Articolo 77 del Codice del consumo
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23 ottobre 2005
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13 luglio 2011
Art. 77. ((Risoluzione dei contratti accessori )) (( 1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. ))
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
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