Art. 18.
E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell' articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo.
E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell' articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo.