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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 822/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 3.5.2025, vertente
TRA
, C.F. , P.I. , titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfrancesco Vetere, reclamante
E
C.F./P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Beraldo e Valter Beraldo, con domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo Zanata, in Spinea
(VE), via Spartaco n. 10, creditrice ricorrente/reclamata
, P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del curatore, dr. CP_3 reclamata non costituita avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 2.4.2025, notificata ex 140 c.p.c. in data 3.4.2025 (ricorso 317 –
1/2024 Tribunale Treviso); causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025 (tenuta in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct) in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, così provvedere: - in via preliminare, si chiede disporsi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ex art. 52, comma 1°, CCII, ricorrendo gravi e fondati motivi, e le operazioni consequenziali ovvero presupposte alla formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione;
- nel merito, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. sentenza n. 51 / 2025 del Tribunale Civile di
Treviso, pubblicata in data 02.04.2025, notificata ex 140 cpc in data 03.04.2025
(ricorso 317 – 1 / 2024 Tribunale Civile di Treviso) revocare la liquidazione giudiziale della ditta individuale , in atti anagraficamente indicato, con o senza Parte_1 rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, in relazione ai motivi di annullamento eccepiti;
- con vittoria di spese e compensi di procedura, distratti ex
93 cpc, ivi comprese le spese della procedura di liquidazione giudiziale a carico del creditore”;
➢ conclusioni della creditrice reclamata:
“Il patrocinio di chiede che Codesta Ecc.ma Controparte_1
Corte Voglia rigettare il reclamo proposto da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, con tutti gli effetti di legge”
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Treviso, accogliendo il ricorso proposto dalla creditrice ritenuta la Controparte_1 sussistenza dei presupposti (soggettivi e oggettivi) di legge, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di animali vivi.
2. Con reclamo ex art. 51 C.C.I.I. tempestivamente proposto, ha Parte_1 impugnato la sentenza lamentando la nullità della sentenza: a) per nullità della notifica ex art. 40, comma 8, secondo periodo, C.C.I.I. e violazione del diritto di difesa;
b) per assenza dei presupposti dimensionali;
c) per insussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa per cessazione dell'attività già nell'anno 2023, concludendo quindi nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita [recte, di Venezia], contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere:
- in via preliminare, si chiede disporsi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata ex art. 52 comma 1 C.C.I.I., ricorrendo gravi e fondati motivi, e le operazioni consequenziali ovvero presupposte alla formazione dello stato passivo e il
2 compimento di altri atti di gestione;
- nel merito, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. sentenza 51/2025 del Tribunale Civile di Treviso, pubblicata in data 02.04.2025, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 3.4.2025 (ricorso 317-1/2024 Tribunale Civile di
Treviso) revocare la liquidazione giudiziale della ditta individuale [di] , Parte_1 in atti anagraficamente indicato, con o senza rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, in relazione ai motivi di annullamento eccepiti;
- con vittoria di spese
e compensi di procedura, distratti ex 93 c.p.c., ivi comprese le spese della procedura di liquidazione giudiziale a carico del creditore”.
3. Nel giudizio di reclamo si è costituita la società ricorrente prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Quantunque ritualmente notificata, la Liquidazione giudiziale non si è invece costituita.
5. L'udienza di discussione è stata tenuta in forma cartolare sulle deduzioni svolte dalle parti costituite nelle note tempestivamente depositate in pct e all'esito la Corte ha riservato la causa in decisione.
II
Ragioni della decisione.
6. Il reclamante lamenta in primo luogo la nullità della sentenza per essere stata adottata la decisione senza il rispetto del contraddittorio, non ritualmente instaurato in conseguenza della nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Deduce, nello specifico, che la notifica via pec non era possibile in assenza di una pec validamente operante per cessazione del servizio;
la notifica ex art. 40, comma 8, CCII, presso la sede dell'impresa non risultava parimenti possibile in conseguenza della chiusura della sede e dell'assenza in tale contesto di soggetti idonei a ricevere gli atti;
la notifica presso la Casa comunale di Fontanelle, luogo di residenza e domicilio dell'imprenditore richiesto, non poteva ritenersi validamente eseguita in assenza di avvisi di racc. A/R e del successivo avviso CAD e comunque del mancato deposito degli atti di riferimento presso gli uffici del Comune. Così stando le cose, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica;
non avendolo fatto, spetta ora alla Corte provvedere in conformità rinviando gli atti al primo giudice.
6.1 La doglianza è infondata.
6.2 L'art. 40 del C.C.I.I., ai commi 7 e 8, nel testo in vigore ratione temporis, prevede che: “
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile, o non ha esito positivo per causa imputabile al
3 destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile, o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona
a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ora, nella specie la cancelleria del Tribunale ha, dapprima proceduto alla notifica all'indirizzo pec della ditta risultante dai pubblici registri Parte_1
( presente anche nella visura camerale agli atti del fascicolo Email_1 di parte ricorrente/reclamata), e quindi, constatato l'esito negativo della notificazione eseguita in tale forma, ha correttamente proceduto come per legge ai sensi del richiamato settimo comma dell'art. 40 C.C.I.I., il quale prevede, appunto, che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulti possibile, o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto siano notificati mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_4 fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario e che la notificazione si consideri perfezionata nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento, o nella data in cui il destinatario acceda all'area riservata, se anteriore (nel fascicolo di primo grado si trova inserito il relativo certificato).
E' appena il caso di osservare che nel caso di specie la mancata notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto è chiaramente dipesa dalla negligenza del destinatario – al quale è pertanto imputabile – non avendo questi – titolare di partita iva attiva e del domicilio digitale risultante dalla visura camerale della ditta e dai pubblici registri –
4 diligentemente curato di mantenere attiva ed efficiente la propria casella di posta elettronica certificata sì da consentire alla cancelleria procedure concorsuali del
Tribunale di notificargli il ricorso e il decreto in tale forma.
La notifica, pertanto, deve ritenersi validamente eseguita, e per l'effetto affatto violato il diritto di difesa dell'imprenditore resistente, la cui mancata costituzione nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico è all'evidenza dipesa dalla sua volontaria determinazione e ha portato alla corretta dichiarazione di contumacia dello stesso da parte del Tribunale, con tutte le conseguenze di legge.
Con l'ulteriore considerazione che le ragioni di censura sollevate con riguardo all'art. 140 c.p.c. non risultano pertinenti, riferendosi a una modalità di notificazione che non
è quella che è stata in concreto seguita.
7. Venendo al merito, il reclamante denuncia la mancata considerazione del fatto che la propria impresa era chiaramente “sotto soglia”. Dalla documentazione acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei presupposti previsti dal Legislatore e l'assenza dei requisiti ex art. 2, lettera d), C.C.I.I., e segnatamente:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In particolare, la debitoria indicata dalla società creditrice non sarebbe coerente con la realtà dei fatti, ed in particolare con i rapporti di dare/avere tra le parti, ammontando l'effettiva posizione debitoria alla minor somma risultante per differenza tra le fatture attive e passive relative all'anno del rapporto giuridico dedotto in causa (2018/2019), con rilascio di assegni postali a titolo di garanzia.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 L'art. 121 C.C.I.I. prevede che: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Era pertanto onere del resistente costituirsi in causa e fornire adeguati riscontri documentali della propria situazione economico patrimoniale (scritture contabili,
5 dichiarazioni fiscali, stato patrimoniale e rendiconto economico) atti a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di legge.
Sennonché ciò non è stato fatto e non è stato fatto per una scelta autonomamente assunta dal resistente, il quale, pur ritualmente notificato, ha deciso di non costituirsi e di fornire un'adeguata riprova di non essere sottoponibile alla procedura della liquidazione giudiziale;
adeguata riprova peraltro non fornita neppure in questa sede di reclamo, in cui è stata prodotta la sola documentazione indicata nel separato elenco allegato sub file ATTC, oggettivamente insufficiente e comunque non aggiornata al periodo di riferimento, considerato che dalla visura camerale l'impresa non risultava inattiva alla data di proposizione del ricorso.
In definitiva, non vi era (e non vi è) agli atti evidenza del fatto che l'imprenditore reclamante, alla data della pronuncia della sentenza, fosse qualificabile come “piccolo imprenditore”, come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.
8. Con la terza doglianza si afferma che l'impresa era in realtà inattiva, avendo la ditta cessato l'attività già nel 2023, come attestato dall'assenza di Parte_1 fatture attive e di operazioni contabili di riferimento. Avendo cessato l'attività da oltre un anno, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non era ammissibile.
Inoltre, l'insolvenza non poteva valutarsi in una dimensione prospettica, non assumeva rilievo la capacità prospettica dell'impresa di operare sul mercato, quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, dovendosi valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 In disparte il rilievo che dalla visura camerale l'impresa risultava “attiva” e in ogni caso non posta in liquidazione – il che esclude che l'insolvenza debba nella specie valutarsi mediante comparazione tra il valore dell'attivo e le passività, anziché quale idoneità dell'impresa di soddisfare con regolarità e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni – va considerato che per gli imprenditori commerciali la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, se non iscritti, col momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È inoltre obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'ini-pec, per un anno decorrente dalla cancellazione (cfr. art. 33, co. 2, 3, C.C.I.I.: “(omissis)
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
6 elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma
1”).
Nel caso di specie si tratta di una ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese, come risulta dalla visura camerale in atti (doc. 1 di parte ricorrente), e come d'altra parte ammesso dallo stesso opponente (cfr. atto di reclamo, pag. 3): “(omissis) “pur essendosi iscritto da diversi anni alla camera di commercio come imprenditore commerciale”).
La cessazione dell'attività sarebbe pertanto dovuta coincidere con la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese e non con una “cessazione di fatto”.
Tale cancellazione dal R.I. tuttavia non vi è stata – né, peraltro, il reclamante afferma di averla mai chiesta, né comunque che questa sia stata disposta su iniziativa del
Conservatore – per cui non vi è stata alcuna violazione della previsione di cui al primo comma dell'art. 33 C.C.I.I.
Così stando le cose, è palesemente irrilevante quanto risulta dalle dichiarazioni raccolte dal difensore ex art. 327 c.p.p. da tale , persona che sarebbe Persona_1 stata a conoscenza delle condizioni fisiche ed economiche del . Invero, in Pt_1 disparte ogni considerazione in merito all'effettiva veridicità di tali dichiarazioni (tra l'altro per la più parte consistenti in dichiarazioni de relato), raccolte dal difensore in vista e in funzione di un instaurando procedimento penale a carico del per fatti Pt_1 connessi con l'apertura della liquidazione giudiziale, sta di fatto che la pretesa conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività d'impresa rileva solo per gli imprenditori non iscritti nel Registro delle Imprese, ma non è questo il caso.
E' appena il caso di aggiungere che l'affermazione del reclamante secondo cui dal mese di novembre 2016 si era collocato in quiescenza vivendo con il provento della propria pensione e a causa delle proprie condizioni di salute di fatto cessava l'attività alla fine dell'esercizio 2023, risulta smentita su base documentale. Invero, non solo risulta in termini non contestabili (e non contestati) che le fatture emesse dalla rimaste insolute risalgono al periodo dicembre 2018/febbraio 2019, Controparte_1 ma lo stesso reclamante dà atto di una propria attività commerciale in essere in tale periodo: egli, infatti, nel contestare il debito così come conteggiato da P_
, afferma che non si siano tenuto conto dei rapporti dare/avere tra le parti,
[...]
7 “esaminando le fatture emesse dal in favore della Parte_1 Controparte_1
laddove la posizione debitoria ammontava alla minor somma Controparte_1 risultante per differenza tra le fatture attive e passive, relative all'anno del rapporto giuridico dedotto 2018/2019”.
Escluso che l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'impresa del reclamante possa ritenersi tardiva e che l'insolvenza della stessa debba essere intesa in termini diversi da quelli propri di una realtà imprenditoriale non posta in liquidazione, va confermata la valutazione fatta dal Tribunale in relazione all'incapacità di di soddisfare con regolarità alle proprie obbligazioni, Parte_1 tenuto conto del (rilevante) debito verso la società ricorrente (di € 190.047,76), non minimizzabile in base ai pretesi controcrediti vantati nei confronti della medesima, in realtà del tutto privi di riscontri, e dell'ancor più rilevante debito verso l'Erario (di €
64.473,92 + € 262.210,08), che non risulta rateizzato e in merito alla possibilità di soddisfare il quale non risulta offerta alcuna credibile spiegazione: è, invero, lo stesso reclamante ad affermare di non avere fonti di reddito ulteriori rispetto alla propria pensione, né risulta possibile pervenire a una diversa conclusione alla luce delle evidenze di causa, tenuto conto che il non ha prodotto una situazione Pt_1 economico, patrimoniale, finanziaria aggiornata all'attualità dalla quale potersi in qualche modo ricavare la disponibilità di cespiti agevolmente monetizzabili in grado di soddisfare la propria posizione debitoria in una prospettiva temporale ragionevolmente breve e comunque prevedibile.
9. In definitiva, dalla documentazione in atti e dal contenuto del reclamo risulta, da un lato, l'indebitamento del reclamante per valori superiori a quelli fissati dall'art. 49, co. 5, C.C.I.I., e dall'altro la manifesta incapacità, strutturale e non meramente transitoria, del medesimo imprenditore di provvedere alla sua estinzione in maniera regolare, e quindi impiegando a tal fine liquidità, cespiti e altri crediti esigibili propri e non meramente ipotetici.
Ne segue il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
Il rigetto del reclamo assorbe la valutazione della richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della quale non sussistono in ogni caso i presupposti.
III
10. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del reclamante ( ) in via solidale e a favore della società Parte_1 creditrice istante costituita in questo grado di impugnazione ( Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014,
[...]
8 come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico del reclamante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 822/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: Co a) dichiara la contumacia della Giudiziale in persona CP_2 Parte_1 del suo curatore p.t.;
b) rigetta il reclamo di e, per l'effetto, conferma la impugnata Parte_1 sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Treviso;
c) condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata, Controparte_1
le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per
[...] compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, iva
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) dà atto che sussistono a carico del reclamante, , le condizioni Parte_1 oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
e) dispone che la presente sentenza sia notificata a cura della cancelleria della
Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Treviso, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 822/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 3.5.2025, vertente
TRA
, C.F. , P.I. , titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfrancesco Vetere, reclamante
E
C.F./P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Beraldo e Valter Beraldo, con domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo Zanata, in Spinea
(VE), via Spartaco n. 10, creditrice ricorrente/reclamata
, P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del curatore, dr. CP_3 reclamata non costituita avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 2.4.2025, notificata ex 140 c.p.c. in data 3.4.2025 (ricorso 317 –
1/2024 Tribunale Treviso); causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025 (tenuta in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct) in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, così provvedere: - in via preliminare, si chiede disporsi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ex art. 52, comma 1°, CCII, ricorrendo gravi e fondati motivi, e le operazioni consequenziali ovvero presupposte alla formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione;
- nel merito, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. sentenza n. 51 / 2025 del Tribunale Civile di
Treviso, pubblicata in data 02.04.2025, notificata ex 140 cpc in data 03.04.2025
(ricorso 317 – 1 / 2024 Tribunale Civile di Treviso) revocare la liquidazione giudiziale della ditta individuale , in atti anagraficamente indicato, con o senza Parte_1 rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, in relazione ai motivi di annullamento eccepiti;
- con vittoria di spese e compensi di procedura, distratti ex
93 cpc, ivi comprese le spese della procedura di liquidazione giudiziale a carico del creditore”;
➢ conclusioni della creditrice reclamata:
“Il patrocinio di chiede che Codesta Ecc.ma Controparte_1
Corte Voglia rigettare il reclamo proposto da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, con tutti gli effetti di legge”
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Treviso, accogliendo il ricorso proposto dalla creditrice ritenuta la Controparte_1 sussistenza dei presupposti (soggettivi e oggettivi) di legge, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di animali vivi.
2. Con reclamo ex art. 51 C.C.I.I. tempestivamente proposto, ha Parte_1 impugnato la sentenza lamentando la nullità della sentenza: a) per nullità della notifica ex art. 40, comma 8, secondo periodo, C.C.I.I. e violazione del diritto di difesa;
b) per assenza dei presupposti dimensionali;
c) per insussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa per cessazione dell'attività già nell'anno 2023, concludendo quindi nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita [recte, di Venezia], contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa così provvedere:
- in via preliminare, si chiede disporsi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata ex art. 52 comma 1 C.C.I.I., ricorrendo gravi e fondati motivi, e le operazioni consequenziali ovvero presupposte alla formazione dello stato passivo e il
2 compimento di altri atti di gestione;
- nel merito, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. sentenza 51/2025 del Tribunale Civile di Treviso, pubblicata in data 02.04.2025, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 3.4.2025 (ricorso 317-1/2024 Tribunale Civile di
Treviso) revocare la liquidazione giudiziale della ditta individuale [di] , Parte_1 in atti anagraficamente indicato, con o senza rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, in relazione ai motivi di annullamento eccepiti;
- con vittoria di spese
e compensi di procedura, distratti ex 93 c.p.c., ivi comprese le spese della procedura di liquidazione giudiziale a carico del creditore”.
3. Nel giudizio di reclamo si è costituita la società ricorrente prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Quantunque ritualmente notificata, la Liquidazione giudiziale non si è invece costituita.
5. L'udienza di discussione è stata tenuta in forma cartolare sulle deduzioni svolte dalle parti costituite nelle note tempestivamente depositate in pct e all'esito la Corte ha riservato la causa in decisione.
II
Ragioni della decisione.
6. Il reclamante lamenta in primo luogo la nullità della sentenza per essere stata adottata la decisione senza il rispetto del contraddittorio, non ritualmente instaurato in conseguenza della nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Deduce, nello specifico, che la notifica via pec non era possibile in assenza di una pec validamente operante per cessazione del servizio;
la notifica ex art. 40, comma 8, CCII, presso la sede dell'impresa non risultava parimenti possibile in conseguenza della chiusura della sede e dell'assenza in tale contesto di soggetti idonei a ricevere gli atti;
la notifica presso la Casa comunale di Fontanelle, luogo di residenza e domicilio dell'imprenditore richiesto, non poteva ritenersi validamente eseguita in assenza di avvisi di racc. A/R e del successivo avviso CAD e comunque del mancato deposito degli atti di riferimento presso gli uffici del Comune. Così stando le cose, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica;
non avendolo fatto, spetta ora alla Corte provvedere in conformità rinviando gli atti al primo giudice.
6.1 La doglianza è infondata.
6.2 L'art. 40 del C.C.I.I., ai commi 7 e 8, nel testo in vigore ratione temporis, prevede che: “
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile, o non ha esito positivo per causa imputabile al
3 destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile, o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona
a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ora, nella specie la cancelleria del Tribunale ha, dapprima proceduto alla notifica all'indirizzo pec della ditta risultante dai pubblici registri Parte_1
( presente anche nella visura camerale agli atti del fascicolo Email_1 di parte ricorrente/reclamata), e quindi, constatato l'esito negativo della notificazione eseguita in tale forma, ha correttamente proceduto come per legge ai sensi del richiamato settimo comma dell'art. 40 C.C.I.I., il quale prevede, appunto, che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulti possibile, o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto siano notificati mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_4 fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario e che la notificazione si consideri perfezionata nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento, o nella data in cui il destinatario acceda all'area riservata, se anteriore (nel fascicolo di primo grado si trova inserito il relativo certificato).
E' appena il caso di osservare che nel caso di specie la mancata notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto è chiaramente dipesa dalla negligenza del destinatario – al quale è pertanto imputabile – non avendo questi – titolare di partita iva attiva e del domicilio digitale risultante dalla visura camerale della ditta e dai pubblici registri –
4 diligentemente curato di mantenere attiva ed efficiente la propria casella di posta elettronica certificata sì da consentire alla cancelleria procedure concorsuali del
Tribunale di notificargli il ricorso e il decreto in tale forma.
La notifica, pertanto, deve ritenersi validamente eseguita, e per l'effetto affatto violato il diritto di difesa dell'imprenditore resistente, la cui mancata costituzione nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico è all'evidenza dipesa dalla sua volontaria determinazione e ha portato alla corretta dichiarazione di contumacia dello stesso da parte del Tribunale, con tutte le conseguenze di legge.
Con l'ulteriore considerazione che le ragioni di censura sollevate con riguardo all'art. 140 c.p.c. non risultano pertinenti, riferendosi a una modalità di notificazione che non
è quella che è stata in concreto seguita.
7. Venendo al merito, il reclamante denuncia la mancata considerazione del fatto che la propria impresa era chiaramente “sotto soglia”. Dalla documentazione acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei presupposti previsti dal Legislatore e l'assenza dei requisiti ex art. 2, lettera d), C.C.I.I., e segnatamente:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In particolare, la debitoria indicata dalla società creditrice non sarebbe coerente con la realtà dei fatti, ed in particolare con i rapporti di dare/avere tra le parti, ammontando l'effettiva posizione debitoria alla minor somma risultante per differenza tra le fatture attive e passive relative all'anno del rapporto giuridico dedotto in causa (2018/2019), con rilascio di assegni postali a titolo di garanzia.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 L'art. 121 C.C.I.I. prevede che: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Era pertanto onere del resistente costituirsi in causa e fornire adeguati riscontri documentali della propria situazione economico patrimoniale (scritture contabili,
5 dichiarazioni fiscali, stato patrimoniale e rendiconto economico) atti a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di legge.
Sennonché ciò non è stato fatto e non è stato fatto per una scelta autonomamente assunta dal resistente, il quale, pur ritualmente notificato, ha deciso di non costituirsi e di fornire un'adeguata riprova di non essere sottoponibile alla procedura della liquidazione giudiziale;
adeguata riprova peraltro non fornita neppure in questa sede di reclamo, in cui è stata prodotta la sola documentazione indicata nel separato elenco allegato sub file ATTC, oggettivamente insufficiente e comunque non aggiornata al periodo di riferimento, considerato che dalla visura camerale l'impresa non risultava inattiva alla data di proposizione del ricorso.
In definitiva, non vi era (e non vi è) agli atti evidenza del fatto che l'imprenditore reclamante, alla data della pronuncia della sentenza, fosse qualificabile come “piccolo imprenditore”, come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.
8. Con la terza doglianza si afferma che l'impresa era in realtà inattiva, avendo la ditta cessato l'attività già nel 2023, come attestato dall'assenza di Parte_1 fatture attive e di operazioni contabili di riferimento. Avendo cessato l'attività da oltre un anno, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non era ammissibile.
Inoltre, l'insolvenza non poteva valutarsi in una dimensione prospettica, non assumeva rilievo la capacità prospettica dell'impresa di operare sul mercato, quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, dovendosi valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 In disparte il rilievo che dalla visura camerale l'impresa risultava “attiva” e in ogni caso non posta in liquidazione – il che esclude che l'insolvenza debba nella specie valutarsi mediante comparazione tra il valore dell'attivo e le passività, anziché quale idoneità dell'impresa di soddisfare con regolarità e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni – va considerato che per gli imprenditori commerciali la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, se non iscritti, col momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È inoltre obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'ini-pec, per un anno decorrente dalla cancellazione (cfr. art. 33, co. 2, 3, C.C.I.I.: “(omissis)
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
6 elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma
1”).
Nel caso di specie si tratta di una ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese, come risulta dalla visura camerale in atti (doc. 1 di parte ricorrente), e come d'altra parte ammesso dallo stesso opponente (cfr. atto di reclamo, pag. 3): “(omissis) “pur essendosi iscritto da diversi anni alla camera di commercio come imprenditore commerciale”).
La cessazione dell'attività sarebbe pertanto dovuta coincidere con la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese e non con una “cessazione di fatto”.
Tale cancellazione dal R.I. tuttavia non vi è stata – né, peraltro, il reclamante afferma di averla mai chiesta, né comunque che questa sia stata disposta su iniziativa del
Conservatore – per cui non vi è stata alcuna violazione della previsione di cui al primo comma dell'art. 33 C.C.I.I.
Così stando le cose, è palesemente irrilevante quanto risulta dalle dichiarazioni raccolte dal difensore ex art. 327 c.p.p. da tale , persona che sarebbe Persona_1 stata a conoscenza delle condizioni fisiche ed economiche del . Invero, in Pt_1 disparte ogni considerazione in merito all'effettiva veridicità di tali dichiarazioni (tra l'altro per la più parte consistenti in dichiarazioni de relato), raccolte dal difensore in vista e in funzione di un instaurando procedimento penale a carico del per fatti Pt_1 connessi con l'apertura della liquidazione giudiziale, sta di fatto che la pretesa conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività d'impresa rileva solo per gli imprenditori non iscritti nel Registro delle Imprese, ma non è questo il caso.
E' appena il caso di aggiungere che l'affermazione del reclamante secondo cui dal mese di novembre 2016 si era collocato in quiescenza vivendo con il provento della propria pensione e a causa delle proprie condizioni di salute di fatto cessava l'attività alla fine dell'esercizio 2023, risulta smentita su base documentale. Invero, non solo risulta in termini non contestabili (e non contestati) che le fatture emesse dalla rimaste insolute risalgono al periodo dicembre 2018/febbraio 2019, Controparte_1 ma lo stesso reclamante dà atto di una propria attività commerciale in essere in tale periodo: egli, infatti, nel contestare il debito così come conteggiato da P_
, afferma che non si siano tenuto conto dei rapporti dare/avere tra le parti,
[...]
7 “esaminando le fatture emesse dal in favore della Parte_1 Controparte_1
laddove la posizione debitoria ammontava alla minor somma Controparte_1 risultante per differenza tra le fatture attive e passive, relative all'anno del rapporto giuridico dedotto 2018/2019”.
Escluso che l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'impresa del reclamante possa ritenersi tardiva e che l'insolvenza della stessa debba essere intesa in termini diversi da quelli propri di una realtà imprenditoriale non posta in liquidazione, va confermata la valutazione fatta dal Tribunale in relazione all'incapacità di di soddisfare con regolarità alle proprie obbligazioni, Parte_1 tenuto conto del (rilevante) debito verso la società ricorrente (di € 190.047,76), non minimizzabile in base ai pretesi controcrediti vantati nei confronti della medesima, in realtà del tutto privi di riscontri, e dell'ancor più rilevante debito verso l'Erario (di €
64.473,92 + € 262.210,08), che non risulta rateizzato e in merito alla possibilità di soddisfare il quale non risulta offerta alcuna credibile spiegazione: è, invero, lo stesso reclamante ad affermare di non avere fonti di reddito ulteriori rispetto alla propria pensione, né risulta possibile pervenire a una diversa conclusione alla luce delle evidenze di causa, tenuto conto che il non ha prodotto una situazione Pt_1 economico, patrimoniale, finanziaria aggiornata all'attualità dalla quale potersi in qualche modo ricavare la disponibilità di cespiti agevolmente monetizzabili in grado di soddisfare la propria posizione debitoria in una prospettiva temporale ragionevolmente breve e comunque prevedibile.
9. In definitiva, dalla documentazione in atti e dal contenuto del reclamo risulta, da un lato, l'indebitamento del reclamante per valori superiori a quelli fissati dall'art. 49, co. 5, C.C.I.I., e dall'altro la manifesta incapacità, strutturale e non meramente transitoria, del medesimo imprenditore di provvedere alla sua estinzione in maniera regolare, e quindi impiegando a tal fine liquidità, cespiti e altri crediti esigibili propri e non meramente ipotetici.
Ne segue il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
Il rigetto del reclamo assorbe la valutazione della richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della quale non sussistono in ogni caso i presupposti.
III
10. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del reclamante ( ) in via solidale e a favore della società Parte_1 creditrice istante costituita in questo grado di impugnazione ( Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014,
[...]
8 come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico del reclamante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 822/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: Co a) dichiara la contumacia della Giudiziale in persona CP_2 Parte_1 del suo curatore p.t.;
b) rigetta il reclamo di e, per l'effetto, conferma la impugnata Parte_1 sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Treviso;
c) condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata, Controparte_1
le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per
[...] compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, iva
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) dà atto che sussistono a carico del reclamante, , le condizioni Parte_1 oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
e) dispone che la presente sentenza sia notificata a cura della cancelleria della
Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Treviso, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
9