Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2140/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Assunta Parte_1
Pellegrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Del Poggio, 6;
PARTE ATTRICE-opponente
CONTRO
- (di Controparte_1
seguito rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa ANGARANO ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in Aprilia Via Torino 3;
PARTE CONVENUTA-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2025 parte opposta concludeva come da note scritte depositate in data 12 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 10 aprile 2018 proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/18 del 01/02/2018, con il quale il Tribunale di
Latina ingiungeva il pagamento della somma di € 73.660,82 in favore di
[...] per il pagamento di fatture per servizi di Controparte_3
trasporto e consegna merce, deducendo:
a) il disconoscimento delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare le fatture n. 296 del 30/09/2016, n. 322 del 31/10/2016, n. 343 del
30/11/2016, n. 393 del 30/12/2016 e fattura n. 21 del 31/01/2017, in quanto mai pervenute alla opponente e per servizi mai resi;
b) la scrittura privata di riconoscimento del debito prodotta da parte opposta nel procedimento monitorio era riferita alle fatture indicate nel ricorso (espunte le fatture disconosciute dall'opponente) e ad altre partite creditorie non individuate.
L'importo richiesto con decreto, di € 73.660, 82 vantato dall'opposta e ricavato dalla lettura della scrittura di riconoscimento del debito, era stato già corrisposto da parte opponente. In particolare, la scrittura privata contenente il piano di rientro concordato tra le parti e basato su titoli cambiari era stata totalmente onorata attraverso gli effetti cambiari, i bonifici e gli assegni bancari. Quanto agli assegni bancari, la IE aveva corrisposto €2.500,00 con assegno n. 3965 del 15/01/2017,
€2.500,00 con assegno n. 3966 del 15/02/17, €2.302,44 n. 3970 del 28/12/16 e
€1.945,66 con assegno n. 1403 del 14/03/2017;
c) dal conteggio generale del dare e avere tra le due società emergeva un credito a favore dell'opponente. In particolare, facendo un confronto tra le schede contabili, gli estratti conto, le fatture di vendita e di acquisto della e la scheda di Pt_1
contabilità interna dell'opposta consegnata nel mese di gennaio 2017 all'opponente, emergeva che: al mese di dicembre 2016 il debito della nei confronti della Pt_1 CDA era pari ad € 124.232,56 mentre il debito della CDA nei confronti della Pt_1
era pari ad € 69.025,10. Pertanto, sottraendo dal credito vantato dalla CDA le somme corrisposte con effetti cambiari pari a € 46.640,00 si otteneva la somma di €
77.592,56; dalla quale detraendo ulteriormente le somme dovute al mese di dicembre 2016 alla pari ad € 69.025,10, si ricavava l'importo dovuto alla CDA Pt_1
pari a € 8.567,46. A questa somma andavano infine detratte altre somme corrisposte dalla tramite gli assegni bancari e da ciò ne derivava che il credito della CDA Pt_1
ammontava ad -€680,64;
d) la sussistenza di un contratto di sublocazione non registrato ad oggetto un capannone industriale sito ad Ardea conferito dalla CDA alla dove la prima Pt_1
risultava essere semplice utilizzatrice dell'immobile giusto contratto di leasing stipulato con una banca finanziatrice. La continuava a pagare regolarmente i Pt_1
canoni di locazione, con l'impegno da parte della CDA che avrebbe presto regolarizzato la situazione, circostanza non verificatisi. La mancata registrazione del contratto di locazione, provocava ingenti danni alla , portandola anche ad Pt_1
interrompere un proficuo rapporto di lavoro con la che Controparte_4 risolveva il contratto con l'opponente con una penale di € 100.000,00. Stante la risoluzione del contratto con la sua maggiore cliente e stante anche la difficoltà di reperire liquidità in mancanza di finanziamenti per pagare i suoi futuri fornitori,
l'amministratore decideva di mettere in liquidazione la società;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione: In via preliminare: - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo il D. I. n. 692/18 del 01/02/2018 e notificato, in uno con atto di precetto, in data
19/02/2018, in quanto emesso in assenza di prova scritta della debenza delle somme;
Nel merito: revocare e/o annullare e comunque dichiarare, improduttivo di effetti giuridici, il decreto ingiuntivo il D. I. n. 692/18 del 01/02/2018 e notificato, in uno con atto di precetto, in data 19/02/2018, siccome ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motiva;
-In via subordinata, per mero scrupolo difensivo, ridurre l'eventuale importo dovuto in relazione alla somma che risulterà all'esito dell'attività istruttoria;
In ogni caso: - condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, la
[...]
in p.l.r.p.t., in favore della in Controparte_1 Parte_1 pl.r.p.t., per la somma di €4.000,00 o di altra somma inferiore ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo
Tribunale adito;
-condannare, a titolo di risarcimento danni, la Controparte_1 in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in p.l.r.p.t. della
[...] Parte_1 somma di €69.000,00, o di altra somma inferiore ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa per legge.”
Con comparsa del 9 luglio 2018 Controparte_1
i costituiva in giudizio deducendo:
[...]
a) l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'opponente;
b) sull' asserita mancata consegna delle fatture nn. 296, 322, 343, 393 e 21 e sul mancato svolgimento del servizio di trasporto parte opposta evidenziava come dalla contabilità di parte opponente si evinceva la registrazione di almeno tre delle cinque fatture di cui essa eccepiva la mancata conoscenza e cioè la n. 296, la n. 343 e la n. 393. La mancata registrazione delle rimanenti fatture, era invece fatto contabile imputabile all' opponente;
c) l'adempimento della prestazione inerente le fatture e del credito in esse portato risultava dai Proof of Delivery allegati dall'opposta a riprova della consegna della merce per conto della gli ordini disposti dalla alla Parte_1 Parte_1 CP_2
con indicazione del numero, costi e data di effettuazione del viaggio e della consegna, oltre alle bolle di consegna sottoscritte dai rispettivi destinatari timbrati per accettazione,
d) tra la e la , vi erano diversi rapporti commerciali CP_2 Parte_1 multipli, inerenti tre differenti categorie di servizi: deposito merci, per cui la CDA vantava, un credito di € 30.904,11; servizio di trasporto merci per cui la CP_2 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo ed infine una locazione commerciale. Il rapporto che aveva generato il credito preteso in via monitoria atteneva al mancato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni di trasporto eseguite a favore della Invece, le somme che la affermava di aver corrisposto Parte_1 Parte_1
alla tramite cambiali e gli assegni n. 3965 del 15.01.2017 e n. 3966 del CP_2
15.02.2017 entrambi per € 2.500,00 si riferivano alle fatture emesse dalla CP_2 per il deposito merci concesso alla presso i loro magazzini;
Parte_1
e) Gli assegni n. 3970 del 28.12.2016 per € 2.302,44 e n. 1403 del 14.03.2017 per €
1.945,66, che parte opponente non produceva, costituivano dei contrassegni che la aveva incassato dai destinatari delle merci per conto della e che Parte_1 CP_2
quest'ultima aveva consegnato alle committenti come incasso;
f) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni giacchè la non Parte_1 aveva mai corrisposto nulla a titolo di canoni di locazione. Inoltre, era falsa la circostanza che la avesse perduto il contratto a causa della Parte_1 CP_4
mancata registrazione della locazione ciò in quanto il contratto aveva avuto regolare esecuzione e per favorire tale rapporto la aveva dotato i locali CP_2
delle infrastrutture informatiche necessarie, interfacciandosi direttamente con i responsabili della ditta committente;
Concludeva pertanto chiedendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis ed in pieno accoglimento delle domande di parte opposta:
1. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della spiegata opposizione per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L.
190/2014. 2. Rigettare la domanda dell'opponente poiché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, confermare il Decreto Ingiuntivo
n. 692/2016. 3. Rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalla opponente in quanto infondata, generica e non provata.
4. Con vittoria delle spese e compensi di lite ex DM 55/2014 e s.m..
All'udienza del 10 luglio 2018 parte opponente, chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, insistendo nei motivi di opposizione già formulati in atti, parte opposta insisteva invece nelle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta. Le parti si riportavano agli scritti difensivi. Parte opponente insisteva nell'istanza ex art. 649 c.p.c. e parte opposta contestava la fondatezza della domanda ex art. 649 c.p.c. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, vista l'istanza di sospensione dell' esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto formulata da;
ritenuto che Parte_1
l'istanza non potesse essere intesa come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e che il Giudice dovesse procedere all'esame della fondatezza dell'opposizione nei medesimi termini di cui all'art. 648 c.p.c., al fine di evitare pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche;
considerato altresì che l'orientamento interpretativo maggioritario intravedeva i gravi motivi legittimanti la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. in primo luogo nel pericolo che l'esecuzione forzata producesse un grave danno al debitore ingiunto, senza che sussistessero sufficienti garanzie che tale pregiudizio, in caso di accoglimento dell'opposizione, potesse essere risarcito, e, in secondo luogo, nel fondamento dell'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione o nella presumibile fondatezza della pretesa creditoria della parte opposta;
ritenuto che
nel caso in esame parte opponente nulla deduceva in merito al rischio di danno da eventuale illegittima esecuzione;
considerato, in ordine al secondo profilo, che le eccezioni sollevate in merito alle fatture erano genericamente formulate e, in ogni caso, apparivano infondate, atteso che le stesse risultavano regolarmente registrate nella contabilità dell'opponente; ritenuto altresì che l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento formulata da parte opponente non era fondata su idonea prova scritta;
valutata la documentazione prodotta da Controparte_1
e ritenuto integrato il requisito della presumibile fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da parte opposta;
considerato pertanto che, con una valutazione allo stato degli atti ed in considerazione della natura dell'accertamento in questa sede richiesto, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 649
c.p.c.; viste le richieste delle parti;
rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opponente termine di quindici giorni dalla comunicazione dell' ordinanza per l'introduzione della procedura di mediazione;
fissava per verificare l'esito della mediazione e per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 07.02.2019
All'udienza del 7 febbraio 2019 le parti rappresentavano che il tentativo di mediazione esperito si era concluso senza il raggiungimento di un accordo, come da verbale negativo esibito in udienza e depositato in via telematica e chiedevano congiuntamente che venissero concessi i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice visto l'esito negativo della procedura di mediazione svolta li concedeva e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21.11.2019
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 11 marzo 2019 parte opponente evidenziava come l'opposta individuando tre tipologie di servizi resi in favore della effettuando una contabilità distinta, cercasse di giustificare la limitazione Parte_1
del quantum richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo nettamente inferiore a quello che la CDA affermava essere il credito complessivo vantato dalla stessa e, tale per cui la separazione delle poste non consentiva una compensazione con il credito vantato dalla
. Quanto al servizio deposito merci parte opponente precisava che non esisteva Pt_1
alcun contratto tra le parti e non era chiaro quale servizio fosse stato reso alla . Pt_1
Inoltre gli importi relativi alle fatture di trasporto ammontavano a soli € 73.660,82, mentre quelle per deposito merci erano inspiegabilmente molto più consistenti. La circostanza che le somme corrisposte alla CDA fossero per il servizio deposito merci e non per il trasporto merci, contrastava con l'entità delle somme corrisposte che risultavano maggiori rispetto a quelle che venivano indicate dalla lettura delle fatture e anche con le date degli assegni e effetti cambiari emessi subito dopo l'emissione delle fatture di trasporto. Falsa era inoltre la circostanza che l'assegno n. 3970 del 28/12/2016 di €2302,44 e il n. 1403 del 14/03/2017 per €1945,66 offerti in pagamento della alla CDA fossero relativi a contrassegni ciò Pt_1 in quanto questi venivano pagati alla CDA in contanti e rimessi al momento dell'incasso, avendo una contabilità separata.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 4 aprile 2019 parte opposta precisava in merito al servizio di deposito merci che giacchè la non aveva a Parte_1
disposizione personale e maestranze proprie per gestire la mole di lavoro che veniva commissionata veniva concordato che fosse la a curare per loro conto l'attività di CP_2
carico, scarico e controllo dei bancali e dei pallets, attraverso personale della stessa CP_2
dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Quindi, la per gestire e movimentare le
[...] Parte_1
proprie merci, utilizzava non solo i locali condotti in locazione ma anche altri locali resi disponibili dalla e non avendo personale proprio, quello messo a disposizione CP_2 dal locatore stesso. Parte opposta chiedeva prova testimoniale indicando quali testi i
Sigg.ri e sui capitoli da 1 a 12, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e sui capitoli da 3 a 12, e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
sui capitoli da 5 a 12, preceduti da Vero che ed epurati da giudizi e Testimone_7
valutazioni.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 10 aprile 2019 parte opponente chiedeva prova per testi, indicando quali testi il Sig. e Parte_2 [...]
il Sig. e sui capitoli ivi indicati. Tes_8 Testimone_9 Tes_10
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 23 aprile 2019 parte opposta evidenziava l'inammissibilità dei capitoli di prova di parte opponente. Si opponeva inoltre alla richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile in ordine alla quantificazione delle partite creditorie il cui onere probatorio gravava sulla parte attrice. Chiedeva inoltre l'ammissione alla prova contraria, con gli stessi testi indicati dall' opponente e con i testi indicati nella propria memoria 183 cpc, c. 6° n. 2, sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti. Insisteva inoltre per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti nella propria memoria istruttoria.
Con memorie ex art. 183 comma 6 terzo termine del 30 aprile 2019 parte opponente chiedeva l'integrale ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e la non ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati.
Sottolineava l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati nell'avversa memoria. Nel caso di ammissione in tutto o in parte degli indicati capitoli, chiedeva l'ammissione alla prova contraria con i propri e avversi testi.
Con ordinanza del 9 dicembre 2021 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni da svolgersi in trattazione scritta.
Con ordinanza del 21 marzo 2025, dopo vari rinvii, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 16 maggio 2025 così concludendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis ed in pieno accoglimento delle domande di parte convenuta opposta:
1. Rigettare la domanda dell'opponente poiché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertata la sussistenza dei requisiti di legge e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 692/2016. 2. Rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalla opponente in quanto infondata, generica e non provata.
3. Con vittoria delle spese e compensi di lite ex DM 55/2014 e s.m.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Dapprima si rileva innanzitutto l'infondatezza e la genericità delle eccezioni sollevate da parte opponente riguardo alle fatture oggetto del ricorso in monitorio atteso che dalle schede contabili da questa allegate e inerenti i partitari contenenti le fatture acquisti, si rinviene la registrazione di almeno tre delle cinque fatture di cui essa eccepisce la mancata conoscenza ed in particolare le fatture n. 296, la n. 343 e la n. 393. Per quanto concerne invece la mancata registrazione delle fatture n. 322 del 31/10/2016, e n.21 del 31/01/2017 tale circostanza costituisce fatto contabile imputabile all'opponente la quale non dimostra il mancato ricevimento delle stesse.
Per ciò che concerne invece la sussistenza della pretesa creditoria di parte opposta giova ricordare che instaurandosi, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore;
o il contrario, quando il credito risulti provato (Cass, sez. I Civile,
19 aprile 2021). Le Sezioni Unite della suprema Corte hanno anche chiarito che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'inadempimento (Cass. Sez. Unite n 13533/20).
In virtù di tali orientamenti l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento formulata da parte opponente risulta in parte fondata atteso che la stessa aveva riconosciuto il debito rispettivamente con comunicazioni del 19/10/2016 e
21/10/2016 predisponendo al contempo un accordo di rientro basato sull' emissione di titoli e cambiali e tenuto conto che la stessa opposta ha riconosciuto il pagamento realizzazione delle cambiali e degli assegni n. 3965 del 15/01/2017 e n. 3966 del 15/02/17.
In caso di pluralità di rapporti contrattuali in essere tra le parti la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21512/2019 ha stabilito che “In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.”
Pertanto, in virtù delle considerazioni di cui sopra dalla somma di € 73.660, 82 oggetto del decreto ingiuntivo debbono essere detratte le somme conferite successivamente alla comunicazione e predisposizione del piano di rientro del 21/10/2016 e pari a € 5.000 per gli assegni su menzionati e alla somma di €45.000 a mezzo cambiali. Dunque, da tale sottrazione ne risulta infine l'importo di € 23.660, 82
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sollevata dall'opponente si precisa che il contratto di locazione non registrato e quindi nullo, comporta il diritto alla restituzione dei canoni pagati, così come enucleato dalla
Cassazione (sentenza n. 25503/2016) secondo la quale: “il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 31 (…).la prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art.
2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c.; l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La nullità insanabile del contratto di locazione non potrebbe avere altro effetto se non quello della non debenza del corrispettivo con la conseguente applicazione delle regole dell'indebito oggettivo. In virtù di dette regole il conduttore avrebbe diritto a ripetere le somme versate in ottemperanza di un contratto nullo ma la particolare sua condizione di detentore qualificato della cosa, ancorché di fatto, lo esporrebbe alla legittima richiesta del locatore di una indennità commisurata alla occupazione sine titulo dell'immobile.
Tuttavia, è noto che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. sent. n. 29855/2022) e nel caso di specie parte opponente non ha provato il versamento dei canoni di locazione.
Pertanto, in virtù di ciò la domanda riconvenzionale deve essere rigettata atteso che l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art.2697 c.c.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sollevata dall'opponente ciò in quanto non risulta provata la mala fede o la colpa grave di parte opposta la cui pretese è comunque parzialmente fondata. Pertanto, in virtù di quanto sopra l'opposizione va parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 23.660, 82.
Considerate le sopra esposte ragioni decisorie e la soltanto parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte opposta, le spese del giudizio liquidate, nella misura media considerato che non è stata svolta attività istruttoria, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, devono essere compensate in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 692/18;
- condanna parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
23.660, 82, oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.698,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Lì 15 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava