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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 991/2024, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Caterina Calamia presso il cui Parte_1 studio in Marsala, via Struppa n.60, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Tullio Fortuna presso il cui Controparte_1 studio in Palermo, via Maggiore Toselli n.2, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 6.3.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.524/2024 del 2.7.2024 il Tribunale G.L. di Marsala dichiarò inammissibile il ricorso proposto da volto ad ottenere la declaratoria di Parte_1 illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 26.10.2023 dall'
[...]
Controparte_1
Ritenne, in particolare, fondata l'eccezione di intervenuta decadenza dell'impugnativa del licenziamento in quanto l'invito dell' Parte_2
di Trapani del 7.2.2024 ad aderire alla richiesta del lavoratore di costituire un
[...]
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato per dirimere la “sanzione disciplinare” applicata nei di lui confronti e a designare il nominativo del proprio rappresentante per il costituendo collegio, era stato declinato con pec in pari data;
che, pertanto, il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto in data 23.4.2024, doveva reputarsi tardivo. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
30.8.2024. A sostegno del gravame, deduce che “il lavoratore ha a disposizione due diversi modi con cui adire l'Ispettorato del Lavoro: la richiesta di arbitrato ed il tentativo di conciliazione” e che egli
Pag.1 “ha fatto richiesta di entrambe le procedure, pertanto rientrando il caso di specie, nella prima delle due ipotesi” avendo attivato “sia il tentativo di conciliazione che l'arbitrato”. Richiama, inoltre, l'art 31 della Legge 183/2010, che ha novellato l'art. 410 c.p.c. (secondo cui “..La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza..”) ed osserva che “alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, l'ITL di Trapani aveva comunicato, per la precisione in data 21/02/2024, esclusivamente la mancata adesione del datore di lavoro per quanto alla procedura arbitrale, senza nulla riferire, così come a tutt'oggi, per quanto alla richiesta procedura di conciliazione”. Ritiene, pertanto, illegittimo far decorrere il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso innanzi al Tribunale “già dall'esito della sola procedura arbitrale, in costanza di procedura di conciliazione non ancora definita, per la manifesta violazione dell'art. 31 della Legge 180/2010”. Soggiunge che il Giudice di prime avrebbe in errato laddove ha ritenuto che “..il lavoratore avrebbe dovuto depositare il ricorso introduttivo del giudizio entro l'8/4/2024..”, facendo decorrere i 60 giorni dal 07/02/2024, data di comunicazione all'ITL della mancata adesione alla procedura arbitrale da parte del datore di lavoro e non dal 21.2.2024 ossia dalla data di effettiva ricezione della relativa comunicazione da parte dello stesso ITL. Richiama, ancora, l'art. 6 della Legge 604/1966, (secondo cui “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”) nonchè l'art. 31 della Legge 183/2010, che ha novellato l'art. 410 c.p.c. (secondo cui “..La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza..”) e ribadisce che “alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, l'ITL di Trapani aveva comunicato, per la precisione in data 21/02/2024, esclusivamente la mancata adesione del datore di lavoro per quanto alla procedura arbitrale, senza nulla riferire, così come a tutt'oggi, per quanto alla richiesta procedura di conciliazione”. Che, pertanto, “non essendo ad oggi conclusa, ed a dire il vero neppure principiata la procedura di conciliazione innanzi all'ITL di Trapani, era, ed è, sospeso il decorso di ogni termine di decadenza”. La si è ritualmente costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Pag.2 Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata posta in decisione.
2) L'appello è infondato. Quanto al termine di impugnativa giudiziale, decorrente dalla data (21.2.2024) di comunicazione dell'ITL del diniego opposto (in data 7.2.2024) dalla parte datoriale alla costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, è appena il caso di osservare (per come pure correttamente dedotto dall'appellata in memoria) che i 60 giorni erano certamente già spirati alla data di deposito del ricorso giudiziario (23.4.2024). In ogni caso, si osserva, del tutto privo di fondamento giuridico deve reputarsi il rilievo di parte appellante secondo cui la parallela e distinta richiesta di tentativo di conciliazione (presentata il 6.11.2023) non si sarebbe “conclusa, ed a dire il vero neppure principiata” con conseguente sospensione del “decorso di ogni termine di decadenza”. Al riguardo, si osserva quanto segue. L'art.410, commi 5 e 7, c.p.c., stabilisce che:
“La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
… Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria….”. Orbene, nel caso di specie è pacifico che:
- il licenziamento del 26.10.2023 è stato impugnato stragiudizialmente dall' Pt_1 con PEC del 27.10.2023 (cfr. doc. fascicolo di parte);
- il tentativo di conciliazione è stato richiesto all'ITL e contestualmente comunicato alla parte datoriale con PEC del 7.11.2023 (cfr. doc. fascicolo di parte);
- non risulta che l'odierna appellata, rispetto a tale atto, abbia inteso accettare (ai sensi del citato comma 7 dell'art.410 c.p.c.) “la procedura di conciliazione” depositando
“presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale”. Conseguentemente, risulta evidente come già alla data del 27 novembre 2023 fossero iniziati a decorrere i 60 giorni previsti dalla normativa vigente per adire (a pena di decadenza) l'autorità giudiziaria, trovando, infatti, applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 183/2010, l'esito negativo del componimento stragiudiziale di cui all'art. 410 c.p.c. è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa, al quale è equiparata la mancata adesione entro il termine di legge. Dal rifiuto espresso del datore di lavoro, comunicato al lavoratore, decorre il termine di decadenza di 60 giorni per il deposito
Pag.3 del ricorso giudiziale, senza che sia necessaria alcuna comunicazione al lavoratore della chiusura della procedura ex art. 410 c.p.c..” (Cass. n.14057/2019). Nel medesimo solco i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, l. n. 183/2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall' art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza” (Cass. n.8026/2019) e che “ove l'impugnazione stragiudiziale venga seguita dalla richiesta di tentativo di conciliazione, il successivo termine decadenziale di 60 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale, trova applicazione al solo caso di mancata effettuazione della procedura conciliativa per rifiuto della stessa o mancato accordo al suo espletamento. In tal caso non potrà viceversa essere invocato il diverso ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'art. 410, comma 2, c.p.c., poiché riferito alla diversa fattispecie di tentativo di conciliazione effettivamente espletato, pur con esito negativo” (Cass. n.27948/2018). E poiché, nella vicenda che occupa, è incontroverso che il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 23.4.2024 (abbondantemente oltre il termine di 60 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione siccome disciplinato dall'art.410 c.p.c. citato), l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.524/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 2.7.2024. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €3.473,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute. Palermo 6 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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