Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1976, n. 3069
CASS
Sentenza 3 settembre 1976

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La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e, in conseguenza, abbia fatto venir meno oggettivamente la necessita della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso fra le parti stesse circa la sussistenza e la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha negato sussisterne i presupposti nella specie, in cui trattavasi di cessazione di efficacia di una norma - l'art 781 cod civ - dichiarata incostituzionale, con la conseguenza della disapplicazione di essa nelle situazioni giuridiche non esaurite, ma non necessariamente dell'eliminazione di ogni contrasto fra le parti). ( V 2714/74, mass n 371166; ( V 1532/73, mass n 364312).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1976, n. 3069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3069
    Data del deposito : 3 settembre 1976

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