CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5131/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 TARI 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110019801829000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110019801829000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150005124737000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024899045000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259010494685000 notificata in data 13/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 20.430,79, contestata limitatamente alle presupposte cartelle nn. 29520110019801829000 notificata il 3/2/2012 per € 291,49 a titolo di tassa rifiuti;
29520150005124737000 notificata il 13/05/2015 per € 177,22 a titolo di contributi camerali;
29520160024899045000 notificata il 05/12/2016 per € 147,36 a titolo di contributi camerali. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 30/6/2025, assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di atti interruttivi e insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione è stata contestata unicamente con riferimento alle cartelle presupposte nn.:
29520110019801829000 notificata il 3/2/2012 per € 291,49 a titolo di tassa rifiuti;
29520150005124737000 notificata il 13/05/2015 per € 177,22 a titolo di contributi camerali;
29520160024899045000 notificata il 05/12/2016 per € 147,36 a titolo di contributi camerali.
La resistente ha documentato l'avvenuta notifica di tali cartelle.
Inoltre ha documentato la successiva intimazione di pagamento n. 295 2016 90045773 27/000, relativa a diverse cartelle, tra le quali la n. 29520110019801829000, notificata in data 6/7/2016, mediante deposito presso la casa Comunale in conseguenza di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza.
Non sono stati documentati altri atti interruttivi della prescrizione.
Deriva la fondatezza della eccezione di prescrizione, essendo il relativo termine maturato tra la data della notifica dell'ultimo degli atti interruttivi della prescrizione e l'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 235,00.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 235,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5131/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010494685000 TARI 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110019801829000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110019801829000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150005124737000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024899045000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259010494685000 notificata in data 13/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 20.430,79, contestata limitatamente alle presupposte cartelle nn. 29520110019801829000 notificata il 3/2/2012 per € 291,49 a titolo di tassa rifiuti;
29520150005124737000 notificata il 13/05/2015 per € 177,22 a titolo di contributi camerali;
29520160024899045000 notificata il 05/12/2016 per € 147,36 a titolo di contributi camerali. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 30/6/2025, assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di atti interruttivi e insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione è stata contestata unicamente con riferimento alle cartelle presupposte nn.:
29520110019801829000 notificata il 3/2/2012 per € 291,49 a titolo di tassa rifiuti;
29520150005124737000 notificata il 13/05/2015 per € 177,22 a titolo di contributi camerali;
29520160024899045000 notificata il 05/12/2016 per € 147,36 a titolo di contributi camerali.
La resistente ha documentato l'avvenuta notifica di tali cartelle.
Inoltre ha documentato la successiva intimazione di pagamento n. 295 2016 90045773 27/000, relativa a diverse cartelle, tra le quali la n. 29520110019801829000, notificata in data 6/7/2016, mediante deposito presso la casa Comunale in conseguenza di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza.
Non sono stati documentati altri atti interruttivi della prescrizione.
Deriva la fondatezza della eccezione di prescrizione, essendo il relativo termine maturato tra la data della notifica dell'ultimo degli atti interruttivi della prescrizione e l'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 235,00.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 235,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.