Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5198/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BURATTINI BARBARA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
BURATTINI BARBARA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1) Affidamento dei minori: i coniugi concordano che i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con rispettivo potere/dovere di condivisione delle più importanti decisioni in ordine alla loro educazione, istruzione e cura, e di controllo per tutte le ulteriori decisioni;
2) Disciplina del diritto di visita: i coniugi si danno atto che i minori staranno con il padre e con la madre secondo un calendario condiviso già concordato in sede di separazione e che viene
- 1 -
Nel periodo di sospensione della frequenza scolastica di entrambi i figli, in estate particolarmente, i coniugi potranno accordarsi diversamente rispetto al calendario di cui sopra, compatibilmente con gli impegni ludici e di sport dei minori oltre che quelli lavorativi dei genitori;
resta inteso comunque che anche d'inverno i genitori potranno stare con i figli alcuni giorni consecutivamente ove decidessero per una vacanza invernale (ad esempio settimana bianca) avendo cura di comunicare all'altro coniuge con congruo preavviso le tempistiche e la durata del viaggio, fornendo tutte le informazioni del caso e sopportandone integralmente, ciascuno, il relativo costo.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ciascun genitore avrà con sé i figli per una settimana, di modo che sia garantito l'avvicendamento, negli anni, della prima settimana con la seconda settimana del periodo di sospensione della frequenza scolastica, decidendo sin d'ora che e trascorreranno alternativamente con i genitori il giorno di Natale e il giorno Per_1 Per_2
di Santo Stefano con la madre trascorsi i quali torneranno con il genitore a trascorrere il resto della settimana con il genitore a cui spetta la stessa. I genitori decideranno entro il 30 novembre di ogni anno come alternarsi in queste settimane di vacanze natalizie.
Le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse, alternativamente negli anni, con l'uno e con l'altro genitore, i quali di volta in volta si accorderanno di modo che se i minori avranno trascorso la Pasqua con l'un genitore, trascorreranno il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Lo stesso criterio dell'alternanza negli anni e tra i genitori vale per le festività ricorrenti - come esempio, non esaustivo - 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre e 8 dicembre di ogni anno. La giornata del compleanno verrà trascorsa per metà con la madre e per metà con il padre o insieme, organizzando festa comune;
Per quanto relativo alle vacanze estive i genitori si accorderanno di modo che i figli possano trascorrere almeno quindici giorni anche non continuativi, cioè divisi in due o più tranches, con ognuno dei due genitori, determinandoselo reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno: durante tale permanenza con l'un genitore, rimane sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ferma rimanendo la piena libertà di ogni contatto telefonico (e la corrispondente obbligatorietà, per ciascun coniuge, di comunicare tempestivamente all'altro ogni spostamento della bambina
- 2 - e gli eventuali recapiti) nonché il dovere di avvertire l'altro coniuge in ogni caso di bisogno o di emergenza attinente la minore.
3) I minori non saranno usati mai dai genitori come messaggero, mezzo di comunicazione o di consegna e qualora un genitore chieda un cambiamento di programma resterà responsabile per qualsiasi impegno o cura in più relativa ai minori compresi costi e il rimborso per le spese aggiuntive provocate dal cambiamento di programma richiesto;
i genitori controlleranno l'uso che i minori faranno della rete internet concordando di installare programmi di controllo del computer sui device in uso o nella disponibilità della minore;
quando i minori si sposteranno da una casa all'altra uno dei genitori fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli garantendo che i bambini abbiano abbigliamento sufficiente per tutta la durata della permanenza presso l'altro genitore che in ogni caso dovrà verificare che i minori facciano ritorno con le cose che hanno portato con sé; in ogni caso sarà il genitore a cui spetta stare con i figli che si occuperà di andare a prenderli presso l'altro genitore, evitando ritardi e comunicando eventuali emergenze. I coniugi si danno atto che saranno autorizzati a prendere e portare i figli a scuola i seguenti parenti: nonna materna e nonna paterna.
4) Per tutte le occasioni o ricorrenze (cresima, cerimonie scolastiche, eventi sportivi e via dicendo) i coniugi si impegnano, proprio nello spirito dell'affidamento condiviso, che presuppone la concordia dei medesimi nella gestione dei minori, ad organizzare festeggiamenti e cerimonie uniche;
5) Entrambi i genitori s'impegnano, qualora avviassero nuove relazioni sentimentali, ad abituare prudentemente e gradatamente i figli alla presenza del/la nuovo/a partner (se del caso avviando idoneo percorso psico- terapeutico o facendosi assistere da una figura professionale ad hoc, per abituare e coinvolgere progressivamente i minori nei rapporti con il partner), astenendosi comunque e per un periodo di ragionevole durata, da valutare nel supremo interesse degli stessi, dal porre in essere atteggiamenti non convenienti o che possano generare confusione sui rispettivi ruoli genitoriali.
6) Mantenimento: in ragione della disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del calendario delle visite che prevede la permanenza prevalente con la madre i coniugi prevedono un contributo da parte del padre al mantenimento dei figli nell'importo mensile di euro 400,00
(200,00 cadauno) da corrispondersi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente che la parte comunicherà.
- 3 - Ove il tempo di permanenza presso uno o l'altro dei genitori venisse, in futuro, a cambiare
(incrementandosi per l'uno/a con – corrispondente – diminuzione per l'altro/a) i coniugi si accorderanno per stabilire una modifica del contributo al mantenimento;
7) Spese straordinarie: le spese di natura straordinaria concernente i figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona saranno regolate tra i coniugi, al 50% ciascuno, con liquidazione reciproca entro il mese successivo;
8) Casa familiare: si dà atto che i minori continueranno ad avere la loro collocazione prevalente presso la madre;
9) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono;
10) I coniugi si rilasciano autorizzazione per il rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio anche per i minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 30/08/2014, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 25/09/2012) e (in data 26/03/2018) Per_1 Per_2
e che, verificata la difficoltà di proseguire la convivenza, si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Ancona del 09/06/2023.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 31/12/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 699/2023 del 09/06/2023, diventata irrevocabile il ????, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta
- 4 - legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
30/08/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 106, parte 2, serie A, dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e d Ancona il 30/08/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 106, parte 2, serie A, dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -