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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 421 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto pagamento indennizzo tra
, nato a [...] il [...], nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Persona_1 procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Giuseppe Giglio e dall'Avvocato Andrea
Cuccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via F. Crispi n. 8, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Leonardo
Gregoroni e dall'Avvocato Nicola Criscuoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Campobasso via U. Petrella n. 22;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Elisabetta Di
Giovine e dall'Avvocato Leandra Fiacco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale del di Campobasso in P.zza Vittorio Emanuele II n. 29; CP_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 11
Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Gaia
Beccia presso il cui studio professionale in Bojano, via Calderari n. 17, è elettivamente domiciliata;
TE CHIAMATA IN CAUSA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Claudio Russo, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Trivento, C.so G.
Marconi n. 62, presso lo studio professionale dell'Avvocato Loreto Vasile;
TE CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. quale esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , ha convenuto in giudizio la Persona_1 Parte_3 per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per le lesioni patite dalla figlia
[...] minore a seguito del sinistro occorso in data 15.12.2020, alle ore 8,15 circa, in Campobasso alla C.da
San Giovanni in Golfo. L'istante espone che la minore alunna dell'Istituto Persona_1
Comprensivo Statale "Leopoldo Montini" di Campobasso, salita a bordo dello scuolabus per percorrere il tragitto che da casa conduce verso l'Istituto scolastico, ha chiesto al conducente di fermarsi per recuperare alcuni fogli lasciati a casa, ma nell'accingersi a raggiungere a piedi la propria abitazione, scivolava sull'asfalto subendo danni alla persona. Richiamando la polizza n. 581191093E, che l'Istituto scolastico aveva stipulato con la NI , parte attrice chiede la condanna di Parte_2 essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in forza delle clausole contrattuali previste in polizza.
La NI , costituitasi in giudizio, eccepisce l'inoperatività della polizza Controparte_3 quanto alla sussistenza dei presupposti di un infortunio in itinere e, inoltre, allegando una diversa dinamica dell'evento rispetto a quella descritta in citazione, secondo cui il sinistro si è verificato mentre l'alunna scendeva dallo scuolabus, invoca la responsabilità del gestore del servizio di trasporto (il
) per non aver adottato tutte le adeguate misure per prevenire l'infortunio e, in Controparte_1 particolare, per aver omesso di fornire lo scuolabus di personale di supporto agli alunni necessario per vigilare sulla loro incolumità e, ancora in via alternativa, invoca sempre la responsabilità del
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c., prospettando una ulteriore dinamica dell'infortunio CP_1 secondo cui la minore, dopo essere scesa dal pulmino, è scivolata su una lastra di ghiaccio. Rassegna pagina 2 di 11 pertanto le seguenti conclusioni:” In via preliminare, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del
[...] via principale, previo accertamento della responsabilità del CP_4 CP_1
nella sua qualità di gestore del servizio di scuolabus, respingere tutte le domande attoree
[...] per le ragioni di cui in narrativa, mandando indenne da qualsiasi pretesa”. Parte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituisce il , il quale dopo aver contestato Controparte_1 la chiamata in causa sostenendone l'infondatezza sul presupposto che a rispondere dell'infortunio in itinere è il datore di lavoro (Istituto scolastico Montini), così contestando la propria legittimazione passiva, nel merito, argomentando diffusamente sulla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di un infortunio in itinere e della operatività della polizza infortunio, ribadisce la propria estraneità ai fatti di causa e, in subordine, chiede di essere manlevato dalla Parte_4 proprio assicuratore per la RCA auto, e dalla società , Controparte_2 proprio assicuratore per la responsabilità civile., rassegnando le seguenti conclusioni: “previo accertamento dell'obbligo dell' a tenere indenne l'attrice per il sinistro in Parte_2 itinere, che la domanda avanzata nei propri confronti venga respinta perché improcedibile per difetto di legittimazione passiva e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, con ogni relativa conseguenza;
accertare e dichiarare, previo differimento della prima udienza e autorizzazione a chiamare in giudizio la ..e società Parte_5
.., nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità Controparte_5 del l'obbligo di e/o della società CP_1 Parte_4 Controparte_2
, ciascuna per quanto di competenza, di manlevare il da
[...] Controparte_1 ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria, comprese spese e compensi di giudizio”.
Quest'ultime compagnie, anch'esse costituitesi in giudizio, resistono sia alla domanda d'accertamento della responsabilità dell'assicurata, sia alla domanda di manleva.
Radicatasi la lite, chiesti dalle parti e disposti dal giudice i rinvii ex art.183 c.p.c. e istruita la causa con le prove testimoniali e la consulenza medico legale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.2.2025 le parti ribadivano le conclusioni formulate negli atti introduttivi del giudizio ed il processo veniva trattenuto a sentenza concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Così ricostruita sommariamente la vicenda processuale, occorre preliminarmente osservare che la domanda attorea di risarcimento del danno, da interpretarsi in verità come pagamento dell'indennizzo in virtù delle clausole contrattuali contenute nella polizza infortunio richiamate nell'atto di citazione, deve intendersi estesa anche alla chiamata in causa del considerato il Controparte_1 principio giurisprudenziale secondo cui se il convenuto chiama in causa un terzo in qualità di esclusivo pagina 3 di 11 responsabile dell'evento dannoso, la domanda deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore:“in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (cfr. Cass. n. 11815/16). Ed infatti la chiamata nei confronti del , Controparte_1
è avvenuta non a titolo di garanzia, quanto piuttosto, sulla base delle allegazioni prospettate nella comparsa di costituzione e risposta della NI , quale soggetto responsabile Controparte_3 dell'evento ed unico obbligato rispetto alla pretesa fatta valere dall'attore.
Sempre preliminarmente, deve ritenersi che la polizza, che va qualificata come assicurazione per conto di chi spetta, consente all'attore di agire in via diretta nei confronti dell'assicuratore.
Infatti, nell'interpretare il contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, per la quale occorre far riferimento al senso letterale delle parole e alle espressioni utilizzate nel contratto, si evince come dalla polizza esibita dalla NI ( cfr. Parte_2 doc. 3 della comparsa di costituzione), risulta che contraente è l'Istituto Compensivo L. Montini mentre assicurati a titolo oneroso (cfr. premio annuo lordo per alunno euro 6,00) risultano gli alunni iscritti al suddetto Istituto.
Tra gli eventi tutelati, oltre alla responsabilità civile presso terzi, la polizza prevede anche la copertura degli infortuni, definiti nel Foglio Informativo (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione) come: "sinistro dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una necessità di curare le lesioni": dunque, da una parte è prevista la responsabilità civile verso terzi per gli eventi subiti dagli alunni per fatti che coinvolgono l'Istituto scolastico e, in particolare, il personale dipendente dell'Istituto stesso e dall'altra, attinente la fattispecie concreta, dove il rischio assicurato copre i sinistri che esulano dalla sfera di controllo dell'Istituto e nel quale vengono compresi anche gli infortuni nel percorso casa scuola.
Nello specifico, l'oggetto dell'assicurazione è previsto all'art. 1 delle condizioni generali di polizza dove è descritto che: “l'assicurazione è valida per gli infortuni che l'assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative all'occupazione indicata in polizza ed alle attività, ove prevista, ad esse connesse”. La polizza estende l'operatività anche al rischio che l'evento si possa verificare al di fuori dell'ambiente scolastico e della sorveglianza del personale scolastico, e in particolare (art. 12 delle condizioni generali di polizza) "…durante il tragitto casa-scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purchè questi infortuni pagina 4 di 11 avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo
l'orario di inizio o fine di tutte le attività. .. In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all'Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcibile dal terzo. In caso di risarcimento parziale, l'obbligo dell'indennizzo sarà parzialmente ridotto. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l'indennizzo verrà ridotto al 50%.".
La polizza, richiamando ripetutamente gli assicurati in contrapposizione all'Istituto scolastico contraente, individua numerosi casi in cui gli assicurati contro gli infortuni sono indicati espressamente gli alunni. E' del tutto evidente, pertanto, come l'Istituto abbia voluto apprestare in favore dei propri studenti una tutela più larga possibile in occasione dei diversi eventi indicati in polizza tanto da prevedere, altresì, un contributo economico degli alunni stessi.
Può affermarsi che parte attrice ha correttamente evocato in giudizio l'assicuratore con l'azione diretta in virtù di una polizza che va qualificata come assicurazione per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 c.c.,, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “ nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicchè l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (cfr. Cass. n. 30653/2017).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non sarà necessario affrontare tutte le eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati atteso che, dal corredo probatorio acquisito agli atti, è risultato che l'evento dedotto dall'attore rientra tra i rischi assicurati con piena operatività della polizza infortunio, mentre è risultata del tutto indimostrata la responsabilità e/o corresponsabilità del . Controparte_1
Difatti, sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti costituite e della loro produzione documentale, si ritiene che non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che la fondatezza della sussistenza nel caso di specie di un infortunio in itinere indennizzabile a termini di polizza, consente di non dover affrontare tutte le altre questioni di merito e di diritto sollevate dai terzi chiamati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottate in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto pagina 5 di 11 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, inoltre, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Va infine premesso ancora, che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. n. 16467/2017) .
Ciò detto, la diversa dinamica prospettata dalla convenuta NI , secondo la Controparte_3 quale la minore sarebbe caduta nello scendere gli scalini dallo scuolabus ovvero, dopo essere scesa dal pulmino, sarebbe scivolata su un lastra di ghiaccio, non ha trovato conferma all'esito degli eventi accertati in giudizio dai quali è emerso, invece, che: in data 15.12.2020, alle ore 8:15 circa in c.da San
Giovanni in Golfo del Comune di Campobasso, la minore , dopo essere salita sullo Persona_1 scuolabus per raggiungere da casa l'Istituto scolastico L. Montini, resasi conto di non aver portato con sé dei documenti necessari per l'attività scolastica, ha chiesto al conducente di fermarsi, purtroppo è accaduto che, dopo essere scesa dal pulmino per raggiungere la propria abitazione, ha perso l'equilibrio scivolando sull'asfalto così procurandosi gravi lesioni (cfr. teste , il quale interrogato sulle Tes_1 circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c. n. 2 di parte attrice, ha riferito: sul capo 1) “E' vera la circostanza, io ho assistito all'evento in quanto ero parcheggiato con la mia autovettura, allorquando sono stato superato dal pulmino che, a sua volta, si parcheggiava davanti a me e in quella occasione ho visto che la bambina, dopo essere scesa dal pulmino, cadeva a terra”; sul capo 1) a chiarimenti dell'avv. Leandra Fiacco: “all'altezza del civico 143 vi è una villetta con un cancello fronte strada”; a chiarimenti dell'avv. Loreto Vasile: “il pulmino stava salendo verso
Campobasso e presso il luogo in cui è avvenuto l'evento non vi era marciapiede, più in là vi era uno pagina 6 di 11 sterrato ma preciso che la bambina è caduta sull'asfalto”; a chiarimenti dell'avv. Gaia Beccia:
“preciso che la bambina, dopo essere scesa dal pulmino, è caduta dopo aver fatto qualche passo”; sul capo 2) “preciso che la bambina è caduta lateralmente allo scuolabus e cioè di fianco all'autobus”; a chiarimenti dell'avv. Loreto Vasile: “quando è avvenuto l'evento ero in macchina, ma dopo di esso sono sceso per verificare cosa fosse accaduto”). Negli stessi termini la segnalazione dell'avvenuto infortunio che l'autista dello scuolabus, sig. in data 16.12.2020 inoltrava al Dirigente Persona_2
Area Operativa Sviluppo del Territorio settore LL.PP del Comune di Campobasso ove si legge: “il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 8,20 circa durante il trasporto scolastico in contrada San Giovanni in Golfo a richiesta della alunna nel percorso di ritorno ho fatto sosta davanti Persona_1 all'abitazione della stessa per recuperare a casa alcuni fogli che doveva portare a scuola. Dopo essere scesa dallo scuolabus la bambina è caduta sulla strada. Prontamente ho provveduto a soccorrerla, mettendo in sicurezza lo scuolabus, l'ho presa in braccio accompagnandola a casa….l'ho adagiata sul divano e ripreso successivamente il trasporto” (cfr. doc. 1 della comparsa . Parte_4
Tale è l'unica dinamica dell'incidente che è emersa nel corso del giudizio, corrispondente a quella Tes_ descritta nell'atto di citazione dalla parte attrice, dovendosi ritenere la testimonianza del sig. e la dichiarazione rilasciata dell'autista nell'immediatezza dei fatti (cfr. il giorno seguente l'evento) del tutto attendibili avendo descritto puntualmente le modalità del verificarsi dell'evento.
La dinamica diversa allegata dalla convenuta, invece, non può essere ritenuta fondata, posto che l'asserita caduta della minore mentre scendeva gli scalini dallo scuolabus o di essere scivolata appena scesa dal pulmino per la presenza sull'asfalto di una lastra di ghiaccio, non ha trovato nessuna conferma negli atti di causa, così potendosi escludere, sin da subito, un qualche profilo di responsabilità in capo al sia quale gestore del servizio di trasporto, che Controparte_1 avrebbe dovuto dotare lo scuolabus di personale a bordo oltre l'autista, sia quale custode della strada pubblica ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
E, comunque, l'esclusione di qualunque profilo di responsabilità, a carico del , Controparte_1 nella causazione dell'evento lesivo che ha prodotto i danni di cui la minore chiede il ristoro, deriva anche dalla circostanza che sia il conducente dello scuolabus che l'accompagnatore, indipendentemente dall'accertamento dell'obbligatoria presenza di quest'ultimo, non avrebbero potuto impedire l'evento, atteso che per la repentinità ed imprevedibilità dell'evento, sia il conducente che l'accompagnatore non avrebbero potuto intervenire tempestivamente ed efficacemente per impedirlo, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l'evento, come ricostruito dal teste escusso e come risulta dalla dichiarazione scritta resa dall'autista. Parte attrice, non avendo dedotto alcun profilo di responsabilità a carico dell'Istituto scolastico o di altri terzi responsabili, ha dunque correttamente introitato il giudizio pagina 7 di 11 agendo direttamente nei confronti della NI assicuratrice allo scopo di ottenere l'indennizzo sulla base della polizza infortunio sottoscritta dal Dirigente scolastico dell'Istituto L. Montini.
Esclusa ogni responsabilità di terzi nella determinazione dell'evento, occorre ora verificare se l'evento, come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo, rientri o meno tra le ipotesi di un infortunio in itinere, rischio previsto nella polizza, rammentando che la giurisprudenza, sebbene con principi riferibili al lavoratore ma senz'altro estensibili ad uno studente, definisce l'infortunio in itinere come “l'incidente nel quale può incorrere il lavoratore nel percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, sempre che il tragitto sia per il lavoratore quello normale per raggiungere il posto di lavoro
e per tornare alla propria abitazione, sussista un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda” (cfr. Cass. 13348/2005).
La ricorrenza dell'infortunio in itinere postula, pertanto, la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, e la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
Considerato il corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistono tutti gli elementi sopra indicati, in quanto è stata raggiunta idonea prova in ordine alla circostanza che la caduta rovinosa occorsa alle ore 8,15 circa del 15/12/2020, è avvenuta dopo che la minore, già a bordo dello scuolabus per raggiungere l'istituto scolastico, aveva nell'immediatezza chiesto all'autista di fermare l'automezzo per recuperare del materiale scolastico lasciato a casa, necessario per la sua attività scolastica.
Nello specifico il Tribunale, per escludere la tesi della società convenuta circa la insussistenza dei presupposti di un infortunio in itinere, pone a base del proprio convincimento le seguenti circostanze dirimenti che sono emerse dagli atti di causa: 1) la minore all'epoca dei fatti frequentava l'istituto scolastico “L. Montini”; 2) percorreva quotidianamente il tratto di strada a bordo dello scuolabus per raggiungere da casa la scuola;
3) la compatibilità dell'orario e le modalità dell'evento occorso alla minore in data 15.12.2020 escludono che possa essere intervenuta una interruzione non necessitata idonea ad incidere sull'occasionalità rispetto alla frequentazione della scuola atteso che quei “fogli”, che la minore intendeva recuperare per averli lasciati a casa, non potevano che non riferirsi a materiale didattico necessario per la propria attività didattica.
Sono tutti elementi questi che conducono a ritenere che l'infortunio è avvenuto in occasione e in stretta connessione con l'attività scolastica che la minore praticava quotidianamente. pagina 8 di 11 Escluso, pertanto, che la scelta della minore di recuperare il materiale didattico possa qualificarsi come arbitraria ma connessa alla sua attività didattica, deve altrettanto decisamente escludersi che tale scelta, non volutamente creata dalla minore per soddisfare proprie ragioni personali, possa aver interrotto ogni nesso eziologico tra l'attività scolastica della minore, il rischio e l'evento.
Infatti, va considerato che l'evento si è verificato in occasione del percorso stradale casa/istituto scolastico, in orario certamente compatibile con l'inizio dell'attività scolastica e che la minore, almeno per quanto risulta agli atti di causa, non sembra avere aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extrascolastica per aver optato la scelta di recuperare il materiale didattico connesso alla sua attività scolastica.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'infortunio occorso appare indennizzabile, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta circa la non operatività della copertura in mancanza dei requisiti dell'infortunio in itinere e a termini di polizza per la riferibilità dell'evento ad un terzo (unica causa in cui opera la esclusione dell'operatività della polizza), posto che è stato provato in giudizio che l'incidente è avvenuto nel corso del tragitto effettuato dall'alunna per raggiungere l'istituto scolastico da casa e fu occasionato proprio dall'attività di studentessa e necessitato dalla scelta della minore di recuperare il materiale didattico che gli era necessario per lo svolgimento dell'attività scolastica.
Si deve escludere, altresì, qualsiasi apporto causale della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emerso in giudizio alcun comportamento anomalo o imprudente della vittima tale da indurre il
Giudice di valutare anche d'ufficio la condotta della minore.
Accertata la natura di infortunio in itinere dell' evento per cui è causa, va rilevato come il C.T.U., nella relazione depositata il 1/7/2024, dopo accurata indagine e in assenza delle controdeduzioni delle altre parti costituite, ha accertato, applicando i criteri stabiliti dalla tabella Inail, che: " la minore Per_1
risulta affetta da Esiti di frattura pluriframmentaria del femore sinistro, che dette infermità
[...] sono da attribuire al trauma subito in data 15.12.2020 e hanno determinato un periodo di inabilità assoluta di giorni 2; una parziale al 75% di gg. 90; 15 giorni di inabilità parziale al 50%; 30 gg. di inabilità parziale al 25%; un tasso di invalidità permanente (danno biologico) nella misura dell'8%”.
Ritiene il Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche la mancata contestazione della parte convenuta con argomentazioni tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, risulta accertato che, in seguito all'infortunio in itinere, la minore ha riportato un danno biologico valutabile nell'8%, che deve essere indennizzato dalla convenuta a termini di polizza. pagina 9 di 11 A tal proposito, dalla polizza risulta che l'Istituto scolastico ha scelto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la combinazione A) e risulta altresì che le garanzie e l'esatta determinazione del massimale assicurato per ogni singola garanzia in base alla combinazione scelta, sono indicati nel contratto di assicurazione multirischio per le scuole pubbliche e private e nella tabella delle prestazioni
TAPRE 19-20, che formano parte integrante del contratto di assicurazione.
Va dunque escluso che, nella specie, possano operare i criteri di liquidazione dell'indennizzo secondo i parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano e che occorre, invece, far riferimento alle disposizioni pattizie contenute nelle Condizioni Generali di Polizza (cfr. art. 15 del Condizioni
Generali di Assicurazione), dove in caso di invalidità permanente la liquidazione dell'indennizzo è stabilito considerando il massimale previsto nella tabella c.d. TAPRE 14/15, applicando al massimale per invalidità permanente totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente accertato;
tenuto conto che il massimale per l'invalidità permanente riportato in polizza
(combinazione A) è pari ad euro 180.000,00, l'indennizzo dovuto per tale voce di danno risulta pari ad euro 14.400,00 (180,000,00X8% secondo tabella Inail applicabile al caso di specie).
A tale somma va aggiunto la diaria di ricovero (dal 15.12.2020 al 17.3.2020) pari ad euro 200,00 (cfr. tabella TAPRE 14/15) e aggiunte le spese mediche da infortunio, accertate e ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 1.713,71.
Null'altro può essere liquidato all'attore né a titolo di inabilità temporanea né a titolo di danno morale, voci di danno non previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In conclusione, parte attrice ha diritto a vedersi indennizzato dalla Compagnia convenuta il complessivo importo di Euro 16.313,71. Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. n. 25099/2017), sono dovuti solo gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora (26.11.2021) al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della società convenuta liquidandole sulla base delle Tariffe professionali ex D.M. n. 55/2014.
Anche le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte convenuta in ragione della causalità della chiamata. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che la convenuta, la cui domanda nei confronti del è risultata del tutto infondata, è tenuto a sostenere Controparte_1 le spese di lite nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa. In applicazione del medesimo principio di pagina 10 di 11 soccombenza, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese della compiuta
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la NI convenuta al Parte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 16.313,71, oltre interessi legali dalla data del
26.11.2021 fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro. 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA ed euro 545,00 per esborsi sostenuti, da attribuirsi ai procuratori antistatari, avv. Giuseppe Giglio e Avv.
Andrea Cuccaro;
3) pone a carico della società convenuta il pagamento delle spese della consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, Parte_2 in favore di ciascuna parte terza chiamata in causa ( Controparte_1 Parte_4
e Amtrust International Underwrites DAC), in complessivi Euro. 3.500,00 ciascuna per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA.
Così deciso in Campobasso, il 2 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 421 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto pagamento indennizzo tra
, nato a [...] il [...], nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Persona_1 procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Giuseppe Giglio e dall'Avvocato Andrea
Cuccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via F. Crispi n. 8, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Leonardo
Gregoroni e dall'Avvocato Nicola Criscuoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Campobasso via U. Petrella n. 22;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Elisabetta Di
Giovine e dall'Avvocato Leandra Fiacco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale del di Campobasso in P.zza Vittorio Emanuele II n. 29; CP_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 11
Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Gaia
Beccia presso il cui studio professionale in Bojano, via Calderari n. 17, è elettivamente domiciliata;
TE CHIAMATA IN CAUSA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Claudio Russo, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Trivento, C.so G.
Marconi n. 62, presso lo studio professionale dell'Avvocato Loreto Vasile;
TE CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. quale esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , ha convenuto in giudizio la Persona_1 Parte_3 per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per le lesioni patite dalla figlia
[...] minore a seguito del sinistro occorso in data 15.12.2020, alle ore 8,15 circa, in Campobasso alla C.da
San Giovanni in Golfo. L'istante espone che la minore alunna dell'Istituto Persona_1
Comprensivo Statale "Leopoldo Montini" di Campobasso, salita a bordo dello scuolabus per percorrere il tragitto che da casa conduce verso l'Istituto scolastico, ha chiesto al conducente di fermarsi per recuperare alcuni fogli lasciati a casa, ma nell'accingersi a raggiungere a piedi la propria abitazione, scivolava sull'asfalto subendo danni alla persona. Richiamando la polizza n. 581191093E, che l'Istituto scolastico aveva stipulato con la NI , parte attrice chiede la condanna di Parte_2 essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in forza delle clausole contrattuali previste in polizza.
La NI , costituitasi in giudizio, eccepisce l'inoperatività della polizza Controparte_3 quanto alla sussistenza dei presupposti di un infortunio in itinere e, inoltre, allegando una diversa dinamica dell'evento rispetto a quella descritta in citazione, secondo cui il sinistro si è verificato mentre l'alunna scendeva dallo scuolabus, invoca la responsabilità del gestore del servizio di trasporto (il
) per non aver adottato tutte le adeguate misure per prevenire l'infortunio e, in Controparte_1 particolare, per aver omesso di fornire lo scuolabus di personale di supporto agli alunni necessario per vigilare sulla loro incolumità e, ancora in via alternativa, invoca sempre la responsabilità del
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c., prospettando una ulteriore dinamica dell'infortunio CP_1 secondo cui la minore, dopo essere scesa dal pulmino, è scivolata su una lastra di ghiaccio. Rassegna pagina 2 di 11 pertanto le seguenti conclusioni:” In via preliminare, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del
[...] via principale, previo accertamento della responsabilità del CP_4 CP_1
nella sua qualità di gestore del servizio di scuolabus, respingere tutte le domande attoree
[...] per le ragioni di cui in narrativa, mandando indenne da qualsiasi pretesa”. Parte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituisce il , il quale dopo aver contestato Controparte_1 la chiamata in causa sostenendone l'infondatezza sul presupposto che a rispondere dell'infortunio in itinere è il datore di lavoro (Istituto scolastico Montini), così contestando la propria legittimazione passiva, nel merito, argomentando diffusamente sulla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di un infortunio in itinere e della operatività della polizza infortunio, ribadisce la propria estraneità ai fatti di causa e, in subordine, chiede di essere manlevato dalla Parte_4 proprio assicuratore per la RCA auto, e dalla società , Controparte_2 proprio assicuratore per la responsabilità civile., rassegnando le seguenti conclusioni: “previo accertamento dell'obbligo dell' a tenere indenne l'attrice per il sinistro in Parte_2 itinere, che la domanda avanzata nei propri confronti venga respinta perché improcedibile per difetto di legittimazione passiva e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, con ogni relativa conseguenza;
accertare e dichiarare, previo differimento della prima udienza e autorizzazione a chiamare in giudizio la ..e società Parte_5
.., nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità Controparte_5 del l'obbligo di e/o della società CP_1 Parte_4 Controparte_2
, ciascuna per quanto di competenza, di manlevare il da
[...] Controparte_1 ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria, comprese spese e compensi di giudizio”.
Quest'ultime compagnie, anch'esse costituitesi in giudizio, resistono sia alla domanda d'accertamento della responsabilità dell'assicurata, sia alla domanda di manleva.
Radicatasi la lite, chiesti dalle parti e disposti dal giudice i rinvii ex art.183 c.p.c. e istruita la causa con le prove testimoniali e la consulenza medico legale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.2.2025 le parti ribadivano le conclusioni formulate negli atti introduttivi del giudizio ed il processo veniva trattenuto a sentenza concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Così ricostruita sommariamente la vicenda processuale, occorre preliminarmente osservare che la domanda attorea di risarcimento del danno, da interpretarsi in verità come pagamento dell'indennizzo in virtù delle clausole contrattuali contenute nella polizza infortunio richiamate nell'atto di citazione, deve intendersi estesa anche alla chiamata in causa del considerato il Controparte_1 principio giurisprudenziale secondo cui se il convenuto chiama in causa un terzo in qualità di esclusivo pagina 3 di 11 responsabile dell'evento dannoso, la domanda deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore:“in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (cfr. Cass. n. 11815/16). Ed infatti la chiamata nei confronti del , Controparte_1
è avvenuta non a titolo di garanzia, quanto piuttosto, sulla base delle allegazioni prospettate nella comparsa di costituzione e risposta della NI , quale soggetto responsabile Controparte_3 dell'evento ed unico obbligato rispetto alla pretesa fatta valere dall'attore.
Sempre preliminarmente, deve ritenersi che la polizza, che va qualificata come assicurazione per conto di chi spetta, consente all'attore di agire in via diretta nei confronti dell'assicuratore.
Infatti, nell'interpretare il contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, per la quale occorre far riferimento al senso letterale delle parole e alle espressioni utilizzate nel contratto, si evince come dalla polizza esibita dalla NI ( cfr. Parte_2 doc. 3 della comparsa di costituzione), risulta che contraente è l'Istituto Compensivo L. Montini mentre assicurati a titolo oneroso (cfr. premio annuo lordo per alunno euro 6,00) risultano gli alunni iscritti al suddetto Istituto.
Tra gli eventi tutelati, oltre alla responsabilità civile presso terzi, la polizza prevede anche la copertura degli infortuni, definiti nel Foglio Informativo (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione) come: "sinistro dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una necessità di curare le lesioni": dunque, da una parte è prevista la responsabilità civile verso terzi per gli eventi subiti dagli alunni per fatti che coinvolgono l'Istituto scolastico e, in particolare, il personale dipendente dell'Istituto stesso e dall'altra, attinente la fattispecie concreta, dove il rischio assicurato copre i sinistri che esulano dalla sfera di controllo dell'Istituto e nel quale vengono compresi anche gli infortuni nel percorso casa scuola.
Nello specifico, l'oggetto dell'assicurazione è previsto all'art. 1 delle condizioni generali di polizza dove è descritto che: “l'assicurazione è valida per gli infortuni che l'assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative all'occupazione indicata in polizza ed alle attività, ove prevista, ad esse connesse”. La polizza estende l'operatività anche al rischio che l'evento si possa verificare al di fuori dell'ambiente scolastico e della sorveglianza del personale scolastico, e in particolare (art. 12 delle condizioni generali di polizza) "…durante il tragitto casa-scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purchè questi infortuni pagina 4 di 11 avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo
l'orario di inizio o fine di tutte le attività. .. In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all'Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcibile dal terzo. In caso di risarcimento parziale, l'obbligo dell'indennizzo sarà parzialmente ridotto. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l'indennizzo verrà ridotto al 50%.".
La polizza, richiamando ripetutamente gli assicurati in contrapposizione all'Istituto scolastico contraente, individua numerosi casi in cui gli assicurati contro gli infortuni sono indicati espressamente gli alunni. E' del tutto evidente, pertanto, come l'Istituto abbia voluto apprestare in favore dei propri studenti una tutela più larga possibile in occasione dei diversi eventi indicati in polizza tanto da prevedere, altresì, un contributo economico degli alunni stessi.
Può affermarsi che parte attrice ha correttamente evocato in giudizio l'assicuratore con l'azione diretta in virtù di una polizza che va qualificata come assicurazione per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 c.c.,, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “ nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicchè l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (cfr. Cass. n. 30653/2017).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non sarà necessario affrontare tutte le eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati atteso che, dal corredo probatorio acquisito agli atti, è risultato che l'evento dedotto dall'attore rientra tra i rischi assicurati con piena operatività della polizza infortunio, mentre è risultata del tutto indimostrata la responsabilità e/o corresponsabilità del . Controparte_1
Difatti, sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti costituite e della loro produzione documentale, si ritiene che non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che la fondatezza della sussistenza nel caso di specie di un infortunio in itinere indennizzabile a termini di polizza, consente di non dover affrontare tutte le altre questioni di merito e di diritto sollevate dai terzi chiamati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottate in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto pagina 5 di 11 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, inoltre, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Va infine premesso ancora, che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. n. 16467/2017) .
Ciò detto, la diversa dinamica prospettata dalla convenuta NI , secondo la Controparte_3 quale la minore sarebbe caduta nello scendere gli scalini dallo scuolabus ovvero, dopo essere scesa dal pulmino, sarebbe scivolata su un lastra di ghiaccio, non ha trovato conferma all'esito degli eventi accertati in giudizio dai quali è emerso, invece, che: in data 15.12.2020, alle ore 8:15 circa in c.da San
Giovanni in Golfo del Comune di Campobasso, la minore , dopo essere salita sullo Persona_1 scuolabus per raggiungere da casa l'Istituto scolastico L. Montini, resasi conto di non aver portato con sé dei documenti necessari per l'attività scolastica, ha chiesto al conducente di fermarsi, purtroppo è accaduto che, dopo essere scesa dal pulmino per raggiungere la propria abitazione, ha perso l'equilibrio scivolando sull'asfalto così procurandosi gravi lesioni (cfr. teste , il quale interrogato sulle Tes_1 circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c. n. 2 di parte attrice, ha riferito: sul capo 1) “E' vera la circostanza, io ho assistito all'evento in quanto ero parcheggiato con la mia autovettura, allorquando sono stato superato dal pulmino che, a sua volta, si parcheggiava davanti a me e in quella occasione ho visto che la bambina, dopo essere scesa dal pulmino, cadeva a terra”; sul capo 1) a chiarimenti dell'avv. Leandra Fiacco: “all'altezza del civico 143 vi è una villetta con un cancello fronte strada”; a chiarimenti dell'avv. Loreto Vasile: “il pulmino stava salendo verso
Campobasso e presso il luogo in cui è avvenuto l'evento non vi era marciapiede, più in là vi era uno pagina 6 di 11 sterrato ma preciso che la bambina è caduta sull'asfalto”; a chiarimenti dell'avv. Gaia Beccia:
“preciso che la bambina, dopo essere scesa dal pulmino, è caduta dopo aver fatto qualche passo”; sul capo 2) “preciso che la bambina è caduta lateralmente allo scuolabus e cioè di fianco all'autobus”; a chiarimenti dell'avv. Loreto Vasile: “quando è avvenuto l'evento ero in macchina, ma dopo di esso sono sceso per verificare cosa fosse accaduto”). Negli stessi termini la segnalazione dell'avvenuto infortunio che l'autista dello scuolabus, sig. in data 16.12.2020 inoltrava al Dirigente Persona_2
Area Operativa Sviluppo del Territorio settore LL.PP del Comune di Campobasso ove si legge: “il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 8,20 circa durante il trasporto scolastico in contrada San Giovanni in Golfo a richiesta della alunna nel percorso di ritorno ho fatto sosta davanti Persona_1 all'abitazione della stessa per recuperare a casa alcuni fogli che doveva portare a scuola. Dopo essere scesa dallo scuolabus la bambina è caduta sulla strada. Prontamente ho provveduto a soccorrerla, mettendo in sicurezza lo scuolabus, l'ho presa in braccio accompagnandola a casa….l'ho adagiata sul divano e ripreso successivamente il trasporto” (cfr. doc. 1 della comparsa . Parte_4
Tale è l'unica dinamica dell'incidente che è emersa nel corso del giudizio, corrispondente a quella Tes_ descritta nell'atto di citazione dalla parte attrice, dovendosi ritenere la testimonianza del sig. e la dichiarazione rilasciata dell'autista nell'immediatezza dei fatti (cfr. il giorno seguente l'evento) del tutto attendibili avendo descritto puntualmente le modalità del verificarsi dell'evento.
La dinamica diversa allegata dalla convenuta, invece, non può essere ritenuta fondata, posto che l'asserita caduta della minore mentre scendeva gli scalini dallo scuolabus o di essere scivolata appena scesa dal pulmino per la presenza sull'asfalto di una lastra di ghiaccio, non ha trovato nessuna conferma negli atti di causa, così potendosi escludere, sin da subito, un qualche profilo di responsabilità in capo al sia quale gestore del servizio di trasporto, che Controparte_1 avrebbe dovuto dotare lo scuolabus di personale a bordo oltre l'autista, sia quale custode della strada pubblica ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
E, comunque, l'esclusione di qualunque profilo di responsabilità, a carico del , Controparte_1 nella causazione dell'evento lesivo che ha prodotto i danni di cui la minore chiede il ristoro, deriva anche dalla circostanza che sia il conducente dello scuolabus che l'accompagnatore, indipendentemente dall'accertamento dell'obbligatoria presenza di quest'ultimo, non avrebbero potuto impedire l'evento, atteso che per la repentinità ed imprevedibilità dell'evento, sia il conducente che l'accompagnatore non avrebbero potuto intervenire tempestivamente ed efficacemente per impedirlo, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l'evento, come ricostruito dal teste escusso e come risulta dalla dichiarazione scritta resa dall'autista. Parte attrice, non avendo dedotto alcun profilo di responsabilità a carico dell'Istituto scolastico o di altri terzi responsabili, ha dunque correttamente introitato il giudizio pagina 7 di 11 agendo direttamente nei confronti della NI assicuratrice allo scopo di ottenere l'indennizzo sulla base della polizza infortunio sottoscritta dal Dirigente scolastico dell'Istituto L. Montini.
Esclusa ogni responsabilità di terzi nella determinazione dell'evento, occorre ora verificare se l'evento, come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo, rientri o meno tra le ipotesi di un infortunio in itinere, rischio previsto nella polizza, rammentando che la giurisprudenza, sebbene con principi riferibili al lavoratore ma senz'altro estensibili ad uno studente, definisce l'infortunio in itinere come “l'incidente nel quale può incorrere il lavoratore nel percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, sempre che il tragitto sia per il lavoratore quello normale per raggiungere il posto di lavoro
e per tornare alla propria abitazione, sussista un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda” (cfr. Cass. 13348/2005).
La ricorrenza dell'infortunio in itinere postula, pertanto, la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, e la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
Considerato il corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistono tutti gli elementi sopra indicati, in quanto è stata raggiunta idonea prova in ordine alla circostanza che la caduta rovinosa occorsa alle ore 8,15 circa del 15/12/2020, è avvenuta dopo che la minore, già a bordo dello scuolabus per raggiungere l'istituto scolastico, aveva nell'immediatezza chiesto all'autista di fermare l'automezzo per recuperare del materiale scolastico lasciato a casa, necessario per la sua attività scolastica.
Nello specifico il Tribunale, per escludere la tesi della società convenuta circa la insussistenza dei presupposti di un infortunio in itinere, pone a base del proprio convincimento le seguenti circostanze dirimenti che sono emerse dagli atti di causa: 1) la minore all'epoca dei fatti frequentava l'istituto scolastico “L. Montini”; 2) percorreva quotidianamente il tratto di strada a bordo dello scuolabus per raggiungere da casa la scuola;
3) la compatibilità dell'orario e le modalità dell'evento occorso alla minore in data 15.12.2020 escludono che possa essere intervenuta una interruzione non necessitata idonea ad incidere sull'occasionalità rispetto alla frequentazione della scuola atteso che quei “fogli”, che la minore intendeva recuperare per averli lasciati a casa, non potevano che non riferirsi a materiale didattico necessario per la propria attività didattica.
Sono tutti elementi questi che conducono a ritenere che l'infortunio è avvenuto in occasione e in stretta connessione con l'attività scolastica che la minore praticava quotidianamente. pagina 8 di 11 Escluso, pertanto, che la scelta della minore di recuperare il materiale didattico possa qualificarsi come arbitraria ma connessa alla sua attività didattica, deve altrettanto decisamente escludersi che tale scelta, non volutamente creata dalla minore per soddisfare proprie ragioni personali, possa aver interrotto ogni nesso eziologico tra l'attività scolastica della minore, il rischio e l'evento.
Infatti, va considerato che l'evento si è verificato in occasione del percorso stradale casa/istituto scolastico, in orario certamente compatibile con l'inizio dell'attività scolastica e che la minore, almeno per quanto risulta agli atti di causa, non sembra avere aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extrascolastica per aver optato la scelta di recuperare il materiale didattico connesso alla sua attività scolastica.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'infortunio occorso appare indennizzabile, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta circa la non operatività della copertura in mancanza dei requisiti dell'infortunio in itinere e a termini di polizza per la riferibilità dell'evento ad un terzo (unica causa in cui opera la esclusione dell'operatività della polizza), posto che è stato provato in giudizio che l'incidente è avvenuto nel corso del tragitto effettuato dall'alunna per raggiungere l'istituto scolastico da casa e fu occasionato proprio dall'attività di studentessa e necessitato dalla scelta della minore di recuperare il materiale didattico che gli era necessario per lo svolgimento dell'attività scolastica.
Si deve escludere, altresì, qualsiasi apporto causale della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emerso in giudizio alcun comportamento anomalo o imprudente della vittima tale da indurre il
Giudice di valutare anche d'ufficio la condotta della minore.
Accertata la natura di infortunio in itinere dell' evento per cui è causa, va rilevato come il C.T.U., nella relazione depositata il 1/7/2024, dopo accurata indagine e in assenza delle controdeduzioni delle altre parti costituite, ha accertato, applicando i criteri stabiliti dalla tabella Inail, che: " la minore Per_1
risulta affetta da Esiti di frattura pluriframmentaria del femore sinistro, che dette infermità
[...] sono da attribuire al trauma subito in data 15.12.2020 e hanno determinato un periodo di inabilità assoluta di giorni 2; una parziale al 75% di gg. 90; 15 giorni di inabilità parziale al 50%; 30 gg. di inabilità parziale al 25%; un tasso di invalidità permanente (danno biologico) nella misura dell'8%”.
Ritiene il Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche la mancata contestazione della parte convenuta con argomentazioni tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, risulta accertato che, in seguito all'infortunio in itinere, la minore ha riportato un danno biologico valutabile nell'8%, che deve essere indennizzato dalla convenuta a termini di polizza. pagina 9 di 11 A tal proposito, dalla polizza risulta che l'Istituto scolastico ha scelto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la combinazione A) e risulta altresì che le garanzie e l'esatta determinazione del massimale assicurato per ogni singola garanzia in base alla combinazione scelta, sono indicati nel contratto di assicurazione multirischio per le scuole pubbliche e private e nella tabella delle prestazioni
TAPRE 19-20, che formano parte integrante del contratto di assicurazione.
Va dunque escluso che, nella specie, possano operare i criteri di liquidazione dell'indennizzo secondo i parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano e che occorre, invece, far riferimento alle disposizioni pattizie contenute nelle Condizioni Generali di Polizza (cfr. art. 15 del Condizioni
Generali di Assicurazione), dove in caso di invalidità permanente la liquidazione dell'indennizzo è stabilito considerando il massimale previsto nella tabella c.d. TAPRE 14/15, applicando al massimale per invalidità permanente totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente accertato;
tenuto conto che il massimale per l'invalidità permanente riportato in polizza
(combinazione A) è pari ad euro 180.000,00, l'indennizzo dovuto per tale voce di danno risulta pari ad euro 14.400,00 (180,000,00X8% secondo tabella Inail applicabile al caso di specie).
A tale somma va aggiunto la diaria di ricovero (dal 15.12.2020 al 17.3.2020) pari ad euro 200,00 (cfr. tabella TAPRE 14/15) e aggiunte le spese mediche da infortunio, accertate e ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 1.713,71.
Null'altro può essere liquidato all'attore né a titolo di inabilità temporanea né a titolo di danno morale, voci di danno non previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In conclusione, parte attrice ha diritto a vedersi indennizzato dalla Compagnia convenuta il complessivo importo di Euro 16.313,71. Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. n. 25099/2017), sono dovuti solo gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora (26.11.2021) al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della società convenuta liquidandole sulla base delle Tariffe professionali ex D.M. n. 55/2014.
Anche le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte convenuta in ragione della causalità della chiamata. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che la convenuta, la cui domanda nei confronti del è risultata del tutto infondata, è tenuto a sostenere Controparte_1 le spese di lite nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa. In applicazione del medesimo principio di pagina 10 di 11 soccombenza, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese della compiuta
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la NI convenuta al Parte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 16.313,71, oltre interessi legali dalla data del
26.11.2021 fino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro. 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA ed euro 545,00 per esborsi sostenuti, da attribuirsi ai procuratori antistatari, avv. Giuseppe Giglio e Avv.
Andrea Cuccaro;
3) pone a carico della società convenuta il pagamento delle spese della consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, Parte_2 in favore di ciascuna parte terza chiamata in causa ( Controparte_1 Parte_4
e Amtrust International Underwrites DAC), in complessivi Euro. 3.500,00 ciascuna per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA.
Così deciso in Campobasso, il 2 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 11 di 11