenzione della scala. Per quanto concerne, poi, il numero di cadute dalla scala, anche a voler prescindere dalla pagina 7 di 13 irrilevanza del dato statistico, pare sufficiente osservare che non vi è prova in atti che quella dell'appellata sia stata l'unica caduta, il che resta un mero assunto dell'appellante.
Il motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo d'appello il deduce la falsa applicazione Parte_1 dell'art. 2051 c.c., stante l'interruzione del nesso causale determinata dalla condotta del terzo che, urtando la scala, ne ha determinato lo spostamento e la rovinosa caduta a terra dell'appellata.
La doglianza è del pari infondata.
Al riguardo, premesso che la circostanza dell'urto è incontestata, si osserva che la stessa non può ritenersi idonea ad integrare il caso fortuito posto che, per pacifico orientamento, lo stesso deve concretarsi in un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile dal custode, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno in quanto dotato di un'autonoma attitudine a determinare l'evento dannoso (v. ex multis, Cass. civ. 4035/2021; Cass. civ. 25736/2021; Cass. civ. 2482/2018, Cass. civ. 25837/2017).
Da ciò consegue che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo sia intervenuto nella verificazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri predetti dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia stato, quindi, di per sé idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (cfr.
Cass. civ., Sez. III sent. n. 11152 del 27 aprile 2023; Cass civ. 3589/2021, Cass. civ. 8261/2021,
Cass. civ. 456/2021).
Nel caso di specie l'intervento del terzo, che inavvertitamente ha urtato la scala, non può dirsi imprevedibile ed inevitabile, ben potendo il prevedere un simile accadimento Pt_1 essendo la scala sita lungo il viale di un cimitero, luogo aperto al pubblico e frequentato da più persone di ogni età, oltretutto al di sotto di uno stretto porticato, che costituisce passaggio obbligato per chi voglia accedere ai vani posti nel colombario.
A ciò si aggiunge che l'evento dannoso avrebbe potuto utilmente essere evitato con l'eliminazione della situazione di pericolo a mezzo di un'opportuna manutenzione, nel caso di specie, del tutto carente, come riconosciuto dallo stesso appellante e come evidenziato, in particolare, dal perito di parte Ing. Testimone_1
pagina 8 di 13 Anche il secondo motivo d'appello va pertanto rigettato.
Alla reiezione dei motivi di appello segue la revoca del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, reso in data 19 febbraio 2025.
Da ultimo, con l'appello incidentale lamenta la violazione dell'art. Controparte_1
1284 comma 4 c.c. in quanto, nel condannare il soccombente alla rifusione degli Pt_1 interessi legali, il giudice di prime cure ha omesso di specificarne il tasso, senza considerare che, dalla data di notifica dell'atto di citazione (8 aprile 2022) il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il motivo appare infondato.
In primo luogo, non è ben dato cogliere la pertinenza al caso di specie della pronuncia della UP Corte a Sezioni Unite n. 12449/2024, la quale si limita a chiarire i poteri del giudice dell'esecuzione nell'individuare il tipo di interessi da riconoscere, tra quelli considerati al primo e al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., in sede di esecuzione di un titolo giudiziale di condanna che indichi genericamente dovuti gli interessi legali dalla domanda. Pronuncia che peraltro stabilisce che, nel silenzio del titolo, gli interessi dal momento della domanda, genericamente liquidati, vanno considerati quelli di cui al primo comma, mentre quelli di cui al quarto comma potranno essere posti in esecuzione solo se nella sentenza ne risulti l'accertamento della spettanza.
L'appellante incidentale cita poi la recente ordinanza della UP Corte, Sezione III, n.
61 del 3 gennaio 2023 secondo la quale il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
È bensì vero che tale ordinanza potrebbe, in linea di principio, applicarsi al caso di specie, ma essa non rappresenta affatto l'espressione di un univoco orientamento, essendo viceversa contraddetta da numerose altre pronunce della UP Corte (ad es. Cass. civ. 7 novembre pagina 9 di 13 2018, n. 28409; Cass. civ. 25 marzo 2019, n. 8289; Cass. civ. 9 maggio 2022, n. 14512) sicché deve ritenersi, allo stato, del tutto minoritaria, nonché difficilmente condivisibile.
In termini opposti si è infatti pronunciata Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 28409 del 7 novembre
2018, secondo cui: “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”. Analogamente si è espressa la citata sentenza del 2022: “in tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 14512 del 9 maggio 2022).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, ritiene la Corte che difettino i presupposti per l'applicazione del saggio degli interessi richiesto dall'odierna appellata, ritenendo condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali contrari ad una indiscriminata e generalizzata applicazione del disposto della norma in oggetto, perché fondati su argomentazioni più aderenti al dato testuale e, comunque, più in linea con le finalità dalla stessa perseguite oltreché più aderenti alle esigenze di tutela delle condotte incolpevoli della parte debitrice.
Ed invero, non può non rilevarsi, in primo luogo, che lo stesso incipit del quarto comma dell'art. 1284 c.c. (“se le parti non ne hanno determinato la misura”) depone per la sua applicabilità alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, in quanto solo rispetto ad esse si potrebbe configurare un accordo delle parti sul saggio di interessi da applicarsi per il caso di inadempimento.
Inoltre, come è noto, il comma 4 dell'art 1284 c.c. è stato introdotto dall'art. 17, co. 1, d.l.
12 settembre 2014, n. 132, nell'ambito degli interventi normativi finalizzati all'abbattimento dell'arretrato in materia di processo civile e a favorire la degiurisdizionalizzazione delle pagina 10 di 13 controversie. L'idea sottesa alla norma è, quindi, quella secondo cui, prevedendo a carico di chi resiste in giudizio interessi più gravosi, il debitore sarebbe indotto a soddisfare l'interesse del creditore e dissuaso dall'impiego dello strumento processuale per meri fini dilatori. Ora è evidente che un effetto deflattivo del contenzioso potrebbe aversi solo laddove la pretesa creditoria sia certa nel suo ammontare alla data di instaurazione della lite e non già frutto della successiva quantificazione effettuata dal giudice, potendosi ipotizzare, nel caso di un versamento eccedente il dovuto, successive azioni giudiziali tese al recupero di quanto indebitamente versato. L'obbligazione risarcitoria è viceversa un debito di valore, illiquido fino al momento della determinazione giudiziale, che solo da quel momento lo trasforma in debito di valuta.
Inoltre, il carattere dissuasivo e in senso lato sanzionatorio dei cosiddetti “super-interessi” di cui al quarto comma non può trovare adeguata giustificazione laddove il debitore faccia, in buona fede, affidamento sulla possibilità di un esito a lui favorevole della vertenza e incolpevolmente ignori il quantum preteso dalla controparte.
Alla luce di quanto sopra esposto si osserva che, nel sinistro per cui è causa, il
[...]
ha resistito legittimamente alla pretesa attrice, allegando il difetto di nesso Parte_1 causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, ottenendo, tra l'altro, nel corso del giudizio di secondo grado, una considerevole riduzione dell'originaria pretesa risarcitoria azionata da oltreché, nel presente grado, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1 sentenza gravata.
In sintesi, alla data della proposizione della domanda, era quindi non soltanto controverso l'an debeatur, ma anche del tutto incerto il quantum dovuto, determinato, soltanto all'esito di CTU medico legale nell'importo € 240.665,50, a titolo di risarcimento del danno, a fronte di una pretesa avanzata da nell'atto introduttivo del giudizio, pari alla maggior Controparte_1 somma di euro 471.179,50.
Va pertanto respinto anche l'appello incidentale proposto da con Controparte_1 conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata, complessivamente, la prevalente soccombenza dell'appellante principale nel merito, nonché la reiezione dell'appello pagina 11 di 13 incidentale di appare equo compensare parzialmente le spese del presente Controparte_1 grado nella misura di un mezzo.
Pertanto l'appellante deve essere condannato a rimborsare a Parte_1 le spese del giudizio d'appello, da quest'ultima anticipate, nella Controparte_2 misura della metà: spese liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari ad euro 240.665,50 in linea capitale) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali). Con compensazione fra le parti delle stesse nella restante misura di un mezzo.
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di entrambe le parti, che hanno visti respinti i rispettivi motivi di gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n.
5955, Rv. 630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa n. 767/2022;
2. Rigetta altresì l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. Conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio nella misura di un mezzo, liquidate in complessivi euro 4.997,00 (di cui 1.489,00 euro per la fase di studio;
956,00 euro per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. Compensa fra le parti le spese del grado nella restante misura di un mezzo;
pagina 12 di 13 6. Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte del e di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13