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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. IAgrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
436 bis e 350, 3 co cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
AVV. parte rappresentata e difesa come in atti da sé Parte_1
medesima, con domicilio eletto in VIA NAPOLI 14 CASAL VELINO
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CILIBERTI Controparte_1
ANNA con domicilio eletto in C/O AVV. ANNA CILIBERTI VIA PIO XI N. 173
84092, BELLIZZI
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 283/2022, emessa dal Tribunale di Vallo della AN il 10.11.2022 e depositata in data 10.07.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 283/2022, pubblicata in data 10/07/2023, il Tribunale di Vallo della
AN , accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1
1 AVV. , volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze Parte_1
retributive, tredicesima mensilità, ferie non godute, riposo settimanale, lavoro straordinario, contributi previdenziali e assistenziali, T.F.R., maturati dall'ottobre 2010 all'ottobre 2014, per il lavoro di segretaria e coordinatrice dello studio legale di cui era titolare la D'IU IA EL, e, per l'effetto:
1) accertava che tra la ricorrente e la resistente era intervenuto, dall'1.10.2010 al
28.10.2014, un rapporto di lavoro di natura subordinata;
2) condannava D'IU IA EL al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 70.221,48= (al lordo), oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al soddisfo e alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite in ragione di due terzi, in tale proporzione liquidate in euro 4.753,00.
2. Avverso tale sentenza AVV. proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 11/02/2024, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale, in via preliminare, richiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, e, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese.
4. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, con redazione del dispositivo e della motivazione in forma semplificata.
5. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La impugnata sentenza n. 283/2022, è stata emessa dal Tribunale di Vallo della AN in data 10.07.2023, come pacificamente ammesso anche dalla parte appellante. Il termine lungo per proporre appello (da applicarsi in assenza di notifica della sentenza) spirava quindi il 10.01.2024.
L'odierna appellante, iscriveva a ruolo il ricorso in appello in data 11.02.2024, ossia in data di gran lunga successiva al termine ultimo previsto per l'impugnazione
(10.01.2024).
Ed infatti, nel caso in esame, per la natura della controversia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. Cass.
9.2.2009 n.
3192; Cass. 16.10.2015 n. 21003; Cass. 11.11.1998 n. 11389).
2 Dunque, il termine utile per proporre appello decorreva dalla data di pubblicazione
(pacificamente individuabile nella data del 10.07.2023, in cui la sentenza è stata depositata dal giudice in cancelleria completa di motivazione).
Come chiarito dall'organo di legittimità, il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'UT IA
NA avverso la sentenza 283/2022, emessa in data 10/07/2023 dal Tribunale di
Vallo della AN, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna D'UT IA NA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 4.997,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. IAgrazia Pisapia dr. Maura Stassano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. IAgrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
436 bis e 350, 3 co cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
AVV. parte rappresentata e difesa come in atti da sé Parte_1
medesima, con domicilio eletto in VIA NAPOLI 14 CASAL VELINO
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CILIBERTI Controparte_1
ANNA con domicilio eletto in C/O AVV. ANNA CILIBERTI VIA PIO XI N. 173
84092, BELLIZZI
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 283/2022, emessa dal Tribunale di Vallo della AN il 10.11.2022 e depositata in data 10.07.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 283/2022, pubblicata in data 10/07/2023, il Tribunale di Vallo della
AN , accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1
1 AVV. , volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze Parte_1
retributive, tredicesima mensilità, ferie non godute, riposo settimanale, lavoro straordinario, contributi previdenziali e assistenziali, T.F.R., maturati dall'ottobre 2010 all'ottobre 2014, per il lavoro di segretaria e coordinatrice dello studio legale di cui era titolare la D'IU IA EL, e, per l'effetto:
1) accertava che tra la ricorrente e la resistente era intervenuto, dall'1.10.2010 al
28.10.2014, un rapporto di lavoro di natura subordinata;
2) condannava D'IU IA EL al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 70.221,48= (al lordo), oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al soddisfo e alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite in ragione di due terzi, in tale proporzione liquidate in euro 4.753,00.
2. Avverso tale sentenza AVV. proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 11/02/2024, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale, in via preliminare, richiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, e, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese.
4. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, con redazione del dispositivo e della motivazione in forma semplificata.
5. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La impugnata sentenza n. 283/2022, è stata emessa dal Tribunale di Vallo della AN in data 10.07.2023, come pacificamente ammesso anche dalla parte appellante. Il termine lungo per proporre appello (da applicarsi in assenza di notifica della sentenza) spirava quindi il 10.01.2024.
L'odierna appellante, iscriveva a ruolo il ricorso in appello in data 11.02.2024, ossia in data di gran lunga successiva al termine ultimo previsto per l'impugnazione
(10.01.2024).
Ed infatti, nel caso in esame, per la natura della controversia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. Cass.
9.2.2009 n.
3192; Cass. 16.10.2015 n. 21003; Cass. 11.11.1998 n. 11389).
2 Dunque, il termine utile per proporre appello decorreva dalla data di pubblicazione
(pacificamente individuabile nella data del 10.07.2023, in cui la sentenza è stata depositata dal giudice in cancelleria completa di motivazione).
Come chiarito dall'organo di legittimità, il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'UT IA
NA avverso la sentenza 283/2022, emessa in data 10/07/2023 dal Tribunale di
Vallo della AN, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna D'UT IA NA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 4.997,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. IAgrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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