Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 271
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Sentenza 9 marzo 2025

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La Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza in un giudizio promosso da un lavoratore avverso il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, ritenendo fondata l'eccezione di intervenuta decadenza dall'impugnativa, poiché il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto il 23.4.2024, era tardivo rispetto alla comunicazione del 7.2.2024 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Trapani, con cui si informava il lavoratore del rifiuto del datore di lavoro di aderire alla richiesta di costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. L'appellante, nel suo ricorso, ha dedotto che il lavoratore aveva a disposizione due procedure alternative, la richiesta di arbitrato e il tentativo di conciliazione, e che egli aveva attivato entrambe. Ha sostenuto che l'art. 31 della Legge n. 183/2010, novellando l'art. 410 c.p.c., prevede che la comunicazione della richiesta di conciliazione interrompa la prescrizione e sospenda il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi. Ha altresì contestato la decorrenza del termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, sostenendo che dovesse farsi riferimento alla data del 21.2.2024, data di effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'ITL, e non al 7.2.2024, e che, in ogni caso, il termine di decadenza fosse sospeso in costanza della procedura di conciliazione non ancora definita.

La Corte di Appello ha dichiarato l'appello infondato, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il termine di 60 giorni per l'impugnativa giudiziale, decorrente dalla data del 21.2.2024 (comunicazione dell'ITL del diniego del datore di lavoro alla procedura arbitrale), era già spirato alla data di deposito del ricorso giudiziale (23.4.2024). Ha altresì reputato privo di fondamento giuridico il rilievo dell'appellante secondo cui la parallela richiesta di tentativo di conciliazione, presentata il 7.11.2023, non si fosse conclusa, con conseguente sospensione del termine di decadenza. Richiamando l'art. 410 c.p.c., commi 5 e 7, e la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 14057/2019, n. 8026/2019, n. 27948/2018), la Corte ha chiarito che, qualora la controparte non depositi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione la memoria difensiva prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., si considera rifiutata la procedura conciliativa e decorre il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso di specie, essendo pacifico che la società appellata non aveva depositato tale memoria, il termine di 60 giorni era iniziato a decorrere dal 27.11.2023, rendendo tardivo il deposito del ricorso giudiziale del 23.4.2024. Pertanto, l'appello è stato disatteso e l'appellante condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 271
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 271
    Data del deposito : 9 marzo 2025

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