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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 40242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40242 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN AR DE SA US NI MA LO UR - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1.IG RA, nata a [...] il [...] 2.IM CI, nato a [...] il [...] 3.NO EL, nato a [...] il [...] 4.CH CI, nato a [...] il [...] 5.AR LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di EL NO;
rigetti il ricorso proposto nell’interesse di RA IG;
annulli con rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di CI IM limitatamente alla determinazione della pena ed alla eventualità di applicare le circostanze attenuanti generiche con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati delitti;
annulli con rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di CH CI in relazione alla aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., con effetto estensivo nei confronti del coimputato CI IM, nonché in relazione alla determinazione dell’aumento della pena in relazione alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1, rigetti nel resto il ricorso a firma dell’avvocato Quaranta, dichiari inammissibile il ricorso a firma dell’avvocato Ferragonio, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati delitti;
annulli con rinvio la sentenza nei confronti di AR LU nei limiti della impugnazione, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione al contestato delitto;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente CI CH, avv. Nicola Quaranta, anche in sostituzione dell’avv. NC LO Ferragonio, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente CI IM, avv. Giuseppe LU Bandinu in sostituzione dell’avv. LO D’Ambrosio, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della Penale Sent. Sez. 2 Num. 40242 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: OP ES Data Udienza: 29/10/2025 pronuncia emessa in data 14 aprile 2022 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena irrogata a LU AR (ritenuta la recidiva ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen., con revoca delle pene accessorie), RA IG (con revoca della pena accessoria), EL NO (esclusa la recidiva), CI CH (esclusa la recidiva) e CI IM, confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi C.2 (artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 2 e 7, l. 2 ottobre 1967 n. 895, ascritto a AR), C.4 (artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 2 e 7, l. 2 ottobre 1967 n. 895, ascritto a IG), E (artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a CH), E.1 (artt. 56, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a IM e CH), G (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen. ascritto a NO), H, H.3, H.4, H.5 ed H.11 (artt. 81, 110, 648 e 416-bis.1 cod. pen., tutti ascritti a NO).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di RA IG 3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La Corte di appello avrebbe incongruamente riconosciuto l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla base di elementi indiziari (quali il coinvolgimento del defunto marito nella locale consorteria e la successiva relazione della ricorrente con ON), inidonei a provare compiutamente la sussistenza del necessario dolo specifico. La condotta di detenzione delle armi sarebbe stata, invece, sorretta dalla sola intenzione di compiacere il partner e non di favorire il gruppo criminale.
5.2. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso e insta per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4. CI IM 4.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e all’esclusione della desistenza volontaria. I giudici di appello avrebbero apoditticamente confermato le conclusioni del Tribunale, nonostante l’intercettazione da cui era stata desunta la richiesta estorsiva fosse sconfessata dalle contrarie dichiarazioni della persona offesa, obliterando e anzi fraintendendo le deduzioni difensive sul punto.
4.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità quale mandante. Il concorso morale nell’episodio estorsivo sarebbe stato provato sulla base delle sole propalazioni di TI, interpretate illogicamente (non tenendo conto che, per l’altra estorsione a cui si fa cenno, IM era stato assolto) e in maniera avulsa dal contesto.
4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, secondo comma, e 63, primo e quarto comma, cod. pen., in punto di rideterminazione della pena. Da un lato, la pena stabilita per la circostanza più grave, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. era quella prevista dal comma secondo dell’art. 629 cod. pen. (e non la recidiva, applicata sulla forbice edittale di cui al primo comma). Dall’altro, la riduzione per il tentativo avrebbe dovuto essere calcolata soltanto dopo avere individuato la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata e aggravata, e non prima.
4.4. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sarebbe stato giustificato con la 2 mancata allegazione difensiva di elementi positivamente valutabili. Tuttavia, l’atto di gravame aveva evidenziato il lasso di tempo trascorso e le risalenti condanne (laddove la sentenza impugnata registrerebbe erroneamente condanne definitive per fatti commessi nei tre anni precedenti il delitto ascritto a IM in questa sede).
4.5. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, con cui ribadisce la fondatezza del primo e del secondo motivo e si associa alla richiesta della Parte pubblica di annullamento in relazione alla fondatezza del terzo e del quarto motivo, nonché, ex art. 587 cod. proc. pen., del secondo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH, sottoscritto dall’avv. Quaranta.
5. Ricorso di EL NO 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in relazione al delitto di concorso in riciclaggio ascrittogli sub G). Tale circostanza è stata applicata a NO (a cui, pure, non era contestato il reato associativo, appiattendo la sua posizione su quella dell’intraneus OL), senza verificare in concreto l’effettiva idoneità agevolatrice e il concreto coefficiente psicologico, da individuarsi, anzi, nella volontà di conseguire un mero tornaconto personale.
5.2. La difesa ha depositato una memora di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso.
6. Ricorso di CI CH (avv. Nicola Quaranta) 6.1. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aggravante delle più persone riunite. La sentenza impugnata non offrirebbe una congrua motivazione sul punto. In punto di diritto, sarebbe, infatti, necessaria la compresenza degli autori durante la condotta intimidatoria. In ogni caso, non sarebbe stato provato che l’episodio del 26 gennaio 2009 fosse stato perpetrato da due diversi soggetti in momenti distinti e che quello del 26 febbraio successivo fosse connotato dalla collettività della condotta.
6.2. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aggravante del fatto commesso da soggetto appartenente a una associazione mafiosa. La difesa contesta l’estensione della circostanza in questione anche a CH, seppure non emerga dagli atti la sua qualità di associato (provata soltanto per TI).
6.3. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aumento operato per l’aggravante mafiosa. Nonostante la richiesta nell’atto di gravame di contenere l’aumento per tale aggravante nei limiti di un terzo, la Corte territoriale avrebbe confermato il computo del primo grado (attestatosi sul massimo edittale), senza offrire alcuna giustificazione e anzi in maniera contraddittoria rispetto alla concessione delle attenuanti generiche.
6.4. Violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., con riferimento al computo della pena. Mentre il primo Giudice aveva operato un unico aumento in relazione alle due aggravanti di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., la Corte barese avrebbe modificato – in difetto di impugnazione sul punto – il computo della pena, applicando anche l’aumento facoltativo.
6.5. Il medesimo difensore ha depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo in particolare nel secondo motivo di ricorso, sulla base della carenza ovvero della mera apparenza della motivazione sul punto. 3 7. Ricorso di CI CH (avv. NC LO Ferragonio) 7.1. Violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per quel che concerne le frequentazioni con altri imputati. I giudici di merito avrebbero valorizzato elementi meramente congetturali, e comunque inidonei a soddisfare i criteri minimi previsti per la prova indiziaria, in particolare per quanto attiene all’individuazione del ricorrente come il congiunto di ON chiamato in correità durante una conversazione captata dagli inquirenti. Peraltro, una collocazione familiare analoga a quella di CH sarebbe condivisa anche da NO NO;
dal rapido cenno al “genero” e al “nipote” non potrebbe, dunque, ritualmente trarsi alcuna conclusione in ordine a una sua compartecipazione alle attività delittuose di cui ai capi E ed E.1., anche avuto riguardo al fatto notorio per cui solo agli associati (a cui il sodalizio offre copertura anche economica in caso di guai giudiziari) sarebbe affidata la commissione di delitti per conto della consorteria.
7.2. Violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per quel che concerne le dichiarazioni di EL ON e la perizia trascrittiva. Muovendo da considerazioni non sovrapponibili a quelle del Tribunale, la Corte di appello, nell’interpretare un passaggio di una conversazione intercettata, obliterando le deduzioni difensive, avrebbe dato irritualmente prevalenza alle tesi sostenute dal teste Leonardi, operante, rispetto a quanto rinvenibili nella trascrizione effettuata dai periti e superando, altresì, le stesse dichiarazioni dibattimentali del soggetto captato, EL ON.
8. Ricorso di LU AR Violazione degli artt. 125, 546 e 605 dell’art. 416-bis.1 cod. pen. cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all’aggravante mafiosa. I giudici di merito hanno fatto conseguire la sussistenza dell’intenzione agevolatrice dalla incontestata esistenza di un rapporto di parentela dell’imputato con EL AR. Pur nella verosimile consapevolezza da parte del ricorrente dell’organicità del congiunto al clan dominante nel territorio, nulla emerge ex actis a dimostrazione della volontà di favorire qualcosa di più dell’attività, foss’anche criminale, del singolo. Peraltro, il compendio intercettivo consentirebbe di escludere una situazione di latente violenza in seno al gruppo criminale, che avrebbe reso necessario l’uso di armi da fuoco.
9. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da CI CH è fondato, limitatamente alla doglianza relativa alla circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite, con assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio, ed è inammissibile nel resto. Il ricorso nell’interesse di CI IM – fatto salvo l’annullamento in relazione alla circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite, esteso ex art. 587 cod. proc. pen., e il conseguente assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio – è inammissibile. I ricorsi presentati da RA IG, EL NO e LU AR sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
2. Appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale, trasversali rispetto alla gran parte delle censure articolate dai cinque ricorrenti.
2.1. Può osservarsi, in primo luogo, come, frequentemente, nel contestare il giudizio di 4 responsabilità o la sussistenza di circostanze aggravanti e le valutazioni probatorie che ne sono alla base, si invochi in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito, preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestino la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore, della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità in tale esposizione – e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo – e della mancata emersione di vizi logico-giuridici dal testo impugnato o da altri atti del processo rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).
2.2. Parimenti, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge sono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possono essere dirette a revocare in dubbio l’idoneità delle emergenze processuali a fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, dunque, evidente come, all’attività valutativa propria del giudicante di merito non si sottragga il concreto tenore dei dialoghi oggetto di captazione. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione propria del giudice di merito. Questa, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel 5 caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre, non mass.).
3. L’affermazione di responsabilità risulta contestata solamente in relazione ai due episodi estorsivi contestati sub E ed E.1 a CH (entrambi) e IM (solo il secondo).
3.1. Il primo e il secondo motivo dell’atto di impugnazione presentato dall’avv. NC LO Ferragonio nell’interesse di CI CH, senza contestare la sussistenza dei fatti di reato, si dolgono solo dell’imputazione di concorso elevata al ricorrente.
3.1.1. Il coinvolgimento dell’odierno ricorrente in entrambe le tentate estorsioni in concorso è stato accertato sulla base della involontaria chiamata in correità espressa in un dialogo, oggetto di captazioni ambientali, svoltosi il 14 giugno 2009, tra EL ON (in quel momento agli arresti domiciliari) e i suoi ospiti VI TI e RO OL. La conversazione era incentrata sulla destinazione dei proventi dell’associazione di tipo mafioso “Società Foggiana” e, nella ricostruzione della provvista, gli interlocutori passarono in rassegna svariate azioni estorsive, tra cui quelle poi contestate anche a CH. Alla sua individuazione come partecipe dei due delitti, in assenza di una completa indicazione nominativa, i giudici di merito sono pervenuti interpretando le allusioni ai legami di parentela da parte dei dialoganti («il genero di Giovanni», «il nipote»), poi confermate dal prosieguo del racconto (in cui si riporta che «i tre ragazzi che facemmo il fatto a Zammarano» parteciparono anche all’azione ai danni di TI) e riscontrate dagli acclarati rapporti dell’odierno imputato con gli associati (fu lui, ad esempio, ad occuparsi dell’abitazione abruzzese in cui ON stava per essere ristretto agli arresti domiciliari e, soprattutto, fu ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre minacciava di morte Zammarano). Queste conclusioni sono coerenti con le emergenze istruttorie e non presentano cesure logiche o contraddizioni rispetto al contesto generale. La diversa soluzione ricostruttiva proposta dalla difesa, che sottolinea come anche NO NO rispondesse ai medesimi requisiti di parentela e fosse addirittura già condannato per il delitto associativo, è stata compiutamente disattesa nella sentenza impugnata, evidenziandone la minore coerenza con le complessive dinamiche associative, come emerse dall’istruzione dibattimentale. Il ricorrente, attraverso la censura dell’interpretazione delle prove a suo carico e sulla scorta di pretese massime di esperienza prive del valore di regola generale (quale quella relativa alla asserita impossibilità di affidare azioni criminose a soggetti non formalmente affiliati al sodalizio), prospetta, di fatto, una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio, alternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudici di merito, nel tentativo di sollecitare quello di legittimità a una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono preclusi.
3.1.2. Ciò premesso, risulta giuridicamente corretta anche la ricostruzione dell’effettivo tenore di una specifica frase pronunciata, nell’ambito della suddetta conversazione, da EL ON. Secondo la Corte pugliese, la questione se quest’ultimo avesse detto «il nipote» (come ritenuto dal perito trascrittore) oppure «mio nipote» (come riportato nei brogliacci degli operanti) è priva di concreta rilevanza, dal momento che lo stesso ON, sia pure glissando sulla specifica identità del concorrente, ha confermato poi quest’ultima versione (già confortata, come accennato, da plurimi e solidi riscontri). 6 In primo luogo, i giudici del merito hanno operato nel perimetro loro proprio dell’interpretazione e valutazione dell’elemento probatorio, considerato singolarmente e nel più generale quadro processuale, dando conto del percorso logico seguito, senza privilegiare arbitrariamente le opzioni esegetiche degli inquirenti. In ogni caso, in tema di prova dichiarativa, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139-01;Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-01). Le doglianze sul punto sono, dunque, manifestamente infondate.
3.2. Il primo e il secondo motivo di impugnazione di CI IM si dolgono della ribadita condanna per il concorso nel tentativo di estorsione di cui al capo E.1, contestando sia la astratta configurabilità dell’ipotesi di reato, sia la sua attribuzione a lui quale concorrente.
3.2.1. In ordine alla sussistenza di un tentativo punibile, la Corte di merito, ripercorrendo la trasparente narrazione di TI, ha registrato la sussistenza di gravissime condotte minatorie in danno del negozio di materassi di NA TI (bottiglia incendiaria contro la serranda dell’esercizio commerciale, i cui resti sono stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria), poste in essere dopo che l’imprenditore «”non voleva capire” le richieste estorsive che, evidentemente, gli erano già state avanzate». La ricostruzione in fatto della vicenda storica, per quel che attiene, in particolare alla già avvenuta presentazione della intimazione di pagamento da parte della consorteria criminale, logicamente fondata sul racconto dell’autore, è impermeabile allo scrutinio di legittimità. Questa evidenza dimostrativa è stata, dunque, considerata assorbente rispetto alla affermazione della figlia della persona offesa in sede di denuncia dell’attentato incendiario, pure segnalata nell’atto di appello, di non essere a conoscenza di richieste «di alcun genere». Anche a prescindere dal valore probatorio di tale precisazione, non proveniente dal titolare a cui solo TI fa cenno (ma non priva essa stessa di efficacia inferenziale, adeguatamente contestualizzata), in ogni caso, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01). Nessun dubbio, pertanto, sulla univocità e idoneità degli atti, quindi, né sulla finalità di costringere il commerciante al pagamento del pizzo, ampiamente esplicitata da uno dei concorrenti (anzi, dal coordinatore delle strategie criminali: «Comunque l’ho fatto fare là»). Non è, pertanto, revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione come reato tentato delle azioni reiteratamente poste in essere mediante violenza e minaccia, al fine di sollecitare il destinatario al pagamento del “pizzo” già inutilmente richiesto. D’altronde, l’art. 56, primo comma, cod. pen. distingue tra tentativo non compiuto («se l’azione non si compie») e tentativo compiuto («se […] l’evento non si verifica»); i successivi terzo e quarto comma, nel prevedere la desistenza dell’azione e l’impedimento da parte dell’agente dell’evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli 7 del tentativo punibile sanzionati in modo differente. In tema di reati di danno a forma libera, come l’estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, al più, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226-01, in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza, essendo già stata formulata la richiesta estorsiva. Il principio è stato costantemente ribadito con riferimento ad altre fattispecie delittuose, cfr. Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797- 01). Le censure sul punto sono, in conclusione, manifestamente infondate.
3.2.2. Il secondo motivo di IM non è consentito, alla luce delle considerazioni generali già espresse al paragrafo 2, in quanto meramente confutativo, a fronte di un apparato argomentativo adeguato e non inciso da illogicità manifesta o contraddittorietà. In presenza di due concorrenti con il medesimo prenome (CI CH e CI IM), i giudici di merito distinguono, seguendo il racconto dell’involontario propalante, nel novero dei «tre ragazzi» partecipi con TI alle due tentate estorsioni, tra il “genero/nipote”, mero esecutore materiale (CH), e «Ciruzzo», accomunato dalla voce narrante nel ruolo di mandante e, di recente, in stato di detenzione (IM era in carcere in quel medesimo periodo). L’approccio esegetico, svolto nella pienezza della giurisdizione di merito, è corretto e non può essere caducato dall’intervenuta assoluzione di IM per il delitto di cui al capo E (fondata proprio sulla possibilità di contestualizzare la citazione di «Ciruzzo», in aggiunta agli autori del delitto ai danni di Zammarano, solo per i fatti ai danni di TI;
cfr. sentenza di primo grado, p. 67).
4. L’unico motivo a fondamento dei ricorsi di RA IG, di EL NO e di LU AR è incentrato sulla contestata applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie della cosiddetta aggravante dell’agevolazione mafiosa.
4.1. Tale fattispecie circostanziale ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento. Una simile finalità non presuppone, però, necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio di qualche entità alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098- 01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). Tutte tali pronunce sono concordi nel precisare che l’aggravante opera non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche del concorrente che, pur non animato da un simile scopo, sia consapevole delle intenzioni perseguite dal partecipe (cfr., 8 ex pluribus, Sez. U, Chioccini, cit.). L’apparato argomentativo dei giudici di appello, in parte qua, è pienamente conforme a questi consolidati approdi giurisprudenziali.
4.2. La sentenza di secondo grado chiarisce compiutamente come la condotta contestata a RA IG (detenzione di arma da fuoco, per conto di EL ON, in quel momento agli arresti domiciliari) sia stata, con ogni evidenza, posta in essere con la piena consapevolezza di offrire il proprio contributo non alla persona con cui intratteneva una relazione sentimentale, ma al gruppo criminale di cui quest’ultimo faceva parte. Questa oggettiva funzionalità agevolatrice dell’intero sodalizio e l’assoluta cognizione di ciò da parte della ricorrente sono fatte logicamente discendere, sulla scorta di trasparenti dialoghi intercettati, dalla conoscenza delle dinamiche criminali locali (il marito fu «ucciso con 13 colpi di pistola» per motivi connessi alle sue attività criminali, davanti all’agenzia di pompe funebri intestata alla moglie;
l’attuale amico, già socio in affari del coniuge, è stato condannato in via definitiva «per avere rivestito un ruolo di primo piano nel sodalizio criminoso “Società Foggiana”»), dalle modalità di contatto sia con un soggetto all’epoca ristretto nella propria abitazione, sia con suoi emissari fidati (uso di telefoni “sicuri”, linguaggio velleitariamente criptico e, in generale, speciale cautela negli incontri e nei colloqui), nonché dalla natura stessa degli oggetti custoditi.
4.3. Parimenti adeguata l’illustrazione delle ragioni giustificative del ritenuto profilo circostanziale anche in relazione alla posizione di LU AR, anch’egli imputato per la detenzione di una pistola, in concorso con lo zio EL AR (condannato in via definitiva per associazione mafiosa). La coscienza del contesto associativo e la volontà di assecondare le intenzioni del congiunto emergono nitidamente dalla richiesta di indicazioni e dai maldestri tentativi del ricorrente di gestire il munizionamento, nonché, soprattutto, dalla espressa spiegazione ricevuta in ordine alla funzionalità del deposito rispetto a future necessità di gruppi di fuoco riconducibili al sodalizio: «la custodia dell’arma come testualmente affermato da AR EL nel dialogo del 14.12.2006 – serviva proprio a consentire allo zio di averla prontamente disponibile laddove, nell’ambito di tensioni di quel periodo tra batterie rivali, gli fosse stata necessaria “per sparare a qualcuno”».
4.4. Infine, tra i traffici illeciti mediante i quali l’associazione di tipo mafioso “Società Foggiana” realizzava una «parte importante» dei propri profitti ingiusti, i giudici di merito hanno individuato anche il commercio di autoveicoli di provenienza delittuosa. A questa attività imprenditoriale/criminale, non solo per quel che riguarda lo specifico episodio descritto nella rubrica imputativa, offriva sovente il proprio imprescindibile contributo tecnico- professionale anche EL NO, nella piena consapevolezza del suo rilievo per il sodalizio (cfr. anche il giudicato intervenuto nel frattempo in relazione alle condanne per ricettazione di automobili di cui ai capi H, H.3, H.4, H.5 ed H.11). Nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha «messo a disposizione» degli associati OL e ON (di cui conosceva appieno lo spessore criminale e che, per questi fatti, sono già stati condannati in via definitiva) una Toyota Aygo provento di furto e ha poi provveduto, su loro richiesta, a sostituirne il numero di telaio e a falsificare a documentazione cartacea. Il fatto che la vettura sia stata ceduta a titolo gratuito alla nuova proprietaria, «nell’ambito di una politica di rapporti con suoi soci in affari» conferma definitivamente che l’operazione, seguita con ansia da ON, non perseguisse l’unico obiettivo di profitto economico (già di per sé funzionale al conseguimento delle finalità criminali, ex art. 416-bis, terzo comma, cod. 9 pen.), ma dovesse inquadrarsi «in un più ampio contesto di malavita organizzata, per agevolare il quale poteva talvolta rendersi necessario sacrificare l’utilità immediata […] del corrispettivo di una vendita».
4.5. Tutte le censure in questione, pertanto, devono ritenersi meramente reiterative e dirette a un’impossibile rilettura in punto di fatto delle emergenze procedimentali e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto 5. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH a firma dell’avv. Nicola Quaranta, lamenta il difetto di fisica compresenza di più concorrenti, in relazione ad entrambi i delitti contestati.
5.1. La circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, ai sensi degli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., richiede la presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste condotte intimidatrici siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa comunque essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. Solo in tal modo, infatti, si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell’aumento della pena.
5.1.1. Il Collegio è consapevole del contrasto, sorto anche in seno a questa Seconda Sezione, anche in tema di rilevanza della percezione della compresenza degli autori della violenza o della minaccia da parte della vittima e intende ribadire e dare continuità all’orientamento che ritiene tale acquisita consapevolezza un elemento costitutivo della fattispecie circostanziata, nel solco già tracciato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica. Le Sezioni Unite, infatti, hanno individuato la ratio del notevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone»; «a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione- determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518- 01). Occorre, dunque, postulare un’effettiva percezione della compresenza dei còrrei da parte del destinatario dell’aggressione, affinché tali negativi effetti psicologici possano dispiegarsi in concreto, neutralizzando eventuali velleità di reazione (Cfr. Sez. 2, n. 27368 dell’08/05/2024, Sorrentino, non mass.; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817-01, che ha correttamente escluso la sufficienza della semplice conoscenza del fatto che, dietro l’azione intimidatoria, ci sia una cosca mafiosa. Contra, Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Basile, Rv. 288382-01; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521-01; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776-01; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520-01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269295-01; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324-01; Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163-01).
5.1.2. Non può che ribadirsi ancora, in primo luogo, l’esigenza imprescindibile di valorizzare ancora una volta la nitida littera legis: «se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite». Almeno due persone, pertanto, devono materialmente porre in essere gli atti violenti o 10 minatori, essendo «riunite» (ovvero, banalmente, secondo uno dei più autorevoli lessici della lingua italiana: «collocat[e]» o «radunat[e], raccolt[e] in uno stesso luogo», con evidente senso di contestualità cronologica). Da questo chiaro dato testuale occorre muovere, senza che se ne possa prescindere. «L’interpretazione letterale della legge, infatti, è il canone ermeneutico prioritario per l’interprete, pur ricavandosi dall’art. 12 delle preleggi che l’ulteriore canone dato dall’interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi» (così, Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267885-01, in motivazione. «Questa conclusione», secondo Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-01, «è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest’ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice». Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01, in motivazione, ha ribadito che «oggetto dell’interpretazione, per l’inevitabile vaghezza o ambiguità di senso delle singole parole, è l’enunciato (nella specie, normativo) considerato nel suo insieme e non la somma dei singoli termini che lo compongono. E, infatti, l’art. 12 preleggi chiarisce che, nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Ne discende, sul piano metodologico, che la connessione delle singole parole orienta l’interpretazione, al pari della finalità perseguita dal legislatore, nei limiti in cui, s’intende, essa si sia obiettivata nella formula normativa»).
5.1.3. La più stringente esegesi condivisa dal Collegio consente di differenziare la norma in questione rispetto ad altre circostanze, fondate su diverse ragioni di politica criminale, sistematicamente disomogenee e comunque non sovrapponibili. Da una parte, il dato oggettivo della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia discende parimenti dall’interpretazione logica, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, basata sull’intenzione del legislatore (criterio ermeneutico di pari dignità rispetto a quello letterale, allorquando non alteri il significato palese delle parole e non comporti conseguente irragionevoli o sistematicamente incoerenti). Analoga struttura, invero, connota altre fattispecie circostanziali caratterizzate da modalità aggressive nella fase esecutiva, quali gli artt. 339, primo e secondo comma («Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa […] da più persone riunite […]. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite […]») e 385 cod. pen. («se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite»). Non è dunque possibile estendere la configurabilità dell’aggravante ad eventuali concorrenti non fisicamente collocabili nel contesto spazio-temporale in cui sono in concreto perpetrati i segmenti della condotta connotati da valenza intimidatoria (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01: «nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia»). Dall’altra, in ossequio al principio di proporzionalità della pena e scongiurando il rischio di illegittime duplicazioni sanzionatorie, questa finalità di punire più severamente l’aumentata incisività della vis compulsiva pone un’oggettiva e netta linea di discrimine rispetto alle diverse circostanze – dirette a stigmatizzare invece la semplice maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più concorrenti – previste dagli artt. 112, primo comma, n. 1 («se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più»), 416, quinto comma («la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più »), 625, primo 11 comma, n. 5 («se il fatto è commesso da tre o più persone») e 633, terzo comma cod. pen. («se il fatto è commesso da due o più persone»), nonché all’aggravante cosiddetta mafiosa, ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., che tiene in considerazione l’incombere retroscenico e collettivo di gruppi notoriamente organizzati, reattivi e feroci. In un caso, infatti, le disposizioni circostanziali prevedono espressamente l’elemento specializzante della «riunione» in relazione teleologica con le sole modalità commissive della violenza e della minaccia, mentre, nell’altro, la natura concorsuale o plurisoggettiva della fattispecie resta compatibile con il manifestarsi dell’apporto, anche diacronico, consapevole e causalmente rilevante del còrreo sia nella fase ideativa della condotta criminosa, sia in quella più propriamente esecutiva (anche se non necessariamente rilevante per quel che attiene alla violenza o minaccia). Non a caso, non si è mai dubitato, al contrario, chela già citata circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. per il delitto di furto, non postuli che gli autori abbiano agito riuniti, e possa ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896-01; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169-01; Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845-01; Sez. 2, n. 388 del 23/02/1970, dep. 1971, Diotallevi, Rv. 117011-01. Cfr. anche Sez. U, Alberti, cit., in motivazione, secondo cui la circostanza comune di cui all’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., da cui quella speciale del furto mutua il proprio modello, ben potrebbe concorrere con l’aggravante della violenza o minaccia commesse da più persone riunite).
5.1.3. Avuto altresì riguardo al trattamento sanzionatorio, rigido persino in caso di reato non aggravato (in particolare, nei massimi edittali: «da cinque a dieci anni di reclusione») e alla possibilità di modulare – oltre a quanto già possibile sulla scorta dei soli criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – i profili circostanziali inerenti alla natura plurisoggettiva del reato nella maniera più dettagliata e aderente alla concreta offensività del fatto, tenuto conto dell’ampio ventaglio di disposizioni astrattamente configurabili, non solo in deterius (artt. 111, 112, primo comma, nn. 1 e 4, 416-bis.1, 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.; ma anche, al contrario, 114 e 116 cod. pen.), devono ritenersi incoerenti con il complessivo assetto ordinamentale gli approdi esegetici per cui fanno premio sul chiaro dato testuale e sistematico indefinite finalità general- e special-preventive ovvero schiettamente retributive, soprattutto qualora nel caso di delitti inseriti in un contesto di criminalità mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Basile, Rv. 288382-01; Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023, Forgione, Rv. 284773-02, che introducono, in via meramente pretoria, una sorta di “doppio binario” esegetico, estraneo all’effettivo quadro normativo e contrastante con il principio di ragionevolezza della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove perché parifica situazioni concrete non sovrapponibili).
5.1.4. Alla luce delle riflessioni che precedono, deve dunque concludersi, ferma restando la natura schiettamente oggettiva della circostanza in esame, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen. (in quanto concernente le modalità dell’azione e la gravità del danno o del pericolo), che, perché si realizzi l’effetto paventato dal legislatore di maggiore compressione della libertà morale della persona offesa, la condotta aggressiva o minatoria posta in essere contestualmente da almeno due còrrei (nelle forme più varie, anche rafforzando tacitamente l’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva, con la propria muta presenza), deve essere altresì notata dal destinatario di quest’ultima.
5.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, a fronte di puntuale motivo di gravame, hanno dato una sintetica risposta, che, in punto di diritto, non approfondisce correttamente le 12 tematiche sopra evidenziate («come osservato dal primo giudice, in tema di estorsione mafiosa, la simultanea presenza di più persone, integrativa dell’aggravante, va comunque valutata in relazione ai plurimi momenti in cui si può articolare la richiesta estorsiva, poiché la natura collettiva della richiesta, giustificativa dell’aggravamento, può essere percepita dalla vittima anche se le varie fasi siano realizzate in tempi diversi»), e, nella ricostruzione delle vicende, non verifica tutte le circostanze rilevanti nei termini fin qui accennati.
5.2.1. Quanto al delitto di cui al capo E, la sentenza impugnata così riassume i fatti: «lo CH, insieme agli altri esecutori materiali dell’iniziativa delittuosa in danno dello Zammarano, aveva danneggiato il cancello dell’abitazione della vittima, poi si era fatto riprendere dalle telecamere di videosorveglianza mentre rivolgeva minacce di morte all’indirizzo dell’imprenditore, infine aveva lasciato, nelle vicinanze di quell’abitazione, una scatola contenente una testa d’agnello». La motivazione di primo grado aveva, a suo tempo, affermato, anch’essa senza distinguere la scansione cronologica: «i tre soggetti si sono ripartiti i compiti dell’azione (chiedere la ripresa dei pagamenti estorsivi, danneggiare il cancello dell’abitazione con recapito della testa di agnello e minaccia di morte in video, perlustrare la zona dopo il compimento del fatto […]. Ciò ha sicuramente contribuito a far percepire la minaccia come proveniente da più persone, sebbene le varie fasi siano state realizzate in tempi diversi».
5.2.2. Quanto al delitto di cui al capo E.1, la sentenza impugnata così riassume i fatti: «Lo stesso può dirsi con riguardo al TI, in danno del quale fu compiuta dallo CH e dai suoi complici un’azione dimostrativa consistente nel danneggiare, a mezzo incendio, la serranda del suo negozio di materassi». La motivazione di primo grado aveva, a suo tempo, affermato: «TI […] ha dichiarato di essersi occupato della serranda del negozio di materassi insieme a IM CI, mentre i tre ragazzi (tra cui CH CI) si sono occupati del diverso atto intimidatorio realizzato presso il cantiere».
5.3. Dalle considerazioni che precedono, consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CI CH, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi E ed E.1 5.4. Il motivo di impugnazione così ritenuto fondato non ha natura strettamente personale;
può, pertanto, farsi applicazione anche nei confronti di CI IM (concorrente nel reato di cui al capo E.1 e non impugnante sullo specifico punto della decisione) del fondamentale principio stabilito dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. in materia di estensione degli effetti dell’impugnazione proposta da più concorrenti nel reato, con conseguente analoga pronuncia di annullamento.
6. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH a firma dell’avv. Nicola Quaranta, diretto a censurare l’estensione nei propri confronti dell’aggravante del fatto commesso da altro concorrente, appartenente a una associazione mafiosa (condannato a titolo definitivo per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.), è manifestamente infondato. Deve, infatti, ribadirsi, al riguardo il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe a un’associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01; Sez. 13 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01). Invero, l’art. 118 cod. pen. esclude la comunicabilità al compartecipe delle sole circostanze aggravanti propriamente soggettive («concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa») e quelle inerenti alla persona del colpevole (ovvero, ex art. 70, secondo comma, cod. pen., «le circostanze [che] riguardano la imputabilità e la recidiva»). Opera, dunque, il criterio imputativo di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., per il quale l’aggravante è valutata a carico del concorrente, se da lui conosciuta o ignorata per colpa (la prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito). Nel caso di specie, emerge con estrema chiarezza (e, in effetti, non è stata oggetto di specifica contestazione) la piena coscienza in capo a CI CH di agire in un contesto di criminalità di tipo mafioso, in concorso con soggetti associati al sodalizio foggiano. Peraltro, per quanto qui rileva, non è necessario che la militanza associativa sia accertata con sentenza passata in giudicato, né che sia stata elevata una formale imputazione, restando sufficiente che tale accertamento sia avvenuto incidenter nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica l’aggravante (cfr. Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01).
7. Il quarto motivo del ricorso di CI IM in tema di attenuanti generiche non è consentito, siccome del tutto rivalutativo, e risulta, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale ha negato a tutti gli imputati le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. stigmatizzando – in assenza di elementi ulteriori utilmente spendibili pro reis – i loro precedenti penali e le modalità particolarmente allarmanti di commissione dei reati e evidenziando, nonostante la notevole distanza temporale intercorsa, la permanenza di un elevatissimo allarme sociale, per fatti che hanno danneggiato non solo i singoli ma l’intera collettività, contribuendo a mantenere un clima plumbeo di intimidazione ambientale (p. 175). Per quel che concerne la specifica posizione di IM, la Corte di appello ha condiviso queste considerazioni, accennando, altresì, alle ulteriori condanne definitive riportate «per reati commessi nel triennio precedente la data della tentata estorsione» (affermazioni non contraddittoria rispetto alle deduzioni articolate nel gravame, che richiamavano precedenti per associazione di tipo mafioso e per una duplice violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale, commessi sino al 2008). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata, dunque, correttamente giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
8. Con il terzo motivo del ricorso di CI CH sottoscritto dall’avv. Nicola Quaranta, ci si duole della insufficienza motivazionale in relazione all’aumento operato per l’aggravante mafiosa. Occorre puntualizzare, in primo luogo, che nessuna contraddizione può essere rilevata tra il quantum individuato per la circostanza speciale e la asserita «avvenuta concessione 14 delle attenuanti generiche» (ricorso, p. 4), dal momento che la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. era stata respinta dal Tribunale (p. 175), con statuizione confermata dai giudici di appello (pp. 13-14). L’entità dell’aumento ex art. 416-bis.1 cod. pen., operato nel massimo di legge, è tutt’altro che priva di motivazione, dal momento che, in sede di dosimetria della pena, è stato specificato che l’aumento della metà discendeva dalla «gravità e pluralità dei fatti e [dal] grado di coinvolgimento dello CH» e che, nella precedente ricostruzione dei fatti, era stata ampiamente illustrata la scenografica brutalità delle intimidazioni, che coloravano di sfumature di tipo pesantemente mafioso le condotte estorsive (recapito di una testa di agnello mozzata, lancio di molotov contro la vetrina, etc.).
9. Il quarto motivo del ricorso presentato dall’avv. Nicola Quaranta nell’interesse di CI CH e il terzo motivo del ricorso di CI IM hanno per oggetto presunte violazioni della disciplina dettata dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. Tali censure, attinenti al trattamento sanzionatorio, restano, allo stato, assorbite (salvo quanto precisato infra, al paragrafo 10.2), tenuto conto dell’annullamento, per entrambi gli imputati, della sentenza impugnata, con riferimento a punti della decisione relativi alla qualificazione del fatto, pur nei limiti dei soli profili circostanziali. 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, nei soli confronti di CI CH e, ex art. 587 cod. proc. pen., di CI IM, con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza delle censure in tema di circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite. 10.1. Il giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, nel procedere ad un nuovo esame dei suddetti punti in relazione ai capi e ed E.1, terrà conto del principio di diritto espresso al precedente paragrafo 5.1., nonché delle considerazioni di seguito espresse. 10.2. All’esito delle valutazioni oggetto di rinvio, nel procedere a nuovo computo della pena il giudice del rinvio avrà comunque presente che, in primo luogo, l’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791-01; Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855-01; Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220-01, in tema di estorsione aggravata). In difetto di impugnazione della Procura Generale, il principio del favor rei preclude ogni intervento sul punto. Inoltre, ai fini di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., la circostanza più grave è quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Nel caso di specie, la pena stabilita dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen. è sicuramente più elevata nel massimo (vent’anni di reclusione, rispetto all’aumento di due terzi dei dieci anni comminati dal primo comma, pari a sedici anni e otto mesi). Infine, deve sempre farsi riferimento non al “delitto tentato circostanziato”, ma al “delitto circostanziato tentato”, applicando, cioè, la diminuzione di pena prevista per il tentativo 15 soltanto dopo aver calcolato gli aumenti per tutte le circostanze aggravanti, ordinarie, ad effetto speciali o punite con pena autonoma (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500-01; Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019, Di Vilio, Rv. 276807-01; conformi, in tema di misure cautelari, Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021, dep. 29/03/2022, Feraru, Rv. 282868-01, quanto all’individuazione del termine di fase;
Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010, dep. 2011, Cassia, Rv. 249914-01). 10.3. I ricorsi di entrambi i suddetti imputati debbono essere dichiarati inammissibili nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità, in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. 11. I ricorsi di RA IG, EL NO e LU AR devono essere dichiarati inammissibili. 11.1. Da tale declaratoria, si ricava l’inidoneità dei ricorsi a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, attesa la già intervenuta formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”. Resta, dunque, preclusa la possibilità – sollecitata nella memoria di replica di IG – di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Peraltro, la suddetta eccezione di prescrizione appare sollevata in maniera oltremodo generica, in difetto di una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). 11.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tutti i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH CI e, per l'effetto estensivo, nei confronti di IM CI limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di CH ed IM e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di IG RA, NO EL e AR LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 16 Il Consigliere estensore Il Presidente ES OP GIOVAN VE 17
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di EL NO;
rigetti il ricorso proposto nell’interesse di RA IG;
annulli con rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di CI IM limitatamente alla determinazione della pena ed alla eventualità di applicare le circostanze attenuanti generiche con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati delitti;
annulli con rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di CH CI in relazione alla aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., con effetto estensivo nei confronti del coimputato CI IM, nonché in relazione alla determinazione dell’aumento della pena in relazione alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1, rigetti nel resto il ricorso a firma dell’avvocato Quaranta, dichiari inammissibile il ricorso a firma dell’avvocato Ferragonio, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati delitti;
annulli con rinvio la sentenza nei confronti di AR LU nei limiti della impugnazione, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione al contestato delitto;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente CI CH, avv. Nicola Quaranta, anche in sostituzione dell’avv. NC LO Ferragonio, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente CI IM, avv. Giuseppe LU Bandinu in sostituzione dell’avv. LO D’Ambrosio, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della Penale Sent. Sez. 2 Num. 40242 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: OP ES Data Udienza: 29/10/2025 pronuncia emessa in data 14 aprile 2022 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena irrogata a LU AR (ritenuta la recidiva ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen., con revoca delle pene accessorie), RA IG (con revoca della pena accessoria), EL NO (esclusa la recidiva), CI CH (esclusa la recidiva) e CI IM, confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi C.2 (artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 2 e 7, l. 2 ottobre 1967 n. 895, ascritto a AR), C.4 (artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 2 e 7, l. 2 ottobre 1967 n. 895, ascritto a IG), E (artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a CH), E.1 (artt. 56, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a IM e CH), G (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen. ascritto a NO), H, H.3, H.4, H.5 ed H.11 (artt. 81, 110, 648 e 416-bis.1 cod. pen., tutti ascritti a NO).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di RA IG 3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La Corte di appello avrebbe incongruamente riconosciuto l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla base di elementi indiziari (quali il coinvolgimento del defunto marito nella locale consorteria e la successiva relazione della ricorrente con ON), inidonei a provare compiutamente la sussistenza del necessario dolo specifico. La condotta di detenzione delle armi sarebbe stata, invece, sorretta dalla sola intenzione di compiacere il partner e non di favorire il gruppo criminale.
5.2. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso e insta per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4. CI IM 4.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e all’esclusione della desistenza volontaria. I giudici di appello avrebbero apoditticamente confermato le conclusioni del Tribunale, nonostante l’intercettazione da cui era stata desunta la richiesta estorsiva fosse sconfessata dalle contrarie dichiarazioni della persona offesa, obliterando e anzi fraintendendo le deduzioni difensive sul punto.
4.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità quale mandante. Il concorso morale nell’episodio estorsivo sarebbe stato provato sulla base delle sole propalazioni di TI, interpretate illogicamente (non tenendo conto che, per l’altra estorsione a cui si fa cenno, IM era stato assolto) e in maniera avulsa dal contesto.
4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, secondo comma, e 63, primo e quarto comma, cod. pen., in punto di rideterminazione della pena. Da un lato, la pena stabilita per la circostanza più grave, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. era quella prevista dal comma secondo dell’art. 629 cod. pen. (e non la recidiva, applicata sulla forbice edittale di cui al primo comma). Dall’altro, la riduzione per il tentativo avrebbe dovuto essere calcolata soltanto dopo avere individuato la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata e aggravata, e non prima.
4.4. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sarebbe stato giustificato con la 2 mancata allegazione difensiva di elementi positivamente valutabili. Tuttavia, l’atto di gravame aveva evidenziato il lasso di tempo trascorso e le risalenti condanne (laddove la sentenza impugnata registrerebbe erroneamente condanne definitive per fatti commessi nei tre anni precedenti il delitto ascritto a IM in questa sede).
4.5. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, con cui ribadisce la fondatezza del primo e del secondo motivo e si associa alla richiesta della Parte pubblica di annullamento in relazione alla fondatezza del terzo e del quarto motivo, nonché, ex art. 587 cod. proc. pen., del secondo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH, sottoscritto dall’avv. Quaranta.
5. Ricorso di EL NO 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in relazione al delitto di concorso in riciclaggio ascrittogli sub G). Tale circostanza è stata applicata a NO (a cui, pure, non era contestato il reato associativo, appiattendo la sua posizione su quella dell’intraneus OL), senza verificare in concreto l’effettiva idoneità agevolatrice e il concreto coefficiente psicologico, da individuarsi, anzi, nella volontà di conseguire un mero tornaconto personale.
5.2. La difesa ha depositato una memora di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso.
6. Ricorso di CI CH (avv. Nicola Quaranta) 6.1. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aggravante delle più persone riunite. La sentenza impugnata non offrirebbe una congrua motivazione sul punto. In punto di diritto, sarebbe, infatti, necessaria la compresenza degli autori durante la condotta intimidatoria. In ogni caso, non sarebbe stato provato che l’episodio del 26 gennaio 2009 fosse stato perpetrato da due diversi soggetti in momenti distinti e che quello del 26 febbraio successivo fosse connotato dalla collettività della condotta.
6.2. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aggravante del fatto commesso da soggetto appartenente a una associazione mafiosa. La difesa contesta l’estensione della circostanza in questione anche a CH, seppure non emerga dagli atti la sua qualità di associato (provata soltanto per TI).
6.3. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all’aumento operato per l’aggravante mafiosa. Nonostante la richiesta nell’atto di gravame di contenere l’aumento per tale aggravante nei limiti di un terzo, la Corte territoriale avrebbe confermato il computo del primo grado (attestatosi sul massimo edittale), senza offrire alcuna giustificazione e anzi in maniera contraddittoria rispetto alla concessione delle attenuanti generiche.
6.4. Violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., con riferimento al computo della pena. Mentre il primo Giudice aveva operato un unico aumento in relazione alle due aggravanti di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., la Corte barese avrebbe modificato – in difetto di impugnazione sul punto – il computo della pena, applicando anche l’aumento facoltativo.
6.5. Il medesimo difensore ha depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo in particolare nel secondo motivo di ricorso, sulla base della carenza ovvero della mera apparenza della motivazione sul punto. 3 7. Ricorso di CI CH (avv. NC LO Ferragonio) 7.1. Violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per quel che concerne le frequentazioni con altri imputati. I giudici di merito avrebbero valorizzato elementi meramente congetturali, e comunque inidonei a soddisfare i criteri minimi previsti per la prova indiziaria, in particolare per quanto attiene all’individuazione del ricorrente come il congiunto di ON chiamato in correità durante una conversazione captata dagli inquirenti. Peraltro, una collocazione familiare analoga a quella di CH sarebbe condivisa anche da NO NO;
dal rapido cenno al “genero” e al “nipote” non potrebbe, dunque, ritualmente trarsi alcuna conclusione in ordine a una sua compartecipazione alle attività delittuose di cui ai capi E ed E.1., anche avuto riguardo al fatto notorio per cui solo agli associati (a cui il sodalizio offre copertura anche economica in caso di guai giudiziari) sarebbe affidata la commissione di delitti per conto della consorteria.
7.2. Violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per quel che concerne le dichiarazioni di EL ON e la perizia trascrittiva. Muovendo da considerazioni non sovrapponibili a quelle del Tribunale, la Corte di appello, nell’interpretare un passaggio di una conversazione intercettata, obliterando le deduzioni difensive, avrebbe dato irritualmente prevalenza alle tesi sostenute dal teste Leonardi, operante, rispetto a quanto rinvenibili nella trascrizione effettuata dai periti e superando, altresì, le stesse dichiarazioni dibattimentali del soggetto captato, EL ON.
8. Ricorso di LU AR Violazione degli artt. 125, 546 e 605 dell’art. 416-bis.1 cod. pen. cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all’aggravante mafiosa. I giudici di merito hanno fatto conseguire la sussistenza dell’intenzione agevolatrice dalla incontestata esistenza di un rapporto di parentela dell’imputato con EL AR. Pur nella verosimile consapevolezza da parte del ricorrente dell’organicità del congiunto al clan dominante nel territorio, nulla emerge ex actis a dimostrazione della volontà di favorire qualcosa di più dell’attività, foss’anche criminale, del singolo. Peraltro, il compendio intercettivo consentirebbe di escludere una situazione di latente violenza in seno al gruppo criminale, che avrebbe reso necessario l’uso di armi da fuoco.
9. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da CI CH è fondato, limitatamente alla doglianza relativa alla circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite, con assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio, ed è inammissibile nel resto. Il ricorso nell’interesse di CI IM – fatto salvo l’annullamento in relazione alla circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite, esteso ex art. 587 cod. proc. pen., e il conseguente assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio – è inammissibile. I ricorsi presentati da RA IG, EL NO e LU AR sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
2. Appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale, trasversali rispetto alla gran parte delle censure articolate dai cinque ricorrenti.
2.1. Può osservarsi, in primo luogo, come, frequentemente, nel contestare il giudizio di 4 responsabilità o la sussistenza di circostanze aggravanti e le valutazioni probatorie che ne sono alla base, si invochi in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito, preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestino la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore, della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità in tale esposizione – e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo – e della mancata emersione di vizi logico-giuridici dal testo impugnato o da altri atti del processo rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).
2.2. Parimenti, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge sono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possono essere dirette a revocare in dubbio l’idoneità delle emergenze processuali a fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, dunque, evidente come, all’attività valutativa propria del giudicante di merito non si sottragga il concreto tenore dei dialoghi oggetto di captazione. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione propria del giudice di merito. Questa, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel 5 caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre, non mass.).
3. L’affermazione di responsabilità risulta contestata solamente in relazione ai due episodi estorsivi contestati sub E ed E.1 a CH (entrambi) e IM (solo il secondo).
3.1. Il primo e il secondo motivo dell’atto di impugnazione presentato dall’avv. NC LO Ferragonio nell’interesse di CI CH, senza contestare la sussistenza dei fatti di reato, si dolgono solo dell’imputazione di concorso elevata al ricorrente.
3.1.1. Il coinvolgimento dell’odierno ricorrente in entrambe le tentate estorsioni in concorso è stato accertato sulla base della involontaria chiamata in correità espressa in un dialogo, oggetto di captazioni ambientali, svoltosi il 14 giugno 2009, tra EL ON (in quel momento agli arresti domiciliari) e i suoi ospiti VI TI e RO OL. La conversazione era incentrata sulla destinazione dei proventi dell’associazione di tipo mafioso “Società Foggiana” e, nella ricostruzione della provvista, gli interlocutori passarono in rassegna svariate azioni estorsive, tra cui quelle poi contestate anche a CH. Alla sua individuazione come partecipe dei due delitti, in assenza di una completa indicazione nominativa, i giudici di merito sono pervenuti interpretando le allusioni ai legami di parentela da parte dei dialoganti («il genero di Giovanni», «il nipote»), poi confermate dal prosieguo del racconto (in cui si riporta che «i tre ragazzi che facemmo il fatto a Zammarano» parteciparono anche all’azione ai danni di TI) e riscontrate dagli acclarati rapporti dell’odierno imputato con gli associati (fu lui, ad esempio, ad occuparsi dell’abitazione abruzzese in cui ON stava per essere ristretto agli arresti domiciliari e, soprattutto, fu ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre minacciava di morte Zammarano). Queste conclusioni sono coerenti con le emergenze istruttorie e non presentano cesure logiche o contraddizioni rispetto al contesto generale. La diversa soluzione ricostruttiva proposta dalla difesa, che sottolinea come anche NO NO rispondesse ai medesimi requisiti di parentela e fosse addirittura già condannato per il delitto associativo, è stata compiutamente disattesa nella sentenza impugnata, evidenziandone la minore coerenza con le complessive dinamiche associative, come emerse dall’istruzione dibattimentale. Il ricorrente, attraverso la censura dell’interpretazione delle prove a suo carico e sulla scorta di pretese massime di esperienza prive del valore di regola generale (quale quella relativa alla asserita impossibilità di affidare azioni criminose a soggetti non formalmente affiliati al sodalizio), prospetta, di fatto, una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio, alternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudici di merito, nel tentativo di sollecitare quello di legittimità a una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono preclusi.
3.1.2. Ciò premesso, risulta giuridicamente corretta anche la ricostruzione dell’effettivo tenore di una specifica frase pronunciata, nell’ambito della suddetta conversazione, da EL ON. Secondo la Corte pugliese, la questione se quest’ultimo avesse detto «il nipote» (come ritenuto dal perito trascrittore) oppure «mio nipote» (come riportato nei brogliacci degli operanti) è priva di concreta rilevanza, dal momento che lo stesso ON, sia pure glissando sulla specifica identità del concorrente, ha confermato poi quest’ultima versione (già confortata, come accennato, da plurimi e solidi riscontri). 6 In primo luogo, i giudici del merito hanno operato nel perimetro loro proprio dell’interpretazione e valutazione dell’elemento probatorio, considerato singolarmente e nel più generale quadro processuale, dando conto del percorso logico seguito, senza privilegiare arbitrariamente le opzioni esegetiche degli inquirenti. In ogni caso, in tema di prova dichiarativa, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139-01;Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-01). Le doglianze sul punto sono, dunque, manifestamente infondate.
3.2. Il primo e il secondo motivo di impugnazione di CI IM si dolgono della ribadita condanna per il concorso nel tentativo di estorsione di cui al capo E.1, contestando sia la astratta configurabilità dell’ipotesi di reato, sia la sua attribuzione a lui quale concorrente.
3.2.1. In ordine alla sussistenza di un tentativo punibile, la Corte di merito, ripercorrendo la trasparente narrazione di TI, ha registrato la sussistenza di gravissime condotte minatorie in danno del negozio di materassi di NA TI (bottiglia incendiaria contro la serranda dell’esercizio commerciale, i cui resti sono stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria), poste in essere dopo che l’imprenditore «”non voleva capire” le richieste estorsive che, evidentemente, gli erano già state avanzate». La ricostruzione in fatto della vicenda storica, per quel che attiene, in particolare alla già avvenuta presentazione della intimazione di pagamento da parte della consorteria criminale, logicamente fondata sul racconto dell’autore, è impermeabile allo scrutinio di legittimità. Questa evidenza dimostrativa è stata, dunque, considerata assorbente rispetto alla affermazione della figlia della persona offesa in sede di denuncia dell’attentato incendiario, pure segnalata nell’atto di appello, di non essere a conoscenza di richieste «di alcun genere». Anche a prescindere dal valore probatorio di tale precisazione, non proveniente dal titolare a cui solo TI fa cenno (ma non priva essa stessa di efficacia inferenziale, adeguatamente contestualizzata), in ogni caso, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01). Nessun dubbio, pertanto, sulla univocità e idoneità degli atti, quindi, né sulla finalità di costringere il commerciante al pagamento del pizzo, ampiamente esplicitata da uno dei concorrenti (anzi, dal coordinatore delle strategie criminali: «Comunque l’ho fatto fare là»). Non è, pertanto, revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione come reato tentato delle azioni reiteratamente poste in essere mediante violenza e minaccia, al fine di sollecitare il destinatario al pagamento del “pizzo” già inutilmente richiesto. D’altronde, l’art. 56, primo comma, cod. pen. distingue tra tentativo non compiuto («se l’azione non si compie») e tentativo compiuto («se […] l’evento non si verifica»); i successivi terzo e quarto comma, nel prevedere la desistenza dell’azione e l’impedimento da parte dell’agente dell’evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli 7 del tentativo punibile sanzionati in modo differente. In tema di reati di danno a forma libera, come l’estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, al più, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226-01, in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza, essendo già stata formulata la richiesta estorsiva. Il principio è stato costantemente ribadito con riferimento ad altre fattispecie delittuose, cfr. Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797- 01). Le censure sul punto sono, in conclusione, manifestamente infondate.
3.2.2. Il secondo motivo di IM non è consentito, alla luce delle considerazioni generali già espresse al paragrafo 2, in quanto meramente confutativo, a fronte di un apparato argomentativo adeguato e non inciso da illogicità manifesta o contraddittorietà. In presenza di due concorrenti con il medesimo prenome (CI CH e CI IM), i giudici di merito distinguono, seguendo il racconto dell’involontario propalante, nel novero dei «tre ragazzi» partecipi con TI alle due tentate estorsioni, tra il “genero/nipote”, mero esecutore materiale (CH), e «Ciruzzo», accomunato dalla voce narrante nel ruolo di mandante e, di recente, in stato di detenzione (IM era in carcere in quel medesimo periodo). L’approccio esegetico, svolto nella pienezza della giurisdizione di merito, è corretto e non può essere caducato dall’intervenuta assoluzione di IM per il delitto di cui al capo E (fondata proprio sulla possibilità di contestualizzare la citazione di «Ciruzzo», in aggiunta agli autori del delitto ai danni di Zammarano, solo per i fatti ai danni di TI;
cfr. sentenza di primo grado, p. 67).
4. L’unico motivo a fondamento dei ricorsi di RA IG, di EL NO e di LU AR è incentrato sulla contestata applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie della cosiddetta aggravante dell’agevolazione mafiosa.
4.1. Tale fattispecie circostanziale ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento. Una simile finalità non presuppone, però, necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio di qualche entità alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098- 01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). Tutte tali pronunce sono concordi nel precisare che l’aggravante opera non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche del concorrente che, pur non animato da un simile scopo, sia consapevole delle intenzioni perseguite dal partecipe (cfr., 8 ex pluribus, Sez. U, Chioccini, cit.). L’apparato argomentativo dei giudici di appello, in parte qua, è pienamente conforme a questi consolidati approdi giurisprudenziali.
4.2. La sentenza di secondo grado chiarisce compiutamente come la condotta contestata a RA IG (detenzione di arma da fuoco, per conto di EL ON, in quel momento agli arresti domiciliari) sia stata, con ogni evidenza, posta in essere con la piena consapevolezza di offrire il proprio contributo non alla persona con cui intratteneva una relazione sentimentale, ma al gruppo criminale di cui quest’ultimo faceva parte. Questa oggettiva funzionalità agevolatrice dell’intero sodalizio e l’assoluta cognizione di ciò da parte della ricorrente sono fatte logicamente discendere, sulla scorta di trasparenti dialoghi intercettati, dalla conoscenza delle dinamiche criminali locali (il marito fu «ucciso con 13 colpi di pistola» per motivi connessi alle sue attività criminali, davanti all’agenzia di pompe funebri intestata alla moglie;
l’attuale amico, già socio in affari del coniuge, è stato condannato in via definitiva «per avere rivestito un ruolo di primo piano nel sodalizio criminoso “Società Foggiana”»), dalle modalità di contatto sia con un soggetto all’epoca ristretto nella propria abitazione, sia con suoi emissari fidati (uso di telefoni “sicuri”, linguaggio velleitariamente criptico e, in generale, speciale cautela negli incontri e nei colloqui), nonché dalla natura stessa degli oggetti custoditi.
4.3. Parimenti adeguata l’illustrazione delle ragioni giustificative del ritenuto profilo circostanziale anche in relazione alla posizione di LU AR, anch’egli imputato per la detenzione di una pistola, in concorso con lo zio EL AR (condannato in via definitiva per associazione mafiosa). La coscienza del contesto associativo e la volontà di assecondare le intenzioni del congiunto emergono nitidamente dalla richiesta di indicazioni e dai maldestri tentativi del ricorrente di gestire il munizionamento, nonché, soprattutto, dalla espressa spiegazione ricevuta in ordine alla funzionalità del deposito rispetto a future necessità di gruppi di fuoco riconducibili al sodalizio: «la custodia dell’arma come testualmente affermato da AR EL nel dialogo del 14.12.2006 – serviva proprio a consentire allo zio di averla prontamente disponibile laddove, nell’ambito di tensioni di quel periodo tra batterie rivali, gli fosse stata necessaria “per sparare a qualcuno”».
4.4. Infine, tra i traffici illeciti mediante i quali l’associazione di tipo mafioso “Società Foggiana” realizzava una «parte importante» dei propri profitti ingiusti, i giudici di merito hanno individuato anche il commercio di autoveicoli di provenienza delittuosa. A questa attività imprenditoriale/criminale, non solo per quel che riguarda lo specifico episodio descritto nella rubrica imputativa, offriva sovente il proprio imprescindibile contributo tecnico- professionale anche EL NO, nella piena consapevolezza del suo rilievo per il sodalizio (cfr. anche il giudicato intervenuto nel frattempo in relazione alle condanne per ricettazione di automobili di cui ai capi H, H.3, H.4, H.5 ed H.11). Nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha «messo a disposizione» degli associati OL e ON (di cui conosceva appieno lo spessore criminale e che, per questi fatti, sono già stati condannati in via definitiva) una Toyota Aygo provento di furto e ha poi provveduto, su loro richiesta, a sostituirne il numero di telaio e a falsificare a documentazione cartacea. Il fatto che la vettura sia stata ceduta a titolo gratuito alla nuova proprietaria, «nell’ambito di una politica di rapporti con suoi soci in affari» conferma definitivamente che l’operazione, seguita con ansia da ON, non perseguisse l’unico obiettivo di profitto economico (già di per sé funzionale al conseguimento delle finalità criminali, ex art. 416-bis, terzo comma, cod. 9 pen.), ma dovesse inquadrarsi «in un più ampio contesto di malavita organizzata, per agevolare il quale poteva talvolta rendersi necessario sacrificare l’utilità immediata […] del corrispettivo di una vendita».
4.5. Tutte le censure in questione, pertanto, devono ritenersi meramente reiterative e dirette a un’impossibile rilettura in punto di fatto delle emergenze procedimentali e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto 5. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH a firma dell’avv. Nicola Quaranta, lamenta il difetto di fisica compresenza di più concorrenti, in relazione ad entrambi i delitti contestati.
5.1. La circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, ai sensi degli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., richiede la presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste condotte intimidatrici siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa comunque essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. Solo in tal modo, infatti, si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell’aumento della pena.
5.1.1. Il Collegio è consapevole del contrasto, sorto anche in seno a questa Seconda Sezione, anche in tema di rilevanza della percezione della compresenza degli autori della violenza o della minaccia da parte della vittima e intende ribadire e dare continuità all’orientamento che ritiene tale acquisita consapevolezza un elemento costitutivo della fattispecie circostanziata, nel solco già tracciato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica. Le Sezioni Unite, infatti, hanno individuato la ratio del notevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone»; «a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione- determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518- 01). Occorre, dunque, postulare un’effettiva percezione della compresenza dei còrrei da parte del destinatario dell’aggressione, affinché tali negativi effetti psicologici possano dispiegarsi in concreto, neutralizzando eventuali velleità di reazione (Cfr. Sez. 2, n. 27368 dell’08/05/2024, Sorrentino, non mass.; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817-01, che ha correttamente escluso la sufficienza della semplice conoscenza del fatto che, dietro l’azione intimidatoria, ci sia una cosca mafiosa. Contra, Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Basile, Rv. 288382-01; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521-01; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776-01; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520-01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269295-01; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324-01; Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163-01).
5.1.2. Non può che ribadirsi ancora, in primo luogo, l’esigenza imprescindibile di valorizzare ancora una volta la nitida littera legis: «se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite». Almeno due persone, pertanto, devono materialmente porre in essere gli atti violenti o 10 minatori, essendo «riunite» (ovvero, banalmente, secondo uno dei più autorevoli lessici della lingua italiana: «collocat[e]» o «radunat[e], raccolt[e] in uno stesso luogo», con evidente senso di contestualità cronologica). Da questo chiaro dato testuale occorre muovere, senza che se ne possa prescindere. «L’interpretazione letterale della legge, infatti, è il canone ermeneutico prioritario per l’interprete, pur ricavandosi dall’art. 12 delle preleggi che l’ulteriore canone dato dall’interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi» (così, Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267885-01, in motivazione. «Questa conclusione», secondo Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-01, «è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest’ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice». Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01, in motivazione, ha ribadito che «oggetto dell’interpretazione, per l’inevitabile vaghezza o ambiguità di senso delle singole parole, è l’enunciato (nella specie, normativo) considerato nel suo insieme e non la somma dei singoli termini che lo compongono. E, infatti, l’art. 12 preleggi chiarisce che, nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Ne discende, sul piano metodologico, che la connessione delle singole parole orienta l’interpretazione, al pari della finalità perseguita dal legislatore, nei limiti in cui, s’intende, essa si sia obiettivata nella formula normativa»).
5.1.3. La più stringente esegesi condivisa dal Collegio consente di differenziare la norma in questione rispetto ad altre circostanze, fondate su diverse ragioni di politica criminale, sistematicamente disomogenee e comunque non sovrapponibili. Da una parte, il dato oggettivo della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia discende parimenti dall’interpretazione logica, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, basata sull’intenzione del legislatore (criterio ermeneutico di pari dignità rispetto a quello letterale, allorquando non alteri il significato palese delle parole e non comporti conseguente irragionevoli o sistematicamente incoerenti). Analoga struttura, invero, connota altre fattispecie circostanziali caratterizzate da modalità aggressive nella fase esecutiva, quali gli artt. 339, primo e secondo comma («Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa […] da più persone riunite […]. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite […]») e 385 cod. pen. («se la violenza o minaccia è commessa […] da più persone riunite»). Non è dunque possibile estendere la configurabilità dell’aggravante ad eventuali concorrenti non fisicamente collocabili nel contesto spazio-temporale in cui sono in concreto perpetrati i segmenti della condotta connotati da valenza intimidatoria (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01: «nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia»). Dall’altra, in ossequio al principio di proporzionalità della pena e scongiurando il rischio di illegittime duplicazioni sanzionatorie, questa finalità di punire più severamente l’aumentata incisività della vis compulsiva pone un’oggettiva e netta linea di discrimine rispetto alle diverse circostanze – dirette a stigmatizzare invece la semplice maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più concorrenti – previste dagli artt. 112, primo comma, n. 1 («se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più»), 416, quinto comma («la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più »), 625, primo 11 comma, n. 5 («se il fatto è commesso da tre o più persone») e 633, terzo comma cod. pen. («se il fatto è commesso da due o più persone»), nonché all’aggravante cosiddetta mafiosa, ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., che tiene in considerazione l’incombere retroscenico e collettivo di gruppi notoriamente organizzati, reattivi e feroci. In un caso, infatti, le disposizioni circostanziali prevedono espressamente l’elemento specializzante della «riunione» in relazione teleologica con le sole modalità commissive della violenza e della minaccia, mentre, nell’altro, la natura concorsuale o plurisoggettiva della fattispecie resta compatibile con il manifestarsi dell’apporto, anche diacronico, consapevole e causalmente rilevante del còrreo sia nella fase ideativa della condotta criminosa, sia in quella più propriamente esecutiva (anche se non necessariamente rilevante per quel che attiene alla violenza o minaccia). Non a caso, non si è mai dubitato, al contrario, chela già citata circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. per il delitto di furto, non postuli che gli autori abbiano agito riuniti, e possa ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896-01; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169-01; Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845-01; Sez. 2, n. 388 del 23/02/1970, dep. 1971, Diotallevi, Rv. 117011-01. Cfr. anche Sez. U, Alberti, cit., in motivazione, secondo cui la circostanza comune di cui all’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., da cui quella speciale del furto mutua il proprio modello, ben potrebbe concorrere con l’aggravante della violenza o minaccia commesse da più persone riunite).
5.1.3. Avuto altresì riguardo al trattamento sanzionatorio, rigido persino in caso di reato non aggravato (in particolare, nei massimi edittali: «da cinque a dieci anni di reclusione») e alla possibilità di modulare – oltre a quanto già possibile sulla scorta dei soli criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – i profili circostanziali inerenti alla natura plurisoggettiva del reato nella maniera più dettagliata e aderente alla concreta offensività del fatto, tenuto conto dell’ampio ventaglio di disposizioni astrattamente configurabili, non solo in deterius (artt. 111, 112, primo comma, nn. 1 e 4, 416-bis.1, 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.; ma anche, al contrario, 114 e 116 cod. pen.), devono ritenersi incoerenti con il complessivo assetto ordinamentale gli approdi esegetici per cui fanno premio sul chiaro dato testuale e sistematico indefinite finalità general- e special-preventive ovvero schiettamente retributive, soprattutto qualora nel caso di delitti inseriti in un contesto di criminalità mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Basile, Rv. 288382-01; Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023, Forgione, Rv. 284773-02, che introducono, in via meramente pretoria, una sorta di “doppio binario” esegetico, estraneo all’effettivo quadro normativo e contrastante con il principio di ragionevolezza della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove perché parifica situazioni concrete non sovrapponibili).
5.1.4. Alla luce delle riflessioni che precedono, deve dunque concludersi, ferma restando la natura schiettamente oggettiva della circostanza in esame, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen. (in quanto concernente le modalità dell’azione e la gravità del danno o del pericolo), che, perché si realizzi l’effetto paventato dal legislatore di maggiore compressione della libertà morale della persona offesa, la condotta aggressiva o minatoria posta in essere contestualmente da almeno due còrrei (nelle forme più varie, anche rafforzando tacitamente l’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva, con la propria muta presenza), deve essere altresì notata dal destinatario di quest’ultima.
5.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, a fronte di puntuale motivo di gravame, hanno dato una sintetica risposta, che, in punto di diritto, non approfondisce correttamente le 12 tematiche sopra evidenziate («come osservato dal primo giudice, in tema di estorsione mafiosa, la simultanea presenza di più persone, integrativa dell’aggravante, va comunque valutata in relazione ai plurimi momenti in cui si può articolare la richiesta estorsiva, poiché la natura collettiva della richiesta, giustificativa dell’aggravamento, può essere percepita dalla vittima anche se le varie fasi siano realizzate in tempi diversi»), e, nella ricostruzione delle vicende, non verifica tutte le circostanze rilevanti nei termini fin qui accennati.
5.2.1. Quanto al delitto di cui al capo E, la sentenza impugnata così riassume i fatti: «lo CH, insieme agli altri esecutori materiali dell’iniziativa delittuosa in danno dello Zammarano, aveva danneggiato il cancello dell’abitazione della vittima, poi si era fatto riprendere dalle telecamere di videosorveglianza mentre rivolgeva minacce di morte all’indirizzo dell’imprenditore, infine aveva lasciato, nelle vicinanze di quell’abitazione, una scatola contenente una testa d’agnello». La motivazione di primo grado aveva, a suo tempo, affermato, anch’essa senza distinguere la scansione cronologica: «i tre soggetti si sono ripartiti i compiti dell’azione (chiedere la ripresa dei pagamenti estorsivi, danneggiare il cancello dell’abitazione con recapito della testa di agnello e minaccia di morte in video, perlustrare la zona dopo il compimento del fatto […]. Ciò ha sicuramente contribuito a far percepire la minaccia come proveniente da più persone, sebbene le varie fasi siano state realizzate in tempi diversi».
5.2.2. Quanto al delitto di cui al capo E.1, la sentenza impugnata così riassume i fatti: «Lo stesso può dirsi con riguardo al TI, in danno del quale fu compiuta dallo CH e dai suoi complici un’azione dimostrativa consistente nel danneggiare, a mezzo incendio, la serranda del suo negozio di materassi». La motivazione di primo grado aveva, a suo tempo, affermato: «TI […] ha dichiarato di essersi occupato della serranda del negozio di materassi insieme a IM CI, mentre i tre ragazzi (tra cui CH CI) si sono occupati del diverso atto intimidatorio realizzato presso il cantiere».
5.3. Dalle considerazioni che precedono, consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CI CH, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi E ed E.1 5.4. Il motivo di impugnazione così ritenuto fondato non ha natura strettamente personale;
può, pertanto, farsi applicazione anche nei confronti di CI IM (concorrente nel reato di cui al capo E.1 e non impugnante sullo specifico punto della decisione) del fondamentale principio stabilito dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. in materia di estensione degli effetti dell’impugnazione proposta da più concorrenti nel reato, con conseguente analoga pronuncia di annullamento.
6. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di CI CH a firma dell’avv. Nicola Quaranta, diretto a censurare l’estensione nei propri confronti dell’aggravante del fatto commesso da altro concorrente, appartenente a una associazione mafiosa (condannato a titolo definitivo per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.), è manifestamente infondato. Deve, infatti, ribadirsi, al riguardo il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe a un’associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01; Sez. 13 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01). Invero, l’art. 118 cod. pen. esclude la comunicabilità al compartecipe delle sole circostanze aggravanti propriamente soggettive («concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa») e quelle inerenti alla persona del colpevole (ovvero, ex art. 70, secondo comma, cod. pen., «le circostanze [che] riguardano la imputabilità e la recidiva»). Opera, dunque, il criterio imputativo di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., per il quale l’aggravante è valutata a carico del concorrente, se da lui conosciuta o ignorata per colpa (la prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito). Nel caso di specie, emerge con estrema chiarezza (e, in effetti, non è stata oggetto di specifica contestazione) la piena coscienza in capo a CI CH di agire in un contesto di criminalità di tipo mafioso, in concorso con soggetti associati al sodalizio foggiano. Peraltro, per quanto qui rileva, non è necessario che la militanza associativa sia accertata con sentenza passata in giudicato, né che sia stata elevata una formale imputazione, restando sufficiente che tale accertamento sia avvenuto incidenter nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica l’aggravante (cfr. Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01).
7. Il quarto motivo del ricorso di CI IM in tema di attenuanti generiche non è consentito, siccome del tutto rivalutativo, e risulta, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale ha negato a tutti gli imputati le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. stigmatizzando – in assenza di elementi ulteriori utilmente spendibili pro reis – i loro precedenti penali e le modalità particolarmente allarmanti di commissione dei reati e evidenziando, nonostante la notevole distanza temporale intercorsa, la permanenza di un elevatissimo allarme sociale, per fatti che hanno danneggiato non solo i singoli ma l’intera collettività, contribuendo a mantenere un clima plumbeo di intimidazione ambientale (p. 175). Per quel che concerne la specifica posizione di IM, la Corte di appello ha condiviso queste considerazioni, accennando, altresì, alle ulteriori condanne definitive riportate «per reati commessi nel triennio precedente la data della tentata estorsione» (affermazioni non contraddittoria rispetto alle deduzioni articolate nel gravame, che richiamavano precedenti per associazione di tipo mafioso e per una duplice violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale, commessi sino al 2008). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata, dunque, correttamente giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
8. Con il terzo motivo del ricorso di CI CH sottoscritto dall’avv. Nicola Quaranta, ci si duole della insufficienza motivazionale in relazione all’aumento operato per l’aggravante mafiosa. Occorre puntualizzare, in primo luogo, che nessuna contraddizione può essere rilevata tra il quantum individuato per la circostanza speciale e la asserita «avvenuta concessione 14 delle attenuanti generiche» (ricorso, p. 4), dal momento che la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. era stata respinta dal Tribunale (p. 175), con statuizione confermata dai giudici di appello (pp. 13-14). L’entità dell’aumento ex art. 416-bis.1 cod. pen., operato nel massimo di legge, è tutt’altro che priva di motivazione, dal momento che, in sede di dosimetria della pena, è stato specificato che l’aumento della metà discendeva dalla «gravità e pluralità dei fatti e [dal] grado di coinvolgimento dello CH» e che, nella precedente ricostruzione dei fatti, era stata ampiamente illustrata la scenografica brutalità delle intimidazioni, che coloravano di sfumature di tipo pesantemente mafioso le condotte estorsive (recapito di una testa di agnello mozzata, lancio di molotov contro la vetrina, etc.).
9. Il quarto motivo del ricorso presentato dall’avv. Nicola Quaranta nell’interesse di CI CH e il terzo motivo del ricorso di CI IM hanno per oggetto presunte violazioni della disciplina dettata dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. Tali censure, attinenti al trattamento sanzionatorio, restano, allo stato, assorbite (salvo quanto precisato infra, al paragrafo 10.2), tenuto conto dell’annullamento, per entrambi gli imputati, della sentenza impugnata, con riferimento a punti della decisione relativi alla qualificazione del fatto, pur nei limiti dei soli profili circostanziali. 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, nei soli confronti di CI CH e, ex art. 587 cod. proc. pen., di CI IM, con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza delle censure in tema di circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite. 10.1. Il giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, nel procedere ad un nuovo esame dei suddetti punti in relazione ai capi e ed E.1, terrà conto del principio di diritto espresso al precedente paragrafo 5.1., nonché delle considerazioni di seguito espresse. 10.2. All’esito delle valutazioni oggetto di rinvio, nel procedere a nuovo computo della pena il giudice del rinvio avrà comunque presente che, in primo luogo, l’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791-01; Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855-01; Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220-01, in tema di estorsione aggravata). In difetto di impugnazione della Procura Generale, il principio del favor rei preclude ogni intervento sul punto. Inoltre, ai fini di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., la circostanza più grave è quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Nel caso di specie, la pena stabilita dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen. è sicuramente più elevata nel massimo (vent’anni di reclusione, rispetto all’aumento di due terzi dei dieci anni comminati dal primo comma, pari a sedici anni e otto mesi). Infine, deve sempre farsi riferimento non al “delitto tentato circostanziato”, ma al “delitto circostanziato tentato”, applicando, cioè, la diminuzione di pena prevista per il tentativo 15 soltanto dopo aver calcolato gli aumenti per tutte le circostanze aggravanti, ordinarie, ad effetto speciali o punite con pena autonoma (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500-01; Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019, Di Vilio, Rv. 276807-01; conformi, in tema di misure cautelari, Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021, dep. 29/03/2022, Feraru, Rv. 282868-01, quanto all’individuazione del termine di fase;
Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010, dep. 2011, Cassia, Rv. 249914-01). 10.3. I ricorsi di entrambi i suddetti imputati debbono essere dichiarati inammissibili nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità, in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. 11. I ricorsi di RA IG, EL NO e LU AR devono essere dichiarati inammissibili. 11.1. Da tale declaratoria, si ricava l’inidoneità dei ricorsi a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, attesa la già intervenuta formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”. Resta, dunque, preclusa la possibilità – sollecitata nella memoria di replica di IG – di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Peraltro, la suddetta eccezione di prescrizione appare sollevata in maniera oltremodo generica, in difetto di una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). 11.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tutti i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH CI e, per l'effetto estensivo, nei confronti di IM CI limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di CH ed IM e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di IG RA, NO EL e AR LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 16 Il Consigliere estensore Il Presidente ES OP GIOVAN VE 17