Sentenza 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00510/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2025, proposto da
AN UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l'ottemperanza
alla sentenza definitiva n. 47/2024 del Tribunale Ordinario di Nuoro sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con sentenza n. 47 del 16 aprile 2024 il Tribunale Ordinario di Nuoro Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente per il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico oggetto di ricorso (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024) per complessivi € 3000,00 da corrispondersi nelle forme di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1100,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
- che in data 17 aprile 2024 detta sentenza veniva notificata al Ministero, e per essa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed è passata in giudicato;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della Sentenza del Tribunale Ordinario di Nuoro Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza n. 47/2024 e, per l’effetto, la sua condanna all’esecuzione del giudicato con eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che a seguito del deposito del ricorso per l’ottemperanza l’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, parzialmente ottemperando alla sentenza, che per contro è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento di capitale e interessi;
- che all’odierna camera di consiglio del 4 giugno 2025 l’Amministrazione non ha ancora completato l’esecuzione della predetta sentenza di condanna, residuando la persistenza del mancato integrale pagamento da parte dell’autorità statale di quanto statuito dal Giudice del Lavoro in punto di bonus annuale;
- che la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), in parte dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe (con riguardo alla condanna dell’amministrazione scolastica alla refusione delle spese legali) e per il resto accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale Ordinario di Nuoro Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza n. 47/2024, il Direttore generale della “Direzione generale per il Personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
AN Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO