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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Francesca Coccoli Presidente relatore
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 907 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Greblo appellante contro
(c.f. e p. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale cessionaria di crediti pro soluto di Controparte_2
rappresentata da (già giusta atto di variazione sociale Controparte_3 CP_4
a rogito Notaio rep. 14763 racc. 7869); Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fiore appellata nonché
(c.f. ); Controparte_5 C.F._2
appellato-contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024.
L'udienza del 25 marzo 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante (come da atto di appello):
“voglia codesta Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in riforma della sentenza di primo grado:
- in via principale: previo accertamento della soccombenza nel primo grado di giudizio in capo al solo convenuto
, condannare il predetto alla refusione delle spese di lite di cui alla Controparte_5 sentenza n. 230/2024 dd. 18.6.2024 del Tribunale di Avezzano;
- in via subordinata in applicazione dell'art. 97 c.p.c., accertare l'effettivo interesse di ciascuna delle parti soccombenti, distinguendo il carico delle spese di ciascuno dei convenuti in proporzione al rispettivo interesse nella causa, così dando rilievo all'assoluta marginalità della posizione dell'odierno appellante e, per l'effetto, condannare ciascuna parte soccombente Parte_1 nel primo grado di giudizio alla refusione delle spese di lite in proporzione al rispettivo interesse nella causa;
- in via ulteriormente subordinata in applicazione dell'art. 97 c.p.c., previo accertamento della diversa ripartizione tra i soccombenti delle spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio, condannare ciascuno di essi alla refusione delle spese di lite in parti uguali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, nulla di favorevole ammesso agli avversari assunti e previa ogni
pag. 2/7 declaratoria del caso, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto, confermando, se del caso anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere tutte le domande di parte appellante siccome infondate, generiche nella loro formulazione, carenti dei presupposti e non provate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado”.
1. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 230-2024, pubblicata il 18 giugno 2024, così decideva:
“- accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del Controparte_2
Notaio Rep. 2535 – Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del Persona_2
diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al
Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di in favore di Controparte_5
con riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo;
Parte_1
- condanna e in solido tra loro, alla Controparte_5 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
1.2 Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da nei Controparte_2
confronti di e al fine di conseguire la Controparte_5 Parte_1
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del
Notaio Rep. 2535 – Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del Persona_2
diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al
Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di in favore di Controparte_5 [...]
on riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo. Pt_1
1.3 Il giudice di primo grado accoglieva l'azione revocatoria ritenendo sussistere gli elementi ex art. 2901 c.c., quali il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo, l'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1) c.c. in capo al pag. 3/7 debitore (scientia damni), non essendo invece richiesto, in presenza di atto a titolo gratuito, l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c. in capo al terzo.
In particolare, rilevato che l'atto risultava stipulato in adempimento del relativo obbligo, assunto con le condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate con decreto del Tribunale di Avezzano emesso il 3.7.2019, riteneva che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, abbiano stabilito il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientrasse nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (anche fallimentare), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
2. L'appello principale. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...] sulla base di un unico motivo: “Errata illogica omessa motivazione sulla Pt_1 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 97 c.p.c. (capi 6 e 8)”.
Con tale motivo ha censurato l'impugnata sentenza con riferimento alla pronuncia di condanna dell'appellante al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in solido con il convenuto soccombente In particolare, premesso Controparte_5
che la mancata partecipazione dell'appellante al procedimento di primo grado doveva ritenersi ascrivibile alla mancata effettiva conoscenza della azione promossa da CP_2
risultando la notificazione dell'atto di citazione effettuata presso Controparte_2
l'allora residenza anagrafica dell'appellante (ossia la casa familiare oggetto del trasferimento revocato), con ricevimento dell'atto a mani del padre, il quale aveva omesso tuttavia di farne consegna al figlio non più convivente, Parte_1
contestava la statuizione di condanna al pagamento delle spese anche nei propri pag. 4/7 confronti, nonostante egli, all'atto del trasferimento della quota di immobile in proprio favore, avesse fatto affidamento sulle motivazioni apparenti alla base della scelta dei genitori, ignorando lo scopo elusivo attribuito invece dal primo giudice all'atto. Ciò doveva ritenersi sufficiente ad escludere l'interesse dell'appellante nella causa, comune a quello del padre, tale da giustificare la condanna in solido al pagamento delle spese di lite ex art. 97 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio quale cessionaria di crediti pro soluto di Controparte_1
contestando la fondatezza del proposto appello del quale ha Controparte_2
invocato il rigetto.
4. L'udienza del 25 marzo 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 Pare opportuno in primo luogo ribadire che anche le parti contumaci, ove soccombenti, sono tenute a pagare le spese di lite (v. Cass.13498/2018, e già
Cass.6722/1988, nonché, da ultimo, Cass.5813/2023; Cass. n. 7393 del 2024).
5.2 Né si duole in questa sede l'appellante della eventuale nullità della notifica nei propri confronti dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, riconoscendone il perfezionamento presso il proprio luogo di residenza e limitandosi a lamentare una irrilevante mancata comunicazione di fatto da parte del padre, anch'egli convenuto in giudizio.
5.3 Contesta unicamente la pronuncia di condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite di primo grado, emessa in solido anche nei suoi confronti, oltre che nei confronti del restante convenuto Richiama, a tal fine, Controparte_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18194/2021; Cass. 10052/2009) utile tuttavia ad escludere dal concorso nel pagamento delle spese di lite soggetti impropriamente individuati quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., ipotesi dunque diversa da pag. 5/7 quella ricorrente nel caso di specie in cui l'odierno appellante era stato chiamato necessariamente a contraddire in giudizio, nella veste di acquirente a titolo gratuito in seno all'atto oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
In tal senso, dunque, rilevava e rileva l'interesse giuridicamente apprezzabile contemplato dall'art. 97 c.p.c., non eliso dall'eventuale disinteresse soggettivo all'esito della controversia.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado, accogliendo integralmente la pretesa attorea, ha condannato in solido entrambe le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
6. Nell'integrale rigetto dell'appello, la condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230-2024, pubblicata Parte_1
il 18 giugno 2024, nei confronti di e nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_5
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata costituita, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
pag. 6/7 Il Presidente relatore
Francesca Coccoli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Francesca Coccoli Presidente relatore
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 907 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Greblo appellante contro
(c.f. e p. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale cessionaria di crediti pro soluto di Controparte_2
rappresentata da (già giusta atto di variazione sociale Controparte_3 CP_4
a rogito Notaio rep. 14763 racc. 7869); Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fiore appellata nonché
(c.f. ); Controparte_5 C.F._2
appellato-contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024.
L'udienza del 25 marzo 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante (come da atto di appello):
“voglia codesta Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in riforma della sentenza di primo grado:
- in via principale: previo accertamento della soccombenza nel primo grado di giudizio in capo al solo convenuto
, condannare il predetto alla refusione delle spese di lite di cui alla Controparte_5 sentenza n. 230/2024 dd. 18.6.2024 del Tribunale di Avezzano;
- in via subordinata in applicazione dell'art. 97 c.p.c., accertare l'effettivo interesse di ciascuna delle parti soccombenti, distinguendo il carico delle spese di ciascuno dei convenuti in proporzione al rispettivo interesse nella causa, così dando rilievo all'assoluta marginalità della posizione dell'odierno appellante e, per l'effetto, condannare ciascuna parte soccombente Parte_1 nel primo grado di giudizio alla refusione delle spese di lite in proporzione al rispettivo interesse nella causa;
- in via ulteriormente subordinata in applicazione dell'art. 97 c.p.c., previo accertamento della diversa ripartizione tra i soccombenti delle spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio, condannare ciascuno di essi alla refusione delle spese di lite in parti uguali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, nulla di favorevole ammesso agli avversari assunti e previa ogni
pag. 2/7 declaratoria del caso, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto, confermando, se del caso anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere tutte le domande di parte appellante siccome infondate, generiche nella loro formulazione, carenti dei presupposti e non provate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado”.
1. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 230-2024, pubblicata il 18 giugno 2024, così decideva:
“- accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del Controparte_2
Notaio Rep. 2535 – Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del Persona_2
diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al
Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di in favore di Controparte_5
con riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo;
Parte_1
- condanna e in solido tra loro, alla Controparte_5 Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
1.2 Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da nei Controparte_2
confronti di e al fine di conseguire la Controparte_5 Parte_1
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del
Notaio Rep. 2535 – Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del Persona_2
diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al NCEU di Avezzano al
Fol.8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di in favore di Controparte_5 [...]
on riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo. Pt_1
1.3 Il giudice di primo grado accoglieva l'azione revocatoria ritenendo sussistere gli elementi ex art. 2901 c.c., quali il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo, l'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1) c.c. in capo al pag. 3/7 debitore (scientia damni), non essendo invece richiesto, in presenza di atto a titolo gratuito, l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c. in capo al terzo.
In particolare, rilevato che l'atto risultava stipulato in adempimento del relativo obbligo, assunto con le condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate con decreto del Tribunale di Avezzano emesso il 3.7.2019, riteneva che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, abbiano stabilito il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientrasse nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (anche fallimentare), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
2. L'appello principale. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...] sulla base di un unico motivo: “Errata illogica omessa motivazione sulla Pt_1 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 97 c.p.c. (capi 6 e 8)”.
Con tale motivo ha censurato l'impugnata sentenza con riferimento alla pronuncia di condanna dell'appellante al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in solido con il convenuto soccombente In particolare, premesso Controparte_5
che la mancata partecipazione dell'appellante al procedimento di primo grado doveva ritenersi ascrivibile alla mancata effettiva conoscenza della azione promossa da CP_2
risultando la notificazione dell'atto di citazione effettuata presso Controparte_2
l'allora residenza anagrafica dell'appellante (ossia la casa familiare oggetto del trasferimento revocato), con ricevimento dell'atto a mani del padre, il quale aveva omesso tuttavia di farne consegna al figlio non più convivente, Parte_1
contestava la statuizione di condanna al pagamento delle spese anche nei propri pag. 4/7 confronti, nonostante egli, all'atto del trasferimento della quota di immobile in proprio favore, avesse fatto affidamento sulle motivazioni apparenti alla base della scelta dei genitori, ignorando lo scopo elusivo attribuito invece dal primo giudice all'atto. Ciò doveva ritenersi sufficiente ad escludere l'interesse dell'appellante nella causa, comune a quello del padre, tale da giustificare la condanna in solido al pagamento delle spese di lite ex art. 97 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio quale cessionaria di crediti pro soluto di Controparte_1
contestando la fondatezza del proposto appello del quale ha Controparte_2
invocato il rigetto.
4. L'udienza del 25 marzo 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 Pare opportuno in primo luogo ribadire che anche le parti contumaci, ove soccombenti, sono tenute a pagare le spese di lite (v. Cass.13498/2018, e già
Cass.6722/1988, nonché, da ultimo, Cass.5813/2023; Cass. n. 7393 del 2024).
5.2 Né si duole in questa sede l'appellante della eventuale nullità della notifica nei propri confronti dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, riconoscendone il perfezionamento presso il proprio luogo di residenza e limitandosi a lamentare una irrilevante mancata comunicazione di fatto da parte del padre, anch'egli convenuto in giudizio.
5.3 Contesta unicamente la pronuncia di condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite di primo grado, emessa in solido anche nei suoi confronti, oltre che nei confronti del restante convenuto Richiama, a tal fine, Controparte_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18194/2021; Cass. 10052/2009) utile tuttavia ad escludere dal concorso nel pagamento delle spese di lite soggetti impropriamente individuati quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., ipotesi dunque diversa da pag. 5/7 quella ricorrente nel caso di specie in cui l'odierno appellante era stato chiamato necessariamente a contraddire in giudizio, nella veste di acquirente a titolo gratuito in seno all'atto oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
In tal senso, dunque, rilevava e rileva l'interesse giuridicamente apprezzabile contemplato dall'art. 97 c.p.c., non eliso dall'eventuale disinteresse soggettivo all'esito della controversia.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado, accogliendo integralmente la pretesa attorea, ha condannato in solido entrambe le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
6. Nell'integrale rigetto dell'appello, la condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230-2024, pubblicata Parte_1
il 18 giugno 2024, nei confronti di e nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_5
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata costituita, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
pag. 6/7 Il Presidente relatore
Francesca Coccoli
pag. 7/7