Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04246/2025REG.PROV.COLL.
N. 03281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3281 del 2022, proposto da
Comune di Presicce - Acquarica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IC ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Rodolfo Barsi, Martino Alberto Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rodolfo Barsi in Lecce, viale Oronzo Quarta, n. 16;
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1452 del 7 ottobre 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso
per l'annullamento:
- del provvedimento del 20 gennaio 2020, prot. n. 895, con cui il Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Presicce - Acquarica ha rigettato l’istanza di permesso costruire in sanatoria avanzata dal ricorrente, avente ad oggetto “Progetto di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 relativamente alla realizzazione di un piano completamente interrato destinato a vani tecnici, depositi, centrali idriche ed elettriche e modesto ampliamento a piano terra, presso il fabbricato rurale posto sulla strada prov. n. 193 Presicce - Lido Marini, angolo via vicinale Lame, distinto catastalmente al Fg.24 - Part. 3-56”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, qualora occorra:
- del preavviso di rigetto del 29 luglio 2019, prot. n. 3735, con cui il Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Presicce - Acquarica ha comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza avanzata dal ricorrente;
- del provvedimento in pari data, prot. n. 3743, con cui il Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Presicce - Acquarica ha intimato al ricorrente la sospensione dei lavori;
- nonché degli artt. 72 e 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente nel Comune di Presicce, nei limiti di interesse, come precisato in prosieguo, nonché degli artt. 72 e 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente nel Comune di Presicce nei limiti di interesse.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IC ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Pietro Nicolardi e Martino Alberto Grimaldi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. IC ET è proprietario di un complesso masserizio, denominato “Masseria La Casarana”, esteso circa 143.071 mq, composto da un fabbricato rurale ricadente in agro di Presicce, censito in catasto al Foglio 24, Particelle 3 e 56, sub. 2-3-4-5, nonché da terreni che, per una parte, risultano parimenti ubicati in agro di Presicce e contraddistinti in Catasto al Foglio 24, Particelle 11-140-141-142-143-147-148-4-55-98, per altra parte, ricadono in agro di Ugento e sono allibrati in Catasto al Foglio 101, Particelle 21-27-29, nonché al Foglio 104, Particella 42 e Foglio 106, Particella 97.
2. In data 1 marzo 2019, presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36, d.p.r. n. 380/2001 avendo realizzato un piano completamente interrato destinato a vani tecnici, depositi, centrali idriche ed elettriche, e modesto ampliamento al piano terra del fabbricato.
3. Il 29 luglio 2019 il Comune di Presicce comunicava all’istante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, L. n. 241/1990, dando atto che per gli interventi oggetto della domanda “le NTA del Piano Regolatore Generale prevede al comma 4 dell’art. 75 che “[…] sugli edifici esistenti nelle zone agricole, individuati nelle tavole di piano, sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Pertanto considerato che gli interventi oggetto di sanatoria proposti non sono riconducibili a questi ultimi, l’intervento proposto non può essere assentito”.
3. Con successivo provvedimento n. 895 del 20 gennaio 2020 il Comune di Presicce rigettava definitivamente l’istanza di sanatoria, con la seguente motivazione:
a) l’intervento rientra nella casistica di cui all’art. 75 NTA, avendo ad oggetto un immobile degno di tutela, e come tale individuato dalle tavole del PRG approvato tra i “vincoli culturali” e specificamente indicati come “insediamenti edilizi preesistenti da tutelare e recuperare”.
Per tali interventi, il comma 4 dell’art. 75 stabilisce che “in assenza della predetta classificazione degli immobili, sugli edifici esistenti nelle zone agricole, individuati nelle tavole di piano, sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Nel caso di specie, gli interventi oggetto di domanda non sono classificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria.
b) le opere realizzate non rientrano nella nozione di “volume tecnico” invocata dall’istante, tenuto conto che alcune destinazioni dei vani esulerebbero dal mero contenimento degli impianti, e che i volumi e le superfici di nuova realizzazione sarebbero quasi pari a quelle dell’intero fabbricato esistente (565,87 mq, di cui 258,62 da sanare).
Inoltre, l’art. 65 NTA consente la realizzazione di nuove costruzioni in zona agricola E1 solo “ai fini della produzione agricola ed esclusivamente dagli imprenditori a titolo principale”. Nel caso di specie difettano tali presupposti.
Ancora, l’art. 74, comma 2, lett. n), NTA consente l’edificazione, in ciascun fondo rustico, di una sola casa di abitazione di volume non superiore a 800 mc. Nella stessa direzione, anche l’art. 75, comma 9, NTA escluderebbe la possibilità di ampliamento di edifici con volume superiore a mc 800. Nel caso di specie, l’immobile esistente vanta già una volumetria complessiva superiore a 800 mc.
c) difetta il requisito della doppia conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001, atteso che l’assenza della classificazione imposta dall’art. 75, co. 1, NTA ad opera del pianificatore comunale legittima, nelle more, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sicché gli interventi oggetto di domanda, costituendo nuove costruzioni, non possono ritenersi conformi alla disciplina urbanistica del PRG.
d) quanto alla tutela paesaggistica, le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non sono idonee a superare le prescrizioni del PRG. In questo senso depone l’art. 91 co. 5 NTA del PPTR, secondo cui “per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all’art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l’art. 167 co. 1 del Codice”.
4. Avverso il menzionato provvedimento, nonché avverso gli atti ad esso prodromici e connessi e avverso gli artt. 72 e 75 NTA del PRG, l’interessato ha proposto ricorso per l’annullamento avanti al Tar Puglia – sezione di Lecce.
5. Con sentenza n. 1452 del 7 ottobre 2021 il Tar ha accolto il ricorso, nei limiti di seguito sintetizzati, con compensazione delle spese di lite.
5.1. In primo luogo, il Tribunale territoriale ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fondi il diniego su valutazioni inerenti alla compatibilità paesaggistica delle opere, sicché queste ultime debbono ritenersi impregiudicate e demandate all’Autorità amministrativa nella opportuna sede procedimentale. Conseguentemente, è stata rigettata l’eccezione dell’Amministrazione comunale volta ad affermare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto sotto tale profilo.
5.2. In secondo luogo, il Tar ha osservato come la normativa di riferimento non possa essere interpretata nel senso che l’inerzia del pianificatore comunale nell’operare la classificazione degli immobili rurali imposta dall’art. 75, co. 1, NTA legittimi un’applicazione sine die del regime transitorio previsto dall’art. 75, co. 4, primo periodo, in virtù del quale sarebbero assentibili solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Si è di contro rilevato che l’art. 75, co. 4, secondo periodo, prevede espressamente che “qualora peraltro il Consiglio Comunale non deliberi la predetta classificazione entro i termini di cui al precedente comma 1 [dodici mesi dall’adozione del PRG] i tipi e le modalità di intervento vengono stabiliti dal Sindaco, su parere vincolante della Commissione Edilizia integrata per le zone agricole come disposto al precedente art. 69”. Con la precisazione che – essendo stata soppressa la Commissione Edilizia Comunale in virtù dell’art. 96, d.lgs. n. 267/2000 – la norma deve ritenersi operativa anche in sua assenza.
5.3. Per le ragioni sopra esposte, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del gravato provvedimento, “fatto salvo il riesercizio dell’azione amministrativa, nel cui ambito il civico Ente, stabiliti preliminarmente “i tipi e le modalità di intervento” ammessi sull’immobile in questione, sulla scorta delle disposizioni generali dell’art. 75 delle NN.TT.AA. del P.R.G. comunale […] potrà vagliare anche, eventualmente pure all’esito di apposito sopralluogo, la natura di volumi tecnici (valutando, in particolare, il rapporto di strumentalità e necessaria proporzionalità) delle opere realizzate e la relativa esatta individuazione […], nonché l’eventuale natura di superfici accessorie degli ulteriori interventi edilizi in questione”.
6. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello il Comune di Presice-Acquarica, ritualmente notificato il 6 aprile 2022 e depositato il successivo 20 aprile.
7. Con atto depositato il 15 gennaio 2024 il sig. IC ET si è costituito in giudizio. Con successiva memoria del 3 aprile 2025 il predetto ha resistito al gravame, chiedendo la reiezione dell’appello, con vittoria di spese di lite.
8. Il Comune resistente ha depositato due ulteriori memorie.
DIRITTO
1.In via preliminare, la difesa di parte appellata eccepisce l’inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che successivamente alla sentenza di primo grado il Comune di Presicce-Acquarica ha spontaneamente dato esecuzione alla pronuncia del Tar, avviando l’iter per la classificazione degli edifici previsto dall’art. 75, co. 1, NTA del PRG. In particolare, il Consiglio comunale ha adottato la delibera n. 53 del 5 novembre 2024 avente ad oggetto “classificazione degli edifici esistenti nelle zone tipizzate agricole (E1, E2, E3, E4, E5) nel PRG del cessato comune di Presicce, in attuazione dell'art. 75, comma 1 delle NTA”, demandando a successiva seduta l’approvazione delle “NTA” inerenti la classificazione”.
Ritiene il Collegio che l’attività amministrativa posta in essere dal Comune non possa deporre nel senso auspicato dall’appellato, in quanto la reazione legittima all’inerzia, in qualche modo stigmatizzata dai giudici di prime cure, non incide sull’interesse al ricorso, per le ragioni che verranno analizzate nell’esame dei motivi di appello.
2. Con il primo motivo si deduce “ERRONEITA' DELLA SENTENZA QUANTO ALLA VIOLAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO “AREA DI RISPETTO DEI BOSCHI”.
Parte appellante censura la sentenza gravata in quanto il provvedimento di diniego si fonderebbe anche sulla richiamata disciplina vincolistica di cui al PPTR, e in particolare all’art. 91, co. 5, NTA, il quale richiede la doppia conformità sia sotto il profilo edilizio, sia sotto il profilo paesaggistico.
A tal riguardo, sottolinea che l’art. 63 NTA al PPTR prevede la non assentibilità in sanatoria delle opere di nuova edificazione, consentendo invece solo la “realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo”.
2.1. La censura, oltrechè generica, è infondata. Da un lato, infatti, non supera le osservazioni dei giudici di primo grado in punto di assenza di una specifica analisi paesaggistica dell’intervento edilizio e dall’altro non spiega per quale motivo l’opera non possa considerarsi – come pare – una struttura strettamente funzionale alla conduzione del fondo.
3. Con il secondo motivo si deduce “ERRONEITA' DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO IN PRIMO GRADO”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, motivata sulla considerazione che il ricorrente risulta non aver dedotto alcuna censura con riguardo alla necessaria doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
In particolare, lamenta la mancata impugnazione del punto 4 del provvedimento di diniego, nella parte in cui richiama la necessità del presupposto della “doppia conformità” ai fini dell’ottenimento della sanatoria. Infatti – continua l’atto di appello - in nessuna parte del ricorso introduttivo sono state esplicitate le ragioni per cui dovrebbe ritenersi integrato il requisito della doppia conformità ai sensi dell’art. 36, d.p.r. n. 380/2001.
3.1. La censura è infondata in fatto prima ancora che in diritto.
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la sentenza gravata motiva sull’analoga eccezione che la difesa comunale aveva frapposto nell’ambito del giudizio di primo grado, laddove dà atto che <<non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del ridetto punto n. 4 del gravato diniego del 20 gennaio 2020, poichè, come condivisibilmente opposto in proposito dal ricorrente, detta parte del provvedimento si limita ad affermare che “le previsioni del PPTR non possono essere idonee a superare le prescrizioni dello strumento urbanistico generale, restando rilevanti solo nello specifico ambito” (attenendo, appunto, ad aspetti distinti e a distinti procedimenti) e riporta, poi, il testo del comma 5 dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. (“disposizione-fonte”), confermando esclusivamente la necessità della doppia conformità agli strumenti di governo del territorio anche per la sanatoria degli interventi in zona di tutela paesistica>>.
4. Con il terzo motivo si deduce “ERRONEITA' DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 75 DELLE NN.TT.AA. DEL PRG COMUNALE”.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: “è la stessa norma pianificatoria generale locale (art. 75, comma 4, secondo periodo delle NN.TT.AA. del P.R.G. comunale) a stabilire (con precisa determinazione ex ante) che, qualora il Consiglio Comunale non deliberi la classificazione entro il termine di dodici mesi dall’adozione del P.R.G. (e, quindi, senza neppure attendere la definitiva approvazione del medesimo), “i tipi e le modalità di intervento vengono stabiliti dal Sindaco” e, ora, all’esito della rivisitazione del sistema di competenze operato dal decreto legislativo n. 267/2000, dal competente Dirigente (o corrispondente organo tecnico – gestionale a questo equiparato, nei Comuni sprovvisti delle relative figure dirigenziali): trattasi di previsione speciale ed eccezionale, disposta (tramite la chiara “creazione” di un apposito e suppletivo “segmento - meramente - procedimentale”, nell’ambito della disciplina pianificatoria sostanziale già adeguatamente definita) all’evidente fine di temperare il rigore imposto dalla precedente prescrizione (a carattere temporaneo) in base alla quale, in assenza della classificazione operata da Consiglio Comunale, gli unici interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria; previsione che si configura come delega “preventiva” di funzioni (da esercitarsi all’occorrenza e in relazione allo specifico e singolo caso concreto), operata - appunto - proprio nell’ambito dello Strumento generale pianificatorio locale dallo stesso organo consiliare titolare del potere di pianificazione edilizio - urbanistica, e sospensivamente condizionata al mancato esercizio del ridetto potere consiliare di classificazione”.
Parte appellante contesta la lettura dell’art. 75 NTA operata nella sentenza impugnata, ritenendo, in sintesi, che essendo il complesso masserizio di che trattasi bene di valore architettonico e tipologico, in relazione al quale l’art. 75, comma 3, lett. b), delle NTA del PRG prevede espressamente la fattibilità di interventi di sola ristrutturazione, non risultano comunque consentiti interventi differenti. Circostanza, questa, ritenuta insuperabile anche dall'eventuale delibera di classificazione degli immobili ex art. 75 comma 1 e 4 NTA. Da ciò deriverebbe la legittimità del provvedimento di diniego e la conseguente erroneità dell'impugnata sentenza.
4.1. La censura è fondata. Risulta incontestato (in quanto confermato anche dall’appellato nella memoria depositata) che la masseria oggetto di causa abbia valore architettonico e tipologico in relazione al quale l’art. 75, comma 3, lett. b), delle NTA del PRG prevede espressamente la fattibilità di interventi di sola ristrutturazione, a prescindere dalla successiva attività pianificatoria che certamente resta vincolata alle previsioni delle norme del PRG.
Non solo, ma come dedotto nell’appello, il rinvio a successive azioni pianificatorie inciderebbe, escludendola, sulla cd. doppia conformità, necessaria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Infatti, l’intervento non potrebbe essere sanabile in quanto, in ogni caso, non conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo della sua realizzazione.
Come correttamente evidenziato nella memoria del Comune depositata il 16 aprile 2025, inoltre, ai sensi dell’art. 75 co. 4, in assenza di classificazione, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto, non risultano assentibili interventi diversi da quelli indicati.
5. Con il quarto motivo si deduce “ERRONEITA' DELLA SENTENZA QUANTO ALLA RIFERIBILITA' DEGLI AMPLIAMENTI IN QUESTIONE ALLA NOZIONE DI “VOLUMI TECNICI”.
Parte appellante deduce che la sentenza gravata non ha tenuto conto, nell’assorbire il motivo, che i vani oggetto della richiesta di sanatoria non possono qualificarsi come volumi tecnici ed è pertanto erronea nella parte in cui ha rimesso all’amministrazione il compito di effettuare apposito sopralluogo al fine di verificarne la esatta consistenza.
I giudici del TAR affermano che il Comune “potrà vagliare anche, eventualmente pure all’esito di apposito sopralluogo, la natura di volumi tecnici (valutando, in particolare, il rapporto di strumentalità e necessaria proporzionalità) delle opere realizzate e la relativa esatta individuazione (allo stato, comunque non effettuata, ove si consideri che, come pure condivisibilmente censurato dal ricorrente, sul punto l’impugnato diniego si limita genericamente ad affermare che, “oltre che ad alcuni vani destinati agli impianti, trattasi di diversi locali, comprensivi di servizi igienici, locali lavanderia, cantina, ripostigli, disimpegni, ecc al piano interrato e a destinazione residenziale al piano terra per abitazione del custode, un locale adibito a dispensa/deposito, la struttura in ferro a copertura del vano alloggiamento macchine per il trattamento dell'aria e gruppo elettrogeno e l’impianto fotovoltaico posto su di essa, tutte destinazioni non riconducibili alla definizione di volume tecnico, ritenendone infine la totale inammissibilità”), nonché l’eventuale natura di superfici accessorie degli ulteriori interventi edilizi in questione (art. 15 delle Definizioni Uniformi del R.E.T. Puglia)>>.
5.1. La censura è fondata. Non solo il Comune nel gravato provvedimento dà espresso conto delle opere abusive realizzate affermando espressamente la non riconducibilità delle stesse alla nozione di volume tecnico per come definita dall’art. 15 delle Definizioni Uniformi del R.E.T. Puglia, ma risulta altresì evidente che gli stessi vani vadano senz'altro computati a fini volumetrici e sono idonei a determinare “nuovi ampliamenti” così contrastando con i parametri edilizi di riferimento ed eccedendo la soglia della sola ristrutturazione, consentita a norma dell’art. 75 NTA al PRG sopra citato.
6. Con il quinto motivo si deduce: “ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA VALUTAZIONE DI DECISIVI PROFILI PER I QUALI IL COMUNE HA RIGETTATO L'ISTANZA DI SANATORIA”.
Parte appellante deduce l’omessa valutazione da parte del Tar di alcune circostanze decisive per il rigetto dell’istanza di sanatoria, e segnatamente:
a) l’art. 65 NTA consente il rilascio di titoli edilizi per abitazioni e annessi rustici di tipo aziendale solo ai fini della produzione agricola, ed esclusivamente in favore di imprenditori a titolo principale;
b) l’art. 75, co. 9, NTA esclude l’ampliamento di edifici con volume esistente superiore a mc 800, come quello per cui è causa;
c) l’art. 74, co. 4, lett. n), consente, per ogni fondo rustico, l’edificazione di una sola casa di abitazione, il cui volume non può essere superiore a 800 mc.
6.1. Anche queste censure sono fondate, in quanto il ricorrente non ha dedotto di essere un imprenditore agricolo a titolo principale e non è quindi applicabile l’art. 65 NTA; l’art. 75, co. 9, NTA e l’art. 74, co. 4, lett. n), NTA escludono ulteriormente l’intervento.
7. Conclusivamente, l’appello va accolto in quanto fondato. Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, conferma i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO