TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 14394 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 nell'Emilia il 30/11/1959, rappresentato e difeso dall'Avvocato CHINES MARIA
VITTORIA del Foro di Bologna, con studio in Via Orfeo n.22, ove è elettivamente domiciliato parte attrice contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA Controparte_1
controinteressato
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
06/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , nato a Parte_1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 30/11/1959, ha domandato di potere adottare
, nata a [...] il [...]. Persona_1
L'istante ha esposto che, in data 19/10/2012, dopo una lunga convivenza ultradecennale, decideva di contrarre matrimonio con la Sig.ra Parte_2 nata a [...] il [...]. Sin dall'inizio della convivenza con la il Pt_2
ricorrente, instaurava un solido e profondo rapporto con la figlia della moglie,
e con il ricorso in oggetto il sig. chiedeva di poterla Persona_1 Parte_1
adottare.
Del procedimento è stato notiziato il Pubblico Ministero, che con atto del
09/12/2024 ha dichiarato di intervenire, riservando le conclusioni.
Nell'udienza del 06/03/2025 è stato raccolto il consenso all'adozione da parte di e dell'adottanda, nonché l'assenso dei genitori naturali di Parte_1 quest'ultima, e personalmente presenti. Persona_2 Parte_2
Il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso.
Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro Parte_1 Persona_1 consenso, come previsto dall'art. 296 c.c.;
- l'adottante non ha figli;
- l'adottanda non è stata in precedenza adottata da altri;
- i genitori di quest'ultima, e hanno espresso il Persona_2 Parte_2 loro assenso, come richiesto dall'art. 297 c.c.;
- l'adozione conviene a , in quanto in tale modo può ulteriormente Persona_1
consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor fin da quando Parte_1
era bambina.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. va disposto che l'adottanda assuma il cognome e lo anteponga al proprio. Parte_1
pagina 2 di 3 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da Persona_1
parte di , nato a [...] il Parte_1
30/11/1959 ;
2. dispone che assuma il cognome e lo Persona_1 Parte_1
anteponga al proprio;
3. dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 14394 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 nell'Emilia il 30/11/1959, rappresentato e difeso dall'Avvocato CHINES MARIA
VITTORIA del Foro di Bologna, con studio in Via Orfeo n.22, ove è elettivamente domiciliato parte attrice contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA Controparte_1
controinteressato
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
06/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , nato a Parte_1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 30/11/1959, ha domandato di potere adottare
, nata a [...] il [...]. Persona_1
L'istante ha esposto che, in data 19/10/2012, dopo una lunga convivenza ultradecennale, decideva di contrarre matrimonio con la Sig.ra Parte_2 nata a [...] il [...]. Sin dall'inizio della convivenza con la il Pt_2
ricorrente, instaurava un solido e profondo rapporto con la figlia della moglie,
e con il ricorso in oggetto il sig. chiedeva di poterla Persona_1 Parte_1
adottare.
Del procedimento è stato notiziato il Pubblico Ministero, che con atto del
09/12/2024 ha dichiarato di intervenire, riservando le conclusioni.
Nell'udienza del 06/03/2025 è stato raccolto il consenso all'adozione da parte di e dell'adottanda, nonché l'assenso dei genitori naturali di Parte_1 quest'ultima, e personalmente presenti. Persona_2 Parte_2
Il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso.
Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro Parte_1 Persona_1 consenso, come previsto dall'art. 296 c.c.;
- l'adottante non ha figli;
- l'adottanda non è stata in precedenza adottata da altri;
- i genitori di quest'ultima, e hanno espresso il Persona_2 Parte_2 loro assenso, come richiesto dall'art. 297 c.c.;
- l'adozione conviene a , in quanto in tale modo può ulteriormente Persona_1
consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor fin da quando Parte_1
era bambina.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. va disposto che l'adottanda assuma il cognome e lo anteponga al proprio. Parte_1
pagina 2 di 3 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da Persona_1
parte di , nato a [...] il Parte_1
30/11/1959 ;
2. dispone che assuma il cognome e lo Persona_1 Parte_1
anteponga al proprio;
3. dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3