Decreto cautelare 24 agosto 2018
Ordinanza cautelare 14 settembre 2018
Sentenza 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 18/11/2022, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 01339/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, -OMISSIS- -OMISSIS- - -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data 15.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico del -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (PI) il 15 giugno 2018, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva, provvedimento divenuto definitivo il 30.6.2018 ai sensi dell'art.14, comma 7, D.P.R. n.275/1999;
2. della comunicazione del Consiglio della Classe -OMISSIS- sullo scrutinio finale prot. n.1598/Fp del 15.6.2018, a firma della coordinatrice di classe, ricevuta il 15.6.2018 a mezzo telefono, avente ad oggetto l'esito di mancata ammissione alla classe successiva, con relativo fonogramma conosciuto in data 8.7.2018;
3. del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, redatto in data 15.6.2018, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 8.7.2018, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
4. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
5. della pagella scolastica dell'alunno -OMISSIS- redatta in data 15.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, conosciuta in data 8.7.2018, relativamente alle insufficienze riportate;
6. dei verbali nn.1, 2, 4 del Consiglio della Classe -OMISSIS- (anno scolastico 2017/2018), nonché del verbale relativo allo scrutinio intermedio, conosciuti in data 8.7.2018;
7. dei criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva, contenuti nella delibera n.23 del collegio docenti dell'11.5.2018, nonché nella circolare n.130 del Dirigente Scolastico del 9.5.2018, conosciuti in data 8.7.2018;
8. dei registri personali dei docenti della classe -OMISSIS-, relativi all'anno scolastico 2017/2018, conosciuti in data 8.7.2018;
9. del registro della classe -OMISSIS- relativo all'anno scolastico 2017/2018 e dei relativi provvedimenti disciplinari;
10. delle verifiche scritte e orali svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2017/2018 nelle discipline italiano, latino, storia e geografia, matematica e informatica, fisica, scienze, relativamente alle insufficienze riportate;
11. delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto;
12. delle deleghe contenenti le nomine dei commissari ad acta;
13. delle pagelle relative ai compagni di classe dell'alunno;
14. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 ottobre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, hanno impugnato i provvedimenti di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti nel documento redatto il 15 giugno 2018 a firma del Dirigente Scolastico del -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (PI), con i quali l’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art.79, comma 3, Regio Decreto del 4 maggio 1925, n.653; dell’art.3, comma 1, legge n.241/1990; dell’art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; dell’art.2, comma 3, del d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; dell’art.192 comma 1, dell’art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere;
2. l’Amministrazione scolastica si sarebbe limitata a calcolare la media aritmetica dei voti e ad attribuire i punteggi in base ad essa, senza motivare con riferimento al giudizio di non idoneità;
3. l’alunno -OMISSIS- sarebbe stato vittima di una disparità di trattamento, rispetto ai suoi compagni di classe;
4. la violazione degli artt. 4, comma 1, 5 e 6, art. 6, comma 3, del D.P.R. n.122/2009 e dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5 novembre 2007, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere, in quanto allo scrutinio finale del 15 giugno 2018 non sarebbero stati presenti gli insegnanti tecnico –pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio;
5. sempre in occasione dello scrutinio finale del 15 giugno 2018, alcuni docenti, componenti del consiglio di classe, sarebbero stati sostituiti (insegnanti di inglese e disegno e storia dell’arte), senza che detta sostituzione fosse giustificata;
6. i criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva risulterebbero adottati tardivamente ad anno scolastico in corso;
7. nella motivazione contenuta nello scrutinio del 15 giugno 2018, il Consiglio di classe si sarebbe limitato a constatare le insufficienze derivanti dalle medie aritmetiche, senza effettuare una motivazione e una sintesi equilibrata tra le risultanze valutative disciplinari ed il profilo personale e formativo proprio di ciascun alunno;
8. la non ammissione alla classe successiva sarebbe stata deliberata senza che il consiglio di classe abbia considerato alternative alla bocciatura, come ad esempio l’assegnazione di debiti formativi da recuperare;
9. la bocciatura sarebbe stata deliberata all’unanimità, dunque anche da parte di docenti nelle cui materie di insegnamento l’alunno ha riportato un voto finale sufficiente, circostanza quest’ultima dalla quale si desumerebbe una contraddizione della motivazione;
10. dall’esame del verbale relativo allo scrutinio finale del 15 giugno 2018 non emergerebbero le proposte di voto per le varie discipline, né le discussioni effettuate dai docenti sulle proposte medesime, per cui sarebbe palese un evidente difetto della motivazione;
11. nello scrutinio finale, la proposta del voto sul comportamento dell’alunno non sarebbe stata avanzata dal docente che svolge nella classe il maggior numero di ore settimanali, come previsto dall’art.78 del regio decreto n.653 del 4.5.1925, ma dal coordinatore di classe;
12. nel verbale relativo allo scrutinio finale, mancherebbe la ratifica finale;
13. l’Istituto avrebbe organizzato corsi di recupero solo nelle discipline latino e matematica, mentre nessun corso sarebbe stato organizzato nelle materie in cui lo studente aveva insufficienze;
14. la bocciatura sarebbe stata adottata con una procedura poco trasparente.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 569/2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di smaltimento del 17 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono infondati i primi tre motivi con i quali i ricorrenti sostengono il venire in essere di un difetto di motivazione e di una disparità di trattamento rispetto ad alcuni compagni di classe.
1.2 A tal fine è necessario premettere che l'esito negativo è stato deliberato all'unanimità dal consiglio di classe sulla base dei voti finali attribuiti, dai quali è possibile evincere non solo un peggioramento rispetto al quadrimestre precedente, ma l’emergere di un numero considerevole di insufficienze (pari a sei), relative a materie fondamentali come Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Fisica e Scienze.
1.3 E’ allora evidente che l’attribuzione di detti punteggi, e il conseguente giudizio di non ammissione, non costituisce l’effetto della mera applicazione di una media aritmetica, ma è un giudizio complessivo sul livello di preparazione raggiunto dallo studente e sull’idoneità dello stesso ad essere ammesso alla classe successiva.
1.4 Nel procedimento valutativo le proposte di voto sono motivate nel prospetto presentato da ogni docente allo scrutinio, per poi essere discusse dal consiglio di classe che, a sua volta e considerato il complesso delle valutazioni, determina i voti definitivi e si pronuncia sull’eventuale giudizio di non ammissione.
1.5 Effettuando il calcolo della media aritmetica, dei risultati delle prove scritte ed orali dell'alunno, si ottengono sufficienze finali solo in Italiano e in Scienze, fermo restando le insufficienze nelle altre materie come Latino, Storia e Geografia, Matematica, Informatica e Fisica.
1.6 Nemmeno è stato dimostrato il venire in essere di un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e, ciò, anche considerando l’esistenza di un costante orientamento giurisprudenziale che ha sancito come “in tema di giudizi delle commissioni d'esame in materia scolastica, non si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, trattandosi di valutazioni riferibili alle qualità del singolo alunno e quindi di natura non comparativa (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 18/06/2018, n. 4028)”.
1.7 Con la quarta, quinta e sesta censura il ricorrente contesta alcune modalità di svolgimento degli scrutini, in quanto non sarebbero stati presenti gli insegnanti tecnico-pratici; in occasione dello scrutinio finale del 15 giugno 2018 alcuni docenti sarebbero stati sostituiti (insegnanti di inglese e disegno e storia dell’arte), senza che detta sostituzione fosse giustificata; i criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva risulterebbero adottati tardivamente, ad anno scolastico in corso.
1.8 L’Amministrazione, nel costituirsi, ha evidenziato come in realtà nell’organico del liceo non esistevano insegnanti tecnico-pratici e che, ancora, gli assistenti di laboratorio (in quanto inquadrati nel ruolo del personale tecnico ATA e non docente) non sono legittimati a partecipare ai consigli di classe né tanto meno agli scrutini.
1.9 Altrettanto legittima è la presenza di due supplenti con contratto a tempo determinato per le discipline di Inglese e di Scienze, non essendo stata dimostrata l’esistenza di una disposizione di legge (o di regolamento), idonea ad escludere i docenti assunti a seguito della sottoscrizione di detta particolare tipologia di contratto.
2. Per quanto riguarda la presunta tardività dell’adozione dei criteri di valutazione è necessario evidenziare come, in realtà, il collegio dei docenti si è limitato a confermare (per l’anno di cui si tratta) i criteri di valutazione già adottati negli anni precedenti, senza introdurre quegli elementi di novità che avrebbe richiesto una preventiva ponderazione.
2.1 Inoltre i criteri assunti hanno una caratterizzazione “generica”, rimettendo ogni valutazione ai consigli di classe, organo quest’ultimo competente ad esprimere un giudizio sull’idoneità dell’ammissione alla classe successiva.
2.2 I motivi sopra citati sono, pertanto, infondati e vanno respinti.
2.3 Con le argomentazioni contenute nelle censure dalla settima alla dodicesima, unitamente al quattordicesimo motivo, il ricorrente sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione, sotto diversi profili.
La non ammissione alla classe successiva sarebbe stata deliberata senza che il consiglio di classe avesse considerato alternative alla bocciatura, come ad esempio l’assegnazione di debiti formativi da recuperare; Inoltre la bocciatura sarebbe stata deliberata all’unanimità, dunque anche da parte di docenti nelle cui materie di insegnamento l’alunno ha riportato un voto finale sufficiente.
2.4 Si è già avuto modo di evidenziare come la bocciatura sia stata deliberata all’unanimità in ragione del considerevole numero di materie in cui lo studente risultava insufficiente.
2.5 Un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “i giudizi conclusivi della Commissione per l'esame di Stato del corso di studi di istruzione secondaria si considerano adeguatamente motivati anche laddove gli stessi siano fondati su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza che siano necessari ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che il voto vale a garantire la trasparenza della valutazione” (Cons. Stato Sez. VI, 08/04/2020, n. 2325).
2.6 Nemmeno sussistono le dedotte irregolarità nell’attribuzione del voto di condotta.
2.7 Tale voto è stato proposto dal docente coordinatore di classe, in quanto quest’ultimo nell’istituto di cui si tratta, ha il compito di prestare particolare attenzione ai problemi e di seguire il comportamento dei ragazzi.
2.8 Si consideri, peraltro, che detto voto (in quanto pari a 8) non è risultato determinante per la non ammissione dello studente, risultando comunque motivato con la compilazione della specifica griglia di valutazione presente nel verbale dello scrutinio.
2.9 Nemmeno sussistono errori o irregolarità nella verbalizzazione dello scrutinio finale, in quanto il relativo verbale è stato definito e concluso al termine della seduta, risultando immediatamente approvato e ratificato con la firma di tutti i componenti del consiglio di classe.
I motivi sopra citati sono, pertanto, infondati.
3. Altrettanto non condivisibile è la tredicesima censura con la quale si contesta la mancata previsione di corsi di recupero.
3.1 In primo luogo va evidenziato come sia lo stesso ricorrente a riconoscere che l’Istituto di cui si tratta ha provveduto ad attivare corsi di recupero, con priorità nelle discipline di indirizzo del corso di studi.
3.2 Per le altre discipline la Scuola ha organizzato i cosiddetti “sportelli didattici” che prevedono insegnanti a disposizione degli studenti per rispondere a richieste di chiarimento o effettuare esercitazioni, con una partecipazione volontaria da parte degli alunni.
3.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, nella qualità in epigrafe, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Pierpaolo Grauso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.