Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2021/2024 rg , sul ricorso depositato il 19/04/2024 proposto da e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore (entrambi difesi da avv. Fedele A. Pezzano) nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze- ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti, in solido, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano: previa la interinale sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, annullare il/i provvedimento/i impugnato/i ed i suoi effetti nonché ogni altro provvedimento o atto con il primo collegato, richiamato, presupposto e/ connesso, con ogni altra pronuncia consequenziale di legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I ricorrenti deducevano di proporre impugnazione avverso:
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001277504 (di protocollo .6700.12/03/2024.0138414), CP_1 emessa dalla Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, nella sua espressa qualità di Direttore pro tempore
1
Istituto, sita in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo, n. 15, notificata a mezzo del servizio postale
(racc. a.r. n. 39825311001-2) al ricorrente addì 20 marzo 2024 (All. A); Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001294596 (di protocollo .6700.14/03/2024.0145081), CP_1 emessa dalla Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, nella sua espressa qualità di Direttore pro tempore della sede di Reggio Calabria, dichiaratamente domiciliata presso la sede territoriale di detto CP_1
Istituto, sita in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo, n. 15, notificata alla ricorrente – coobbligata in solido - (di seguito anche soltanto a mezzo Parte_2 Parte_2 del servizio postale (racc. a.r. n. 39825316620-3) addì 28 marzo 2024 (All. B); nonché – e quale atti presupposti delle ordinanze-ingiunzioni impugnate del verbale di accertamento del 3 settembre 2018, n. .6700.03/09/2018.0286954 (notificato a CP_1
; All. C); Parte_1 del verbale di accertamento del 3 settembre 2018, n. .6700.03/09/2018.0286955 (notificato CP_1 alla All. D); Parte_2
e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto dai provvedimenti qui impugnati;
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Evidenziava che: oggetto del presente procedimento sono le seguenti ordinanze ingiunzioni:
• n. OI-001277504 notificata in data 20.03.2024 sulla base dell'accertamento n
.6700.03/09/2018.0286954 del 03/09/2018 riferito all'anno 2017, notificato in data CP_1
25.09.2018, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi
• -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2017 (riferiti alla matricola aziendale n. 6704560017), ed ai periodi
12/2016, 1-5-6-7-8-10-11/2017 (riferiti alla matricola aziendale n. 6703850843);
• OI-001294596 (riferita alla rappresentata ditta “ ) notificata in data Parte_2
28.03.2024 sulla base dell'accertamento n .6700.03/09/2018.0286955 del 03/09/2018 riferito CP_1 all'anno 2017, notificato in data 28.09.2018, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 12/2016, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11/2017 (riferiti alla matricola aziendale n. 6704560017), ed ai periodi 12/2016, 1-5-6-7-8-10-
11/2017 (riferiti alla matricola aziendale n. 6703850843). Si precisa che le sanzioni sono state irrogate tenendo conto, per la loro misura, dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
• ****
2 Rimessa la causa in decisione essendo la causa matura per la decisione e non essendo prevista nel rito del lavoro l'udienza per note conclusionali poiché l'udienza di discussione è unica, il ricorso è fondato .
La presente azione giudiziale è svolta avverso una ordinanza ingiunzione notificata alla società e l'altra ordinanza alla persona fisica responsabile dell'illecito . CP_
Le due ordinanze ingiunzione applicano sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del 12/2016 e fino a 11 /2017.
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Le ordinanze ingiunzione sono state notificate il 20.3.2024 e l'opposizione presentata il 19.4.024 per cui è tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta avvenuta: una ordinanza con atto di accertamento notificato il 25.9.2018 e l'altra . con atto di accertamento notificato il 28.9.2018
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della
3 legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame. CP_ L' adduce ma non dimostra che la lavorazione degli illeciti è stata resa disponibile in procedura centralizzata in data 15/06/2018, si conferma che l' ha operato in un tempo CP_1 congruo ad acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della concreta formulazione della contestazione, in ossequio al principio di ragionevolezza.>
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1 istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che rientra in un aspetto organizzativo dell'ente né in questa sede è possibile verificare il carico di lavoro nazionale.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Restano assorbiti i restanti motivi
SPESE DEL GIUDIZIO CP_ Spese del giudizio a carico dell' per la soccombenza , liquidate ex dm 55 del 2014 e succ mod. in favore della parte ricorrente e tenuto conto del valore della causa e delle fasi difensive svolte .
Reggio Calabria, 3-6-2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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