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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8279 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 11701/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. TEANO Parte_1
NT
E
Avv. MARIA PIA CP_1
TETI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, ha agito per Parte_1 onere l'accertamento dello stato di sanitario volto al riconoscimento della prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento), nonché la condanna dell' al pagamento delle CP_1 conseguenti spettanze, con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia e con interessi sui ratei arretrati, vinte le spese processuali.
In sede di ATP, infatti, il requisito sotteso alla prestazione richiesta non era stato accertato con valutazione del CTU della prima fase oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita, con sottovalutazione delle certificazioni in atti.
L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, all'esito della discussione. La domanda non può essere accolta. In via preliminare va osservato (Cass. nn. 6010/2014, n. 8533/2015, n.27010/2018) che il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis cpc ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere essendo destinato "… a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa…”. Non è ammissibile, pertanto, la domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, di poi, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. E' stato infatti genericamente allegato come apparisse chiaro come il giudizio medico legale del CTU fosse da ritenere viziato da “una evidente sottostima del quadro patologico della ricorrente, affetta da un quadro patologico severamente invalidante in ambito sociale, relazionale e lavorativo, con necessità di un ausilio continuo nell'ambito della stretta quotidianità” nonostante il CTU della fase sommaria, riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e l'esame obiettivo, avesse effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alla prestazione richiesta. E' stato infatti affermato, fra l'altro: “… Per quanto riguarda la fattispecie se il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, occorre subito precisare che l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica. [… …] Orbene, nel caso in esame, risulta che il soggetto è in grado di compiere i suddetti atti autonomamente. Da tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il soggetto non abbia i requisiti stabiliti dalla Legge dell'11.02.1980 n. 18”; dato atto delle risultanze relative all'“Apparato locomotore.- Arti superiori: discreta limitazione funzionale dei movimenti delle spalle soprattutto in ab-adduzione. Arti inferiori: discreta limitazione dell'escursione articolare dell'articolazione coxo-femorale bilateralmente;
scrosci articolari alle ginocchia la cui escursione articolare appare limitata ai gradi estremi;
rachide: spinalgia pressoria e modesta contrattura dolorosa delle masse muscolari paravertebrali a livello lombare dove la mobilita' distrettuale risulta ridotta di oltre la meta'. Deambulazione cauta a base allargata autonoma, cambi posturali rallentati ma possibili autonomamente”. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata;
né la certificazione depositata da ultimo viene valorizzata al fine di rendere decisiva, la relativa contestazione. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004). Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, inoltre, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, qualora si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice,
o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020); rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio.
Roma, lì 11.7.2025 Il Giudice