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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 943 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Francesco PIRARI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliate a Nuoro, via Lamarmora n. 115, presso C.F._3
lo studio del difensore;
attrici
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Milena PATTERI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Deffenu n. 45, presso lo C.F._6
studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.9.2024):
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa,
A.- Dichiarare tenuti e condannare e a demolire le opere CP_1 Controparte_2 recentemente edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle ricorrenti, come meglio esposto in narrativa;
B.- dichiarare tenuti e condannare e al pagamento di una CP_1 Controparte_2 penale per il ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto che precede, nella misura di € 500,00 per ogni settimana di ritardo o per la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C.- respingere le domande riconvenzionali avversarie;
D.- condannare e alla rifusione delle spese legali del CP_1 Controparte_2 presente procedimento nonché del procedimento nunciatorio e del relativo reclamo, iscritti rispettivamente ai nn. 813/2020 e 1394/2021 r.g. Trib. Nuoro, e porre le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti”. Nell'interesse dei convenuti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.9.2024):
“si insiste - anche alla luce delle dichiarazioni rese dal dottor con la richiesta di Per_1 assunzione della testimonianza del dottore e per l'ammissione della CTU Testimone_1 ritualmente dedotta con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 183 n.
2.
Peraltro e nella denegata ipotesi di rigetto delle ridette istanze istruttorie, nel ribadire che questa difesa non accetta il contradditorio sulle domande nuove e/o inammissibili delle attrici, si confermano le seguenti conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 30 dicembre 2022:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria domanda,
1) rigettare, per tutte le ragioni di cui all'espositiva, la richiesta di condanna dei signori
e alla demolizione delle opere recentemente CP_1 Controparte_2
edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle ricorrenti;
2) rigettare, per tutte le ragioni di cui all'espositiva, la richiesta di condanna dei signori
e al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione CP_1 Controparte_2 della condanna;
3) in via riconvenzionale:
a) accertare e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalle ricorrenti e meglio indicati al punto 2 dell'espositiva e nella relazione prodotta quale documento n. 23 sono abusivi e/o illegittimi perché posti in essere in violazione degli elaborati progettuali e/o delle distanze e delle prescrizioni di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Nuoro e/o delle distanze di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa;
2 b) condannare, per l'effetto, le ricorrenti in solido tra loro e/o ciascuna in proporzione alla propria responsabilità e/o titolarità dei denunciati manufatti, alla demolizione e/o rimozione degli stessi oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa;
4)con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, del procedimento nunciatorio e del relativo reclamo di cui ai giudizi iscritti ai numeri 813/2020 e 1394/2021 R.G. del
Tribunale di Nuoro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.9.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
a. esse ricorrenti erano proprietarie ed al possesso dei fabbricati siti a Nuoro – censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 45, Particelle 1088 e 5011 (derivate,
rispettivamente, dalle particelle 1087 e 1008 sub. 1), ai quali si accedeva dalla via
Grazia Deledda n. 22, attraverso un passaggio comune;
b. a sud di tali fabbricati, separato da un'area cortilizia, vi era l'immobile di proprietà
di e – censito nel N.C.E.U. di Nuoro al foglio CP_1 Controparte_2
45, particella 1116, sub. 3 (derivata dalla precedente, dai sub. 1 e sub. 2 della predetta particella), al quale si accedeva dalla via Grazia Deledda n. 14 e n. 16;
c. nel corso del 2020 i convenuti avevano intrapreso dei lavori edilizi sul loro immobile, consistenti, tra l'altro, nell'avanzamento dell'estradosso di una parte del muro perimetrale frontistante al fabbricato di esse ricorrenti e nella sopraelevazione della costruzione di diversi metri;
d. sul presupposto che tali nuove costruzioni violassero la normativa in materia di distanze tra edifici:
i. il 28.8.2020 avevano radicato dinanzi a questo Tribunale procedimento per denuncia di nuova opera (n. R.G. 813/2020) – al fine di ottenere la sospensione dei suddetti lavori, mentre i convenuti avevano opposto la legittimità di questi ultimi, in virtù del D.L. n. 32/2019 (convertito con
3 Legge n. 55/2019) e D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) –
definito con ordinanza, pronunciata il 20.11.2022, di rigetto della domanda cautelare e di condanna di esse ricorrenti al rimborso delle spese processuali (in base alla consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata);
ii. all'esito reclamo proposto avverso il suddetto provvedimento cautelare,
con ordinanza pronunciata il 20.5.2022 il Tribunale in composizione collegiale (proc. n. R.G. 1394/2021) aveva dichiarato cessata la materia del contendere (stante l'ultimazione, nelle more, dei lavori di costruzione riguardo alla sagoma esterna ed allo sviluppo in altezza), compensando le spese di entrambe le fasi, sul rilievo dell'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa;
e. a loro dire:
i. i due immobili erano siti nel centro storico del Comune di Nuoro (Zona
Territoriale Omogenea A) e, pertanto, l'avanzamento dell'estradosso di una parte della parete nord e la creazione di un nuovo volume comportavano la violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M. 1444/1968;
ii. le novità introdotte dal D.L. n. 32/2019 e dal D.L. n. 76/2020, influenti unicamente sulla regolarità amministrativa delle nuove costruzioni, non erano invece idonee a sanare l'inosservanza delle distanze legali;
iii. era inoltre irrilevante l'eventuale irregolarità del balcone realizzato da esse ricorrenti, considerato chre la causa aveva ad oggetto la violazione delle distanze tra le pareti dei due immobili ai sensi del suddetto D.M., non già
dei tre metri previsti dall'art. 873 c.c.
Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti alla demolizione delle nuove opere ed a ripristinare il preesistente stato dei luoghi (con
4 contestuale fissazione di una somma, pari a 500,00 euro (o nella differente misura stabilita dal Tribunale) per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza), nonché al rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alle fasi cautelari, monocratica e di reclamo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.12.2022, e CP_1
si sono così difesi: Controparte_2
a. hanno contestato la fondatezza delle domande formulate dalle ricorrenti,
sostenendo quanto segue:
i. l'art. 2 bis, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dall'art. 5,
comma 1, della Legge n. 55/2019 e dall'art. 10, comma 1, lett. a della
Legge n. 120/2020 aveva rimosso il vincolo di medesimezza del sedime e di sagoma per i lavori di demolizione e ricostruzione anche nel centro storico, sempreché ricompresi “nell'ambito di piani urbanistici di recupero
e di riqualificazione particolareggiati”, come il Piano Particolareggiato
adottato dal il 30.7.2001, quest'ultimo ritenuto conforme Controparte_3
alle N.T.A. del P.P.R., come da Determinazione n. 2311/DG
dell'8.10.2008;
ii. in virtù dell'art. 12.6 delle N.T.A del suddetto Piano Particolareggiato la distanza per gli interventi relativi a nuove costruzioni, in ipotesi di impossibilità di costruire in aderenza, era stata fissata in tre metri lineari;
iii. la nuova costruzione era stata “realizzata con identità di sedime e sul
confine nel rispetto delle prescrizioni progettuali e delle disposizioni
vigenti in materia di distanze come sopra indicate ed espressamente
richiamate a pag. 8 della CTU”, considerato che le pareti dei due edifici erano distanti 3,75 metri lineari;
5 iv.
v.
vi.
erano state le ricorrenti, invero, ad intraprendere e realizzare opere illegittime – “aumenti di volume non consentiti (come rilevabile ictu oculi
dall'esame delle foto prod. n. 20 e 21), illegittimo prolungamento del
balcone, realizzazioni di pensile a copertura non indicate nell'elaborato
progettuale e altre opere riguardanti, tra le altre cose, un edificio
classificato come "Storico" (vedasi la scheda di rilevazione prod. n. 27) e
che, quindi, a sensi dell'articolo 167 comma 4 lettera del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, necessitavano di apposita
autorizzazione paesaggistica, autorizzazione non rilasciata e non rinvenuta
in occasione dell'accesso agli atti” – siccome “poste in essere in
violazione degli elaborati progettuali e/o delle distanze e delle prescrizioni
di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Nuoro e/o delle distanze
di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa”;
non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis
c.p.c., sia perché eccessiva nel quantum, sia in quanto l'eventuale condanna di essi convenuti avrebbe reso necessario il previo ottenimento delle autorizzazioni per la demolizione;
non era fondata la pretesa di rifusione delle spese delle fasi cautelari monocratica e collegiale, la prima perché radicata dopo l'entrata in vigore della normativa richiamata nel punto a-i che precede, la seconda perché in sede di reclamo le odierne ricorrenti non avevano chiesto la riforma dell'ordinanza gravata, considerato peraltro che, all'esito della consulenza tecnica espletata, era emersa l'insussistenza delle violazioni lamentate dalle germane;
Pt_1
6 b. hanno quindi concluso domandando il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti e, in via riconvenzionale la condanna dei convenuti a demolire o rimuovere le opere abusivamente realizzate nei loro immobili.
3. Con ordinanza pronunciata l'11.1.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.1.2023) il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
4. Nell'udienza del 21.2.2023 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dai convenuti (relativa al tardivo deposito telematico delle relazioni tecniche dell'arch. e del geom. CP_4
, nonché la prova per testimoni dedotta da questi ultimi, mentre ha ammesso la CP_5
prova per interrogatorio formale e per testimoni chiesta dalle attrici (su entrambi i capitoli formulati).
8. Con ordinanza pronunciata il 12.1.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.1.2024, nella quale i convenuti avevano reso l'interrogatorio formale ed era stato esaminato il testimone di parte attrice ) il giudice ha fissato l'udienza del Parte_3
7.3.2024 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita all'1.10.2024).
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle
7 rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il
2.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda con cui e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
condanna “di e “a demolire le opere recentemente CP_1 Controparte_2
edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle
ricorrenti, come meglio esposto in narrativa” deve essere accolta.
10.1 Al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione, è opportuna una premessa sul quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le questioni controverse tra le parti.
a. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1, del Decreto interministeriale n. 1444/1968
(avente ad oggetto “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n.
765 del 1967”) , “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale”, limite derogabile nella sola ipotesi di
“gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
8 convenzionate con previsioni planovolumetriche” (ultimo comma della predetta disposizione).
In subiecta materia, la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che il menzionato comma 1, “traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41
quinquies l. n. 1150 del 1942 e prescrivendo, per la “zona A”, quanto alle
operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le
distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti –, rappresenta una disciplina integrativa dell'art. 873
c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicché, sia in
caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l'art. 9 citato, sia in
presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il
giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873,
mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i
limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o
all'integrale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista
alcun preesistente volume (Sez. 2 - , Sentenza n. 1616 del 23/01/2018, Rv. 647082
- 01)” (Cass. n. 19405/2024), nonché come, riguardo al rapporto con il predetto ultimo comma, “La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti
urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento
ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e sia fondata su previsioni
planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i
rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate
come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del
1968)” (Cass. n. 1818/2024).
b. In ordine al concetto di sopraelevazione, è consolidato l'insegnamento secondo cui
9 quest'ultima “costituisce nuova costruzione soggetta ai limiti inderogabili di
densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall'art. 9, comma 2, del d.m. 2
aprile 1968, n. 1444, (emanato su delega dell'art. 41- quinquies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 - c.d. legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765) limiti che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei
regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, e
trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono
considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale
divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici
interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non
possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati.
(Sez. 2 - , Sentenza n. 3739 del 15/02/2018, Rv. 647800 - 02)” (Cass. n.
21678/2024, n. 7595/2024).
c. Non si trascura come il D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) sia stato oggetto di recenti modifiche quali:
i. l'introduzione del comma 1 ter dell'art. 2 bis (ad opera del D.L. n.
32/2019), ai sensi del quale “In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del
lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini
del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente
10 preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico
e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di
riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”;
ii. la riformulazione dell'art. 3, lett. d (ad opera della Legge n. 120/2020), i cui periodi terzo e quarto dispongono come “Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per
l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di
impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
d. Riguardo alla portata di tali interventi legislativi, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia evidenziato che “Con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli
interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e
ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti, il
sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
11 l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con
possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente
diverso dal preesistente. Quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti
comunali lo consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per
interventi di rigenerazione urbana”, flessibilità derogatoria che, tuttavia, “non è
ammessa né per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite
dalle leggi regionali) così come nei “centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione
ed il ripristino degli edifici crollati o demoliti deve mantenersi fedele all'esistente,
ossia deve rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza
possibilità di incrementi volumetrici (Sez. 2, n. 12751 dell'11 maggio 2023)”
(Cass. n. 5465/2025, n. 29314/2024, la quale ha inoltre specificato come “In tutti i
casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla
qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato,
ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando
questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore
da quelle attualmente previste”).
Permane, quindi, “il vincolo di inedificabilità assoluta, conseguente
all'inserimento del fabbricato in “zona A” (centro storico) e ciò a prescindere dal
disposto dell'art.
2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a
seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n.
76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono
rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere con ampliamenti fuori
12 sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,
definizione che, in ogni caso, postula che l'intervento sia realizzato nel rispetto
delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al
momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20428 del 24/06/2022)”, con l'unica eccezione dell'inserimento di detti interventi
“nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti
di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli
enti preposti alla tutela” (la già menzionata Cass. n. 19405/2024).
Quanto alle interferenze tra normativa statale e regionale, deve precisarsi che,
come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 46/2014, avente ad oggetto l'art. 2 della L.R. n. 4/2009, “lo statuto assegna alla Regione, in virtù
della "clausola di maggior favore", dettata dall'art. 10 I. cost. n. 3 del 2001, una
potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'"edilizia ed
urbanistica"; ha riconosciuto che il "sistema della pianificazione", come
"principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica" ed espressione degli
"interessi nazionali", non può ritenersi assoluto ed è censurabile laddove si
investano profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in
particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia
dell'"ordinamento civile"”, a ciò conseguendo che “Nel delimitare i rispettivi
ambiti di competenza — statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente
in materia di «governo del territorio» — il punto di equilibrio deve essere
individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di
particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-
quinquies I. 17 agosto 1942, n. 1150” (Cass. n. 9804/2024).
13 La deroga prevista dal secondo periodo di tale comma riguarda, tuttavia, le sole
“distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo
piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima
lottizzazione convenzionata” (SS.UU. n. 1486/1997), che si riferisca ad una “intera
zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico
generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella
medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di
edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a
tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia
inserito nel contesto di un isolato già edificato” (Cass. n. 236/2024).
Occorre infine considerare che “La rilevanza giuridica della licenza o
concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e
privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati
dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia,
nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti
dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della
concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere
costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la
violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici
locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della
concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni
normative sopraindicate (Sez. 2, n. 12405, 28/5/2007, Rv. 597809; conf., da
ultimo, n. 29166/2021; ma già, Cass. nn. 2230/1985, 3878/2007, 13109/1992,
6038/2000)” (Cass. n. 1818/2024).
14 10.2 Applicando al caso in esame la disciplina di settore, interpretata alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione – considerate le allegazioni delle parti, la documentazione prodotta, l'istruttoria orale e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase cautelare monocratica – deve pervenirsi a conclusioni differenti rispetto a quelle poste a fondamento dell'ordinanza pronunciata il 20.11.2021
(proc. n. R.G. 813/2020), sui seguenti rilievi:
a. gli immobili oggetto di causa sono siti nel centro storico di Nuoro, zona A del
P.U.C. (sottozona A1/1, ricomprendente “gli edifici di più antica formazione e la
maglia urbanistica caratterizzanti il nucleo originario di Nuoro”, come si apprende dall'art. 8 delle norme tecniche di attuazione di quest'ultimo, doc. 18
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e sub-zona F del Piano Particolareggiato del Centro
Storico Z.T.O A;
b. è incontestato tra le parti, oltre che evincibile dalle fotografie allegate dalle medesime ed ai rilievi effettuati dal CTU (pagine 6-7 della relazione peritale),
come la nuova costruzione realizzata dai convenuti – all'esito della sopraelevazione dell'unità del piano terra, con parziale demolizione e ricostruzione di un volume posto nella corte interna – presenti identità di sedime,
ma non di sagoma, rispetto al fabbricato preesistente;
c. nella loro comparsa di risposta, e hanno CP_1 Controparte_2
affermato che detto Piano Particolareggiato, relativo al centro storico del Comune
di Nuoro, “approvato con deliberazione n. 31 dal C.C. in data 30/07/2001, risulta
conforme agli art. 51, 52, 53 delle N.T.A. del PPR” (come da prod. n. 9, 10, 11,
12, 13 e 14). Nello specifico, le prod. n. 11 e quella n. 15, evidenziano che per il
Centro Storico della cittadina di Nuoro non solo esiste un Piano
Particolareggiato ma anche una “scheda di rilevamento delle singole unità
15 edilizie” costituita da ben 637 pagine con allegato corredo fotografico specifico
per ciascun edificio e, in particolare, per il fabbricato di proprietà dei coniugi
convenuti (individuabile nelle pagine da 100 a 103) e delle ricorrenti (individuato
nelle pagine da 96 a pagina 99)”, sostenendo che “la nuova normativa consente
anche nei centri storici l'ampliamento volumetrico e la modifica della sagoma
“nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati”;
d. nonostante l'astratta condivisibilità dell'argomento da ultimo citato, il caso in esame non è sussumibile nella fattispecie astratta allegata dai convenuti, la quale trova smentita proprio nella relazione generale allegata al Piano Particolareggiato
del 10.3.1989 (doc. 9 comparsa di risposta);
in detto documento, premesso che l'elaborazione del piano era stata effettuata in base a tre filoni d'indagine (ossia le analisi storico-morfologica del tessuto urbano, delle unità edilizie e socio-economica della popolazione insediata, pagine da 7 a 17), sono menzionati i criteri generali di pianificazione relativi al centro storico di Nuoro, tra cui, a titolo esemplificativo, la sottoposizione a “vincoli di
conservazione, graduati sulla base della qualità, gli edifici che costituiscono,
nelle diverse epoche, segno vitale della civiltà urbana di Nuoro” (pag. 19),
nonché l'ipotizzata “possibilità di sostituire gli edifici esistenti costruiti nel
dopoguerra con edifici nuovi, con volumetrie controllate dei P.P., e comunque
non superiori ai tre piani fuori terra” (pag. 21);
tali espressioni – le quali, prima facie, potrebbero indurre a qualificare detto
Piano Particolareggiato come di recupero e riqualificazione – recedono tuttavia di fronte al contenuto delle pagine 24-25 del paragrafo 3.1. (intitolato “Le modalità
d'intervento”), ove sono indicati i mutati presupposti legittimanti il ricorso ad
16 interventi di piano di recupero di iniziativa pubblica (la quale “è stata ristretta, nei
PP, a quei casi in cui l'esigenza di recupero è motivata da stati di necessità
(grave degrado edilizio;
qualità tipologica dei manufatti da recuperare) o dalla
volontà di intervenire con opere a totale o parziale iniziativa pubblica”),
quest'ultimo “redatto su iniziativa comunale, e tende a definire, oltre alle zone da
acquisire per pubblica necessità, i comparti di iniziativa privata che vengono
realizzati su base convenzionata dai proprietari”, con la precisazione che “A
questo gruppo appartengono i piani di recupero del Largo Su Parte_4
Cuzzone; via Chironi e via Montebello. (allegato D)”, mentre i piani di recupero di iniziativa privata “al pari di quella di iniziativa pubblica, hanno la facoltà di
proporre un insieme sistematico di interventi che tendano a sostituire lo esistente
tessuto con un altro parzialmente diverso, modificando anche il disegno dei lotti,
degli isolati, della rete stradale. Nelle relazioni dei singoli PP sono descritte le
caratteristiche previste per ogni piano di recupero elencato nell'allegato D”;
in conclusione, nelle considerazioni finali (paragrafo 4.), dopo avere indicato il numero accettabile di vani (1,5) per abitante ed auspicato miglioramenti della qualità edilizia e dell'ambiente urbano, si osserva che “Esistono tuttavia aree
circoscritte di degrado e di abbandono. Il Piano di Recupero di iniziativa
pubblica è lo strumento adatto per offrire un esempio attivo di politica
urbanistica nel settore del recupero edilizio e socio economico. La città di Nuoro
può inserirsi nel gruppo delle città che hanno nel recupero dell'esistente uno dei
settori non marginali della propria politica urbanistica”
e. è quindi evidente come (quantomeno) la porzione del centro storico di Nuoro ove sono ubicati gli immobili oggetto di causa non rientri nell'ambito di piani di recupero, sia perché al di fuori delle quattro zone elencato come interessate da
17 questi ultimi, sia perché difettano i presupposti indicati nella suddetta relazione generale – lo stato di necessità o la volontà di intervenire con opere a totale o parziale iniziativa pubblica – circostanza peraltro mai allegata dai convenuti;
f. in ogni caso, non sono ravvisabili gli ulteriori requisiti idonei a sussumere il piano particolareggiato de quo tra quelli rientranti nella deroga ex art. 9, ultimo comma,
ultimo periodo, del D.M. 1444/1966, non prevedendo il medesimo la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati”, i tempi di realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione, nonché
non rinvenendosi tavole plano-volumetriche relative ad un gruppo di edifici tra i quali sia ricompreso quello dei convenuti;
non è sufficiente a tal uopo, infatti, (con specifico riguardo all'ultimo profilo menzionato) che l'edificio oggetto di causa sia riportato nella “scheda di rilevamento dell'unità edilizia” (doc. 11 comparsa di risposta), in cui il Comune si
è limitato a fotografare la situazione dei singoli immobili del centro storico di
Nuoro, sui piani storico (epoca di costruzione), dello stato di fatto (a titolo esemplificativo, la superficie, il volume, il numero di piani), urbanistico, catastale e della destinazione d'uso;
g. in questo quadro – ribadita l'irrilevanza di tutte le questioni afferenti alla conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Nuoro – deve quindi concludersi che, riguardo all'immobile dei convenuti, le norme di attuazione del suddetto Piano Particolareggiato – in particolare, l'invocato art. 12.6 – non sono sussumibili nell'alveo dell'art. 2 bis, comma 1 ter del D.P.R.
380/2011, né dell'ultimo comma, ultimo periodo, dell'art. 9 del D.M. 1444/1968,
con conseguente inidoneità a derogare al disposto del comma 1, lett. a) della medesima disposizione;
18 h. poiché, quindi, la sopraelevazione realizzata da e CP_1 Parte_2
ha comportato la variazione (in aumento) di sagoma rispetto al
[...]
fabbricato preesistente, i convenuti debbono quindi essere condannati alla demolizione della nuova opera.
11. L'istanza ex art. 614 bis c.p.c., formulata dagli attori deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono:
a. ai sensi della suddetta disposizione (nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame, ossia quello precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), “Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di
somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della
somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della
natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile”;
b. occorre anzitutto osservare che il riconoscimento dell'invocata misura di coercizione indiretta non appare manifestamente iniquo, tenuto conto che,
nonostante l'introduzione del procedimento ante causam di denuncia di nuova opera, i convenuti hanno proseguito nella realizzazione dei lavori edilizi intrapresi,
appalesandosi irrilevante come nella fase cautelare monocratica la domanda
19 formulata dalle odierne attrici sia stata respinta;
c. considerati i tempi necessari per demolire il manufatto realizzato in violazione delle distanze legali, si appalesa ragionevole differire l'efficacia della misura de
qua allo spirare del novantesimo giorno dalla notificazione dell'odierna sentenza;
d. riguardo al quantum, tenuto conto dei criteri indicati dal comma 2 della suddetta disposizione – e, in particolare, del valore indeterminabile della controversia,
nonché del fatto che la attrici (le quali non hanno proposto una domanda risarcitoria) non hanno indicato alcuno specifico pregiudizio eventualmente derivante dall'omessa o tardiva demolizione – si ritiene congruo determinarlo in
15,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, dopo la scadenza del termine menzionato nel punto che precede.
12. La domanda riconvenzionale con cui e hanno chiesto CP_1 Controparte_2
“accertare e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalle ricorrenti e meglio
indicati al punto 2 dell'espositiva e nella relazione prodotta quale documento n. 23 sono
abusivi e/o illegittimi perché posti in essere in violazione degli elaborati progettuali e/o
delle distanze e delle prescrizioni di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di
Nuoro e/o delle distanze di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa”
deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono:
a. nel suddetto punto 2 dell'espositiva della comparsa di risposta, i convenuti hanno sostenuto l'illegittimità delle seguenti opere:
“a) nel rifacimento dell'intonaco esterno ove ampie porzioni di muratura in pietra
sono state lasciate faccia a vista, difformemente a quanto previsto in progetto e in
assenza di specifica autorizzazione paesaggistica;
b) il cornicione della copertura e la sommità del parapetto della parte più bassa
sono realizzati con la posa in opera di tegole ed elementi in laterizio, senza che sia
20 stato rilasciato alcun permesso all'uopo e senza alcun parere dell'ufficio Tutela
del Paesaggio, come da fotografie allegate alla relazione prodotta al n. 23;
c) all'interno della corte sono realizzati un volume non è previsto nella DIA
rilasciata e, quindi, non autorizzato e una pensilina a protezione dell'ingresso
all'abitazione, anch'essa non autorizzata come da Fotografia n. 4 allegata alla
relazione prodotta al n. 23;
d) il balcone interno fronteggiante parte della proprietà dei resistenti non è
conforme all'elaborato progettuale e non è conforme all'art. 9 del Regolamento
Edilizio del Comune di Nuoro;
e) le aperture hanno dimensioni e posizione diverse da quanto autorizzato;
f) la copertura del fabbricato è stata realizzata adottando quale soluzione per il
cornicione, la posa in opera di diversi strati di tegole sfalsate sia lateralmente che
in profondità e di elementi in granito, non previste in progetto e in carenza di
apposita autorizzazione paesaggistica;
g) i blocchi in granito a contorno delle aperture comportano l'adozione di una
soluzione decorativa non prevista in progetto (fatta salva la finestra al primo
piano che affaccia sua piazzetta Ortobene);
h) aumento dell'altezza dell'edificio e conseguente aumento della volumetria
realizzata. E invero, dall'esame delle fotografie n. 1 e al n. 2 raffiguranti il
prospetto sulla piazzetta Ortobene prima e dopo i lavori e allegate alla relazione
prod. n. 23, si può rilevare che l'edifico presenta due distinte linee di gronda.
Nella fotografia n. 1, prima dei lavori, la linea di gronda inferiore aveva una
quota più bassa rispetto alla base della finestra al piano primo sul lato sinistro
dell'abitazione della signora . Sempre prima dei lavori, la Parte_1
linea di gronda superiore aveva una quota pari a quella della metà della stessa
21 finestra. Dopo i lavori (fotografia n. 2), la prima linea di gronda supera la quota
della base della finestra presa a riferimento, mentre la linea di gronda più alta è a
una quota pari, se non superiore, a quella del lato superiore dell'apertura presa a
riferimento”.
b. occorre preliminarmente osservare che, per le ragioni già esposte nel punto 10.1-d che precede, si appalesa ininfluente l'eventuale violazione degli elaborati progettuali o di qualsivoglia titolo edilizio di cui si siano eventualmente rese responsabili e – trattandosi di Parte_1 Parte_2
questioni in relazione alle quali i convenuti, proprietari dell'immobile antistante i fabbricati delle attrici, sono carenti della titolarità di qualsivoglia diritto o posizione giuridica tutelata dall'ordinamento – a ciò conseguendo l'infondatezza delle doglianze elencate nei punti a-b-c-e-f-g che precedono;
c. quanto ai punti d-h, si osserva, rispettivamente:
i. in relazione al balcone, la pretesa è fondata poiché:
o come evidenziato dal CTU nella relazione peritale redatta nella fase sommaria, “L'art. 9 comma 1 lett. b) del Regolamento Edilizio del
Comune di Nuoro prescrive “Sui fronti delle costruzioni è ammessa
la creazione di sporgenze per cornicioni, balconi e pensiline, che
occupino anche l'intero fronte, purché siano osservate le seguenti
limitazioni: …b) Sui fronti prospicienti le proprietà private le parti
aggettanti non dovranno superare un quinto della distanza del
fronte dal confine di proprietà, salvo particolari disposizioni
previste dalle norme di attuazione dei Piani Attuativi. La distanza
dal confine di proprietà, misurata in sede di sopralluogo, risulta
pari a 3,64 m al filo interno ed il balcone ha una profondità pari ad
22 1,00 m. Secondo le indicazioni del regolamento il balcone avrebbe
dovuto avere una sporgenza pari a 1/5 di 3,64 m ovvero circa 0,728
e pertanto eccede rispetto al “quinto” di 0.272 m.” e, pertanto “Il
balcone interno fronteggiante parte della proprietà dei resistenti
non è conforme all'art. 9 del Regolamento Edilizio del Comune di
Nuoro” (pagine 11-12 elaborato peritale);
o le attrici non hanno fornito idonea dimostrazione dell'eccepita usucapione ventennale del diritto di mantenere la servitù a distanza inferiore a quella legale, considerato come il testimone interrogato in proposito, arch. , all'udienza dell'11.1.2024 ha Parte_3
riferito che la fotografia raffigurante detto balcone (doc. 78 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrici), “è stata
scattata prima del mio intervento, almeno dieci anni fa se non
ricordo male, forse anche di più, si tratta dell'ultimo intervento che
ho fatto prima di andare in pensione;
preciso che sono andato in
pensione cinque o sei anni fa”, precisando inoltre come
“l'intervento edilizio di cui ho parlato l'ho fatto un po' di tempo
prima rispetto al pensionamento, i lavori erano iniziati poco tempo
dopo il rilascio della concessione edilizia, i lavori sono andati
avanti per circa un anno e mezzo”, concessione edilizia n.18 del
5.6.2016 (doc. 51 della seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. convenuti);
non vi è quindi prova che lo stato dei luoghi raffigurato nella sopra menzionata fotografia prodotta dalle attrici sia tale da almeno un ventennio;
23 ii.
detto balcone dovrà pertanto essere arretrato nella misura indicata dal CTU al fine dell'osservanza delle distanze legali;
in riferimento all'aumento di altezza dell'edificio, la domanda deve invece essere respinta, poiché:
o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini del
computo delle distanze, nell'ipotesi di ristrutturazione con
sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo
edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma
quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde
piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del
sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non
altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume
tecnico non rilevante (Sez. 2, n. 11049, 27/05/2016, Rv. 639946).
Ed ancora, puntualmente, in materia di distanze legali tra edifici,
la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione
e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un
aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani
sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della
copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in
concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche
ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni
meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal
calcolo delle distanze legali (Sez. 2, n. 20786, 25/09/2006, Rv.
592151; conf. Cass. n. 14932/2008)” (Cass. n. 18181/2023,
pronuncia nella quale la Suprema Corte ha confermato la
24 valutazione del giudice del merito in ordine all'insussistenza della violazione in materia di distanze legali, fondata sull'esclusione dell'aumento di volumetria “essendosi riscontrato un lievissimo
aumento d'altezza al colmo, dovuto a ragioni tecniche, dipendenti
dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione”);
o in disparte la considerazione che i convenuti si sono espressamente riferiti alla linea di gronda (non già la linea di colmo), nell'udienza dell'11.1.2024, l'arch. ha riferito che “Noi abbiamo Pt_3
mantenuto l'area di sedime che esisteva, l'edifico aveva il solaio in
legno, mentre il tetto in eternit, abbiamo fatto il solaio e la
copertura in laterizio, in base alla normativa sul risparmio
energetico, abbiamo fatto una coibentazione di circa dieci
centimetri, che si è aggiunta allo spessore del solaio;
abbiamo
demolito le parti ammalorate, fatte di pietrame scampolo e fango;
l'altezza dell'edificio è aumentata con il solaio, che tuttavia è
aperto e non più calpestabile, si tratta di volume tecnico,
addirittura c'era stata una riduzione della superficie utile del
manufatto”, lavorazioni che trovano conferma nella relazione redatta dal medesimo testimone il 26.2.2015 a corredo del progetto per la ristrutturazione dell'abitazione ; Parte_1
o deve quindi concludersi che l'aumento di altezza dovuto alla coibentazione del tetto non rileva ai fini dalla violazione delle distanze legali, non rendendosi necessario alcun accertamento peritale in proposito;
d. in ordine, infine, “ai due manufatti realizzati in murata all'interno del cortile delle
25 ricorrenti e visibili dalla stessa foto prodotta da controparte ed esibita ai
convenuti in sede di interrogatorio formale”, trattasi di allegazione tardiva,
siccome proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
13. La domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da e CP_1 CP_2
deve essere respinta, laddove, in relazione all'unica violazione delle distanze legali
[...]
ascrivibile alle attrici – in ordine al suddetto balcone – i convenuti non hanno allegato alcuna specifica circostanza in ordine ai danni subiti, pregiudizio che peraltro deve recisamente escludersi in ragione dell'irrisoria eccedenza di 0,272 metri della sporgenza del balcone rispetto alla distanza dal confine prescritta dal sopracitato Regolamento
Edilizio.
14. Riguardo alle spese processuali, occorre osservare quanto segue:
a. sebbene la presente causa non abbia natura possessoria – difettando quindi una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 703, comma 4, c.p.c. quale anello di congiunzione tra la fase sommaria e quella di merito – il presente giudizio di merito costituisce la prosecuzione del procedimento ante causam per denuncia di nuova opera (e della successiva fase collegiale di reclamo) radicato da Parte_1
e al fine di ottenere la sospensione dei lavori di
[...] Parte_2
sopraelevazione oggetto di causa, come peraltro si evince chiaramente dal comma
2 dell'art. 1171 c.c. (“L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto,
può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla
sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino
infondate nella decisione del merito;
nel secondo caso, per la demolizione o
riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il
denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa
26 continuazione”);
da tale assunto deriva necessariamente che debba essere adottato un criterio di regolamentazione unitario – basato sull'esito complessivo della causa – non potendosi predicare una valutazione parcellizzata per ogni singola fase;
b. ciò premesso, in relazione a tutte le fasi (cautelare monocratica, reclamo e presente giudizio di merito) deve essere applicato il criterio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porre a carico dei convenuti la metà delle spese processuali e compensare la metà residua, considerati:
i. l'insegnamento secondo cui “al fine di individuare la parte "maggiormente
soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente
accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate),
cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui
domanda accolta sia di minor valore” (Cass. n. 17577/2024, n.
31444/2023);
ii. il fatto che, nell'economia complessiva della cauas, è evidente il maggior valore della sopraelevazione realizzata dai convenuti (da demolire interamente), rispetto al balcone edificato dalle attrici (da arretrare di 0,272
metri);
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (nelle fasi cautelari, monocratica e collegiale,
trovano applicazione le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022,
normativa la cui operatività presuppone lo svolgimento di attività difensive di parte successive dopo il 23.10.2022) per le cause di valore indeterminabile,
secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
27 D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023), rispettivamente:
i. quanto alla fase cautelare monocratica (proc. n. R.G. 813/2020), in particolare:
o senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale,
nella quale le parti si sono limitate a ribadire quanto sostenuto nei loro precedenti scritti difensivi e in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale;
ii. in relazione al procedimento di reclamo (n. R.G. 1394/2021), applicando i medesimi criteri della fase monocratica, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata ivi svolta alcuna attività
processuale rientrante tra quelle menzionate dall'art. 4, comma 5, lett. c)
del D.M. 55/2014 (né analoghe);
iii. riguardo al presente giudizio:
o senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'assunzione delle prove orali (due capitoli, sia per l'interrogatorio formale dei
28 convenuti, sia per l'unico testimone citato) in una sola udienza;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale,
poiché nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice si è limitata ad insistere nelle ragioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi;
iv. senza il riconoscimento dell'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2,
del suddetto D.M. per la difesa, sia in favore, sia nei confronti di più
soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate nell'interesse delle attrici ed avverso i due convenuti.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento nunciatorio n. R.G. 813/2020 di questo Tribunale – liquidate con decreto reso il 20.10.2021 in complessivi 1.559,39 euro a titolo di onorari e spese – debbono essere poste a carico di entrambe le parti per la quota di metà ciascuna, laddove le operazioni peritali hanno consentito di accertare le violazioni delle distanze legali commesse da entrambe le parti.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e a demolire la sopraelevazione CP_1 Controparte_2
realizzata nell'immobile di loro proprietà (censito nel N.C.E.U. del Comune di
Nuoro al foglio 45, particella 1116, sub. 3, già particella 1116, sub. 1-2) ed oggetto della pratica edilizia D.U.A. n. 94446-2019, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
29 b. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 15,00 euro la somma dovuta dai convenuti alle attrici per ogni giorno di ritardo per l'ultimazione della demolizione, con decorrenza dalla scadenza del termine di novanta giorni indicato nel punto che precede;
c. condanna e ad arretrare di 0,272 metri Parte_1 Parte_2
il balcone raffigurato nella fotografia (n. 11) a pagina 11 della relazione tecnica depositata il 3.7.2021 nel procedimento n. R.G. 813/2020 di questo Tribunale;
d. rigetta le altre domande riconvenzionali formulate da e CP_1
; Controparte_2
e. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
procedimento n. R.G. 813/2020, con compensazione della metà residua, così
liquidate:
€ 1.690,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 810,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.890,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 572,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.248,50 totali;
€ 2.624,25 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
procedimento di reclamo n. R.G. 1397/2021, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.690,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 810,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 572,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 147,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
30 € 3.246,50 totali;
€ 1.623,25 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
g. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, con compensazione della metà residua, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 10,38 per spese di notifica;
€ 5.556,88 totali;
€ 2.778,44 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
h. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento nunciatorio n. R.G. 813/2020 di questo
Tribunale – liquidate con decreto reso il 20.10.2021 in complessivi 1.559,39 euro a titolo di onorari e spese – siano poste a carico di entrambe le parti per la quota di metà ciascuna.
Nuoro, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 943 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Francesco PIRARI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliate a Nuoro, via Lamarmora n. 115, presso C.F._3
lo studio del difensore;
attrici
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Milena PATTERI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Deffenu n. 45, presso lo C.F._6
studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.9.2024):
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa,
A.- Dichiarare tenuti e condannare e a demolire le opere CP_1 Controparte_2 recentemente edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle ricorrenti, come meglio esposto in narrativa;
B.- dichiarare tenuti e condannare e al pagamento di una CP_1 Controparte_2 penale per il ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto che precede, nella misura di € 500,00 per ogni settimana di ritardo o per la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C.- respingere le domande riconvenzionali avversarie;
D.- condannare e alla rifusione delle spese legali del CP_1 Controparte_2 presente procedimento nonché del procedimento nunciatorio e del relativo reclamo, iscritti rispettivamente ai nn. 813/2020 e 1394/2021 r.g. Trib. Nuoro, e porre le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti”. Nell'interesse dei convenuti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.9.2024):
“si insiste - anche alla luce delle dichiarazioni rese dal dottor con la richiesta di Per_1 assunzione della testimonianza del dottore e per l'ammissione della CTU Testimone_1 ritualmente dedotta con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 183 n.
2.
Peraltro e nella denegata ipotesi di rigetto delle ridette istanze istruttorie, nel ribadire che questa difesa non accetta il contradditorio sulle domande nuove e/o inammissibili delle attrici, si confermano le seguenti conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 30 dicembre 2022:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria domanda,
1) rigettare, per tutte le ragioni di cui all'espositiva, la richiesta di condanna dei signori
e alla demolizione delle opere recentemente CP_1 Controparte_2
edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle ricorrenti;
2) rigettare, per tutte le ragioni di cui all'espositiva, la richiesta di condanna dei signori
e al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione CP_1 Controparte_2 della condanna;
3) in via riconvenzionale:
a) accertare e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalle ricorrenti e meglio indicati al punto 2 dell'espositiva e nella relazione prodotta quale documento n. 23 sono abusivi e/o illegittimi perché posti in essere in violazione degli elaborati progettuali e/o delle distanze e delle prescrizioni di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Nuoro e/o delle distanze di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa;
2 b) condannare, per l'effetto, le ricorrenti in solido tra loro e/o ciascuna in proporzione alla propria responsabilità e/o titolarità dei denunciati manufatti, alla demolizione e/o rimozione degli stessi oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa;
4)con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, del procedimento nunciatorio e del relativo reclamo di cui ai giudizi iscritti ai numeri 813/2020 e 1394/2021 R.G. del
Tribunale di Nuoro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.9.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
a. esse ricorrenti erano proprietarie ed al possesso dei fabbricati siti a Nuoro – censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 45, Particelle 1088 e 5011 (derivate,
rispettivamente, dalle particelle 1087 e 1008 sub. 1), ai quali si accedeva dalla via
Grazia Deledda n. 22, attraverso un passaggio comune;
b. a sud di tali fabbricati, separato da un'area cortilizia, vi era l'immobile di proprietà
di e – censito nel N.C.E.U. di Nuoro al foglio CP_1 Controparte_2
45, particella 1116, sub. 3 (derivata dalla precedente, dai sub. 1 e sub. 2 della predetta particella), al quale si accedeva dalla via Grazia Deledda n. 14 e n. 16;
c. nel corso del 2020 i convenuti avevano intrapreso dei lavori edilizi sul loro immobile, consistenti, tra l'altro, nell'avanzamento dell'estradosso di una parte del muro perimetrale frontistante al fabbricato di esse ricorrenti e nella sopraelevazione della costruzione di diversi metri;
d. sul presupposto che tali nuove costruzioni violassero la normativa in materia di distanze tra edifici:
i. il 28.8.2020 avevano radicato dinanzi a questo Tribunale procedimento per denuncia di nuova opera (n. R.G. 813/2020) – al fine di ottenere la sospensione dei suddetti lavori, mentre i convenuti avevano opposto la legittimità di questi ultimi, in virtù del D.L. n. 32/2019 (convertito con
3 Legge n. 55/2019) e D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) –
definito con ordinanza, pronunciata il 20.11.2022, di rigetto della domanda cautelare e di condanna di esse ricorrenti al rimborso delle spese processuali (in base alla consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata);
ii. all'esito reclamo proposto avverso il suddetto provvedimento cautelare,
con ordinanza pronunciata il 20.5.2022 il Tribunale in composizione collegiale (proc. n. R.G. 1394/2021) aveva dichiarato cessata la materia del contendere (stante l'ultimazione, nelle more, dei lavori di costruzione riguardo alla sagoma esterna ed allo sviluppo in altezza), compensando le spese di entrambe le fasi, sul rilievo dell'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa;
e. a loro dire:
i. i due immobili erano siti nel centro storico del Comune di Nuoro (Zona
Territoriale Omogenea A) e, pertanto, l'avanzamento dell'estradosso di una parte della parete nord e la creazione di un nuovo volume comportavano la violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M. 1444/1968;
ii. le novità introdotte dal D.L. n. 32/2019 e dal D.L. n. 76/2020, influenti unicamente sulla regolarità amministrativa delle nuove costruzioni, non erano invece idonee a sanare l'inosservanza delle distanze legali;
iii. era inoltre irrilevante l'eventuale irregolarità del balcone realizzato da esse ricorrenti, considerato chre la causa aveva ad oggetto la violazione delle distanze tra le pareti dei due immobili ai sensi del suddetto D.M., non già
dei tre metri previsti dall'art. 873 c.c.
Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti alla demolizione delle nuove opere ed a ripristinare il preesistente stato dei luoghi (con
4 contestuale fissazione di una somma, pari a 500,00 euro (o nella differente misura stabilita dal Tribunale) per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza), nonché al rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alle fasi cautelari, monocratica e di reclamo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.12.2022, e CP_1
si sono così difesi: Controparte_2
a. hanno contestato la fondatezza delle domande formulate dalle ricorrenti,
sostenendo quanto segue:
i. l'art. 2 bis, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dall'art. 5,
comma 1, della Legge n. 55/2019 e dall'art. 10, comma 1, lett. a della
Legge n. 120/2020 aveva rimosso il vincolo di medesimezza del sedime e di sagoma per i lavori di demolizione e ricostruzione anche nel centro storico, sempreché ricompresi “nell'ambito di piani urbanistici di recupero
e di riqualificazione particolareggiati”, come il Piano Particolareggiato
adottato dal il 30.7.2001, quest'ultimo ritenuto conforme Controparte_3
alle N.T.A. del P.P.R., come da Determinazione n. 2311/DG
dell'8.10.2008;
ii. in virtù dell'art. 12.6 delle N.T.A del suddetto Piano Particolareggiato la distanza per gli interventi relativi a nuove costruzioni, in ipotesi di impossibilità di costruire in aderenza, era stata fissata in tre metri lineari;
iii. la nuova costruzione era stata “realizzata con identità di sedime e sul
confine nel rispetto delle prescrizioni progettuali e delle disposizioni
vigenti in materia di distanze come sopra indicate ed espressamente
richiamate a pag. 8 della CTU”, considerato che le pareti dei due edifici erano distanti 3,75 metri lineari;
5 iv.
v.
vi.
erano state le ricorrenti, invero, ad intraprendere e realizzare opere illegittime – “aumenti di volume non consentiti (come rilevabile ictu oculi
dall'esame delle foto prod. n. 20 e 21), illegittimo prolungamento del
balcone, realizzazioni di pensile a copertura non indicate nell'elaborato
progettuale e altre opere riguardanti, tra le altre cose, un edificio
classificato come "Storico" (vedasi la scheda di rilevazione prod. n. 27) e
che, quindi, a sensi dell'articolo 167 comma 4 lettera del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, necessitavano di apposita
autorizzazione paesaggistica, autorizzazione non rilasciata e non rinvenuta
in occasione dell'accesso agli atti” – siccome “poste in essere in
violazione degli elaborati progettuali e/o delle distanze e delle prescrizioni
di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Nuoro e/o delle distanze
di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa”;
non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis
c.p.c., sia perché eccessiva nel quantum, sia in quanto l'eventuale condanna di essi convenuti avrebbe reso necessario il previo ottenimento delle autorizzazioni per la demolizione;
non era fondata la pretesa di rifusione delle spese delle fasi cautelari monocratica e collegiale, la prima perché radicata dopo l'entrata in vigore della normativa richiamata nel punto a-i che precede, la seconda perché in sede di reclamo le odierne ricorrenti non avevano chiesto la riforma dell'ordinanza gravata, considerato peraltro che, all'esito della consulenza tecnica espletata, era emersa l'insussistenza delle violazioni lamentate dalle germane;
Pt_1
6 b. hanno quindi concluso domandando il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti e, in via riconvenzionale la condanna dei convenuti a demolire o rimuovere le opere abusivamente realizzate nei loro immobili.
3. Con ordinanza pronunciata l'11.1.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.1.2023) il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
4. Nell'udienza del 21.2.2023 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dai convenuti (relativa al tardivo deposito telematico delle relazioni tecniche dell'arch. e del geom. CP_4
, nonché la prova per testimoni dedotta da questi ultimi, mentre ha ammesso la CP_5
prova per interrogatorio formale e per testimoni chiesta dalle attrici (su entrambi i capitoli formulati).
8. Con ordinanza pronunciata il 12.1.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.1.2024, nella quale i convenuti avevano reso l'interrogatorio formale ed era stato esaminato il testimone di parte attrice ) il giudice ha fissato l'udienza del Parte_3
7.3.2024 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita all'1.10.2024).
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle
7 rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il
2.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda con cui e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
condanna “di e “a demolire le opere recentemente CP_1 Controparte_2
edificate e a ripristinare le distanze preesistenti tra il loro edificio e quello delle
ricorrenti, come meglio esposto in narrativa” deve essere accolta.
10.1 Al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione, è opportuna una premessa sul quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le questioni controverse tra le parti.
a. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1, del Decreto interministeriale n. 1444/1968
(avente ad oggetto “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n.
765 del 1967”) , “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale”, limite derogabile nella sola ipotesi di
“gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
8 convenzionate con previsioni planovolumetriche” (ultimo comma della predetta disposizione).
In subiecta materia, la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che il menzionato comma 1, “traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41
quinquies l. n. 1150 del 1942 e prescrivendo, per la “zona A”, quanto alle
operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le
distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti –, rappresenta una disciplina integrativa dell'art. 873
c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicché, sia in
caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l'art. 9 citato, sia in
presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il
giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873,
mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i
limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o
all'integrale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista
alcun preesistente volume (Sez. 2 - , Sentenza n. 1616 del 23/01/2018, Rv. 647082
- 01)” (Cass. n. 19405/2024), nonché come, riguardo al rapporto con il predetto ultimo comma, “La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti
urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento
ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e sia fondata su previsioni
planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i
rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate
come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del
1968)” (Cass. n. 1818/2024).
b. In ordine al concetto di sopraelevazione, è consolidato l'insegnamento secondo cui
9 quest'ultima “costituisce nuova costruzione soggetta ai limiti inderogabili di
densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall'art. 9, comma 2, del d.m. 2
aprile 1968, n. 1444, (emanato su delega dell'art. 41- quinquies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 - c.d. legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765) limiti che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei
regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, e
trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono
considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale
divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici
interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non
possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati.
(Sez. 2 - , Sentenza n. 3739 del 15/02/2018, Rv. 647800 - 02)” (Cass. n.
21678/2024, n. 7595/2024).
c. Non si trascura come il D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) sia stato oggetto di recenti modifiche quali:
i. l'introduzione del comma 1 ter dell'art. 2 bis (ad opera del D.L. n.
32/2019), ai sensi del quale “In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del
lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini
del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente
10 preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico
e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di
riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”;
ii. la riformulazione dell'art. 3, lett. d (ad opera della Legge n. 120/2020), i cui periodi terzo e quarto dispongono come “Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per
l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di
impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
d. Riguardo alla portata di tali interventi legislativi, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia evidenziato che “Con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli
interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e
ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti, il
sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
11 l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con
possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente
diverso dal preesistente. Quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti
comunali lo consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per
interventi di rigenerazione urbana”, flessibilità derogatoria che, tuttavia, “non è
ammessa né per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite
dalle leggi regionali) così come nei “centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione
ed il ripristino degli edifici crollati o demoliti deve mantenersi fedele all'esistente,
ossia deve rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza
possibilità di incrementi volumetrici (Sez. 2, n. 12751 dell'11 maggio 2023)”
(Cass. n. 5465/2025, n. 29314/2024, la quale ha inoltre specificato come “In tutti i
casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla
qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato,
ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando
questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore
da quelle attualmente previste”).
Permane, quindi, “il vincolo di inedificabilità assoluta, conseguente
all'inserimento del fabbricato in “zona A” (centro storico) e ciò a prescindere dal
disposto dell'art.
2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a
seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n.
76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono
rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere con ampliamenti fuori
12 sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,
definizione che, in ogni caso, postula che l'intervento sia realizzato nel rispetto
delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al
momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20428 del 24/06/2022)”, con l'unica eccezione dell'inserimento di detti interventi
“nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti
di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli
enti preposti alla tutela” (la già menzionata Cass. n. 19405/2024).
Quanto alle interferenze tra normativa statale e regionale, deve precisarsi che,
come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 46/2014, avente ad oggetto l'art. 2 della L.R. n. 4/2009, “lo statuto assegna alla Regione, in virtù
della "clausola di maggior favore", dettata dall'art. 10 I. cost. n. 3 del 2001, una
potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'"edilizia ed
urbanistica"; ha riconosciuto che il "sistema della pianificazione", come
"principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica" ed espressione degli
"interessi nazionali", non può ritenersi assoluto ed è censurabile laddove si
investano profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in
particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia
dell'"ordinamento civile"”, a ciò conseguendo che “Nel delimitare i rispettivi
ambiti di competenza — statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente
in materia di «governo del territorio» — il punto di equilibrio deve essere
individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di
particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-
quinquies I. 17 agosto 1942, n. 1150” (Cass. n. 9804/2024).
13 La deroga prevista dal secondo periodo di tale comma riguarda, tuttavia, le sole
“distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo
piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima
lottizzazione convenzionata” (SS.UU. n. 1486/1997), che si riferisca ad una “intera
zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico
generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella
medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di
edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a
tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia
inserito nel contesto di un isolato già edificato” (Cass. n. 236/2024).
Occorre infine considerare che “La rilevanza giuridica della licenza o
concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e
privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati
dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia,
nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti
dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della
concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere
costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la
violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici
locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della
concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni
normative sopraindicate (Sez. 2, n. 12405, 28/5/2007, Rv. 597809; conf., da
ultimo, n. 29166/2021; ma già, Cass. nn. 2230/1985, 3878/2007, 13109/1992,
6038/2000)” (Cass. n. 1818/2024).
14 10.2 Applicando al caso in esame la disciplina di settore, interpretata alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione – considerate le allegazioni delle parti, la documentazione prodotta, l'istruttoria orale e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase cautelare monocratica – deve pervenirsi a conclusioni differenti rispetto a quelle poste a fondamento dell'ordinanza pronunciata il 20.11.2021
(proc. n. R.G. 813/2020), sui seguenti rilievi:
a. gli immobili oggetto di causa sono siti nel centro storico di Nuoro, zona A del
P.U.C. (sottozona A1/1, ricomprendente “gli edifici di più antica formazione e la
maglia urbanistica caratterizzanti il nucleo originario di Nuoro”, come si apprende dall'art. 8 delle norme tecniche di attuazione di quest'ultimo, doc. 18
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e sub-zona F del Piano Particolareggiato del Centro
Storico Z.T.O A;
b. è incontestato tra le parti, oltre che evincibile dalle fotografie allegate dalle medesime ed ai rilievi effettuati dal CTU (pagine 6-7 della relazione peritale),
come la nuova costruzione realizzata dai convenuti – all'esito della sopraelevazione dell'unità del piano terra, con parziale demolizione e ricostruzione di un volume posto nella corte interna – presenti identità di sedime,
ma non di sagoma, rispetto al fabbricato preesistente;
c. nella loro comparsa di risposta, e hanno CP_1 Controparte_2
affermato che detto Piano Particolareggiato, relativo al centro storico del Comune
di Nuoro, “approvato con deliberazione n. 31 dal C.C. in data 30/07/2001, risulta
conforme agli art. 51, 52, 53 delle N.T.A. del PPR” (come da prod. n. 9, 10, 11,
12, 13 e 14). Nello specifico, le prod. n. 11 e quella n. 15, evidenziano che per il
Centro Storico della cittadina di Nuoro non solo esiste un Piano
Particolareggiato ma anche una “scheda di rilevamento delle singole unità
15 edilizie” costituita da ben 637 pagine con allegato corredo fotografico specifico
per ciascun edificio e, in particolare, per il fabbricato di proprietà dei coniugi
convenuti (individuabile nelle pagine da 100 a 103) e delle ricorrenti (individuato
nelle pagine da 96 a pagina 99)”, sostenendo che “la nuova normativa consente
anche nei centri storici l'ampliamento volumetrico e la modifica della sagoma
“nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati”;
d. nonostante l'astratta condivisibilità dell'argomento da ultimo citato, il caso in esame non è sussumibile nella fattispecie astratta allegata dai convenuti, la quale trova smentita proprio nella relazione generale allegata al Piano Particolareggiato
del 10.3.1989 (doc. 9 comparsa di risposta);
in detto documento, premesso che l'elaborazione del piano era stata effettuata in base a tre filoni d'indagine (ossia le analisi storico-morfologica del tessuto urbano, delle unità edilizie e socio-economica della popolazione insediata, pagine da 7 a 17), sono menzionati i criteri generali di pianificazione relativi al centro storico di Nuoro, tra cui, a titolo esemplificativo, la sottoposizione a “vincoli di
conservazione, graduati sulla base della qualità, gli edifici che costituiscono,
nelle diverse epoche, segno vitale della civiltà urbana di Nuoro” (pag. 19),
nonché l'ipotizzata “possibilità di sostituire gli edifici esistenti costruiti nel
dopoguerra con edifici nuovi, con volumetrie controllate dei P.P., e comunque
non superiori ai tre piani fuori terra” (pag. 21);
tali espressioni – le quali, prima facie, potrebbero indurre a qualificare detto
Piano Particolareggiato come di recupero e riqualificazione – recedono tuttavia di fronte al contenuto delle pagine 24-25 del paragrafo 3.1. (intitolato “Le modalità
d'intervento”), ove sono indicati i mutati presupposti legittimanti il ricorso ad
16 interventi di piano di recupero di iniziativa pubblica (la quale “è stata ristretta, nei
PP, a quei casi in cui l'esigenza di recupero è motivata da stati di necessità
(grave degrado edilizio;
qualità tipologica dei manufatti da recuperare) o dalla
volontà di intervenire con opere a totale o parziale iniziativa pubblica”),
quest'ultimo “redatto su iniziativa comunale, e tende a definire, oltre alle zone da
acquisire per pubblica necessità, i comparti di iniziativa privata che vengono
realizzati su base convenzionata dai proprietari”, con la precisazione che “A
questo gruppo appartengono i piani di recupero del Largo Su Parte_4
Cuzzone; via Chironi e via Montebello. (allegato D)”, mentre i piani di recupero di iniziativa privata “al pari di quella di iniziativa pubblica, hanno la facoltà di
proporre un insieme sistematico di interventi che tendano a sostituire lo esistente
tessuto con un altro parzialmente diverso, modificando anche il disegno dei lotti,
degli isolati, della rete stradale. Nelle relazioni dei singoli PP sono descritte le
caratteristiche previste per ogni piano di recupero elencato nell'allegato D”;
in conclusione, nelle considerazioni finali (paragrafo 4.), dopo avere indicato il numero accettabile di vani (1,5) per abitante ed auspicato miglioramenti della qualità edilizia e dell'ambiente urbano, si osserva che “Esistono tuttavia aree
circoscritte di degrado e di abbandono. Il Piano di Recupero di iniziativa
pubblica è lo strumento adatto per offrire un esempio attivo di politica
urbanistica nel settore del recupero edilizio e socio economico. La città di Nuoro
può inserirsi nel gruppo delle città che hanno nel recupero dell'esistente uno dei
settori non marginali della propria politica urbanistica”
e. è quindi evidente come (quantomeno) la porzione del centro storico di Nuoro ove sono ubicati gli immobili oggetto di causa non rientri nell'ambito di piani di recupero, sia perché al di fuori delle quattro zone elencato come interessate da
17 questi ultimi, sia perché difettano i presupposti indicati nella suddetta relazione generale – lo stato di necessità o la volontà di intervenire con opere a totale o parziale iniziativa pubblica – circostanza peraltro mai allegata dai convenuti;
f. in ogni caso, non sono ravvisabili gli ulteriori requisiti idonei a sussumere il piano particolareggiato de quo tra quelli rientranti nella deroga ex art. 9, ultimo comma,
ultimo periodo, del D.M. 1444/1966, non prevedendo il medesimo la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati”, i tempi di realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione, nonché
non rinvenendosi tavole plano-volumetriche relative ad un gruppo di edifici tra i quali sia ricompreso quello dei convenuti;
non è sufficiente a tal uopo, infatti, (con specifico riguardo all'ultimo profilo menzionato) che l'edificio oggetto di causa sia riportato nella “scheda di rilevamento dell'unità edilizia” (doc. 11 comparsa di risposta), in cui il Comune si
è limitato a fotografare la situazione dei singoli immobili del centro storico di
Nuoro, sui piani storico (epoca di costruzione), dello stato di fatto (a titolo esemplificativo, la superficie, il volume, il numero di piani), urbanistico, catastale e della destinazione d'uso;
g. in questo quadro – ribadita l'irrilevanza di tutte le questioni afferenti alla conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Nuoro – deve quindi concludersi che, riguardo all'immobile dei convenuti, le norme di attuazione del suddetto Piano Particolareggiato – in particolare, l'invocato art. 12.6 – non sono sussumibili nell'alveo dell'art. 2 bis, comma 1 ter del D.P.R.
380/2011, né dell'ultimo comma, ultimo periodo, dell'art. 9 del D.M. 1444/1968,
con conseguente inidoneità a derogare al disposto del comma 1, lett. a) della medesima disposizione;
18 h. poiché, quindi, la sopraelevazione realizzata da e CP_1 Parte_2
ha comportato la variazione (in aumento) di sagoma rispetto al
[...]
fabbricato preesistente, i convenuti debbono quindi essere condannati alla demolizione della nuova opera.
11. L'istanza ex art. 614 bis c.p.c., formulata dagli attori deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono:
a. ai sensi della suddetta disposizione (nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame, ossia quello precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), “Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di
somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della
somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della
natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile”;
b. occorre anzitutto osservare che il riconoscimento dell'invocata misura di coercizione indiretta non appare manifestamente iniquo, tenuto conto che,
nonostante l'introduzione del procedimento ante causam di denuncia di nuova opera, i convenuti hanno proseguito nella realizzazione dei lavori edilizi intrapresi,
appalesandosi irrilevante come nella fase cautelare monocratica la domanda
19 formulata dalle odierne attrici sia stata respinta;
c. considerati i tempi necessari per demolire il manufatto realizzato in violazione delle distanze legali, si appalesa ragionevole differire l'efficacia della misura de
qua allo spirare del novantesimo giorno dalla notificazione dell'odierna sentenza;
d. riguardo al quantum, tenuto conto dei criteri indicati dal comma 2 della suddetta disposizione – e, in particolare, del valore indeterminabile della controversia,
nonché del fatto che la attrici (le quali non hanno proposto una domanda risarcitoria) non hanno indicato alcuno specifico pregiudizio eventualmente derivante dall'omessa o tardiva demolizione – si ritiene congruo determinarlo in
15,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, dopo la scadenza del termine menzionato nel punto che precede.
12. La domanda riconvenzionale con cui e hanno chiesto CP_1 Controparte_2
“accertare e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalle ricorrenti e meglio
indicati al punto 2 dell'espositiva e nella relazione prodotta quale documento n. 23 sono
abusivi e/o illegittimi perché posti in essere in violazione degli elaborati progettuali e/o
delle distanze e delle prescrizioni di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di
Nuoro e/o delle distanze di cui alla normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa”
deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono:
a. nel suddetto punto 2 dell'espositiva della comparsa di risposta, i convenuti hanno sostenuto l'illegittimità delle seguenti opere:
“a) nel rifacimento dell'intonaco esterno ove ampie porzioni di muratura in pietra
sono state lasciate faccia a vista, difformemente a quanto previsto in progetto e in
assenza di specifica autorizzazione paesaggistica;
b) il cornicione della copertura e la sommità del parapetto della parte più bassa
sono realizzati con la posa in opera di tegole ed elementi in laterizio, senza che sia
20 stato rilasciato alcun permesso all'uopo e senza alcun parere dell'ufficio Tutela
del Paesaggio, come da fotografie allegate alla relazione prodotta al n. 23;
c) all'interno della corte sono realizzati un volume non è previsto nella DIA
rilasciata e, quindi, non autorizzato e una pensilina a protezione dell'ingresso
all'abitazione, anch'essa non autorizzata come da Fotografia n. 4 allegata alla
relazione prodotta al n. 23;
d) il balcone interno fronteggiante parte della proprietà dei resistenti non è
conforme all'elaborato progettuale e non è conforme all'art. 9 del Regolamento
Edilizio del Comune di Nuoro;
e) le aperture hanno dimensioni e posizione diverse da quanto autorizzato;
f) la copertura del fabbricato è stata realizzata adottando quale soluzione per il
cornicione, la posa in opera di diversi strati di tegole sfalsate sia lateralmente che
in profondità e di elementi in granito, non previste in progetto e in carenza di
apposita autorizzazione paesaggistica;
g) i blocchi in granito a contorno delle aperture comportano l'adozione di una
soluzione decorativa non prevista in progetto (fatta salva la finestra al primo
piano che affaccia sua piazzetta Ortobene);
h) aumento dell'altezza dell'edificio e conseguente aumento della volumetria
realizzata. E invero, dall'esame delle fotografie n. 1 e al n. 2 raffiguranti il
prospetto sulla piazzetta Ortobene prima e dopo i lavori e allegate alla relazione
prod. n. 23, si può rilevare che l'edifico presenta due distinte linee di gronda.
Nella fotografia n. 1, prima dei lavori, la linea di gronda inferiore aveva una
quota più bassa rispetto alla base della finestra al piano primo sul lato sinistro
dell'abitazione della signora . Sempre prima dei lavori, la Parte_1
linea di gronda superiore aveva una quota pari a quella della metà della stessa
21 finestra. Dopo i lavori (fotografia n. 2), la prima linea di gronda supera la quota
della base della finestra presa a riferimento, mentre la linea di gronda più alta è a
una quota pari, se non superiore, a quella del lato superiore dell'apertura presa a
riferimento”.
b. occorre preliminarmente osservare che, per le ragioni già esposte nel punto 10.1-d che precede, si appalesa ininfluente l'eventuale violazione degli elaborati progettuali o di qualsivoglia titolo edilizio di cui si siano eventualmente rese responsabili e – trattandosi di Parte_1 Parte_2
questioni in relazione alle quali i convenuti, proprietari dell'immobile antistante i fabbricati delle attrici, sono carenti della titolarità di qualsivoglia diritto o posizione giuridica tutelata dall'ordinamento – a ciò conseguendo l'infondatezza delle doglianze elencate nei punti a-b-c-e-f-g che precedono;
c. quanto ai punti d-h, si osserva, rispettivamente:
i. in relazione al balcone, la pretesa è fondata poiché:
o come evidenziato dal CTU nella relazione peritale redatta nella fase sommaria, “L'art. 9 comma 1 lett. b) del Regolamento Edilizio del
Comune di Nuoro prescrive “Sui fronti delle costruzioni è ammessa
la creazione di sporgenze per cornicioni, balconi e pensiline, che
occupino anche l'intero fronte, purché siano osservate le seguenti
limitazioni: …b) Sui fronti prospicienti le proprietà private le parti
aggettanti non dovranno superare un quinto della distanza del
fronte dal confine di proprietà, salvo particolari disposizioni
previste dalle norme di attuazione dei Piani Attuativi. La distanza
dal confine di proprietà, misurata in sede di sopralluogo, risulta
pari a 3,64 m al filo interno ed il balcone ha una profondità pari ad
22 1,00 m. Secondo le indicazioni del regolamento il balcone avrebbe
dovuto avere una sporgenza pari a 1/5 di 3,64 m ovvero circa 0,728
e pertanto eccede rispetto al “quinto” di 0.272 m.” e, pertanto “Il
balcone interno fronteggiante parte della proprietà dei resistenti
non è conforme all'art. 9 del Regolamento Edilizio del Comune di
Nuoro” (pagine 11-12 elaborato peritale);
o le attrici non hanno fornito idonea dimostrazione dell'eccepita usucapione ventennale del diritto di mantenere la servitù a distanza inferiore a quella legale, considerato come il testimone interrogato in proposito, arch. , all'udienza dell'11.1.2024 ha Parte_3
riferito che la fotografia raffigurante detto balcone (doc. 78 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrici), “è stata
scattata prima del mio intervento, almeno dieci anni fa se non
ricordo male, forse anche di più, si tratta dell'ultimo intervento che
ho fatto prima di andare in pensione;
preciso che sono andato in
pensione cinque o sei anni fa”, precisando inoltre come
“l'intervento edilizio di cui ho parlato l'ho fatto un po' di tempo
prima rispetto al pensionamento, i lavori erano iniziati poco tempo
dopo il rilascio della concessione edilizia, i lavori sono andati
avanti per circa un anno e mezzo”, concessione edilizia n.18 del
5.6.2016 (doc. 51 della seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. convenuti);
non vi è quindi prova che lo stato dei luoghi raffigurato nella sopra menzionata fotografia prodotta dalle attrici sia tale da almeno un ventennio;
23 ii.
detto balcone dovrà pertanto essere arretrato nella misura indicata dal CTU al fine dell'osservanza delle distanze legali;
in riferimento all'aumento di altezza dell'edificio, la domanda deve invece essere respinta, poiché:
o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini del
computo delle distanze, nell'ipotesi di ristrutturazione con
sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo
edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma
quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde
piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del
sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non
altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume
tecnico non rilevante (Sez. 2, n. 11049, 27/05/2016, Rv. 639946).
Ed ancora, puntualmente, in materia di distanze legali tra edifici,
la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione
e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un
aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani
sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della
copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in
concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche
ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni
meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal
calcolo delle distanze legali (Sez. 2, n. 20786, 25/09/2006, Rv.
592151; conf. Cass. n. 14932/2008)” (Cass. n. 18181/2023,
pronuncia nella quale la Suprema Corte ha confermato la
24 valutazione del giudice del merito in ordine all'insussistenza della violazione in materia di distanze legali, fondata sull'esclusione dell'aumento di volumetria “essendosi riscontrato un lievissimo
aumento d'altezza al colmo, dovuto a ragioni tecniche, dipendenti
dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione”);
o in disparte la considerazione che i convenuti si sono espressamente riferiti alla linea di gronda (non già la linea di colmo), nell'udienza dell'11.1.2024, l'arch. ha riferito che “Noi abbiamo Pt_3
mantenuto l'area di sedime che esisteva, l'edifico aveva il solaio in
legno, mentre il tetto in eternit, abbiamo fatto il solaio e la
copertura in laterizio, in base alla normativa sul risparmio
energetico, abbiamo fatto una coibentazione di circa dieci
centimetri, che si è aggiunta allo spessore del solaio;
abbiamo
demolito le parti ammalorate, fatte di pietrame scampolo e fango;
l'altezza dell'edificio è aumentata con il solaio, che tuttavia è
aperto e non più calpestabile, si tratta di volume tecnico,
addirittura c'era stata una riduzione della superficie utile del
manufatto”, lavorazioni che trovano conferma nella relazione redatta dal medesimo testimone il 26.2.2015 a corredo del progetto per la ristrutturazione dell'abitazione ; Parte_1
o deve quindi concludersi che l'aumento di altezza dovuto alla coibentazione del tetto non rileva ai fini dalla violazione delle distanze legali, non rendendosi necessario alcun accertamento peritale in proposito;
d. in ordine, infine, “ai due manufatti realizzati in murata all'interno del cortile delle
25 ricorrenti e visibili dalla stessa foto prodotta da controparte ed esibita ai
convenuti in sede di interrogatorio formale”, trattasi di allegazione tardiva,
siccome proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
13. La domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da e CP_1 CP_2
deve essere respinta, laddove, in relazione all'unica violazione delle distanze legali
[...]
ascrivibile alle attrici – in ordine al suddetto balcone – i convenuti non hanno allegato alcuna specifica circostanza in ordine ai danni subiti, pregiudizio che peraltro deve recisamente escludersi in ragione dell'irrisoria eccedenza di 0,272 metri della sporgenza del balcone rispetto alla distanza dal confine prescritta dal sopracitato Regolamento
Edilizio.
14. Riguardo alle spese processuali, occorre osservare quanto segue:
a. sebbene la presente causa non abbia natura possessoria – difettando quindi una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 703, comma 4, c.p.c. quale anello di congiunzione tra la fase sommaria e quella di merito – il presente giudizio di merito costituisce la prosecuzione del procedimento ante causam per denuncia di nuova opera (e della successiva fase collegiale di reclamo) radicato da Parte_1
e al fine di ottenere la sospensione dei lavori di
[...] Parte_2
sopraelevazione oggetto di causa, come peraltro si evince chiaramente dal comma
2 dell'art. 1171 c.c. (“L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto,
può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla
sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino
infondate nella decisione del merito;
nel secondo caso, per la demolizione o
riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il
denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa
26 continuazione”);
da tale assunto deriva necessariamente che debba essere adottato un criterio di regolamentazione unitario – basato sull'esito complessivo della causa – non potendosi predicare una valutazione parcellizzata per ogni singola fase;
b. ciò premesso, in relazione a tutte le fasi (cautelare monocratica, reclamo e presente giudizio di merito) deve essere applicato il criterio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porre a carico dei convenuti la metà delle spese processuali e compensare la metà residua, considerati:
i. l'insegnamento secondo cui “al fine di individuare la parte "maggiormente
soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente
accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate),
cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui
domanda accolta sia di minor valore” (Cass. n. 17577/2024, n.
31444/2023);
ii. il fatto che, nell'economia complessiva della cauas, è evidente il maggior valore della sopraelevazione realizzata dai convenuti (da demolire interamente), rispetto al balcone edificato dalle attrici (da arretrare di 0,272
metri);
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (nelle fasi cautelari, monocratica e collegiale,
trovano applicazione le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022,
normativa la cui operatività presuppone lo svolgimento di attività difensive di parte successive dopo il 23.10.2022) per le cause di valore indeterminabile,
secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
27 D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023), rispettivamente:
i. quanto alla fase cautelare monocratica (proc. n. R.G. 813/2020), in particolare:
o senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale,
nella quale le parti si sono limitate a ribadire quanto sostenuto nei loro precedenti scritti difensivi e in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale;
ii. in relazione al procedimento di reclamo (n. R.G. 1394/2021), applicando i medesimi criteri della fase monocratica, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata ivi svolta alcuna attività
processuale rientrante tra quelle menzionate dall'art. 4, comma 5, lett. c)
del D.M. 55/2014 (né analoghe);
iii. riguardo al presente giudizio:
o senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'assunzione delle prove orali (due capitoli, sia per l'interrogatorio formale dei
28 convenuti, sia per l'unico testimone citato) in una sola udienza;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale,
poiché nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice si è limitata ad insistere nelle ragioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi;
iv. senza il riconoscimento dell'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2,
del suddetto D.M. per la difesa, sia in favore, sia nei confronti di più
soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate nell'interesse delle attrici ed avverso i due convenuti.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento nunciatorio n. R.G. 813/2020 di questo Tribunale – liquidate con decreto reso il 20.10.2021 in complessivi 1.559,39 euro a titolo di onorari e spese – debbono essere poste a carico di entrambe le parti per la quota di metà ciascuna, laddove le operazioni peritali hanno consentito di accertare le violazioni delle distanze legali commesse da entrambe le parti.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e a demolire la sopraelevazione CP_1 Controparte_2
realizzata nell'immobile di loro proprietà (censito nel N.C.E.U. del Comune di
Nuoro al foglio 45, particella 1116, sub. 3, già particella 1116, sub. 1-2) ed oggetto della pratica edilizia D.U.A. n. 94446-2019, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
29 b. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 15,00 euro la somma dovuta dai convenuti alle attrici per ogni giorno di ritardo per l'ultimazione della demolizione, con decorrenza dalla scadenza del termine di novanta giorni indicato nel punto che precede;
c. condanna e ad arretrare di 0,272 metri Parte_1 Parte_2
il balcone raffigurato nella fotografia (n. 11) a pagina 11 della relazione tecnica depositata il 3.7.2021 nel procedimento n. R.G. 813/2020 di questo Tribunale;
d. rigetta le altre domande riconvenzionali formulate da e CP_1
; Controparte_2
e. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
procedimento n. R.G. 813/2020, con compensazione della metà residua, così
liquidate:
€ 1.690,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 810,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.890,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 572,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.248,50 totali;
€ 2.624,25 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
procedimento di reclamo n. R.G. 1397/2021, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.690,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 810,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 572,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 147,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
30 € 3.246,50 totali;
€ 1.623,25 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
g. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2
e la metà delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, con compensazione della metà residua, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 10,38 per spese di notifica;
€ 5.556,88 totali;
€ 2.778,44 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
h. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento nunciatorio n. R.G. 813/2020 di questo
Tribunale – liquidate con decreto reso il 20.10.2021 in complessivi 1.559,39 euro a titolo di onorari e spese – siano poste a carico di entrambe le parti per la quota di metà ciascuna.
Nuoro, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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