Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 442/2023
TRIBUNALE DI PATTI
Il 2.4.2025, all'esito dell'udienza cartolare tenuta davanti al Gop Elisabetta Artino Innaria del
Tribunale di Patti, in funzione di Giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 442/2023 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], Via Santa Rosa, in qualità di legale rappresentante della società
[...]
” - Cod. Fisc e P.I. - elettivamente domiciliato Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 in Brolo (ME, Via Libertà n. 7,presso e nello studio dell'Avv. Domenico Magistro che lo rappresenta e difende per procura in atti – OPPONENTE –
CONTRO
, c.f. , Part. I.V.A. Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Via Vittorio P.IVA_3
Emanuele n. 100, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Inps – OPPOSTO–
Lette le note scritte di udienza depositate da ciascuna parte nelle quali vengono precisate le conclusioni,
Il G.O.P.
Pronuncia la seguente
SENTENZA
he ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. ultimo inciso va ritenuta letta in udienza.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 00002083 - Parte_1
Protocollo 4800.03/03/2022.0117039, notificata in data 17/03/2022 con la quale gli veniva CP_2 ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di euro 24.500,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii..
L'opponente rilevava che l'ordinanza opposta traeva origine dagli avvisi di accertamento n. 4800.23/02/2017.0051948 del 28.02.2017 e n. 4800.23/02/2017.0051947 dell'1.03.2017, a lui mai notificati ed eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_ del diritto dell a riscuotere la sanzione applicata relativa agli anni 2010 e 2011e la carenza di motivazione in ordine al quantum della sanzione amministrativa. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con vittoria di spese e di compensi di lite.
Preliminarmente va osservato che sulla stessa questione è già intervenuta pronuncia da parte di questo
Tribunale con la sentenza n. 414/2024 del 3.4.2024, a firma della dott.ssa Concetta Alacqua, che questo gop intende richiamare come specifico precedente e dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione è infondata e va rigettata così come vanno rigettate le eccezioni dell'opponente di omessa notifica degli atti presupposti e/o di intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione e del difetto di motivazione dell'Ordinanza ingiunzione.
Come è noto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, va proposto ex art. 6, comma 6
D.lgs 150/2011 entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, risulta che il procedimento sia stato iscritto al ruolo lavoro con il n. 1314/22 in data 15.4.2022 e che successivamente con provvedimento presidenziale del 28.3.2023 sia stato riassegnato al Giudice ordinario.
Ora a fronte della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 17.3.2022 è indubbio che il ricorso sia stato proposto nel termine di gg 30 previsti dalla legge.
La presente opposizione è, pertanto, tempestiva.
L'opponente ha allegato di non aver ricevuto la notifica di atti presupposti rispetto all'ordinanza- ingiunzione impugnata ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di contestazioni risalenti al 2010. Non risultano, invece, a differenza di quanto sostenuto dalla parte opponente, negli atti di causa, contestazioni dell'Ordinanza opposta relative all'anno 2011 ( cfr. copia O.I. in atti).
L' ha, tuttavia, allegato e provato di aver notificato a l'avviso del CP_2 Controparte_1
23/02/2017, di accertamento della violazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689).
Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, legge n. 689/81 risulta essere stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 2.03.2017, successivamente al quale in data 17.03.2022,
è stata notificata l'O.I oggi opposta, dovendosi tenere conto anche dei periodi di sospensione menzionati in atti, pari complessivamente a 7 mesi, per come pacificamente ammessi.
Quanto all' eccepita carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Per come osservato dalla S.C. “l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (v., ex multis, Cass., Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Nel caso di specie, l' resistente, con l'ordinanza- CP_2 ingiunzione opposta, ha richiamato l'avviso di accertamento e la documentazione comprovante le violazioni commesse e ha commisurando la sanzione irrogata in considerazione della gravità della condotta dell'autore. Ciò è sufficiente, anche in applicazione del principio sopra richiamato, a soddisfare il requisito di sufficienza della motivazione del provvedimento, per relazione all'atto presupposto, già noto alla parte ricorrente.
La parte ricorrente non ha poi contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, per cui deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. la violazione contestata dall resistente. CP_2
Va, comunque, osservato che lo stesso resistente ha allegato di aver avviato una procedura CP_2 interna per l'emanazione del provvedimento in autotutela, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n.. 48/23, c.d. Decreto lavoro e del conseguente messaggio n. 1931 del Per_1
24/05/2023 dell' , con il quale è stato disposto che “per effetto dell'introduzione della norma, CP_2 sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall ” (v. pp. 8 CP_2
e ss. della memoria dell . La difesa dell' ha quantificato l'importo oggetto della CP_2 CP_2 rettifica in autotutela in euro € 2.386,00.
Tale quantificazione va condivisa, anche poiché non contestata dalla parte opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da dunque, accolta nei limiti Controparte_1 sopra precisati, con rideterminazione del dovuto in euro 2.386,00 dell'importo richiesto all'opponente in relazione alle violazioni oggetto dell'O.I. impugnata.
Essa va, invece, rigettata per il resto.
Le spese di lite vanno compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza e per la parte residua, vanno poste a carico della parte opponente, soccombente in prevalenza;
esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per le causali di cui in motivazione, rideterminando l'importo dovuto in € 2.386,00, in relazione alle violazioni oggetto dell'O.I. impugnata;
- rigetta le altre domande;
- dichiara compensate per 1/2 le spese di lite e condanna la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta, della parte residua delle spese processuali, che liquida - già ridotta - in euro 426,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, 2.4.2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria