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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 611 /2024 R.G. avente a oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67ss CCII introdotta con ricorso dep. 15.11.2024 da Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] residente in [...]
Alpignano nr.151, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in P.za Principe
Eugenio nr.8 Rivoli (To), presso lo studio del incaricato di svolgere le funzioni Parte_2 di “consulente del debitore”, Avv. Maria CELLI, nominata dall'Organismo di Composizione della
Crisi del Comune di Nichelino, unitamente al Gestore della Crisi con funzione di attestatore Avv.
Adele Teresa Passarelli
- debitore istante
1. Esposizione debitoria
Il ricorrente ha debiti per complessivi 84 mila euro circa, come da prospetto che segue. L'OCC ha inviato comunicazioni (sub doc. 7) di invito alla precisazione di crediti a creditori istituzionali
(Agenzia delle Entrate, ADER, INPS, Comuni, SORIS, Regione Piemonte), intermediari bancari e finanziari o loro cessionari di credito (ED, Intesa Sanpaolo, CA UT BA, EL RS
DI, BP, ND, UK Italia), compagnie telefoniche (Fastweb, TIM, WindTre), avv.
Roberto Lastrucci, locatore dell'abitazione, moglie separata con diritto all'assegno di mantenimento sig.ra . Persona_1
Di tutte le comunicazioni inviate soltanto UK Italia, cessionario delle posizioni ED, e EL
RS DI hanno riscontrato l'invito alla precisazione dei crediti, dichiarandosi (doc. 8 ric.) creditori di come segue. Parte_1
Questi debiti trovano origine in svariati prestiti personali concessi in base alle disposizioni sul credito ai consumatori ex artt. 121 ss. TUB per quanto concerne ED (doc.
8-bis) e in un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e del TFR per quanto concerne EL
RS DI (doc.
8-ter).
Tale esposizione consente l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67
CCII riservata al consumatore. Secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. e) è “consumatore” la persona che (1) agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e (2) accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
2. Cause del sovraindebitamento.
In diritto, l'art. 69 CCII richiede di considerare la determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode quali “condizioni ostative”, che precludono l'accesso alla procedura. L'accesso alla procedura non presuppone più, dunque, l'accertamento della “meritevolezza” del debitore, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe l'onere di provare secondo i generali principi in tema di onere della prova (art. 2697 co 1 c.c.), ma solo l'assenza di condizioni ostative la cui esistenza, per paralizzare l'accesso, dovrebbe emergere dagli atti o essere eventualmente provata da un creditore opponente (Trib. Roma, 5.4.2023 e App. Bologna
23.6.2023).
In specie, è pacifico che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, mentre un discorso più ampio deve farsi con
2 riguardo alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Le cause del sovraindebitamento sono efficacemente descritte nella relazione ex art. 68 comma 2
CCII del Gestore della crisi con funzione di attestatore avv. Adele Teresa Passarelli (pag. 2 ss.), la quale ricostruisce la vita lavorativa e familiare del sig. e l'entità e scopo degli impegni Pt_1
finanziari contratti.
“Il sig. è dipendente di IK Italia SP fin dal mese di agosto del 1990. Pt_1
Il 09.03.1996 si sposa con la sig.ra (doc. 2). Nel 1997 contrae un primo debito Persona_1
con ND (doc. 8 quater ricorso), di 2 milioni e ottocentomila lire, per l'acquisto di mobilio proprio presso lo store IK, estinto con il pagamento di dieci rate mensili (i coniugi vivevano all'epoca presso abitazione in affitto in via Brandizzo 90 a OR - vd certificato residenza storica sub doc. 3).
Il 26.07.2002 nasce il primo figlio della coppia, , mentre il 17.06.2005 nasce il secondo, R_
, oggi entrambi maggiorenni. Per_3
Con l'allargarsi della famiglia, nasce naturalmente l'esigenza di una abitazione di dimensioni maggiori e così la coppia decide di acquistare un immobile in via Lanzo 17 a TO, acquisto avvenuto con contestuale sottoscrizione di un mutuo fondiario con l'allora , oggi Intesa CP_1
(doc. 26 ricorso), dell'importo di euro 176.00,00 da restituire in n. 408 rate mensili CP_2
(34 anni). Parallelamente al mutuo fondiario, in data 24.07.2009 il sig. contrae un Pt_1
finanziamento con ND (n. 20038645361615 – vd n. 9 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro 321,00 per n. 84 rate complessive (7 anni): il finanziamento nasce dall'esigenza di arredare la nuova abitazione e pagare le spese legate all'acquisto (imbiancatura, trasloco, spese notarili, ecc...).
Nel 2011 il sig. ricorre nuovamente ad un finanziamento ND (n. Pt_1
20038645361618 del 05.05.2011 – vd n. 8 Crif doc. 11 allegato al ricorso) di 15.000,00 euro complessivi, da restituire in rate di 207,40 circa l'una per n. 120 rate totali (10 anni): il finanziamento (doc. 8 quinquies) nasce dall'esigenza di sostenere alcuni lavori di ristrutturazione per la casa di TO (in particolare interventi sul tetto e implemento arredo, nonché per la sostituzione della caldaia) e per sostenere alcune spese mediche dentistiche (apparecchio) impreviste per il figlio . Al finanziamento è legata anche una carta revolving (n. R_
20038645361602) sottoscritta nella medesima data, utilizzata per ottenere liquidità all'occorrenza e con rimborsi a mezzo bollettini postali.
A giugno del 2011, quindi, il sig. acquista un'automobile FIAT Punto Evo targata Pt_1
EH599JC, pagandola in parte in contanti (euro 5.000,00) e in parte con finanziamento collegato contratto con CA UT BA SP (vd n. 7 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro
3 194,00 per n. 60 rate complessive (5 anni). L'auto, peraltro, sebbene formalmente intestata al fino a marzo 2021, era in realtà in uso alla moglie. Pt_1
Infine, nell'anno 2013 il debitore conclude un ulteriore finanziamento con CA BP SP (n.
12663 del 01.12.2013) dell'importo complessivo di euro 30mila (vd allegato a doc. 8 ter CP_3
) da restituire con cessione dello stipendio per n. 120 rate complessive dell'importo di euro
[...]
250,00 ciascuna. Tale finanziamento nasce dall'esigenza di affrontare diverse spese familiari impreviste: circa 2.600,00 euro quali acconto per l'acquisto di un garage la cui trattativa non giunse invece a buon fine;
spese dentistiche per il figlio per circa 1.500,00 euro;
circa 5.000,00 R_
euro per rifacimento delle pavimentazioni della casa di TO;
spese per valutare un eventuale trasferimento a IK NI (viaggi, alberghi, ecc...) per circa tre mesi per ragioni di salute del figlio . R_
In sintesi, dunque, alla fine del 2013 il sig. si trova ad avere finanziamenti per rate totali Pt_1
di circa 970 euro (pagato interamente il finanziamento ND del 1997, residuano quello del
2009 con rata da 321,00 euro e quello del 2011 con rata da 207,40 euro, oltre UT BA con rata da 194,00 euro e BP con rata da 250,00 euro), oltre alla rata del mutuo condiviso con la moglie.
Il reddito allora percepito dal sig. di circa 1.300/1.400 euro al mese unito a quello Pt_1
percepito dalla moglie (anch'ella all'epoca dipendente IK) di circa 1.100/1.200 euro al mese, consentono tuttavia alla famiglia di adempiere alle proprie obbligazioni.
La situazione cambia invece radicalmente quando la coppia si separa, ad aprile del 2015.
Ovviamente il peso dei finanziamenti in una nuova realtà familiare, senza l'ausilio del reddito del coniuge, influisce negativamente sullo stato finanziario del debitore, che intanto deve trasferirsi in altra casa con le relative spese che ne seguono (trasloco, cauzione, agenzia, affitto, arredo, ecc...)
e contribuire al mantenimento dei figli minori. In un primo momento il sig. si trasferisce Pt_1
a casa dei genitori a OR (riferisce in Barriera di Milano), ove il risparmio di dover allestire una casa da solo si contrappone però al costo dei continui spostamenti tra OR e TO (come riferisce nella relazione doc. 36 allegato al ricorso). Inoltre, le condizioni di salute del padre, affetto da Alzheimer, non consentivano la permanenza continua di tre persone (il debitore e i figli quando con lui) a casa dei genitori. Per tali ragioni, in un secondo momento, opta per un alloggio a metà strada tra figli e genitori, in modo da poter accudire il padre malato e dare aiuto in tal senso alla madre ma al contempo diminuire la distanza (e i costi degli spostamenti in auto) dai figli, trasferendosi in via Assisi 40 a OR a febbraio 2016. In questo momento di particolare difficoltà economica, il ricorre ad altre due carte di credito ND (contratto carta revolving Pt_1
n. 10062352265114 e carta aura n. 10062215858185) che rendono sì particolarmente facile l'accesso al credito, a semplice richiesta, ma anche incontrollabile l'uso delle medesime ed esosa la restituzione (che avviene tramite bollettini postali con interessi alti).
4 Già a fine 2015, con il progetto di trasferimento in via Assisi, il sig. cerca di porre una Pt_1 soluzione alla sua situazione finanziaria, quanto meno “raggruppando o diminuendo” il numero complessivo di finanziamenti. E così accende un primo finanziamento presso ED il
23.11.2015 (n. 0016590245) di circa 22 mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 6 Crif allegato
11 al ricorso), dei quali circa 1.400,00 destinati all'assicurazione sul credito medesimo, con rata mensile di euro 257,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- chiude il finanziamento ND del 2009 (n. 20038645361615 con rata mensile di euro
321,00) che aveva aperto parallelamente al mutuo fondiario (data estinzione 26.11.2015 vd n. 9
Crif doc. 11 allegato al ricorso;
- rende ai genitori 6.000,00 euro per l'acquisto della Fiat Panda della sorella: più precisamente, trattavasi di auto che la sorella aveva venduto solo formalmente al padre e che quest'ultimo aveva pagato, non avendo il possibilità di sostenere il relativo costo. Tuttavia, di fatto l'auto Pt_1
era in solo uso al (poiché la Punto Evo a lui intestata era in uso alla ex moglie) che Pt_1
dunque, appena nelle possibilità, ne rese il relativo costo al padre;
- dispone un pagamento a favore di ND per abbassare il debito degli altri finanziamenti pendenti;
- utilizza la restante somma, di circa 5-6mila euro, per il trasferimento nella abitazione di via Assisi
40 (trasloco, agenzia, affitto, cauzione, arredo, ecc..). A tale finanziamento ne seguono un secondo e un terzo sempre presso ED, rispettivamente del 14.04.2016 (n. 6892776) di circa 4.000,00 euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 2 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 62,34 per complessive n. 84 rate (7 anni), e del 12.08.2016 (n. 7148583) di circa 5.000,00 mila euro (doc.
8 bis allegato al ricorso e n. 5 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 78,00 per complessive n. 84 rate (7 anni), per ottenere liquidità per far fronte alla nuova situazione familiare e abitativa, aggravata da maggiori spese e dal mantenimento dovuto per i figli. Il finanziamento
UTbank viene invece regolarmente estinto alla sua naturale scadenza a giugno 2016 (vd doc. 11
n. 7 ricorso)”.
Nel 2017, “decide nuovamente di provare a sistemare le proprie finanze, ricorrendo ad Pt_1
un nuovo finanziamento ED del 22.02.2017 (n. 7549593) di circa 35mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 3 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 389,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- estingue il finanziamento ED del 23.11.2015 n. 0016590245 (vd n. 6 Crif allegato 11 ricorso);
- dispone un pagamento a favore di ND di circa 4.880,00 euro per abbassare il debito degli altri finanziamenti ancora pendenti;
- dispone un ulteriore pagamento a favore di ND di circa 5.000,00 euro per estinguere la carta Aura n. 10062215858185 (cd relazione sub doc. 36 ricorso).
5 In sintesi, in tale periodo, egli si trova esposto per:
- ND n. 20038645361618 del 05.05.2011 con rata da 207,40 euro;
- BP SP n. 12663 del 01.12.2013 con rata da 250,00 euro;
- ND n. 10062352265114 e n. 20038645361602, ovvero le carte revolving con rate di circa 100-120 euro mese;
- ED del 14.04.2016 n. 6892776 con rata mensile di euro 62,34 ;
- ED del 12.08.2016 n. 7148583 con rata mensile di euro 78,00;
- ED del 22.02.2017 n. 7549593 con rata mensile di euro 389,00.
A gennaio del 2020 il decide di trasferirsi a Val della Torre (fraz. Grange di Brione), sia Pt_1
per avvicinarsi ai figli sia perché, essendo venuto a mancare il padre, la sua presenza vicino alla madre era meno impellente. A novembre dello stesso anno divorzia dalla moglie (doc. 25 ricorso).
Il 23 marzo del 2021, in esecuzione degli accordi di divorzio, cede la propria quota dell'immobile di
TO alla moglie (doc. 26 ricorso), la quale ultima si accolla il relativo mutuo fondiario rimanente con espressa manleva al marito. Tuttavia la situazione economica del non Pt_1
migliora: nel rogito si dà atto di un debito di quasi 6.500,00 euro maturati per spese di mantenimento, estinte proprio in compensazione sul prezzo di cessione dell'immobile.
Divenuta insostenibile la situazione dei finanziamenti, dapprima il cerca ausilio per poter Pt_1
chiudere le posizioni ancora in corso con ND ( le carte revolving contratti nn.
10062352265114, n. 20038645361602 e il contratto n. 20038645361618 del 2011), ciò che riesce a ottenere con il versamento della somma di euro 6.000,00 a saldo e stralcio, in due tranches da
3.000,00 euro ciascuna, rispettivamente in data 15 aprile e 15 maggio 2021 (vd documenti allegati alla relazione sub doc. 36 ricorso). I pagamenti sono resi possibili in parte ottenendo dal datore di lavoro (IK) un acconto di 5.000,00 euro sul TRF maturato ed in parte con l'ausilio economico della sorella (che gli presta 3.000 euro per pagare la seconda tranche sopra indicata).
Il veicolo Fiat Punto Evo viene venduto a marzo del 2021 (doc. 18), ma l'incasso verrà trattenuto dalla ex moglie per acquistare per sé altra auto.
A questo punto il inizia a sostenere la sola cessione del quinto a favore di , Pt_1 CP_3
mentre gli impegni con ED sono ormai venuti meno dal 2018 tanto che l'Istituto cede il credito in sofferenza a (siamo a settembre 2022 – vd doc 10 e doc. 11 allegati Controparte_4
al ricorso). Con un finanziamento contratto a febbraio del 2022 con (n. 36938), il CP_3
prende a prestito la somma di euro 18.800,00 da restituire con rate mensili di 300,00 Pt_1
euro ciascuna attraverso la cessione del quinto dello stipendio a far data dal 01.05.2022 (vd doc. 8 ter e n. 1 Crif doc. 11 allegati al ricorso) con il quale:
- estingue il finanziamento BP del 2013 per euro 4.843,63;
- paga cure dentistiche impreviste per circa 4.000,00 euro;
6 - accantona i restanti circa 8.000,00 euro per tentare, sebbene invano, una soluzione a saldo e stralcio con ED prima e UK poi. La stessa cifra verrà quindi infine a mano a mano erosa per far fronte alla situazione finanziaria ormai insostenibile”.
Rispetto ai test di meritevolezza di cui all'art. 12-bis comma 3 della legge n. 3/2012, tale per cui al consumatore sovraindebitato “spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili” (Cass. 22.9.2022 n. 27843) il criterio della “assenza di colpa grave” ex art. 69 CCII consente di dare rilevanza nella valutazione non soltanto alla ragionevole capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni e alla proporzionalità tra debiti e patrimonio – dai quali pure è impossibile prescindere del tutto, tanto più quanto meno l'indebitamento serva a soddisfare bisogni primari anziché voluttuari – ma anche ad altri “elementi della fattispecie concreta, compresi i livelli culturali e l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate
(salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” (Trib. Reggio Calabria 25.1.2024 su Il caso).
Anche il criterio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile, indicato da Cass. 22.9.2022 n.
27843 come causa della insostenibilità del debito richiesta per la “meritevolezza”, perde carattere di decisività, nel senso che la colpa grave potrebbe essere fondatamente esclusa, quando un nuovo debito, seppure difficilmente sostenibile, sia stato assunto per necessità, poiché è stato correttamente osservato in giur. (Trib. OR 21.3.2023 su Il caso) che “grave negligenza o imperizia [..] richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili”.
Infine, la situazione di sovraindebitamento non sempre si presenta con l'evidenza del singolo evento traumatico (perdita del lavoro o del sostegno familiare, malattia) che stravolge ipso facto le prospettive di adempimento e la proporzione tra ricorso al credito e capacità patrimoniali.
Anche se la storia del consumatore sovraindebitato è segnata da un trauma personale o familiare,
l'insostenibilità del debito è spesso il risultato dell'azione combinata di eventi e situazioni, che aumentano i bisogni o riducono le risorse, e di una concatenazione di finanziamenti contratti, prima per soddisfare i nuovi bisogni o a mantenere inalterato il tenore di vita, nonostante il calo delle risorse, poi ad acquisire la liquidità necessaria per ripianare il debito finanziario in scadenza, in un crescendo di assorbimento delle risorse e redditi del consumatore fino al punto dell'insostenibilità del debito.
In fattispecie di finanziamenti a catena, Trib. OR 21.3.2023 ha ritenuto che “il ricorso al credito non può essere reputato [gravemente] colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più
7 opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”.
Lo scrivente conviene con tale precedente. In disparte il fatto che lo standard di diligenza richiesto
è quello ordinario (art. 1176 comma 1 c.c.) e che un certo grado di imperizia o negligenza nella gestione dell'economia domestica da parte del consumatore è connaturato alla disciplina e quindi tollerato, poiché condizione ostativa è la colpa grave (oltre a malafede e dolo), l'art. 69 CCII richiede oggi ai fini dell'ammissione alla ristrutturazione del debito un giudizio di sintesi a posteriori sulle cause che hanno “determinato la situazione di sovraindebitamento” e non più una prognosi ex ante, ripetuta per ogni singolo finanziamento, circa la “ragionevole prospettiva di adempimento” e la proporzionalità tra ricorso al credito e “capacità patrimoniali”.
I finanziamenti contratti da con la moglie quale coobbligata o garante, tra il Parte_1
2009 e il 2013 fino a un complessivo onere mensile di € 970,00 nel 2013 (pag. 2, doc. 37), cui deve aggiungersi l'onere del mutuo per la prima casa di abitazione, per ulteriori 824,00 euro (doc. 26, pag. 12 di 54 del file) appaiono sfidanti, avuto riguardo alla somma dei redditi della coppia (circa
2.400/2.600 euro), ma non tali da implicare una pura e semplice situazione di sovraindebitamento indotta con colpa grave, anche in considerazione del fatto che il mutuo fondiario è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare (coniugi, due figli minori) e che una parte dei finanziamenti successivi appare riferirsi a lavori di rifacimento interno di casa e a spese odontoiatriche per uno dei figli.
Con buona approssimazione, la relazione individua nella separazione consensuale, avvenuta ad aprile 2015 (doc. 25 in motivazione), la nuova situazione familiare che ha innescato il processo di sovraindebitamento, comportando inevitabilmente maggiori oneri dovuti alla nuova sistemazione abitativa e agli obblighi di mantenimento.
Dopo la separazione, usa le carte revolving messe a disposizione da ND e nel Pt_1
giro di meno di un anno e mezzo, contrae (doc.
8-bis) tre nuovi prestiti personali con ED per piccoli importi – a novembre 2015, aprile 2016, agosto 2016 – destinati a fornire liquidità e un quarto finanziamento con la stessa di importo decisamente superiore (€ 35.000,00 CP_3 utilizzabili per € 29.738,00) e interamente destinato a estinguere il prestito personale del 2015 e a ridurre l'esposizione nei confronti di ND (doc. 36, pag. 10 di 20). Per sua stessa ammissione, aggiunge debito a debito e copre i debiti finanziari pregressi e insostenibili Pt_1
tramite nuovo debito, secondo la spirale del debito già esaminata sopra.
Come si legge nella relazione, i finanziamenti complessivamente considerati assorbono il reddito mensile per somma non inferiore a 1.100 euro mensili. Considerando una sostanziale invarianza
8 del reddito, ciò corrisponde a non meno del 78% del reddito mensile e quindi a una situazione eclatante e conclamata di sovraindebitamento, tanto più considerando oneri per vitto, alloggio e mantenimento dei figli – su cui pure matura consistenti arretrati, documentati nell'atto Pt_1 di cessione alla moglie della quota dell'immobile contro compensazione con parte del prezzo di cessione e accollo del mutuo (doc. 26, pag. 42 di 54 del file).
Prevedibilmente, non ha ripagato già nel 2018 i prestiti personali contratti con ED, Pt_1
che a maggio 2022 sono stati classificati a sofferenza e ceduti a (doc. 9, Controparte_4 pag. 12 di 82 del file) per un ammontare di € 52.732,00.
Dall'ultimo report di Centrale rischi anteriore al passaggio a sofferenza, peraltro, il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento è di piana evidenza e risulta sia dallo stato del rapporto (“crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg.”) sia dal saldo negativo tra un “accordato” di € 21.902,00 e un “utilizzato” di € 50.458,00 che, nei “rischi a scadenza”, i.e. nei finanziamenti a rimborso graduale, comprende non solo le rate a scadere (accordato), ma anche quelle scadute e non rimborsate.
Il report di Centrale rischi a disposizione delle Banche segnalanti ha un grado di dettaglio inferiore, ma non manca di contenere il dato di sintesi essenziale, cioè l'esistenza di importanti sconfinamenti, per quasi 30 mila euro, sui rischi a scadenza.
L'esposizione debitoria nei confronti di ED, ora della cessionaria Controparte_4 ammonta oggi a € 60.000, a parte il debito contratto nel 2022 con è l'unica ancora CP_3
aperta a seguito della transazione a saldo e stralcio della posizione ND, e appare essa sola sufficiente a determinare la situazione di sovraindebitamento, come verificabile dal chiaro schema di pag. 12 della relazione del Gestore avv. Adele Teresa Passarelli .
Per la dipendenza della generazione di nuovo debito dalla situazione familiare indotta (anche, ma non soltanto) dalla separazione personale e dai maggiori oneri che ciò ha comportato e le altre considerazioni in diritto ritiene lo scrivente che non sussistano allo stato elementi per qualificare come gravemente colposa la gestione approssimativa e dannosa dell'esposizione debitoria da parte di per il tratto successivo alla separazione. Pt_1
3. (Segue). Osservazioni di EL RS DI (SPC).
Ancora sotto il profilo delle condizioni soggettive ostative, benché l'intermediario dichiari di non aver “interesse a prendere posizione sui presupposti di accesso alla procedura – presupposti che
9 potranno essere oggetto di eventuale e successivo reclamo”, devono considerarsi le deduzioni difensive di SPC comunicate all'avv. Passarelli e depositate nel fascicolo.
Il creditore deduce (pag. 2-3) che: • al momento della richiesta di finanziamento (17.03.2022), il debitore dichiarò che il nucleo familiare era composto da un solo soggetto, e che la retribuzione era libera da vincoli, ad eccezione della cessione del quinto (che, per legge, sarebbe stata estinta dal nuovo finanziamento concesso da SPC, doc. 1): • in particolare, al momento della richiesta di finanziamento il sig. non comunicò la presenza di alcun debito nei confronti di UK;
• Pt_1
prima della concessione del finanziamento – anche ai fini della valutazione del merito creditizio –
SPC aveva analizzato i documenti reddito e la busta paga del sig. Dai documenti Pt_1
emergeva un TFR accantonato di circa 50.000,00 e un imponile previdenziale di circa 37.000,00;
• il montante del credito concesso da SPC – alla scadenza del piano di ammortamento, che sarebbe avvenuta solo dopo 96 mesi, quindi nel 2030 – era integralmente coperto, fin dalla concessione del credito, dalla garanzia rappresentata dal TFR già maturato e accantonato in azienda;
• nello stesso periodo, per i successivi 8 anni, il debitore avrebbe accantonato all'incirca 2.000/anno a titolo di
TFR, per un importo totale superiore a € 15.000,00; • il pignoramento di UK è successivo alla concessione del finanziamento da parte di SPC e, pertanto, non può estendersi al TFR (al tempo già vincolato alla cessione del quinto).
Nessuna di queste argomentazioni difensive è sufficiente ad affermare, con la concludenza necessaria, che abbia contratto il prestito personale con cessione del quinto con SPC con Pt_1
malafede – condizione ostativa ex art. 69 CCII – cioè nella consapevolezza di accedere, di lì a breve, alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, avvalendosi della facoltà di falcidiare il credito della CA.
In particolare, al momento della richiesta di finanziamento e tutt'oggi, risponde al vero che era ed è unico componente del nucleo familiare (doc. 2-3), poiché la ex moglie e i figli Pt_1
vivono altrove. Il modulo di SPC richiede peraltro di indicare quali dei componenti il nucleo familiare siano percettori di reddito e non tanto se il richiedente abbia obblighi di mantenimento fuori dal proprio nucleo.
L'esposizione debitoria nei confronti di ED, come già sottolineato sub § 2, era già censita a
Centrale rischi e, per quanto non ancora dichiaratamente in sofferenza, era già evidentemente in situazione di grave sconfino.
Il TFR oggetto di cessione a favore di SPC, tale da coprire integralmente l'esposizione debitoria, era libero da impegni giuridici al tempo dell'accensione del prestito, poiché il pignoramento di
UK risulta intervenuto in epoca successiva.
4. Esame della proposta di ristrutturazione del debito.
La proposta di ristrutturazione del debito avanzata da tramite OCC (ricorso pag. Parte_1
7-8) prevede (1) il pagamento integrale delle spese prededucibili, (2) il pagamento nella misura del
10 18,79% dei creditori chirografari e EL RS DI, (3) la continuazione Controparte_4 dell'ammortamento, allo stato regolare, del mutuo fondiario Intesa Sanpaolo sulla casa di abitazione trasferita in proprietà all'ex moglie e che quest'ultima s'è accollata.
Le risorse a servizio della proposta consistono in: (1) erogazione della somma di € 14.500,00 da parte di una banca convenzionata mediante la concessione di un finanziamento di pari importo
(oltre interessi e oneri accessori) a favore del ricorrente, garantito dalla Fondazione La LU
(si veda comunicazione PEC La LU – doc. 38) che verrà erogato unicamente in caso di omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e successivamente al decorso del termine per la proposizione del reclamo e che verrà rimborsato mediante 84
(ottantaquattro) rate mensili dell'importo di € 206,00 circa;
(2) anticipo del TFR presso il datore di lavoro IKEA S.p.A. nella misura di € 5.000,00 che verrà erogato alle medesime condizioni di cui al suddetto finanziamento (come da comunicazione PEC prodotta, doc.39).
Inoltre, “l'autoveicolo Fiat Punto targato AT512DX è escluso dalla presente proposta in quanto indispensabile al ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro e per le incombenze della vita quotidiana, oltre che privo di valore apprezzabile”. Cfr. la visura PRA (doc. 18) da cui risulta che la Fiat Punto in questione è stata immatricolata nell'anno 1998.
I tempi di pagamento previsti sono (1) in unica soluzione, (2) entro 30-60 giorni dall'erogazione dell'ultimo accredito, (3) per gli importi residui dei debiti che risulteranno al momento dell'effettivo pagamento: “pertanto, con particolare riferimento ai crediti per i quali sono in corso cessioni del quinto dello stipendio/deleghe di pagamento e/o pignoramenti presso terzi, rateizzazioni e pagamenti regolari, si dovrà tenere conto, deducendoli, degli importi delle trattenute e delle rate che, nelle more della presente procedura, continueranno ad essere pagate”.
Inoltre, “ai sensi dell'art. 68, comma 5°, CCII, il deposito della domanda comporterà la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, ad eccezione dei soli crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile” e “il ricorrente, al fine di non pregiudicare la fattibilità della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, in caso di omologa della stessa, si impegna altresì a non contrarre ulteriori finanziamenti per tutta la durata del finanziamento sopra citato”.
Tale proposta appare (1) ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto fatta nel rispetto delle cause di prelazione e avvalendosi della facoltà di cui all'art. 67 comma 5 CCII, considerando a tal fine che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale ed è regolarmente adempiuto dalla ex moglie, (2) fattibile dal punto di vista economico avuto riguardo alle disponibilità acquisite (doc. 38 e 39) al versamento delle somme necessarie all'esecuzione del piano.
11 Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano.
5. Convenienza della proposta.
La proposta è infine conveniente, nonostante l'opposizione di SPC che ha eccepito (pag. 3) che il
TFR dovrebbe essere messo a disposizione in misura superiore rispetto a quanto proposto dal debitore, in misura tale da consentire un soddisfacimento del credito non inferiore al 50% del credito di SPC, visto che il TFR è vincolato al soddisfacimento del prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e che il “debitore maturerà prossimamente i requisiti per la pensione.
Appare verosimile, sotto questo profilo, che in tale ipotesi l'intero TFR sia messo a disposizione dei creditori come sopravvenienza attiva”.
Il criterio di decisione delle contestazioni basate sulla convenienza della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore consiste ex art. 70 comma 7 CCII nella comparazione con i risultati dell'alternativa, rappresentata dalla liquidazione controllata, nel senso che “il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Nella liquidazione controllata, l'unica utilità che può mettere a disposizione dei creditori Pt_1 consiste nel reddito mensile eccedente “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” nella misura determinata dal giudice, poiché la Fiat Punto oltre a essere indispensabile per gli spostamenti è anche priva di valore di scambio, essendo stata immatricolata nel 1998.
Nel ricorso (pag. 6), il debitore indica spese di mantenimento, arrotondate per eccesso, per €
1.850,00 e una retribuzione media mensile su 12 mesi di € 2.245,00, da cui segue un differenziale mensile disponibile per i creditori pari a € 395,00 che, in proiezione triennale, equivale a €
14.220,00.
A seguito dell'osservazione di SPC, il gestore della crisi avv. Passarelli ha svolto un approfondimento riguardante l'età pensionabile, al fine di verificare l'attendibilità dell'affermazione del creditore, secondo cui l'alternativa liquidatoria dovrebbe considerare come sopravvenienza attiva disponibile per i creditori il TFR a seguito della maturazione dei requisiti per la pensione e ha motivatamente escluso tale evenienza in base alle informazioni ricevute dal
CAF con e-mail 18.2.2025 (doc. 4), rilevando in sintesi che non potrebbe andare in Pt_1
pensione prima del 2030.
12 Lo scrivente conviene con tale giudizio. Allo stato, la pensione di vecchiaia si matura al compimento dei 67 anni (e un mese), pertanto, nel caso di a settembre 2030. L'opzione Pt_1 di pensionamento anticipato richiede 40 anni (o 2080 settimane) di contributi, che non Pt_1
ha e non arriverà a possedere neppure nel triennio di ipotetica durata della procedura di liquidazione controllata, visto che dall'estratto conto previdenziale risulterebbero maturate 1756 settimane e mancanti ancora 324 settimane. Il conteggio del CAF, certamente più accurato dello scrivente, è ancora peggiore e indica il 2033 per il compimento dei 40 anni di contribuzione.
Il punto è tranchant ed esime dall'indugiare sull'ulteriore non trascurabile questione, in quale misura il TFR di cui siano verificate le condizioni di esigibilità, per cessazione del rapporto di lavoro o altra causa prevista dalla contrattazione collettiva, debba essere messo a disposizione dei creditori nella liquidazione controllata – nei limiti del quinto maturato, dovendo considerarsi per i
4/5 impignorabile ex art. 545 c.p.c. (art. 268 comma 4 lett. d)) oppure nella misura discrezionalmente decisa dal giudice, quale elemento del reddito lavorativo (art. 268 comma 4 lett.
b)).
In conclusione, le risorse certamente disponibili per la ristrutturazione del debito ammontano a €
19.500,00 mentre quelle ragionevolmente ipotizzabili in uno scenario alternativo di liquidazione controllata non superano € 14.220,00. Deve pertanto respingersi l'eccezione di non convenienza della proposta.
6. Esecuzione del piano.
Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.
Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 comma 2 CCII.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà al giudice, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII
e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
13 dall'Organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.
PQM
visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]
Alpignano n. 151; conferma le misure già concesse con decreto 22.1.2025 di sospensione dell'assegnazione del credito relativa al pignoramento presso terzi RGE 7323/2023 iniziato da Controparte_4
e di interruzione della trattenuta sullo stipendio a favore di
[...] Parte_3 per l'importo di € 300,00 mensili;
[...]
dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 comma 1 e 8 CCII (con omissione dei dati dei terzi), entro 48 ore dalla comunicazione.
OR, 13/03/2025
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 611 /2024 R.G. avente a oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67ss CCII introdotta con ricorso dep. 15.11.2024 da Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] residente in [...]
Alpignano nr.151, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in P.za Principe
Eugenio nr.8 Rivoli (To), presso lo studio del incaricato di svolgere le funzioni Parte_2 di “consulente del debitore”, Avv. Maria CELLI, nominata dall'Organismo di Composizione della
Crisi del Comune di Nichelino, unitamente al Gestore della Crisi con funzione di attestatore Avv.
Adele Teresa Passarelli
- debitore istante
1. Esposizione debitoria
Il ricorrente ha debiti per complessivi 84 mila euro circa, come da prospetto che segue. L'OCC ha inviato comunicazioni (sub doc. 7) di invito alla precisazione di crediti a creditori istituzionali
(Agenzia delle Entrate, ADER, INPS, Comuni, SORIS, Regione Piemonte), intermediari bancari e finanziari o loro cessionari di credito (ED, Intesa Sanpaolo, CA UT BA, EL RS
DI, BP, ND, UK Italia), compagnie telefoniche (Fastweb, TIM, WindTre), avv.
Roberto Lastrucci, locatore dell'abitazione, moglie separata con diritto all'assegno di mantenimento sig.ra . Persona_1
Di tutte le comunicazioni inviate soltanto UK Italia, cessionario delle posizioni ED, e EL
RS DI hanno riscontrato l'invito alla precisazione dei crediti, dichiarandosi (doc. 8 ric.) creditori di come segue. Parte_1
Questi debiti trovano origine in svariati prestiti personali concessi in base alle disposizioni sul credito ai consumatori ex artt. 121 ss. TUB per quanto concerne ED (doc.
8-bis) e in un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e del TFR per quanto concerne EL
RS DI (doc.
8-ter).
Tale esposizione consente l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67
CCII riservata al consumatore. Secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. e) è “consumatore” la persona che (1) agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e (2) accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
2. Cause del sovraindebitamento.
In diritto, l'art. 69 CCII richiede di considerare la determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode quali “condizioni ostative”, che precludono l'accesso alla procedura. L'accesso alla procedura non presuppone più, dunque, l'accertamento della “meritevolezza” del debitore, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe l'onere di provare secondo i generali principi in tema di onere della prova (art. 2697 co 1 c.c.), ma solo l'assenza di condizioni ostative la cui esistenza, per paralizzare l'accesso, dovrebbe emergere dagli atti o essere eventualmente provata da un creditore opponente (Trib. Roma, 5.4.2023 e App. Bologna
23.6.2023).
In specie, è pacifico che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, mentre un discorso più ampio deve farsi con
2 riguardo alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Le cause del sovraindebitamento sono efficacemente descritte nella relazione ex art. 68 comma 2
CCII del Gestore della crisi con funzione di attestatore avv. Adele Teresa Passarelli (pag. 2 ss.), la quale ricostruisce la vita lavorativa e familiare del sig. e l'entità e scopo degli impegni Pt_1
finanziari contratti.
“Il sig. è dipendente di IK Italia SP fin dal mese di agosto del 1990. Pt_1
Il 09.03.1996 si sposa con la sig.ra (doc. 2). Nel 1997 contrae un primo debito Persona_1
con ND (doc. 8 quater ricorso), di 2 milioni e ottocentomila lire, per l'acquisto di mobilio proprio presso lo store IK, estinto con il pagamento di dieci rate mensili (i coniugi vivevano all'epoca presso abitazione in affitto in via Brandizzo 90 a OR - vd certificato residenza storica sub doc. 3).
Il 26.07.2002 nasce il primo figlio della coppia, , mentre il 17.06.2005 nasce il secondo, R_
, oggi entrambi maggiorenni. Per_3
Con l'allargarsi della famiglia, nasce naturalmente l'esigenza di una abitazione di dimensioni maggiori e così la coppia decide di acquistare un immobile in via Lanzo 17 a TO, acquisto avvenuto con contestuale sottoscrizione di un mutuo fondiario con l'allora , oggi Intesa CP_1
(doc. 26 ricorso), dell'importo di euro 176.00,00 da restituire in n. 408 rate mensili CP_2
(34 anni). Parallelamente al mutuo fondiario, in data 24.07.2009 il sig. contrae un Pt_1
finanziamento con ND (n. 20038645361615 – vd n. 9 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro 321,00 per n. 84 rate complessive (7 anni): il finanziamento nasce dall'esigenza di arredare la nuova abitazione e pagare le spese legate all'acquisto (imbiancatura, trasloco, spese notarili, ecc...).
Nel 2011 il sig. ricorre nuovamente ad un finanziamento ND (n. Pt_1
20038645361618 del 05.05.2011 – vd n. 8 Crif doc. 11 allegato al ricorso) di 15.000,00 euro complessivi, da restituire in rate di 207,40 circa l'una per n. 120 rate totali (10 anni): il finanziamento (doc. 8 quinquies) nasce dall'esigenza di sostenere alcuni lavori di ristrutturazione per la casa di TO (in particolare interventi sul tetto e implemento arredo, nonché per la sostituzione della caldaia) e per sostenere alcune spese mediche dentistiche (apparecchio) impreviste per il figlio . Al finanziamento è legata anche una carta revolving (n. R_
20038645361602) sottoscritta nella medesima data, utilizzata per ottenere liquidità all'occorrenza e con rimborsi a mezzo bollettini postali.
A giugno del 2011, quindi, il sig. acquista un'automobile FIAT Punto Evo targata Pt_1
EH599JC, pagandola in parte in contanti (euro 5.000,00) e in parte con finanziamento collegato contratto con CA UT BA SP (vd n. 7 Crif allegato 11 ricorso) avente rata mensile di euro
3 194,00 per n. 60 rate complessive (5 anni). L'auto, peraltro, sebbene formalmente intestata al fino a marzo 2021, era in realtà in uso alla moglie. Pt_1
Infine, nell'anno 2013 il debitore conclude un ulteriore finanziamento con CA BP SP (n.
12663 del 01.12.2013) dell'importo complessivo di euro 30mila (vd allegato a doc. 8 ter CP_3
) da restituire con cessione dello stipendio per n. 120 rate complessive dell'importo di euro
[...]
250,00 ciascuna. Tale finanziamento nasce dall'esigenza di affrontare diverse spese familiari impreviste: circa 2.600,00 euro quali acconto per l'acquisto di un garage la cui trattativa non giunse invece a buon fine;
spese dentistiche per il figlio per circa 1.500,00 euro;
circa 5.000,00 R_
euro per rifacimento delle pavimentazioni della casa di TO;
spese per valutare un eventuale trasferimento a IK NI (viaggi, alberghi, ecc...) per circa tre mesi per ragioni di salute del figlio . R_
In sintesi, dunque, alla fine del 2013 il sig. si trova ad avere finanziamenti per rate totali Pt_1
di circa 970 euro (pagato interamente il finanziamento ND del 1997, residuano quello del
2009 con rata da 321,00 euro e quello del 2011 con rata da 207,40 euro, oltre UT BA con rata da 194,00 euro e BP con rata da 250,00 euro), oltre alla rata del mutuo condiviso con la moglie.
Il reddito allora percepito dal sig. di circa 1.300/1.400 euro al mese unito a quello Pt_1
percepito dalla moglie (anch'ella all'epoca dipendente IK) di circa 1.100/1.200 euro al mese, consentono tuttavia alla famiglia di adempiere alle proprie obbligazioni.
La situazione cambia invece radicalmente quando la coppia si separa, ad aprile del 2015.
Ovviamente il peso dei finanziamenti in una nuova realtà familiare, senza l'ausilio del reddito del coniuge, influisce negativamente sullo stato finanziario del debitore, che intanto deve trasferirsi in altra casa con le relative spese che ne seguono (trasloco, cauzione, agenzia, affitto, arredo, ecc...)
e contribuire al mantenimento dei figli minori. In un primo momento il sig. si trasferisce Pt_1
a casa dei genitori a OR (riferisce in Barriera di Milano), ove il risparmio di dover allestire una casa da solo si contrappone però al costo dei continui spostamenti tra OR e TO (come riferisce nella relazione doc. 36 allegato al ricorso). Inoltre, le condizioni di salute del padre, affetto da Alzheimer, non consentivano la permanenza continua di tre persone (il debitore e i figli quando con lui) a casa dei genitori. Per tali ragioni, in un secondo momento, opta per un alloggio a metà strada tra figli e genitori, in modo da poter accudire il padre malato e dare aiuto in tal senso alla madre ma al contempo diminuire la distanza (e i costi degli spostamenti in auto) dai figli, trasferendosi in via Assisi 40 a OR a febbraio 2016. In questo momento di particolare difficoltà economica, il ricorre ad altre due carte di credito ND (contratto carta revolving Pt_1
n. 10062352265114 e carta aura n. 10062215858185) che rendono sì particolarmente facile l'accesso al credito, a semplice richiesta, ma anche incontrollabile l'uso delle medesime ed esosa la restituzione (che avviene tramite bollettini postali con interessi alti).
4 Già a fine 2015, con il progetto di trasferimento in via Assisi, il sig. cerca di porre una Pt_1 soluzione alla sua situazione finanziaria, quanto meno “raggruppando o diminuendo” il numero complessivo di finanziamenti. E così accende un primo finanziamento presso ED il
23.11.2015 (n. 0016590245) di circa 22 mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 6 Crif allegato
11 al ricorso), dei quali circa 1.400,00 destinati all'assicurazione sul credito medesimo, con rata mensile di euro 257,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- chiude il finanziamento ND del 2009 (n. 20038645361615 con rata mensile di euro
321,00) che aveva aperto parallelamente al mutuo fondiario (data estinzione 26.11.2015 vd n. 9
Crif doc. 11 allegato al ricorso;
- rende ai genitori 6.000,00 euro per l'acquisto della Fiat Panda della sorella: più precisamente, trattavasi di auto che la sorella aveva venduto solo formalmente al padre e che quest'ultimo aveva pagato, non avendo il possibilità di sostenere il relativo costo. Tuttavia, di fatto l'auto Pt_1
era in solo uso al (poiché la Punto Evo a lui intestata era in uso alla ex moglie) che Pt_1
dunque, appena nelle possibilità, ne rese il relativo costo al padre;
- dispone un pagamento a favore di ND per abbassare il debito degli altri finanziamenti pendenti;
- utilizza la restante somma, di circa 5-6mila euro, per il trasferimento nella abitazione di via Assisi
40 (trasloco, agenzia, affitto, cauzione, arredo, ecc..). A tale finanziamento ne seguono un secondo e un terzo sempre presso ED, rispettivamente del 14.04.2016 (n. 6892776) di circa 4.000,00 euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 2 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 62,34 per complessive n. 84 rate (7 anni), e del 12.08.2016 (n. 7148583) di circa 5.000,00 mila euro (doc.
8 bis allegato al ricorso e n. 5 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 78,00 per complessive n. 84 rate (7 anni), per ottenere liquidità per far fronte alla nuova situazione familiare e abitativa, aggravata da maggiori spese e dal mantenimento dovuto per i figli. Il finanziamento
UTbank viene invece regolarmente estinto alla sua naturale scadenza a giugno 2016 (vd doc. 11
n. 7 ricorso)”.
Nel 2017, “decide nuovamente di provare a sistemare le proprie finanze, ricorrendo ad Pt_1
un nuovo finanziamento ED del 22.02.2017 (n. 7549593) di circa 35mila euro (doc. 8 bis allegato al ricorso e n. 3 Crif allegato 11 al ricorso), con rata mensile di euro 389,00 per complessive n. 120 rate (10 anni), con il quale:
- estingue il finanziamento ED del 23.11.2015 n. 0016590245 (vd n. 6 Crif allegato 11 ricorso);
- dispone un pagamento a favore di ND di circa 4.880,00 euro per abbassare il debito degli altri finanziamenti ancora pendenti;
- dispone un ulteriore pagamento a favore di ND di circa 5.000,00 euro per estinguere la carta Aura n. 10062215858185 (cd relazione sub doc. 36 ricorso).
5 In sintesi, in tale periodo, egli si trova esposto per:
- ND n. 20038645361618 del 05.05.2011 con rata da 207,40 euro;
- BP SP n. 12663 del 01.12.2013 con rata da 250,00 euro;
- ND n. 10062352265114 e n. 20038645361602, ovvero le carte revolving con rate di circa 100-120 euro mese;
- ED del 14.04.2016 n. 6892776 con rata mensile di euro 62,34 ;
- ED del 12.08.2016 n. 7148583 con rata mensile di euro 78,00;
- ED del 22.02.2017 n. 7549593 con rata mensile di euro 389,00.
A gennaio del 2020 il decide di trasferirsi a Val della Torre (fraz. Grange di Brione), sia Pt_1
per avvicinarsi ai figli sia perché, essendo venuto a mancare il padre, la sua presenza vicino alla madre era meno impellente. A novembre dello stesso anno divorzia dalla moglie (doc. 25 ricorso).
Il 23 marzo del 2021, in esecuzione degli accordi di divorzio, cede la propria quota dell'immobile di
TO alla moglie (doc. 26 ricorso), la quale ultima si accolla il relativo mutuo fondiario rimanente con espressa manleva al marito. Tuttavia la situazione economica del non Pt_1
migliora: nel rogito si dà atto di un debito di quasi 6.500,00 euro maturati per spese di mantenimento, estinte proprio in compensazione sul prezzo di cessione dell'immobile.
Divenuta insostenibile la situazione dei finanziamenti, dapprima il cerca ausilio per poter Pt_1
chiudere le posizioni ancora in corso con ND ( le carte revolving contratti nn.
10062352265114, n. 20038645361602 e il contratto n. 20038645361618 del 2011), ciò che riesce a ottenere con il versamento della somma di euro 6.000,00 a saldo e stralcio, in due tranches da
3.000,00 euro ciascuna, rispettivamente in data 15 aprile e 15 maggio 2021 (vd documenti allegati alla relazione sub doc. 36 ricorso). I pagamenti sono resi possibili in parte ottenendo dal datore di lavoro (IK) un acconto di 5.000,00 euro sul TRF maturato ed in parte con l'ausilio economico della sorella (che gli presta 3.000 euro per pagare la seconda tranche sopra indicata).
Il veicolo Fiat Punto Evo viene venduto a marzo del 2021 (doc. 18), ma l'incasso verrà trattenuto dalla ex moglie per acquistare per sé altra auto.
A questo punto il inizia a sostenere la sola cessione del quinto a favore di , Pt_1 CP_3
mentre gli impegni con ED sono ormai venuti meno dal 2018 tanto che l'Istituto cede il credito in sofferenza a (siamo a settembre 2022 – vd doc 10 e doc. 11 allegati Controparte_4
al ricorso). Con un finanziamento contratto a febbraio del 2022 con (n. 36938), il CP_3
prende a prestito la somma di euro 18.800,00 da restituire con rate mensili di 300,00 Pt_1
euro ciascuna attraverso la cessione del quinto dello stipendio a far data dal 01.05.2022 (vd doc. 8 ter e n. 1 Crif doc. 11 allegati al ricorso) con il quale:
- estingue il finanziamento BP del 2013 per euro 4.843,63;
- paga cure dentistiche impreviste per circa 4.000,00 euro;
6 - accantona i restanti circa 8.000,00 euro per tentare, sebbene invano, una soluzione a saldo e stralcio con ED prima e UK poi. La stessa cifra verrà quindi infine a mano a mano erosa per far fronte alla situazione finanziaria ormai insostenibile”.
Rispetto ai test di meritevolezza di cui all'art. 12-bis comma 3 della legge n. 3/2012, tale per cui al consumatore sovraindebitato “spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili” (Cass. 22.9.2022 n. 27843) il criterio della “assenza di colpa grave” ex art. 69 CCII consente di dare rilevanza nella valutazione non soltanto alla ragionevole capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni e alla proporzionalità tra debiti e patrimonio – dai quali pure è impossibile prescindere del tutto, tanto più quanto meno l'indebitamento serva a soddisfare bisogni primari anziché voluttuari – ma anche ad altri “elementi della fattispecie concreta, compresi i livelli culturali e l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate
(salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” (Trib. Reggio Calabria 25.1.2024 su Il caso).
Anche il criterio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile, indicato da Cass. 22.9.2022 n.
27843 come causa della insostenibilità del debito richiesta per la “meritevolezza”, perde carattere di decisività, nel senso che la colpa grave potrebbe essere fondatamente esclusa, quando un nuovo debito, seppure difficilmente sostenibile, sia stato assunto per necessità, poiché è stato correttamente osservato in giur. (Trib. OR 21.3.2023 su Il caso) che “grave negligenza o imperizia [..] richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili”.
Infine, la situazione di sovraindebitamento non sempre si presenta con l'evidenza del singolo evento traumatico (perdita del lavoro o del sostegno familiare, malattia) che stravolge ipso facto le prospettive di adempimento e la proporzione tra ricorso al credito e capacità patrimoniali.
Anche se la storia del consumatore sovraindebitato è segnata da un trauma personale o familiare,
l'insostenibilità del debito è spesso il risultato dell'azione combinata di eventi e situazioni, che aumentano i bisogni o riducono le risorse, e di una concatenazione di finanziamenti contratti, prima per soddisfare i nuovi bisogni o a mantenere inalterato il tenore di vita, nonostante il calo delle risorse, poi ad acquisire la liquidità necessaria per ripianare il debito finanziario in scadenza, in un crescendo di assorbimento delle risorse e redditi del consumatore fino al punto dell'insostenibilità del debito.
In fattispecie di finanziamenti a catena, Trib. OR 21.3.2023 ha ritenuto che “il ricorso al credito non può essere reputato [gravemente] colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più
7 opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”.
Lo scrivente conviene con tale precedente. In disparte il fatto che lo standard di diligenza richiesto
è quello ordinario (art. 1176 comma 1 c.c.) e che un certo grado di imperizia o negligenza nella gestione dell'economia domestica da parte del consumatore è connaturato alla disciplina e quindi tollerato, poiché condizione ostativa è la colpa grave (oltre a malafede e dolo), l'art. 69 CCII richiede oggi ai fini dell'ammissione alla ristrutturazione del debito un giudizio di sintesi a posteriori sulle cause che hanno “determinato la situazione di sovraindebitamento” e non più una prognosi ex ante, ripetuta per ogni singolo finanziamento, circa la “ragionevole prospettiva di adempimento” e la proporzionalità tra ricorso al credito e “capacità patrimoniali”.
I finanziamenti contratti da con la moglie quale coobbligata o garante, tra il Parte_1
2009 e il 2013 fino a un complessivo onere mensile di € 970,00 nel 2013 (pag. 2, doc. 37), cui deve aggiungersi l'onere del mutuo per la prima casa di abitazione, per ulteriori 824,00 euro (doc. 26, pag. 12 di 54 del file) appaiono sfidanti, avuto riguardo alla somma dei redditi della coppia (circa
2.400/2.600 euro), ma non tali da implicare una pura e semplice situazione di sovraindebitamento indotta con colpa grave, anche in considerazione del fatto che il mutuo fondiario è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare (coniugi, due figli minori) e che una parte dei finanziamenti successivi appare riferirsi a lavori di rifacimento interno di casa e a spese odontoiatriche per uno dei figli.
Con buona approssimazione, la relazione individua nella separazione consensuale, avvenuta ad aprile 2015 (doc. 25 in motivazione), la nuova situazione familiare che ha innescato il processo di sovraindebitamento, comportando inevitabilmente maggiori oneri dovuti alla nuova sistemazione abitativa e agli obblighi di mantenimento.
Dopo la separazione, usa le carte revolving messe a disposizione da ND e nel Pt_1
giro di meno di un anno e mezzo, contrae (doc.
8-bis) tre nuovi prestiti personali con ED per piccoli importi – a novembre 2015, aprile 2016, agosto 2016 – destinati a fornire liquidità e un quarto finanziamento con la stessa di importo decisamente superiore (€ 35.000,00 CP_3 utilizzabili per € 29.738,00) e interamente destinato a estinguere il prestito personale del 2015 e a ridurre l'esposizione nei confronti di ND (doc. 36, pag. 10 di 20). Per sua stessa ammissione, aggiunge debito a debito e copre i debiti finanziari pregressi e insostenibili Pt_1
tramite nuovo debito, secondo la spirale del debito già esaminata sopra.
Come si legge nella relazione, i finanziamenti complessivamente considerati assorbono il reddito mensile per somma non inferiore a 1.100 euro mensili. Considerando una sostanziale invarianza
8 del reddito, ciò corrisponde a non meno del 78% del reddito mensile e quindi a una situazione eclatante e conclamata di sovraindebitamento, tanto più considerando oneri per vitto, alloggio e mantenimento dei figli – su cui pure matura consistenti arretrati, documentati nell'atto Pt_1 di cessione alla moglie della quota dell'immobile contro compensazione con parte del prezzo di cessione e accollo del mutuo (doc. 26, pag. 42 di 54 del file).
Prevedibilmente, non ha ripagato già nel 2018 i prestiti personali contratti con ED, Pt_1
che a maggio 2022 sono stati classificati a sofferenza e ceduti a (doc. 9, Controparte_4 pag. 12 di 82 del file) per un ammontare di € 52.732,00.
Dall'ultimo report di Centrale rischi anteriore al passaggio a sofferenza, peraltro, il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento è di piana evidenza e risulta sia dallo stato del rapporto (“crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg.”) sia dal saldo negativo tra un “accordato” di € 21.902,00 e un “utilizzato” di € 50.458,00 che, nei “rischi a scadenza”, i.e. nei finanziamenti a rimborso graduale, comprende non solo le rate a scadere (accordato), ma anche quelle scadute e non rimborsate.
Il report di Centrale rischi a disposizione delle Banche segnalanti ha un grado di dettaglio inferiore, ma non manca di contenere il dato di sintesi essenziale, cioè l'esistenza di importanti sconfinamenti, per quasi 30 mila euro, sui rischi a scadenza.
L'esposizione debitoria nei confronti di ED, ora della cessionaria Controparte_4 ammonta oggi a € 60.000, a parte il debito contratto nel 2022 con è l'unica ancora CP_3
aperta a seguito della transazione a saldo e stralcio della posizione ND, e appare essa sola sufficiente a determinare la situazione di sovraindebitamento, come verificabile dal chiaro schema di pag. 12 della relazione del Gestore avv. Adele Teresa Passarelli .
Per la dipendenza della generazione di nuovo debito dalla situazione familiare indotta (anche, ma non soltanto) dalla separazione personale e dai maggiori oneri che ciò ha comportato e le altre considerazioni in diritto ritiene lo scrivente che non sussistano allo stato elementi per qualificare come gravemente colposa la gestione approssimativa e dannosa dell'esposizione debitoria da parte di per il tratto successivo alla separazione. Pt_1
3. (Segue). Osservazioni di EL RS DI (SPC).
Ancora sotto il profilo delle condizioni soggettive ostative, benché l'intermediario dichiari di non aver “interesse a prendere posizione sui presupposti di accesso alla procedura – presupposti che
9 potranno essere oggetto di eventuale e successivo reclamo”, devono considerarsi le deduzioni difensive di SPC comunicate all'avv. Passarelli e depositate nel fascicolo.
Il creditore deduce (pag. 2-3) che: • al momento della richiesta di finanziamento (17.03.2022), il debitore dichiarò che il nucleo familiare era composto da un solo soggetto, e che la retribuzione era libera da vincoli, ad eccezione della cessione del quinto (che, per legge, sarebbe stata estinta dal nuovo finanziamento concesso da SPC, doc. 1): • in particolare, al momento della richiesta di finanziamento il sig. non comunicò la presenza di alcun debito nei confronti di UK;
• Pt_1
prima della concessione del finanziamento – anche ai fini della valutazione del merito creditizio –
SPC aveva analizzato i documenti reddito e la busta paga del sig. Dai documenti Pt_1
emergeva un TFR accantonato di circa 50.000,00 e un imponile previdenziale di circa 37.000,00;
• il montante del credito concesso da SPC – alla scadenza del piano di ammortamento, che sarebbe avvenuta solo dopo 96 mesi, quindi nel 2030 – era integralmente coperto, fin dalla concessione del credito, dalla garanzia rappresentata dal TFR già maturato e accantonato in azienda;
• nello stesso periodo, per i successivi 8 anni, il debitore avrebbe accantonato all'incirca 2.000/anno a titolo di
TFR, per un importo totale superiore a € 15.000,00; • il pignoramento di UK è successivo alla concessione del finanziamento da parte di SPC e, pertanto, non può estendersi al TFR (al tempo già vincolato alla cessione del quinto).
Nessuna di queste argomentazioni difensive è sufficiente ad affermare, con la concludenza necessaria, che abbia contratto il prestito personale con cessione del quinto con SPC con Pt_1
malafede – condizione ostativa ex art. 69 CCII – cioè nella consapevolezza di accedere, di lì a breve, alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, avvalendosi della facoltà di falcidiare il credito della CA.
In particolare, al momento della richiesta di finanziamento e tutt'oggi, risponde al vero che era ed è unico componente del nucleo familiare (doc. 2-3), poiché la ex moglie e i figli Pt_1
vivono altrove. Il modulo di SPC richiede peraltro di indicare quali dei componenti il nucleo familiare siano percettori di reddito e non tanto se il richiedente abbia obblighi di mantenimento fuori dal proprio nucleo.
L'esposizione debitoria nei confronti di ED, come già sottolineato sub § 2, era già censita a
Centrale rischi e, per quanto non ancora dichiaratamente in sofferenza, era già evidentemente in situazione di grave sconfino.
Il TFR oggetto di cessione a favore di SPC, tale da coprire integralmente l'esposizione debitoria, era libero da impegni giuridici al tempo dell'accensione del prestito, poiché il pignoramento di
UK risulta intervenuto in epoca successiva.
4. Esame della proposta di ristrutturazione del debito.
La proposta di ristrutturazione del debito avanzata da tramite OCC (ricorso pag. Parte_1
7-8) prevede (1) il pagamento integrale delle spese prededucibili, (2) il pagamento nella misura del
10 18,79% dei creditori chirografari e EL RS DI, (3) la continuazione Controparte_4 dell'ammortamento, allo stato regolare, del mutuo fondiario Intesa Sanpaolo sulla casa di abitazione trasferita in proprietà all'ex moglie e che quest'ultima s'è accollata.
Le risorse a servizio della proposta consistono in: (1) erogazione della somma di € 14.500,00 da parte di una banca convenzionata mediante la concessione di un finanziamento di pari importo
(oltre interessi e oneri accessori) a favore del ricorrente, garantito dalla Fondazione La LU
(si veda comunicazione PEC La LU – doc. 38) che verrà erogato unicamente in caso di omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e successivamente al decorso del termine per la proposizione del reclamo e che verrà rimborsato mediante 84
(ottantaquattro) rate mensili dell'importo di € 206,00 circa;
(2) anticipo del TFR presso il datore di lavoro IKEA S.p.A. nella misura di € 5.000,00 che verrà erogato alle medesime condizioni di cui al suddetto finanziamento (come da comunicazione PEC prodotta, doc.39).
Inoltre, “l'autoveicolo Fiat Punto targato AT512DX è escluso dalla presente proposta in quanto indispensabile al ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro e per le incombenze della vita quotidiana, oltre che privo di valore apprezzabile”. Cfr. la visura PRA (doc. 18) da cui risulta che la Fiat Punto in questione è stata immatricolata nell'anno 1998.
I tempi di pagamento previsti sono (1) in unica soluzione, (2) entro 30-60 giorni dall'erogazione dell'ultimo accredito, (3) per gli importi residui dei debiti che risulteranno al momento dell'effettivo pagamento: “pertanto, con particolare riferimento ai crediti per i quali sono in corso cessioni del quinto dello stipendio/deleghe di pagamento e/o pignoramenti presso terzi, rateizzazioni e pagamenti regolari, si dovrà tenere conto, deducendoli, degli importi delle trattenute e delle rate che, nelle more della presente procedura, continueranno ad essere pagate”.
Inoltre, “ai sensi dell'art. 68, comma 5°, CCII, il deposito della domanda comporterà la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, ad eccezione dei soli crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile” e “il ricorrente, al fine di non pregiudicare la fattibilità della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, in caso di omologa della stessa, si impegna altresì a non contrarre ulteriori finanziamenti per tutta la durata del finanziamento sopra citato”.
Tale proposta appare (1) ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto fatta nel rispetto delle cause di prelazione e avvalendosi della facoltà di cui all'art. 67 comma 5 CCII, considerando a tal fine che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale ed è regolarmente adempiuto dalla ex moglie, (2) fattibile dal punto di vista economico avuto riguardo alle disponibilità acquisite (doc. 38 e 39) al versamento delle somme necessarie all'esecuzione del piano.
11 Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano.
5. Convenienza della proposta.
La proposta è infine conveniente, nonostante l'opposizione di SPC che ha eccepito (pag. 3) che il
TFR dovrebbe essere messo a disposizione in misura superiore rispetto a quanto proposto dal debitore, in misura tale da consentire un soddisfacimento del credito non inferiore al 50% del credito di SPC, visto che il TFR è vincolato al soddisfacimento del prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e che il “debitore maturerà prossimamente i requisiti per la pensione.
Appare verosimile, sotto questo profilo, che in tale ipotesi l'intero TFR sia messo a disposizione dei creditori come sopravvenienza attiva”.
Il criterio di decisione delle contestazioni basate sulla convenienza della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore consiste ex art. 70 comma 7 CCII nella comparazione con i risultati dell'alternativa, rappresentata dalla liquidazione controllata, nel senso che “il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Nella liquidazione controllata, l'unica utilità che può mettere a disposizione dei creditori Pt_1 consiste nel reddito mensile eccedente “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” nella misura determinata dal giudice, poiché la Fiat Punto oltre a essere indispensabile per gli spostamenti è anche priva di valore di scambio, essendo stata immatricolata nel 1998.
Nel ricorso (pag. 6), il debitore indica spese di mantenimento, arrotondate per eccesso, per €
1.850,00 e una retribuzione media mensile su 12 mesi di € 2.245,00, da cui segue un differenziale mensile disponibile per i creditori pari a € 395,00 che, in proiezione triennale, equivale a €
14.220,00.
A seguito dell'osservazione di SPC, il gestore della crisi avv. Passarelli ha svolto un approfondimento riguardante l'età pensionabile, al fine di verificare l'attendibilità dell'affermazione del creditore, secondo cui l'alternativa liquidatoria dovrebbe considerare come sopravvenienza attiva disponibile per i creditori il TFR a seguito della maturazione dei requisiti per la pensione e ha motivatamente escluso tale evenienza in base alle informazioni ricevute dal
CAF con e-mail 18.2.2025 (doc. 4), rilevando in sintesi che non potrebbe andare in Pt_1
pensione prima del 2030.
12 Lo scrivente conviene con tale giudizio. Allo stato, la pensione di vecchiaia si matura al compimento dei 67 anni (e un mese), pertanto, nel caso di a settembre 2030. L'opzione Pt_1 di pensionamento anticipato richiede 40 anni (o 2080 settimane) di contributi, che non Pt_1
ha e non arriverà a possedere neppure nel triennio di ipotetica durata della procedura di liquidazione controllata, visto che dall'estratto conto previdenziale risulterebbero maturate 1756 settimane e mancanti ancora 324 settimane. Il conteggio del CAF, certamente più accurato dello scrivente, è ancora peggiore e indica il 2033 per il compimento dei 40 anni di contribuzione.
Il punto è tranchant ed esime dall'indugiare sull'ulteriore non trascurabile questione, in quale misura il TFR di cui siano verificate le condizioni di esigibilità, per cessazione del rapporto di lavoro o altra causa prevista dalla contrattazione collettiva, debba essere messo a disposizione dei creditori nella liquidazione controllata – nei limiti del quinto maturato, dovendo considerarsi per i
4/5 impignorabile ex art. 545 c.p.c. (art. 268 comma 4 lett. d)) oppure nella misura discrezionalmente decisa dal giudice, quale elemento del reddito lavorativo (art. 268 comma 4 lett.
b)).
In conclusione, le risorse certamente disponibili per la ristrutturazione del debito ammontano a €
19.500,00 mentre quelle ragionevolmente ipotizzabili in uno scenario alternativo di liquidazione controllata non superano € 14.220,00. Deve pertanto respingersi l'eccezione di non convenienza della proposta.
6. Esecuzione del piano.
Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.
Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 comma 2 CCII.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà al giudice, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII
e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
13 dall'Organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.
PQM
visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]
Alpignano n. 151; conferma le misure già concesse con decreto 22.1.2025 di sospensione dell'assegnazione del credito relativa al pignoramento presso terzi RGE 7323/2023 iniziato da Controparte_4
e di interruzione della trattenuta sullo stipendio a favore di
[...] Parte_3 per l'importo di € 300,00 mensili;
[...]
dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 comma 1 e 8 CCII (con omissione dei dati dei terzi), entro 48 ore dalla comunicazione.
OR, 13/03/2025
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
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