Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 16.6.2025, alle ore 11.35 compaiono i procuratori delle parti, in particolare per la ricorrente l'Avv.to BRIZZI Matteo e per l'INPS l'Avv. RAFFANTI Ilaria. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte ricorrente si rimette in punto spese. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.38. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL IO all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 193/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Matteo BRIZZI Parte_1
C o n t r o
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 13.3.2023 si rivolgeva al Giudice del Parte_1 lavoro affinchè fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 366 2022 00013212
18 000 formato il 24.12.2022 e notificatole in data 31.1.2023, evidenziando che l'INPS richiedeva alla stessa il pagamento dei contributi gestione commercianti per il periodo dal luglio a dicembre 2021 in carenza dei presupposti di legge.
Evidenziava due principali motivi di doglianza dell'Ava impugnato: il fatto che mancasse il requisito nella ricorrente della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non potendo dirsi sufficiente all'uopo il mero possesso della carica di amministratore di società in accomandita e la circostanza che l'atto impugnato non recasse alcuna indicazione in ordine ai motivi che avrebbero indotto l'Ente previdenziale a ritener sussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione artigiani e commercianti.
Così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiecits, dichiarare la infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle pretese azionate dall'avviso di addebito opposto (avviso di addebito INPS Sede di Massa
Carrara, numero 366 2022 00013212 18000 formato il 24 dicembre 2022) con conseguente
annullamento del medesimo per le ragioni esposte in ricorso.
In ogni caso Voglia l'Ecc.mo Giudice adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'opposto avviso di addebito.
Vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in data 27.5.2023 INPS argomentando circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla ricorrente richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità e comunque evidenziando che era stata la stessa ricorrente ad indicare nella dichiarazione dei redditi che l'attività svolta costituiva attività prevalente.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa: 1) rigettare (o revocare, se concessa) l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ava opposto;
2) rigettare il ricorso e le domande di parte attrice in quanto infondate, confermando l'obbligo di iscrizione alla
2 gestione commercianti nonché il relativo obbligo contributivo e confermando l'avviso di addebito impugnato.
Con vittoria di spese di lite”
Con decreto veniva fissata la prima udienza al 7.6.2023 ove il giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell' avviso di addebito e disponeva istruttoria che si svolgeva con l'audizione di un unico testimone di parte ricorrente . Testimone_1
Da ultimo veniva fissata udienza di discussione al 16.6.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
La ricorrente precisa in ricorso di essere stata socia accomandataria della società C.V.A.
Consulting e che tuttavia la medesima è lavoratrice dipendente di altra società, precisamente la con mansioni di contabile, sin dal 15.11.2017. A prova di CP_1 ciò produce contratto individuale di lavoro datato 14.11.2017 a tempo parziale (15 ore settimanali) e a tempo indeterminato e produce modello UNILAV di assunzione a far data dal 15.11.2017 (cfr. allegati al ricorso).
Ebbene occorre in primo luogo osservare che, come correttamente evidenziato da INPS, un rapporto di lavoro part time quale quello che la ricorrente ha dimostrato essere stato posto in essere (valutabile pari al 37,50% dell'orario pieno) non è in sé incompatibile con la gestione commercianti.
Quanto al carattere della prevalenza INPS, quali documenti allegati alla memoria di costituzione, produce la dichiarazione redditi società di persone 2022 -annualità 2021- della società CVA Consulting sas evidenziando che è la stessa ricorrente, ad averlo dichiarato e dovendosi quindi ritenere provato ciò che è ammesso dalla parte. In realtà nella dichiarazione effettivamente depositata agli atti con la memoria di costituzione, tale dichiarazione -che dovrebbe essere contenuta nel quadro A09 nella dichiarazione dei redditi della persona- non è presente mancando così del tutto, contrariamente a quanto sostenuto da INPS, qualunque dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente circa la prevalenza del lavoro svolto.
INPS ha anche prodotto la visura storica della società di persone C.V.A. Consulting provando che la ricorrente ha dismesso la qualità di accomandataria della società solo il
29.3.2023.
3 Dunque all'anno 2021 in cui INPS richiede i contributi previdenziali derivanti dalla gestione commercianti alla quale la ricorrente risulta essere stata iscritta in ragione dell'attività svolta dalla società CVA Consulting, svolgeva un'attività di lavoro dipendente per un orario parziale del solo 37,50% dell'orario pieno.
Parte ricorrente da parte sua contesta che l'attività svolta per la società avesse carattere di prevalenza allegando che nell'anno 2021 la società CVA Consulting non avrebbe in sostanza lavorato e avrebbe emesso una sola fattura.
Tutto ciò premesso, occorre ricordare che requisito per la iscrizione alla gestione commercianti sussiste, ex art. 1 comma 203 delle 662/1996, per coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'interpretazione del requisito normativo è stato compiuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza Cass. Sez. L, 4 maggio 2018, n. 10763) che ha chiarito: “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in Pa seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa…………………in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazioni di lavoro e attività di amministratore: e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza, posto che appunto la legge fini dell'iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti a esercitare l'attività di
4 amministratore, egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.……”: nonché Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021 che ha precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni (non commerciali) del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.
Ciò detto, occorre anche ricordare che l'Ente impositore -che qui agisce in veste di attore sostanziale e ha l'onere, secondo gli ordinari criteri di ripartizione del carico probatorio, di provare la fondatezza della propria pretesa e i fatti costitutivi necessari alla formazione del giudizio-, costituendosi non ha formulato richieste istruttorie di alcun genere.
Come ha precisato la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020) accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ciò che viene in rilievo è l'attività operativa: “la Corte d'appello con ragionamento presuntivo si è limitata ad affermare che sussistesse la partecipazione prevalente all'attività societaria e la natura commerciale dell'attività sociale attraverso elementi insufficienti a dimostrare il presupposto oggettivo che l'Inps è tenuto comprovare sulla natura commerciale dell'attività, unitamente a quello soggettivo della partecipazione continuativa
e prevalente del socio all'attività prevalente. ……omissis…..Per ciò che concerne il presupposto dell'attività aziendale in modo abituale e prevalente la Corte non ha in realtà effettuato alcun concreto accertamento essendosi limitata ad affermarne la presenza per il solo fatto che il ricorrente avesse agito nella sua qualità di organo della società, confondendo invece piani che devono rimanere distinti;
posto che un conto è agire sul piano sociale come socio ed amministratore, altro diverso conto è la partecipazione all'attività operativa commerciale della società; l'unica che dà titolo all'iscrizione alla gestione commercianti se, appunto, continuativa e prevalente”.
Prova che certamente non può discendere dal mero possesso della qualità di amministratore.
Concludendo: INPS non ha assolto all'onere della prova con riguardo ai presupposti della prevalenza dell'attività lavorativa che la ricorrente avrebbe prestato nella società né con riguardo alla abitualità della stessa.
5 Deve ulteriormente evidenziarsi che il teste di parte ricorrente Testimone_2 ha dichiarato che la CVA consulting, di cui la ricorrente era socia accomandataria, aveva cessato la propria attività nel 2021.
Dunque la domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei minimi attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto.
Condanna la resistente INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
341,00 per competenze, €. 43,00 per esborsi, spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Massa, 16 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL IO
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