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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3492/2021
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3492/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. SUCCI BARBARA Parte_1
Per l'avv. COLELLA ANTONIO Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. L'avv. di parte attrice contesta l'illazione sollevata dalla difesa avversaria circa l'attendibilità della teste posto che Tes_1 l'attrice ha evidenziato di essere di lingua francese nonostante sia nata in [...] e la questione se di interesse della difesa avversaria avrebbe dovuto essere oggetto di osservazione ex art. 252 c.p.c. comma 2 e non oggetto di pretestuosa contestazione;
in ogni modo l'identificazione del teste e del rapporto che ha con le parti ha rilevanza ai fini della eccezione di incapacità, non sollevata da controparte. Sulle borse della spesa trasportate dalla attrice rileva che non è stata provata alcuna violazione del codice della strada in ordine al loro trasporto e nemmeno l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. L'avv. Colella contesta le eccezioni allegate da controparte e si rimette ai propri atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 14/04/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3492 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SUCCI BARBARA e dall'avv. GENNARI FILIPPO
( ) via XX Settembre n. 56 47900 Rimini Italia;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 56 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. SUCCI BARBARA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. COLELLA ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA
FLAMINIA, 163/E 47900 RIMINI presso il difensore avv. COLELLA
ANTONIO
pagina 2 di 5 CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha chiamato in giudizio per Parte_3 Parte_2 chiedere l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna per il sinistro occorsole dal quale ha riportato lesioni che ha quantificato in € 42.380,80. L'attrice assumeva che in data 5.06.2020 alle ore 9,30, in sella alla propria bicicletta transitando sulla pista ciclabile sita in Rimini, lungo il parco Cervi, in corrispondenza dell'area di sgambamento cani, veniva urtata da un cane che la faceva cadere a terra. Assumeva che la convenuta che teneva il cane al guinzaglio, per accudire la nipote che si trovava con lei, aveva perduto il controllo dell'animale che correndo andava ad urtare la bicicletta condotta dall'attrice provocandone la caduta . L'attrice veniva soccorsa dai passanti, mentre la convenuta, preso il proprio cane ed accertatasi che non si fosse ferito, si allontanava.
Si costituiva la convenuta contestando la dinamica del sinistro e ritenendo responsabile della caduta la sola danneggiata, che aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa della velocità di transito e della presenza di borse della spesa appese al manubrio.
La domanda deve qualificarsi alla stregua della responsabilità ex art. 2052 c.c. avente ad oggetto il danno cagionato da animali, che prevede la responsabilità del proprietario o di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso. La responsabilità è prevista sia nel caso in cui l'animale si trovi sotto custodia e sia nel caso in cui sia smarrito o fuggito, salvo che il responsabile provi il caso fortuito.
In ordine alla natura di tale responsabilità la Suprema Corte ha specificato che “La responsabilità ex art. 2052 c.c. è dunque presunta , fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero.” (Cass. 28652/2017).
La causa è stata istruita a mezzo del deposito di documenti, l'interrogatorio delle parti, l'escussione di un teste e CTU medico legale .
La domanda deve essere accolta .
pagina 3 di 5 Le prove orali hanno confermato la dinamica della caduta della attrice per effetto del comportamento del cane sfuggito al controllo della convenuta. Non risulta in contestazione il transito della bicicletta lungo il percorso promiscuo, destinato al transito non solo di ciclisti ma anche di pedoni , ciò che non impone alla conducente attrice l'accompagnamento della bicicletta a piedi , smontando dal mezzo. D'altro lato non può sostenersi a priori che occorra una particolare prudenza in presenza di pacchi della spesa appesi al manubrio, purchè il mezzo sia controllato dal conducente avuto riferimento ai luoghi attraversati .
La convenuta, pur allegando in comparsa una azione colposa della danneggiata relativa alla velocità di percorrenza del mezzo per effetto della discesa, quale causa della caduta, non è riuscita tuttavia a darne prova , risultando invero accertato che il luogo ove è avvenuto il sinistro sia da collocare prima della discesa che conduce al sottopassaggio.
La teste escussa testimone oculare, ha riferito con certezza il luogo Testimone_2 ove è avvenuto il sinistro, indicandolo prima dell'inizio della discesa . La teste ha riferito anche della perdita di controllo del cane da parte della sua proprietaria e della conseguente caduta della danneggiata per effetto del cane che, sebbene di piccola taglia, ha di fatto aggredito la bicicletta condotta dalla attrice, dunque non è stato da questa investito: “il cane andava sulla bicicletta con le zampe”, “è saltato sulla bicicletta”.
L'attrice pertanto risulta avere assolto al proprio onere probatorio, dando prova della dinamica e della caduta per effetto del cane che si trovava alla sinistra della sua proprietaria, proprio in corrispondenza del passaggio della attrice, come confermato la teste oculare che ha potuto vedere l'animale che ha reagito al passaggio della bicicletta .
La convenuta d'altro lato non è stata in grado di dimostrare il caso fortuito, né una condotta della danneggiata caratterizzata da imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità (Cass. 10402/2016) ma nemmeno una condotta imprudente, avuto riguardo alla zona di transito, non potendo esigersi a carico della attrice una particolare prudenza nella percorrenza del tratto interessato dalla zona di sgambamento dei cani, dovendo viceversa essere in capo alla proprietaria ogni e qualsiasi onere di controllo dell'animale in sua custodia la cui imprevedibilità di comportamento costituisce una sua caratteristica.
A fronte di tali principi, dunque , si ritiene che l'attore abbia fornito la prova della dinamica e della conseguente esclusiva responsabilità della convenuta che viceversa non è stata in grado di allegare la prova liberatoria del caso fortuito.
L'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni si condividono, ha accertato essere le lesioni conseguenza della caduta e quanto agli esiti temporanei sono stati quantificati pagina 4 di 5 pari a 30 giorni al 75%, a 40 giorni al 50% e infine a 60 giorni al 25% , con residuo di lesioni permanenti di danno biologico nella percentuale del 9% . Applicando le Tabelle di Milano del 2024 si consegue la liquidazione del danno biologico, da quantificarsi con punto base di €2.438,24 in relazione all'età della danneggiata di anni 71 al momento del sinistro, ottenendo totali € 6.612,5 di danno da invalidità temporanea e di € 14.264,00 di danno da lesioni permanenti , per un totale di danno non patrimoniale pari a €20.876,5 alla cui somma dovrà aggiungersi il rimborso per le spese mediche ritenute dal CTU congrue per € 2.936,33.
Al danno non patrimoniale andranno a sommarsi gli interessi compensativi nella misura legale, da quantificarsi con decorrenza dalla data del sinistro, operando la svalutazione del danno a tale epoca, e contabilizzandoli sulla somma via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (Cass. 1712/1995).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità della convenuta nel sinistro avvenuto in Parte_2 danno alla attrice in Rimini in data 5.6.2020 ; Parte_3
-condanna la convenuta a corrispondere in favore della attrice Parte_2 Pt_3
la somma complessiva di € 23.812,83 oltre gli interessi da quantificarsi come
[...] indicato in parte motiva;
-condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa, Iva e spese .
-Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in Rimini, il 14.4.2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 5 di 5
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3492/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. SUCCI BARBARA Parte_1
Per l'avv. COLELLA ANTONIO Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. L'avv. di parte attrice contesta l'illazione sollevata dalla difesa avversaria circa l'attendibilità della teste posto che Tes_1 l'attrice ha evidenziato di essere di lingua francese nonostante sia nata in [...] e la questione se di interesse della difesa avversaria avrebbe dovuto essere oggetto di osservazione ex art. 252 c.p.c. comma 2 e non oggetto di pretestuosa contestazione;
in ogni modo l'identificazione del teste e del rapporto che ha con le parti ha rilevanza ai fini della eccezione di incapacità, non sollevata da controparte. Sulle borse della spesa trasportate dalla attrice rileva che non è stata provata alcuna violazione del codice della strada in ordine al loro trasporto e nemmeno l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. L'avv. Colella contesta le eccezioni allegate da controparte e si rimette ai propri atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 14/04/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3492 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SUCCI BARBARA e dall'avv. GENNARI FILIPPO
( ) via XX Settembre n. 56 47900 Rimini Italia;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 56 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. SUCCI BARBARA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. COLELLA ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA
FLAMINIA, 163/E 47900 RIMINI presso il difensore avv. COLELLA
ANTONIO
pagina 2 di 5 CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha chiamato in giudizio per Parte_3 Parte_2 chiedere l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna per il sinistro occorsole dal quale ha riportato lesioni che ha quantificato in € 42.380,80. L'attrice assumeva che in data 5.06.2020 alle ore 9,30, in sella alla propria bicicletta transitando sulla pista ciclabile sita in Rimini, lungo il parco Cervi, in corrispondenza dell'area di sgambamento cani, veniva urtata da un cane che la faceva cadere a terra. Assumeva che la convenuta che teneva il cane al guinzaglio, per accudire la nipote che si trovava con lei, aveva perduto il controllo dell'animale che correndo andava ad urtare la bicicletta condotta dall'attrice provocandone la caduta . L'attrice veniva soccorsa dai passanti, mentre la convenuta, preso il proprio cane ed accertatasi che non si fosse ferito, si allontanava.
Si costituiva la convenuta contestando la dinamica del sinistro e ritenendo responsabile della caduta la sola danneggiata, che aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa della velocità di transito e della presenza di borse della spesa appese al manubrio.
La domanda deve qualificarsi alla stregua della responsabilità ex art. 2052 c.c. avente ad oggetto il danno cagionato da animali, che prevede la responsabilità del proprietario o di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso. La responsabilità è prevista sia nel caso in cui l'animale si trovi sotto custodia e sia nel caso in cui sia smarrito o fuggito, salvo che il responsabile provi il caso fortuito.
In ordine alla natura di tale responsabilità la Suprema Corte ha specificato che “La responsabilità ex art. 2052 c.c. è dunque presunta , fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero.” (Cass. 28652/2017).
La causa è stata istruita a mezzo del deposito di documenti, l'interrogatorio delle parti, l'escussione di un teste e CTU medico legale .
La domanda deve essere accolta .
pagina 3 di 5 Le prove orali hanno confermato la dinamica della caduta della attrice per effetto del comportamento del cane sfuggito al controllo della convenuta. Non risulta in contestazione il transito della bicicletta lungo il percorso promiscuo, destinato al transito non solo di ciclisti ma anche di pedoni , ciò che non impone alla conducente attrice l'accompagnamento della bicicletta a piedi , smontando dal mezzo. D'altro lato non può sostenersi a priori che occorra una particolare prudenza in presenza di pacchi della spesa appesi al manubrio, purchè il mezzo sia controllato dal conducente avuto riferimento ai luoghi attraversati .
La convenuta, pur allegando in comparsa una azione colposa della danneggiata relativa alla velocità di percorrenza del mezzo per effetto della discesa, quale causa della caduta, non è riuscita tuttavia a darne prova , risultando invero accertato che il luogo ove è avvenuto il sinistro sia da collocare prima della discesa che conduce al sottopassaggio.
La teste escussa testimone oculare, ha riferito con certezza il luogo Testimone_2 ove è avvenuto il sinistro, indicandolo prima dell'inizio della discesa . La teste ha riferito anche della perdita di controllo del cane da parte della sua proprietaria e della conseguente caduta della danneggiata per effetto del cane che, sebbene di piccola taglia, ha di fatto aggredito la bicicletta condotta dalla attrice, dunque non è stato da questa investito: “il cane andava sulla bicicletta con le zampe”, “è saltato sulla bicicletta”.
L'attrice pertanto risulta avere assolto al proprio onere probatorio, dando prova della dinamica e della caduta per effetto del cane che si trovava alla sinistra della sua proprietaria, proprio in corrispondenza del passaggio della attrice, come confermato la teste oculare che ha potuto vedere l'animale che ha reagito al passaggio della bicicletta .
La convenuta d'altro lato non è stata in grado di dimostrare il caso fortuito, né una condotta della danneggiata caratterizzata da imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità (Cass. 10402/2016) ma nemmeno una condotta imprudente, avuto riguardo alla zona di transito, non potendo esigersi a carico della attrice una particolare prudenza nella percorrenza del tratto interessato dalla zona di sgambamento dei cani, dovendo viceversa essere in capo alla proprietaria ogni e qualsiasi onere di controllo dell'animale in sua custodia la cui imprevedibilità di comportamento costituisce una sua caratteristica.
A fronte di tali principi, dunque , si ritiene che l'attore abbia fornito la prova della dinamica e della conseguente esclusiva responsabilità della convenuta che viceversa non è stata in grado di allegare la prova liberatoria del caso fortuito.
L'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni si condividono, ha accertato essere le lesioni conseguenza della caduta e quanto agli esiti temporanei sono stati quantificati pagina 4 di 5 pari a 30 giorni al 75%, a 40 giorni al 50% e infine a 60 giorni al 25% , con residuo di lesioni permanenti di danno biologico nella percentuale del 9% . Applicando le Tabelle di Milano del 2024 si consegue la liquidazione del danno biologico, da quantificarsi con punto base di €2.438,24 in relazione all'età della danneggiata di anni 71 al momento del sinistro, ottenendo totali € 6.612,5 di danno da invalidità temporanea e di € 14.264,00 di danno da lesioni permanenti , per un totale di danno non patrimoniale pari a €20.876,5 alla cui somma dovrà aggiungersi il rimborso per le spese mediche ritenute dal CTU congrue per € 2.936,33.
Al danno non patrimoniale andranno a sommarsi gli interessi compensativi nella misura legale, da quantificarsi con decorrenza dalla data del sinistro, operando la svalutazione del danno a tale epoca, e contabilizzandoli sulla somma via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (Cass. 1712/1995).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-Accerta la responsabilità della convenuta nel sinistro avvenuto in Parte_2 danno alla attrice in Rimini in data 5.6.2020 ; Parte_3
-condanna la convenuta a corrispondere in favore della attrice Parte_2 Pt_3
la somma complessiva di € 23.812,83 oltre gli interessi da quantificarsi come
[...] indicato in parte motiva;
-condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa, Iva e spese .
-Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in Rimini, il 14.4.2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 5 di 5