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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/02/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TE AL (c.f. ); C.F._2
Impugnante
E
(c.f. , difesa dall'Avv. MAGNONI CP_1 C.F._3
EF (c.f. ), unitamente all'Avv. NADELREICH C.F._4
UR ( ); C.F._5
Convenuta
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento lodo estero.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
ha impugnato il decreto n. 4450/2021 emesso in data Parte_1
31/5/2021, su ricorso di TRAU società per azioni di diritto belga, con CP_1 sede in Hovenierstraat 53 bus 21, 2018 VE (Belgio), col quale era stata accordata l'efficacia in Italia del lodo straniero pronunciato dalla Sezione Arbitrale della in sede di appello in data del 19 Controparte_2
r.g. n. 1 gennaio 2019 emesso dal Collegio, sollevando i seguenti vizi:
1. Carenza di Giurisdizione per Difetto di Valida Clausola Arbitrale
• Si sostiene che l'Opponente mai ha derogato alla giurisdizione ordinaria per controversie eccedenti il documento denominato “Secured promissory note”.
• Si lamenta la mancanza di un valido compromesso, poiché l'oggetto del procedimento arbitrale non avrebbe avuto nulla a che vedere con il Secured promissory note, che riguardava una promessa di pagamento specifica.
• Si deduce la totale difformità tra chiesto e pronunciato (violazione del principio ultra petita), in quanto il collegio arbitrale avrebbe esorbitato i limiti della convenzione arbitrale, definendo questioni commerciali tra più soggetti estranee al documento (o estendendo impropriamente la competenza arbitrale a ulteriori controversie commerciali).
2. Vizio nella Costituzione del Collegio Arbitrale
Si sostiene che la costituzione del collegio arbitrale (sia in primo che in secondo grado) sia viziata e nulla per l'ordinamento italiano.
Si denuncia che la costituzione è avvenuta in spregio ai principi di assenza di conflitto di interesse, poiché molti arbitri sarebbero soci o comunque non avrebbero fornito alcuna dichiarazione circa l'assenza di conflitto con le parti del procedimento.
3. Vizi Procedurali e Documentali del Decreto di Efficacia (Art. 839 c.p.c.)
Si eccepisce che il ricorso introduttivo è in violazione dell'art. 839, commi 2 e
3, c.p.c..
• In particolare, si afferma che non è stato prodotto un compromesso arbitrale valido ed efficace relativo alla controversia.
• Si lamenta che il lodo di primo grado (che costituisce parte integrante del lodo di appello per riferimento) non è stato prodotto.
• Si contesta che i documenti non redatti in lingua italiana (il lodo straniero e il compromesso) siano stati prodotti con traduzione certificata conforme.
• Si insiste sull'irregolarità del compromesso arbitrale prodotto da CP_1
(doc. 6), poiché sarebbe privo della sottoscrizione personale del Sig.
[...]
ma firmato solo da avvocati asseritamente sprovvisti di procura speciale Pt_1 per compromettere in arbitri la controversia.
4. Vizio della Decisione Arbitrale e Lesione del Contraddittorio
r.g. n. 2 • Si denuncia una lesione manifesta del contraddittorio.
• Si afferma che il lodo non è stato reso secondo diritto, come indicato nell'Accordo arbitrale (Articolo 3: "Gli Arbitri si pronunciano secondo diritto").
• Si lamenta una grave lesione dei diritti di difesa dovuta al fatto che il procedimento arbitrale si è svolto in lingua nederlandese, in contrasto con l'accordo arbitrale (il Secured promissory note) che prevedeva l'uso della lingua inglese.
• Si sostiene che l'organismo giudicante (Sezione Arbitrale della
[...]
abbia la natura di "club" piuttosto che di una vera Controparte_2
"camera arbitrale", e che la procedura sia contraria alle regole inderogabili di base per il riconoscimento di una pronuncia estera in Italia.
La parte opposta, resiste all'impugnativa sostenendo che i CP_1 motivi sollevati dall'opponente sono inammissibili ed infondati, ribadendo la piena validità e regolarità del lodo e della clausola arbitrale in Belgio e che le censure mosse dall'opponente esulano dal limitato perimetro di contestazione previsto dall'articolo 840, comma 3, del codice di procedura civile italiano.
Di seguito sono elencate le argomentazioni di resistenza di CP_1 contro i motivi di opposizione di : Parte_1
1. In merito alla Carenza di Giurisdizione e Invalidità della Clausola Arbitrale
(Primo Motivo) TRAU contesta fermamente che manchi una valida clausola CP_1 arbitrale:
• La clausola è documentale e di piena validità. È contenuta nel vaglia cambiario privilegiato o "Secured promissory note" del 13 luglio 2015.
• Tale documento prevedeva espressamente al punto VI che tutte le controversie insorte sarebbero state risolte "in arbitrato davanti alla UR
(Collegio Arbitrale) della Borsa dei Diamanti di VE".
• La validità della clausola non è mai stata contestata dal Sig. Pt_1 neppure durante il procedimento arbitrale svoltosi in Belgio.
• La giurisprudenza citata dall'opponente a sostegno di questo motivo è ritenuta del tutto avulsa, inconferente e irrilevante ai fini del decidere.
2. In merito al Vizio nella Costituzione del Collegio Arbitrale (Secondo
Motivo)
r.g. n. 3 TRAU rigetta questa contestazione come generica e indeterminata: CP_1
• Poiché la clausola arbitrale è valida ed efficace, il secondo motivo (vizio nella costituzione del collegio) non è fondato.
• L'affermazione che alcuni arbitri siano soci e che vi sia un conflitto di interesse è una circostanza non dimostrata nemmeno a livello indiziario, e in ogni caso, non ha mai contestato la costituzione del collegio arbitrale nel corso Pt_1 dell'arbitrato belga.
3. In merito ai Vizi Procedurali e Documentali (Terzo Motivo, Art. 839 c.p.c.)
L'opposta sostiene che l'accusa di mancata produzione documentale sia palesemente pretestuosa: ha allegato al ricorso ex art. 839 c.p.c. tutta la documentazione Parte_2 necessaria, inclusi:
◦ Il vaglia cambiario privilegiato o "Secured promissory note" (contenente la clausola compromissoria) in lingua originale e traduzione giurata.
◦ Sia il lodo di primo grado (15 dicembre 2017) sia il lodo definitivo in appello (19 gennaio 2019), entrambi con relative traduzioni giurate in italiano.
• La stessa Corte d'Appello di Roma, nel decreto di riconoscimento, ha dato atto dell'avvenuto deposito di entrambi i lodi con traduzioni asseverate e dell'esistenza della clausola compromissoria.
4. In merito al Vizio della Decisione Arbitrale e Ultra Petita (Quarto Motivo)
TRAU respinge le accuse di lesione del contraddittorio e di ultra petita, CP_1 sostenendo che si tratta di contestazioni che esulano dal sindacato italiano:
• Le contestazioni come la "lesione manifesta e smisurata delle parti nel contraddittorio" o il lodo "non reso secondo diritto" non sono configurabili come motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 840, comma 3, c.p.c..
• La pretesa "totale difformità tra chiesto e pronunciato" è smentita dal fatto che la vicenda trae origine da un unico rapporto commerciale risalente tra le parti. Il lodo di primo grado menzionava espressamente il Secured promissory note.
• L'utilizzo della lingua nederlandese anziché dell'inglese (previsto nell'accordo) non costituisce un motivo valido di impugnazione ai sensi dell'art. 840
c.p.c.. Inoltre, il Sig. ha partecipato attivamente alla procedura arbitrale in Pt_1
Belgio e nulla ha mai opposto all'uso del nederlandese o olandese.
• Riguardo al documento denominato "Accordo di Arbitrato" (doc. 6 di r.g. n. 4 , chiarisce che si tratta di un atto preliminare ricognitivo del Pt_1 CP_1 procedimento già avviato, e non della clausola compromissoria vera e propria (che si trova nel Secured promissory note). Tale documento conferma la volontà delle parti di procedere in sede arbitrale.
• L'assenza della sottoscrizione personale di su questo "Accordo di Pt_1
Arbitrato" (doc. 6) non inficia la validità, poiché egli risulta rappresentato da legali di fiducia, e in ogni caso, il vero titolo contenente la clausola (il Secured promissory note) è stato regolarmente firmato da Pt_1
• L'obiezione sulla natura di "club" della Controparte_2
è una valutazione generica e "a-tecnica" che non rientra tra i motivi di
[...] rifiuto previsti dalla legge.
In sintesi, conclude che, poiché ha avuto modo di CP_1 Pt_1 svolgere tutte le proprie difese durante l'arbitrato (rispettando il contraddittorio) e i motivi addotti non rientrano nelle casistiche tassative di cui agli artt. 839-840 c.p.c., il decreto di riconoscimento e l'esecutività del lodo in Italia devono essere confermati.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'impugnativa non può essere accolta.
Sulla validità della clausola arbitrale in relazione alla controversia risolta dagli arbitri e sulla mancanza di terzietà degli arbitri.
Nel caso di un lodo arbitrale straniero, i vizi relativi alla costituzione del collegio arbitrale (o alla procedura arbitrale) sono fatti valere come motivi ostativi al riconoscimento o all'esecuzione del lodo stesso, nell'ambito del giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d'Appello (Art. 840 c.p.c.).
Specificamente, il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del lodo straniero è disposto dalla Corte d'Appello se la parte contro cui il lodo è invocato prova l'esistenza della circostanza prevista dall'Art. 840, comma 3, n. 4, c.p.c.:
Tale disposizione stabilisce che il riconoscimento è rifiutato se la parte prova che la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di r.g. n. 5 svolgimento dell'arbitrato, previsione riflettente l'Art. V, comma 1, lett. d), della
Convenzione di New York del 1958.
Questi motivi ostativi al riconoscimento sono posti a presidio dell'importazione di lodi stranieri resi all'esito di un procedimento retto da una lex arbitri diversa da quella italiana, che non rispetti i principi processuali fondamentali. Tuttavia, l'inosservanza di una disposizione procedurale straniera non realizza l'ipotesi di rifiuto del riconoscimento per il solo fatto della violazione, ma solo quando si sia verificata una concreta impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento.
L'opponente non ha neppure allegato di avere denunciato la mancanza di terzietà in sede di arbitrato estero.
Ed anzi, nel lodo è espressamente riportato che “Nell'udienza del 21 marzo 2018, le parti erano presenti o rappresentate e di comune accordo è stata composta la
Sezione Arbitrale nonché sono stati pattuiti i termini per presentare le conclusioni.”.
Dalla lettura del lodo estero (in sede di appello contro quello di primo grado) si ricava l'ampia partecipazione al contraddittorio dell'opponente, ammesso alla prova dei fatti rilevanti (per lo più pagamenti) e non si rilevano specifici motivi di impugnazione del lodo di primo grado sotto il profilo dell'assenza di clausola compromissoria.
Sugli ipotizzati vizi procedurali.
Deve ribadirsi che l'odierno opponente ha preso parte attiva al giudizio arbitrale senza mai aver denunciato l'impiego di una lingua diversa da quella inglese, né mai dedotto - nel doppio grado del giudizio arbitrale - di non essere vincolato dalla clausola arbitrale.
La generica deduzione secondo la quale il lodo non sarebbe stato reso “secondo diritto” non è ammissibile quale motivo di opposizione al riconoscimento del lodo estero.
Invero, nel giudizio di opposizione al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero (ai sensi dell'Art. 840 c.p.c.), la possibilità di far valere il vizio di decisione non secondo diritto è estremamente limitata.
In linea generale, il giudice italiano non può rilevare meri errores in iudicando commessi dagli arbitri né sindacare il percorso motivazionale. Questo sindacato darebbe corso a un riesame nel merito che è categoricamente escluso dalla Convenzione di New
York (recepita dagli Artt. 839-840 c.p.c.).
Contestare un lodo straniero solo perché pronunciato non secondo diritto, sebbene il diritto fosse richiesto, non rientra tra i motivi tassativi di rifiuto di riconoscimento.
r.g. n. 6 L'ordinamento tutela le parti dalle violazioni procedurali fondamentali (diritto di difesa, contraddittorio, costituzione del collegio) attraverso i motivi previsti sub nn. 2, 3 e 4 dell'Art. 840 c.p.c., ma non consente di impugnare l'errore di diritto in sé.
Analogamente, quanto al difetto di procura dei legali che avevano assistito l'odierno opponente nel doppio grado del giudizio arbitrale, manca ogni allegazione circa le condizioni di validità del mandato difensivo (mandato del quale gli arbitri danno espressamente atto sia nel primo lodo che in quello di appello) secondo l'ordinamento estero.
Sui vizi del decreto (italiano) di riconoscimento.
Nel decreto opposto vi è espresso riferimento alla clausola arbitrale sottoscritta
(anche) dall'opponente e contenuta, in particolare, nel vaglia cambiario espressamente indicato come allegato n. 2 dalla ricorrente.
Erano stati inoltre prodotti dalla ricorrente sia il lodo di appello che la traduzione giurata di quello di primo grado. Il requisito della produzione in copia autentica del lodo era, pertanto, pienamente rispettato col deposito del lodo di appello del quale è stato chiesto il riconoscimento ed il cui dispositivo, confermativo del lodo di primo grado, risulta illustrato per relationem alla relativa traduzione giurata.
I motivi di opposizione appaiono, pertanto, non fondati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'opposizione;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore della controparte delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
r.g. n. 7 ⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8