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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1692/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Massafra (TA), via Pisacane n. 56, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Michele De Giorgio, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 20.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 11 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.10.2020
(di seguito breviter, ), già , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale la controversia a seguito della ordinanza di incompetenza del Tribunale di Pescara del 24.06.2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, - in disapplicazione dell'atto impugnato, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione, così statuire:
1. Accertare e dichiarare che per i motivi descritti nell'atto introduttivo di riassunzione e nelle memorie, il termine ultimo di accertamento dell'impiego delle risorse è prorogato di 29 mesi rispetto al termine fissato in convenzione di cui alla determina D12/68/2013 e all'Atto
Aggiuntivo all. c. del 28.7.2016, 2. Che il termine di proroga inizi a decorrere dalla data della sentenza;
3. Dichiarare non dovuta la cifra di euro 721.587,04 richiesta in recupero dei fondi , perché il termine di impiego delle CP_3
somme ancora non è spirato per le ragioni di cui sopra;
4. Accertare e
Cont dichiarare che la restituzione delle somme FSC saranno effettuate in residuo agli impieghi che saranno effettuate e solo dopo che siano stati estinti i finanziamenti dei soci sovvenzionati con i titoli . Con condanna alle CP_3 spese legali”.
In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
Dichiarare inammissibili e, comunque, respingere perché infondate le domande tutte proposte in questa sede da parte ricorrente nei confronti della CP_1
e, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
[...]
di recupero adottato dalla nei confronti della Società Controparte_1 [...]
con Determinazione dirigenziale N. DPG14/183 del 15.12.2016, CP_2 oggetto di contestazione in questa sede. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 27.04.2021, su richiesta della parte attrice, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 28.03.2022, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta delle pagina 2 di 11 parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
10.10.2023, successivamente differita al 24.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con Determina Dirigenziale n. D12/68 del
27.11.2013 veniva approvato il piano di riparto che prevedeva, tra i beneficiari dell'Avviso Pubblico PAR FAS ZO 2007-2013, linea di Azione 1.2.2.a - migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi, il (ex Controparte_2
Confidi Mutualcredito) per l'annualità 2013 per un importo pari ad €
1.124.668,09. Evidenzia, inoltre, che in data 12.11.2014 veniva siglata tra le parti la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti, ma solo in data
22.05.2015 veniva liquidata al l'80% della somma di cui era CP_2 beneficiaria, sicché dall'approvazione del piano di riparto all'accredito delle somme in favore del Confidi la Regione impiegava circa 18 mesi.
Precisa che con la Delibera della Giunta regionale n. 781 del 19.09.2015 veniva approvato l'atto aggiuntivo alla Convenzione ed il successivo
28.07.2016 veniva siglato l'atto aggiuntivo alla Convenzione, con la precisazione, all'art. 1 ultimo comma, che “La durata della presente
Convenzione coincide con la validità temporale delle attività rendicontabili e che dovranno completarsi entro e non oltre il 30.06.2017”. Evidenzia che al successivo art. 2, comma I, punto 3, veniva disciplinato l'obbligo per i Confidi destinatari delle risorse di attivare le nuove garanzie in misura pari ad almeno 5 volte l'ammontare del totale del contributo in favore delle PMI entro il
31.10.2016 per il contributo relativo all'annualità 2013, entro il 30.06.2017 per le successive annualità (2014 e 2015).
Rappresenta, inoltre, che in data 01.08.2016, mediante P.E.C. inviata alla il poneva al responsabile del procedimento il CP_1 Controparte_2 quesito se, in riferimento alla rendicontazione del 31.10.2016 dell'ammontare delle garanzie pari almeno a 5 volte il contributo erogato per la I annualità,
pagina 3 di 11 l'ammontare di garanzie fosse a fronte di finanziamenti già erogati dalla Banca
o potessero essere ricompresi anche i finanziamenti garantiti dal Confidi e deliberati dalla Banca, in attesa dei tempi tecnici di erogazione che avverrà oltre la data del 31.10.2016. Al quesito rispondeva in data 11.10.2016 il responsabile del procedimento Dott. chiarendo che “al fine della Persona_1 predisposizione della relazione che illustra l'operatività delle risorse assegnate al è necessario fare riferimento esclusivamente ai finanziamenti già CP_2
erogati dagli istituti di credito, ai fini del computo del moltiplicatore pari e
5…”. Evidenzia, tuttavia, che il successivo 24.10.2016, con nota Prot. n.
RA/76911/16 avente ad oggetto: PAR FAS ZO 2007-2013-Linea di
Azione I.
2.2.a - Scadenza del termine del 31.10.2016: Chiarimenti, al penultimo paragrafo, veniva precisato “Si ritiene utile segnalare, inoltre, che ai fini del conseguimento del rapporto di gearing prestabilito dall'art. 2 della
Convenzione siglata, le garanzie si intendono prestate qualora sia stata emanata la delibera bancaria di concessione, prescindendo dalla stipula del contratto di finanziamento e dalla successiva erogazione del prestito garantito”.
Rappresenta, pertanto, che in data 7.11.2016 il Controparte_2 provvedeva all'invio della relazione illustrativa relativa alla I annualità (2013) e nel calcolo del rapporto di gearing si atteneva alle indicazioni date con la
P.E.C. del 11.10.2016, ossia prendeva in considerazione solo le garanzie relative a finanziamenti già erogati dalla banca, lasciando fuori le garanzie deliberate dal e dalla Dunque, in data 16.12.2016 il CP_2 CP_4 [...]
riceveva la determina in questa sede impugnata, N.D.P.G. 14/183 del CP_2
15.12.2016, avente ad oggetto il recupero dell'importo pari ad € 721.587,04, corrispondente alla quota di moltiplicatore non conseguita per la I° annualità
(2013) e pari al 4,01 ai sensi dell'art. 11 della Convenzione ripassata tra le parti in data 12.11.2014, in virtù dell'inadempienza del agli obblighi di cui CP_2 all'art. 2 della medesima Convenzione.
, dunque, impugnava la delibera in parola, prima dinanzi Controparte_2
al poi, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato con CP_5
sentenza del 05.02.2018, dinanzi al Tribunale di Pescara ed infine, a seguito dell'incompetenza dichiarata con ordinanza del 24.06.2020, riassumeva il pagina 4 di 11 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, sulla scorta dei seguenti motivi: i) violazione dell'art. 49 della legge n. 229/2016 di conversione del decreto-legge n. 224/2016, relativo alla sospensione di tutti i termini processuali e sostanziali;
ii) eccesso di potere-contraddittorietà tra atti successivi;
iii) eccesso di potere.
La , nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta dinanzi all'intestato Tribunale. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza dei motivi di contestazione sollevati.
2.1 Preliminarmente, osserva il Tribunale che, come rilevato anche dalla convenuta, il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte sull'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
Per l'effetto, con specifico riferimento alla materia dei contributi pubblici, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si controverta sulla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione – ovvero, come nel caso di specie, per la revoca - del contributo, l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua revoca, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore, come del resto confermato dal provvedimento del T.A.R. ZO che ha declinato la propria giurisdizione.
Non rilevano, dunque, i vizi lamentati dall'attore sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere, dovendosi piuttosto verificare se, nel caso di specie, la abbia disposto una revoca legittima sulla base delle Controparte_1
motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il contributo pubblico originariamente concesso al
(oggi ). Controparte_6 Pt_1
2.2 Sotto altro e diverso profilo, coglie nel segno la censura mossa dalla in relazione alla inammissibilità delle domande nuove Controparte_1
avanzate dall'attore.
pagina 5 di 11 Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla translatio, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (cfr. Cass. civ., Sez. L., 22.07.2016, n.
15223).
Nel caso di specie, rispetto alle conclusioni formulate dinanzi al CP_5
ZO (“Previa sospensiva, accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato”), aveva legittimamente adeguato la domanda Controparte_7
al giudizio di tipo sostanziale che caratterizza la giurisdizione ordinaria
(“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, -Confermare la sospensione dell'atto gravato anche inaudita altera parte e fissare apposita udienza per la sospensiva;
-nel merito annullare e/o disapplicare l'atto impugnato accertando che il termine per l'impiego delle risorse è prorogato fino al 30.03.2019 o alla diversa data che sarà ritenuta dal giudicante;
Con condanna alle spese legali”). Tuttavia, ha nuovamente modificato, in maniera Parte_1
inammissibile, le conclusioni nel riassumere il giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale a seguito della incompetenza dichiarata dal Tribunale di Pescara.
Ne consegue che non potranno essere considerate le conclusioni come formulate nella comparsa di riassunzione del 22.10.2020, dovendosi fare invece riferimento a quelle spiegate dinanzi al Tribunale di Pescara.
3. Tanto chiarito e passando al merito della controversia, deduce, in Pt_1
primo luogo, che con Decreto Legge n. 224/2016 convertito con Legge n.
229/2016, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per la CP_1
per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, prorogata a seguito degli
[...]
pagina 6 di 11 ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, veniva stabilito all'art. 49 la sospensione dei termini processuali e sostanziali dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017 per i soggetti residenti, aventi sede legale o produttiva, o svolgenti le funzioni nei Comuni di cui all'allegato 1) e dal 26 ottobre 2016 al 31.07.2017 per i soggetti residenti, aventi sede legale o produttiva, o svolgenti le funzioni nei Comuni di cui all'allegato 2). In particolare, l'art. 49 comma IV stabiliva la sospensione di tutti i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, i termini per gli adempimenti contrattuali, i termini relativi alle procedure concorsuali. L'art. 49 comma IXter applicava le disposizioni di cui al comma IV anche ai comuni di cui all'allegato 2), a decorrere dal 26 ottobre
2016 al 31 luglio 2017.
Evidenzia che tra le piccole e medie imprese che hanno fatto richiesta di accesso ai benefici di cui all'Avviso Pubblico PAR-FAS ZO 2007/2013 I annualità, al vi sarebbero alcune imprese che hanno Controparte_2
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1) e 2) del Decreto-legge n. 224/2016 convertito con Legge n. 229/2016, ed in particolare la ditta Stelmar
S.r.l. con sede in Civitella Del Tronto, domanda Prot. n. 0091ADN del
30.12.2013, la ditta con sede a Teramo, domanda Prot. 0078 ADN CP_8
del 18.12.2013 e la ditta con sede in zona industriale S.Atto di CP_9
Teramo, domanda Prot.n. 0084 ADN del 30.12.2013.
Considerato che
l'Avviso
Pubblico vede come destinatari finali le ne conseguirebbe la Parte_3 sospensione del termine di validità dell'Avviso, dal 24 agosto 2016 al 31 luglio
2017, con proroga per il della scadenza del termine di Controparte_2
impiego delle risorse assegnate fino al 6 ottobre 2017.
Tale prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa. Come correttamente rilevato dalla Regione ZO, infatti, la sospensione prevista dall'art. 49 della Legge n. 229/2016 non poteva applicarsi al , Controparte_2
e prima ancora in quanto quest'ultimo risultava Controparte_6
privo di sede legale o operativa all'interno dei Comuni del cratere, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (cfr. doc. a allegato alla prima memoria istruttoria di parte attrice). Benché i beneficiari finali del contributo previsto nell'Avviso possano effettivamente considerarsi le piccole e pagina 7 di 11 medie imprese del territorio abruzzese, è altrettanto indubbio che il beneficio economico era gestito dal unico soggetto, tra l'altro, sul quale CP_2 incombeva l'onere di porre in essere, entro il termine temporale del 31/10/2016, nuove operazioni di garanzia per un ammontare pari a 5 volte le risorse ad esso assegnate, a mente dell'art. 2, comma I, punto 3 della Convenzione stipulata con la (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuto). CP_1
Ad ogni buon conto, la ha dedotto che su un totale di n. 10 CP_1
imprese alle quale è stata concessa garanzia a valere sulle risorse del PAR FSC
ZO 2007-2013, nessuna afferisce alle province interessate dai fenomeni sismici. Tale circostanza non è stata espressamente contestata da nei Pt_1 successivi scritti difensivi, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., principio che opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
4. Con il secondo motivo, l'attore sostiene che la revoca del contributo sia illegittima in quanto frutto di una comunicazione contraddittoria fornita al
. In particolare, in merito alle pratiche da rendicontare e Controparte_2
quindi al calcolo da effettuare per stabilire la quantità della somma impegnata nel rilascio delle garanzie e di conseguenza il raggiungimento dell'obiettivo pari a 5 volte le risorse assegnate, il poneva Controparte_2 all'amministrazione uno specifico quesito in data 01.08.2016, che veniva riscontrato con P.E.C. dell'11.10.2016 dal responsabile del procedimento, con una risposta difforme rispetto alla successiva informativa avvenuta con nota
Prot. n. RA/76911/16 del 24.10.2016 avente ad oggetto: PAR FAS ZO
2007-2013-Linea di Azione I.
2.2.a- Scadenza del termine del 31.10.2016:
Chiarimenti.
Ora, posto che effettivamente vi è discordanza tra le indicazioni fornite, non emerge un danno effettivamente cagionato all'odierno attore. Infatti, con la comunicazione del 24.10.2016 veniva comunicata l'opportunità di presentare, ai fini della rendicontazione, un numero più elevato di operazioni, potendo includere non solo le operazioni relative a finanziamenti erogati dalle banche, ma anche quelle afferenti ai finanziamenti soltanto deliberati e non ancora erogati, con un indubbio vantaggio per tutti i Confidi, al fine del conseguimento dell'obiettivo prestabilito dalla Convenzione stipulata. Peraltro, non emerge che pagina 8 di 11 l'attore si sia attenuto, in sede di rendicontazione, alla indicazione ricevuta con
P.E.C. dell'11.10.2016, atteso che, come sottolineato dalla e non CP_1
contestato da , il , nell'elenco presentato il 07.11.2016, Pt_1 Controparte_2
ha inserito tra le operazioni utili ai fini della rendicontazione, anche una pratica in relazione alla quale il finanziamento è soltanto deliberato e non erogato, seguendo dunque l'indicazione fornita con la comunicazione del 24.10.2016.
Pur volendo ritenere che le comunicazioni richiamate dall'attore abbiano effettivamente provocato una incertezza interpretativa sulle modalità di rendicontazione, rileva il Tribunale che la prima di procedere alla CP_1
revoca, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di restituzione delle risorse con nota prot. n. RA/107252 del 29/11/2016, sicché il
[...]
era nella condizione di poter inviare memorie e controdeduzioni, CP_2
sanando l'incertezza eventualmente generatasi (cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuto). Non risulta, tuttavia, che tale diritto sia stato esercitato da
[...]
, che si è limitata ad impugnare dinanzi al il provvedimento di CP_2 CP_5
revoca. Ciò dimostra che non vi è stata incomprensione sulle modalità di rendicontazione, ma piuttosto un problema sostanziale di mancato raggiungimento dell'obiettivo posto dall'art. 2, comma I, punto 3 dell'Avviso.
Infatti, non ha posto in essere operazioni di garanzia di Controparte_2
importo adeguato al conseguimento dell'obiettivo stabilito dalla Convenzione, ma si è limitato a concedere garanzie per un importo esattamente pari alle risorse pubbliche ad esso assegnate (per un ammontare complessivo pari ad €
890.000,00), senza attivare il moltiplicatore previsto, evitando in tal modo di esporre i propri fondi di garanzia ordinari al rischio di escussione da parte delle banche, ed esponendo così unicamente la parte del patrimonio alimentata dalle risorse pubbliche stesse. Anche il secondo motivo di censura sollevato dall'attore, dunque, deve ritenersi infondato.
5. Da ultimo, da ultimo l'attrice lamenta il ritardo di 18 mesi, con cui la
Regione ZO ha erogato il contributo alla , in tal modo Controparte_2 riducendo notevolmente il tempo messo a disposizione per l'impiego delle risorse assegnate, per cause imputabili esclusivamente al comportamento della
Pubblica Amministrazione. In tale periodo, infatti, il si trovava CP_2
pagina 9 di 11 impossibilitato a stipulare le apposite convenzioni con le Banche e ad attivare i relativi finanziamenti, poiché non aveva la disponibilità dei fondi assegnati.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la parte attrice non ha provato la circostanza di non aver potuto stipulare convenzioni con le banche a causa di indisponibilità finanziaria propria. Nondimeno, non risulta agli atti che
[...]
abbia mai lamentato difficoltà operative dovute alla tempistica di CP_2
erogazione delle risorse da parte della , né tantomeno Controparte_1
formulato richieste volte a prorogare la scadenza del termine contrattualmente previsto. Piuttosto, risulta che la Società abbia espressamente ribadito l'obbligo di rispetto del termine del 31/10/2016 nell'atto aggiuntivo alla Convezione, sottoscritto da in data 29.07.2016, dunque a soli tre mesi Controparte_2
dalla scadenza (cfr. doc. n. 15 fascicolo convenuta nel giudizio dinanzi al
). CP_5
Ad ogni modo, da un lato, l'erogazione dell'80% del contributo è avvenuta in data 22.05.2015, pertanto a distanza di sei mesi dalla stipula della convenzione del 12.11.2014, mentre il periodo di sospensione, disposto con provvedimento del 12.12.2015, risulta motivato dalla necessità di approfondimenti da parte della a seguito della richiesta di Controparte_10
rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Campobasso di un consigliere della Società, dunque non per causa imputabile alla CP_1
(cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto); dall'altro, ha
[...] Controparte_2 usufruito di circa 17 mesi per poter raggiugere l'obiettivo indicato dall'art. 2 della Convenzione. Per l'effetto, deve ritenersi che l'inadempimento sia imputabile non alla bensì alla odierna attrice. Controparte_1
A fronte di € 899.734,47 erogati, il avrebbe dovuto Controparte_2 concedere garanzie almeno pari ad € 4.498.672,35, mentre l'operatività concreta
è stata pari ad € 890.000,00, con un moltiplicatore conseguito pari a 0,99 invece di 5.
Correttamente, dunque, la ha disposto, con Determina N.D.P.G. CP_1
14/183 del 15.12.2016, il recupero dell'importo pari ad € 721.587,04 corrispondente alla quota di moltiplicatore non conseguita per la I annualità e pari a 4,01, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata Convenzione, in virtù
pagina 10 di 11 dell'inadempienza dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 2 della medesima
Convenzione.
Per l'effetto, la domanda formulata da dovrà essere Parte_1
integralmente rigettata in quanto infondata.
6. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, sulla base del valore indeterminabile – complessità media della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1692/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore della , che liquida in € Controparte_1
7.122,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Massafra (TA), via Pisacane n. 56, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Michele De Giorgio, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 20.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 11 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.10.2020
(di seguito breviter, ), già , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale la controversia a seguito della ordinanza di incompetenza del Tribunale di Pescara del 24.06.2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, - in disapplicazione dell'atto impugnato, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione, così statuire:
1. Accertare e dichiarare che per i motivi descritti nell'atto introduttivo di riassunzione e nelle memorie, il termine ultimo di accertamento dell'impiego delle risorse è prorogato di 29 mesi rispetto al termine fissato in convenzione di cui alla determina D12/68/2013 e all'Atto
Aggiuntivo all. c. del 28.7.2016, 2. Che il termine di proroga inizi a decorrere dalla data della sentenza;
3. Dichiarare non dovuta la cifra di euro 721.587,04 richiesta in recupero dei fondi , perché il termine di impiego delle CP_3
somme ancora non è spirato per le ragioni di cui sopra;
4. Accertare e
Cont dichiarare che la restituzione delle somme FSC saranno effettuate in residuo agli impieghi che saranno effettuate e solo dopo che siano stati estinti i finanziamenti dei soci sovvenzionati con i titoli . Con condanna alle CP_3 spese legali”.
In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
Dichiarare inammissibili e, comunque, respingere perché infondate le domande tutte proposte in questa sede da parte ricorrente nei confronti della CP_1
e, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
[...]
di recupero adottato dalla nei confronti della Società Controparte_1 [...]
con Determinazione dirigenziale N. DPG14/183 del 15.12.2016, CP_2 oggetto di contestazione in questa sede. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 27.04.2021, su richiesta della parte attrice, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 28.03.2022, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta delle pagina 2 di 11 parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
10.10.2023, successivamente differita al 24.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con Determina Dirigenziale n. D12/68 del
27.11.2013 veniva approvato il piano di riparto che prevedeva, tra i beneficiari dell'Avviso Pubblico PAR FAS ZO 2007-2013, linea di Azione 1.2.2.a - migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi, il (ex Controparte_2
Confidi Mutualcredito) per l'annualità 2013 per un importo pari ad €
1.124.668,09. Evidenzia, inoltre, che in data 12.11.2014 veniva siglata tra le parti la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti, ma solo in data
22.05.2015 veniva liquidata al l'80% della somma di cui era CP_2 beneficiaria, sicché dall'approvazione del piano di riparto all'accredito delle somme in favore del Confidi la Regione impiegava circa 18 mesi.
Precisa che con la Delibera della Giunta regionale n. 781 del 19.09.2015 veniva approvato l'atto aggiuntivo alla Convenzione ed il successivo
28.07.2016 veniva siglato l'atto aggiuntivo alla Convenzione, con la precisazione, all'art. 1 ultimo comma, che “La durata della presente
Convenzione coincide con la validità temporale delle attività rendicontabili e che dovranno completarsi entro e non oltre il 30.06.2017”. Evidenzia che al successivo art. 2, comma I, punto 3, veniva disciplinato l'obbligo per i Confidi destinatari delle risorse di attivare le nuove garanzie in misura pari ad almeno 5 volte l'ammontare del totale del contributo in favore delle PMI entro il
31.10.2016 per il contributo relativo all'annualità 2013, entro il 30.06.2017 per le successive annualità (2014 e 2015).
Rappresenta, inoltre, che in data 01.08.2016, mediante P.E.C. inviata alla il poneva al responsabile del procedimento il CP_1 Controparte_2 quesito se, in riferimento alla rendicontazione del 31.10.2016 dell'ammontare delle garanzie pari almeno a 5 volte il contributo erogato per la I annualità,
pagina 3 di 11 l'ammontare di garanzie fosse a fronte di finanziamenti già erogati dalla Banca
o potessero essere ricompresi anche i finanziamenti garantiti dal Confidi e deliberati dalla Banca, in attesa dei tempi tecnici di erogazione che avverrà oltre la data del 31.10.2016. Al quesito rispondeva in data 11.10.2016 il responsabile del procedimento Dott. chiarendo che “al fine della Persona_1 predisposizione della relazione che illustra l'operatività delle risorse assegnate al è necessario fare riferimento esclusivamente ai finanziamenti già CP_2
erogati dagli istituti di credito, ai fini del computo del moltiplicatore pari e
5…”. Evidenzia, tuttavia, che il successivo 24.10.2016, con nota Prot. n.
RA/76911/16 avente ad oggetto: PAR FAS ZO 2007-2013-Linea di
Azione I.
2.2.a - Scadenza del termine del 31.10.2016: Chiarimenti, al penultimo paragrafo, veniva precisato “Si ritiene utile segnalare, inoltre, che ai fini del conseguimento del rapporto di gearing prestabilito dall'art. 2 della
Convenzione siglata, le garanzie si intendono prestate qualora sia stata emanata la delibera bancaria di concessione, prescindendo dalla stipula del contratto di finanziamento e dalla successiva erogazione del prestito garantito”.
Rappresenta, pertanto, che in data 7.11.2016 il Controparte_2 provvedeva all'invio della relazione illustrativa relativa alla I annualità (2013) e nel calcolo del rapporto di gearing si atteneva alle indicazioni date con la
P.E.C. del 11.10.2016, ossia prendeva in considerazione solo le garanzie relative a finanziamenti già erogati dalla banca, lasciando fuori le garanzie deliberate dal e dalla Dunque, in data 16.12.2016 il CP_2 CP_4 [...]
riceveva la determina in questa sede impugnata, N.D.P.G. 14/183 del CP_2
15.12.2016, avente ad oggetto il recupero dell'importo pari ad € 721.587,04, corrispondente alla quota di moltiplicatore non conseguita per la I° annualità
(2013) e pari al 4,01 ai sensi dell'art. 11 della Convenzione ripassata tra le parti in data 12.11.2014, in virtù dell'inadempienza del agli obblighi di cui CP_2 all'art. 2 della medesima Convenzione.
, dunque, impugnava la delibera in parola, prima dinanzi Controparte_2
al poi, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato con CP_5
sentenza del 05.02.2018, dinanzi al Tribunale di Pescara ed infine, a seguito dell'incompetenza dichiarata con ordinanza del 24.06.2020, riassumeva il pagina 4 di 11 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, sulla scorta dei seguenti motivi: i) violazione dell'art. 49 della legge n. 229/2016 di conversione del decreto-legge n. 224/2016, relativo alla sospensione di tutti i termini processuali e sostanziali;
ii) eccesso di potere-contraddittorietà tra atti successivi;
iii) eccesso di potere.
La , nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta dinanzi all'intestato Tribunale. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza dei motivi di contestazione sollevati.
2.1 Preliminarmente, osserva il Tribunale che, come rilevato anche dalla convenuta, il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte sull'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
Per l'effetto, con specifico riferimento alla materia dei contributi pubblici, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si controverta sulla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione – ovvero, come nel caso di specie, per la revoca - del contributo, l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua revoca, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore, come del resto confermato dal provvedimento del T.A.R. ZO che ha declinato la propria giurisdizione.
Non rilevano, dunque, i vizi lamentati dall'attore sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere, dovendosi piuttosto verificare se, nel caso di specie, la abbia disposto una revoca legittima sulla base delle Controparte_1
motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il contributo pubblico originariamente concesso al
(oggi ). Controparte_6 Pt_1
2.2 Sotto altro e diverso profilo, coglie nel segno la censura mossa dalla in relazione alla inammissibilità delle domande nuove Controparte_1
avanzate dall'attore.
pagina 5 di 11 Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla translatio, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (cfr. Cass. civ., Sez. L., 22.07.2016, n.
15223).
Nel caso di specie, rispetto alle conclusioni formulate dinanzi al CP_5
ZO (“Previa sospensiva, accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato”), aveva legittimamente adeguato la domanda Controparte_7
al giudizio di tipo sostanziale che caratterizza la giurisdizione ordinaria
(“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, -Confermare la sospensione dell'atto gravato anche inaudita altera parte e fissare apposita udienza per la sospensiva;
-nel merito annullare e/o disapplicare l'atto impugnato accertando che il termine per l'impiego delle risorse è prorogato fino al 30.03.2019 o alla diversa data che sarà ritenuta dal giudicante;
Con condanna alle spese legali”). Tuttavia, ha nuovamente modificato, in maniera Parte_1
inammissibile, le conclusioni nel riassumere il giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale a seguito della incompetenza dichiarata dal Tribunale di Pescara.
Ne consegue che non potranno essere considerate le conclusioni come formulate nella comparsa di riassunzione del 22.10.2020, dovendosi fare invece riferimento a quelle spiegate dinanzi al Tribunale di Pescara.
3. Tanto chiarito e passando al merito della controversia, deduce, in Pt_1
primo luogo, che con Decreto Legge n. 224/2016 convertito con Legge n.
229/2016, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per la CP_1
per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, prorogata a seguito degli
[...]
pagina 6 di 11 ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, veniva stabilito all'art. 49 la sospensione dei termini processuali e sostanziali dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017 per i soggetti residenti, aventi sede legale o produttiva, o svolgenti le funzioni nei Comuni di cui all'allegato 1) e dal 26 ottobre 2016 al 31.07.2017 per i soggetti residenti, aventi sede legale o produttiva, o svolgenti le funzioni nei Comuni di cui all'allegato 2). In particolare, l'art. 49 comma IV stabiliva la sospensione di tutti i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, i termini per gli adempimenti contrattuali, i termini relativi alle procedure concorsuali. L'art. 49 comma IXter applicava le disposizioni di cui al comma IV anche ai comuni di cui all'allegato 2), a decorrere dal 26 ottobre
2016 al 31 luglio 2017.
Evidenzia che tra le piccole e medie imprese che hanno fatto richiesta di accesso ai benefici di cui all'Avviso Pubblico PAR-FAS ZO 2007/2013 I annualità, al vi sarebbero alcune imprese che hanno Controparte_2
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1) e 2) del Decreto-legge n. 224/2016 convertito con Legge n. 229/2016, ed in particolare la ditta Stelmar
S.r.l. con sede in Civitella Del Tronto, domanda Prot. n. 0091ADN del
30.12.2013, la ditta con sede a Teramo, domanda Prot. 0078 ADN CP_8
del 18.12.2013 e la ditta con sede in zona industriale S.Atto di CP_9
Teramo, domanda Prot.n. 0084 ADN del 30.12.2013.
Considerato che
l'Avviso
Pubblico vede come destinatari finali le ne conseguirebbe la Parte_3 sospensione del termine di validità dell'Avviso, dal 24 agosto 2016 al 31 luglio
2017, con proroga per il della scadenza del termine di Controparte_2
impiego delle risorse assegnate fino al 6 ottobre 2017.
Tale prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa. Come correttamente rilevato dalla Regione ZO, infatti, la sospensione prevista dall'art. 49 della Legge n. 229/2016 non poteva applicarsi al , Controparte_2
e prima ancora in quanto quest'ultimo risultava Controparte_6
privo di sede legale o operativa all'interno dei Comuni del cratere, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (cfr. doc. a allegato alla prima memoria istruttoria di parte attrice). Benché i beneficiari finali del contributo previsto nell'Avviso possano effettivamente considerarsi le piccole e pagina 7 di 11 medie imprese del territorio abruzzese, è altrettanto indubbio che il beneficio economico era gestito dal unico soggetto, tra l'altro, sul quale CP_2 incombeva l'onere di porre in essere, entro il termine temporale del 31/10/2016, nuove operazioni di garanzia per un ammontare pari a 5 volte le risorse ad esso assegnate, a mente dell'art. 2, comma I, punto 3 della Convenzione stipulata con la (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuto). CP_1
Ad ogni buon conto, la ha dedotto che su un totale di n. 10 CP_1
imprese alle quale è stata concessa garanzia a valere sulle risorse del PAR FSC
ZO 2007-2013, nessuna afferisce alle province interessate dai fenomeni sismici. Tale circostanza non è stata espressamente contestata da nei Pt_1 successivi scritti difensivi, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., principio che opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
4. Con il secondo motivo, l'attore sostiene che la revoca del contributo sia illegittima in quanto frutto di una comunicazione contraddittoria fornita al
. In particolare, in merito alle pratiche da rendicontare e Controparte_2
quindi al calcolo da effettuare per stabilire la quantità della somma impegnata nel rilascio delle garanzie e di conseguenza il raggiungimento dell'obiettivo pari a 5 volte le risorse assegnate, il poneva Controparte_2 all'amministrazione uno specifico quesito in data 01.08.2016, che veniva riscontrato con P.E.C. dell'11.10.2016 dal responsabile del procedimento, con una risposta difforme rispetto alla successiva informativa avvenuta con nota
Prot. n. RA/76911/16 del 24.10.2016 avente ad oggetto: PAR FAS ZO
2007-2013-Linea di Azione I.
2.2.a- Scadenza del termine del 31.10.2016:
Chiarimenti.
Ora, posto che effettivamente vi è discordanza tra le indicazioni fornite, non emerge un danno effettivamente cagionato all'odierno attore. Infatti, con la comunicazione del 24.10.2016 veniva comunicata l'opportunità di presentare, ai fini della rendicontazione, un numero più elevato di operazioni, potendo includere non solo le operazioni relative a finanziamenti erogati dalle banche, ma anche quelle afferenti ai finanziamenti soltanto deliberati e non ancora erogati, con un indubbio vantaggio per tutti i Confidi, al fine del conseguimento dell'obiettivo prestabilito dalla Convenzione stipulata. Peraltro, non emerge che pagina 8 di 11 l'attore si sia attenuto, in sede di rendicontazione, alla indicazione ricevuta con
P.E.C. dell'11.10.2016, atteso che, come sottolineato dalla e non CP_1
contestato da , il , nell'elenco presentato il 07.11.2016, Pt_1 Controparte_2
ha inserito tra le operazioni utili ai fini della rendicontazione, anche una pratica in relazione alla quale il finanziamento è soltanto deliberato e non erogato, seguendo dunque l'indicazione fornita con la comunicazione del 24.10.2016.
Pur volendo ritenere che le comunicazioni richiamate dall'attore abbiano effettivamente provocato una incertezza interpretativa sulle modalità di rendicontazione, rileva il Tribunale che la prima di procedere alla CP_1
revoca, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di restituzione delle risorse con nota prot. n. RA/107252 del 29/11/2016, sicché il
[...]
era nella condizione di poter inviare memorie e controdeduzioni, CP_2
sanando l'incertezza eventualmente generatasi (cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuto). Non risulta, tuttavia, che tale diritto sia stato esercitato da
[...]
, che si è limitata ad impugnare dinanzi al il provvedimento di CP_2 CP_5
revoca. Ciò dimostra che non vi è stata incomprensione sulle modalità di rendicontazione, ma piuttosto un problema sostanziale di mancato raggiungimento dell'obiettivo posto dall'art. 2, comma I, punto 3 dell'Avviso.
Infatti, non ha posto in essere operazioni di garanzia di Controparte_2
importo adeguato al conseguimento dell'obiettivo stabilito dalla Convenzione, ma si è limitato a concedere garanzie per un importo esattamente pari alle risorse pubbliche ad esso assegnate (per un ammontare complessivo pari ad €
890.000,00), senza attivare il moltiplicatore previsto, evitando in tal modo di esporre i propri fondi di garanzia ordinari al rischio di escussione da parte delle banche, ed esponendo così unicamente la parte del patrimonio alimentata dalle risorse pubbliche stesse. Anche il secondo motivo di censura sollevato dall'attore, dunque, deve ritenersi infondato.
5. Da ultimo, da ultimo l'attrice lamenta il ritardo di 18 mesi, con cui la
Regione ZO ha erogato il contributo alla , in tal modo Controparte_2 riducendo notevolmente il tempo messo a disposizione per l'impiego delle risorse assegnate, per cause imputabili esclusivamente al comportamento della
Pubblica Amministrazione. In tale periodo, infatti, il si trovava CP_2
pagina 9 di 11 impossibilitato a stipulare le apposite convenzioni con le Banche e ad attivare i relativi finanziamenti, poiché non aveva la disponibilità dei fondi assegnati.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la parte attrice non ha provato la circostanza di non aver potuto stipulare convenzioni con le banche a causa di indisponibilità finanziaria propria. Nondimeno, non risulta agli atti che
[...]
abbia mai lamentato difficoltà operative dovute alla tempistica di CP_2
erogazione delle risorse da parte della , né tantomeno Controparte_1
formulato richieste volte a prorogare la scadenza del termine contrattualmente previsto. Piuttosto, risulta che la Società abbia espressamente ribadito l'obbligo di rispetto del termine del 31/10/2016 nell'atto aggiuntivo alla Convezione, sottoscritto da in data 29.07.2016, dunque a soli tre mesi Controparte_2
dalla scadenza (cfr. doc. n. 15 fascicolo convenuta nel giudizio dinanzi al
). CP_5
Ad ogni modo, da un lato, l'erogazione dell'80% del contributo è avvenuta in data 22.05.2015, pertanto a distanza di sei mesi dalla stipula della convenzione del 12.11.2014, mentre il periodo di sospensione, disposto con provvedimento del 12.12.2015, risulta motivato dalla necessità di approfondimenti da parte della a seguito della richiesta di Controparte_10
rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Campobasso di un consigliere della Società, dunque non per causa imputabile alla CP_1
(cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto); dall'altro, ha
[...] Controparte_2 usufruito di circa 17 mesi per poter raggiugere l'obiettivo indicato dall'art. 2 della Convenzione. Per l'effetto, deve ritenersi che l'inadempimento sia imputabile non alla bensì alla odierna attrice. Controparte_1
A fronte di € 899.734,47 erogati, il avrebbe dovuto Controparte_2 concedere garanzie almeno pari ad € 4.498.672,35, mentre l'operatività concreta
è stata pari ad € 890.000,00, con un moltiplicatore conseguito pari a 0,99 invece di 5.
Correttamente, dunque, la ha disposto, con Determina N.D.P.G. CP_1
14/183 del 15.12.2016, il recupero dell'importo pari ad € 721.587,04 corrispondente alla quota di moltiplicatore non conseguita per la I annualità e pari a 4,01, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata Convenzione, in virtù
pagina 10 di 11 dell'inadempienza dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 2 della medesima
Convenzione.
Per l'effetto, la domanda formulata da dovrà essere Parte_1
integralmente rigettata in quanto infondata.
6. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, sulla base del valore indeterminabile – complessità media della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1692/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore della , che liquida in € Controparte_1
7.122,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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