Versione
23 ottobre 2005
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13 luglio 2011
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Art. 77. ((Risoluzione dei contratti accessori )) (( 1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. ))
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. ))
Commentari • 4
- 1. che diritto è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 23 settembre 2021 · 31.071484
[…]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Parma, sentenza 10/02/2023, n. 173Provvedimento: […] CP_1 ora TE chiedendo che sia dichiarata la nullità del contratto di time share stipulato con la prima, a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. o, comunque, dell'art. 71 Codice del Consumo, per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto nonché per mancanza degli elementi indicati nell'art. 3 d.lgs citato, e la conseguente nullità o risoluzione, anche di diritto ex art. 77 Codice del Consumo, del contratto collegato di finanziamento dell'operazione, stipulato con CP_1 e che quest'ultima sia, conseguentemente, condannata alla restituzione,Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- nullità contratto finanziamento·
- art. 1418 c.c.·
- art. 1346 c.c.·
- ripetizione indebito·
- compensazione spese processuali·
- nullità contratto time share·
- prescrizione decennale·
- indeterminatezza oggetto contratto·
- collegamento contrattuale