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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 17/03/2025, con assegnazione dei termini abbreviati, vertente
TRA
- ( ), con gli avv.ti Donato Parte_1 C.F._1
Sandro Putignano e Caterina Cristina Bressan come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 21514 del
16/11/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello qui proposto ed in riforma dell'ordinanza del 16 novembre 2021 (repert. n. 21514/2021) emessa dal Tribunale di Roma, Seconda
Sezione Civile, Giudice Dott. Corrado Cartoni, nel procedimento ex art. 702 bis recante R.G. n. 16331/2021, comunicata il 17 novembre 2021 e non notificata, 1. per le causali esposte in atti, accertare e dichiarare la responsabilità della
r.g. n. 1 (C.F. ), domiciliata ope legis in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in relazione alla mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE;
2. sempre per le causali esposte in atti, accertare e quantificare i danni non patrimoniali subiti dal Sig. , e, per l'effetto, condannare la Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi
[...] P.IVA_2
n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. in subordine, si chiede la trasmissione degli atti del processo alla Corte Costituzionale per contrasto dell'art. 11 L. 122/2016 con gli artt. 3 e 117 Cost.; 4. con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Legali anticipatari”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto infondato. Con ogni consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma, resa ex art. 702 bis cpc in data 16/11/2021, con cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno per la mancata attuazione di direttiva comunitaria.
Il ricorrente deduceva, in primo grado, di essere rimasto vittima “di alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi nel centro abitato di Bari, quartiere Libertà”, in data
10/2/2011, alle ore 20,30 circa, riportando, secondo quanto verificato dal CTU nel giudizio previdenziale, gli “esiti di nefrectomia sinistra, splenectomia e resezione segmentaria dell'angolo colico di sinistra a seguito di ferita d'arma da fuoco.
Disturbo post traumatico da stress con disturbo d'ansia cronico. In quanto portatore del predetto complesso patologico egli presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa generica nella misura del 63%”; di non aver potuto svolgere alcuna azione risarcitoria, essendo rimasto ignoto l'autore dell'episodio criminoso -che, in base alla sentenza del Tribunale di Bari n. 3889/2017 (di assoluzione, per non aver commesso il fatto, del soggetto originariamente imputato),
integra il reato di tentato omicidio;
non di meno, di non aver potuto beneficiare dell'indennizzo “equo e adeguato” stabilito dalla direttiva comunitaria 2004/80/CE
r.g. n. 2 (secondo cui “tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”); infatti, in base alla legge n. 122/2016 (introdotta nelle more del procedimento di infrazione a carico dello Stato italiano), egli “non avrebbe
diritto ad ottenere alcun indennizzo, pur rispettando tutte le condizioni per l'accesso allo stesso”.
Evidenziando che l'art. 11 della legge n. 122/2016 è “applicabile solo ai reati
commessi nel territorio dello Stato dal 23.7.2016, mentre nella fattispecie il reato è stato commesso in data 10.2.2011”, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'inadempimento “è venuto meno con l'art. 6), secondo comma, della legge n. 167 del 20.11.2017, in vigore dal 12.12.2017”, spettando l'indennizzo “anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno
2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge”; ha quindi respinto la domanda poiché al ricorrente compete, “sussistendone eventualmente i requisiti, solo l'indennizzo ex lege n. 122/16, così come modificata dalla legge n. 167/2017, indennizzo rispetto al quale non è stata proposta domanda in questa sede”:
l'inadempimento è inesistente “al momento della proposizione dell'atto introduttivo” (in data 24/2/2018 innanzi al Tribunale di Bari, quale giudizio poi riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza).
Tale motivazione, secondo l'appellante, è carente e contraddittoria poiché “la mera applicabilità temporale della legge 122/2016 al caso di specie non può
bastare, per ciò stesso, a sconfessare il prospettato inadempimento dello Stato italiano così come delineato nel ricorso introduttivo”: l'art. 11 della legge 122/2016, infatti, ha riconosciuto l'indennizzo alle vittime di reati dolosi con violenza alla persona nei soli limiti delle spese sanitarie, salvo che per i fatti di omicidio, violenza sessuale e lesione personale gravissima (nonché per il delitto di cui all'art. 583 quinquies c.p.); sebbene vittima del tentato omicidio, quindi, a lui spetta il solo rimborso delle spese mediche cui, peraltro, non ha neppure in concreto diritto in quanto già integralmente coperte dal SSN. Per altro verso, secondo l'appellante,
risulta del tutto omesso l'inquadramento della fattispecie, essendo carente il r.g. n. 3 riferimento, nella sentenza, all'“eventuale sussistenza dei requisiti”: manca ogni pronuncia sull'effettiva ricorrenza o meno di uno dei reati di cui all'art. 11, II comma della legge 122/2016 ai fini del diritto all'indennizzo.
Resistendo al gravame, l'appellata ha dedotto che la motivazione è completa rispetto alla domanda del quest'ultima ha per oggetto il “risarcimento del Pt_1 danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione (art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE), avendo il giudice evidenziato che “il legislatore ha dato piena esecuzione, con efficacia retroattiva,
alla direttiva di che trattasi, oltre tutto in un momento anteriore alla domanda risarcitoria avversaria”; è invece inammissibile la pretesa, in questa sede, “di conseguire, in base al diritto nazionale, l'indennizzo attualmente stabilito a seguito della L. n. 122/2016 e succ. modd.” (quale domanda che, peraltro, è ormai preclusa,
essendo spirato in data 31/12/2021 il termine finale per la relativa istanza in via amministrativa, più volte prorogato ex lege).
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Lo stesso ricorrente pone, a fondamento della sua pretesa, l'esclusione del reato di tentato omicidio, di cui è rimasto vittima, da quelli ritenuti più gravi dalla disciplina nazionale (i quali soltanto danno luogo all'indennizzo nella misura pari a quella determinata con decreto ministeriale e non al mero rimborso delle spese mediche); è quindi priva di pregio la censura di omessa o carente pronuncia sulla qualificazione dei fatti (semmai eventualmente sussumibili anche in altra fattispecie di reato), ai fini della concreta attribuzione dell'indennizzo.
Quest'ultimo, d'altro canto, non è l'oggetto del presente giudizio: la domanda del riguarda il danno (in tesi) derivante dalla mancata attuazione della Pt_1
direttiva comunitaria.
Non di meno, appare insufficiente il rilievo, su cui si fonda la sentenza impugnata, di tempestività dell'“adempimento statuale” (in ragione dell'applicabilità della disciplina nazionale anche alla fattispecie per cui è causa), poiché la domanda non è limitata al danno da omessa attuazione della direttiva, investendo anche il profilo attinente alla sua inesatta attuazione.
Il infatti, lamenta di aver diritto “in base alla richiamata normativa Pt_1
r.g. n. 4 [interna] solo al rimborso delle spese mediche, insussistenti nel caso di specie”; sul piano della quantificazione, inoltre, egli evidenzia che “la legge 122/2016 risulta assolutamente inadeguata ad applicare in Italia il dettato del legislatore comunitario”, determinando“in 7.200,00 € l'indennizzo in favore degli eredi delle vittime del reato di omicidio e in 4.800,00 € l'indennizzo in favore delle vittime del reato di violenza sessuale”: è quindi evidente, in tesi, la “violazione dell'art. 3 della
Costituzione ove si rapportino i predetti importi, con quelli previsti per le situazioni del tutto analoghe disciplinate dalla legge 302/1990 (vittime della criminalità
organizzata e del terrorismo)” che prevede “una elargizione pari a 2.000,00 € per ogni punto di invalidità con riferimento alla capacità lavorativa, oltre ad un assegno vitalizio pari a 1.033,00 € mensili in caso di danno alla capacità lavorativa superiore al 25 %”.
In disparte l'inconferenza del richiamo all'art. 3 Cost. (non dovendo in questa sede farsi concreta applicazione della norma), la generica evocazione (nelle conclusioni dell'atto processuale) del contrasto con l'art. 117 Cost. è inidoneo a superare il vaglio preliminare di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, II comma legge 122/2016.
Quest'ultimo, ai fini che qui interessano, non riguarda gli importi richiamati dall'appellante ma stabilisce che “per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo” -fra cui, si assume, ricada quello in questione- “l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali”.
L'indennizzo, pertanto, è pur sempre riconosciuto ma, in tal caso, è parametrato alle spese mediche;
tale quantificazione inoltre non può ritenersi che sia, di per sé, in contrasto con la direttiva comunitaria, che è funzionale ad assicurare il diritto alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri.
Va infatti rammentato che al risarcimento del danno non può che essere tenuto il suo responsabile civile, mentre la prestazione indennitaria a carico dello Stato ha natura meramente solidaristica.
La direttiva 2004/80/CE, peraltro, ha lasciato ampio margine di discrezionalità sulla quantificazione dell'indennizzo, che non deve essere integralmente pari al danno subito dalla vittima ma, dovendo anche confrontarsi con la CP_2
[... n. 5 finanziaria di ciascuno Stato, deve garantire un “indennizzo equo ed adeguato” a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato (v. Corte giustizia n. 311/2020).
Non può quindi affermarsi che il sistema delineato dalla legge n. 122/2016 non sia compiutamente attuativo della direttiva: l'indennizzo è pur sempre calibrato in base alla tipologia di reato “intenzionale violento”, sino alla misura pari alla sola
“rifusione delle spese mediche” per i “delitti diversi” da quelli specificamente individuati come più gravi.
D'altro canto, come già è stato evidenziato (v. Cda Roma n. 109/2024), non può farsi riferimento ai criteri adottati dal legislatore nazionale per situazioni che sono del tutto diverse e comunque più circoscritte, e cioè quelle relative a reati compiuti in contesti differenti e connotati dal minor numero di vittime (come,
appunto, nel caso del terrorismo e della criminalità organizzata).
Per quanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, in rapporto alla pronuncia impugnata ed alle difese della resistente, tenuto altresì conto della peculiarità della questione, le spese possono essere regolate, anche nel presente grado, mediante la compensazione ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro l'ordinanza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma n. 21514/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del giudizio;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 22/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6