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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
SA AE, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20146 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230043606904000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2714/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3318/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'IRPEF di euro 2.080,00 pretesa a seguito dell'indebita detrazione d'imposta in sede di dichiarazione per l'anni 2017 e 2018 ai sensi della Legge 449/1997.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda del contribuente sulla base della documentazione in atti relativa ai lavori il cui corrispettivo è stato portato in detrazione dell'imposta dovuta. Spese compensate.
L'ufficio si appella eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente deliberato sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal tecnico che aveva eseguito i lavori il quale attestava di avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria consistenti del rinnovo e modifica dei servizi igienico- sanitari. L'ufficio motiva riguardo alla inefficacia della dichiarazione a fini probatori e riguardo all'inefficacia delle prove fotografiche e delle fatture, prive di specifica indicazione della tipologia dei lavori effettuati.
Agenzia delle Entrate motiva, poi, relativamente alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria presentata al comune di Rescaldina e domanda, in conclusione, la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Il contribuente controdeduce relativamente all'idoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva e motiva di avere indicato i lavori da effettuare in lavori di rifacimento dei servizi igienici nella comunicazione inviata al Comune. Allega prove fotografiche e giurisprudenza e domanda la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate - SI non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che la descrizione, in fattura, dei lavori svolti dalla ditta incaricata, risulta inintellegibile ai fini della decisione perché ridotta, sia che si tratti di acconti o di saldo, alla causale lavori effettuati presso l'abitazione sita in Indirizzo_1 Rescaldina. Detta causale non dà conto della tipologia dei lavori effettuati e, di conseguenza, della legittimità della detrazione effettuata dal ricorrente. Si richiama, a riguardo, quanto motivato dalla SC con sentenza 09/03/2023, n. 7057, relativa a cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36-ter, a seguito del disconoscimento di alcune detrazioni d'imposta riportate in dichiarazione, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. La Corte di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente affermando: Appare dunque corretta la decisione dei giudici di merito, sul rilievo che il contribuente - stante la genericità delle fatture - non aveva fornito prova della natura dei lavori, nè dell'esistenza dei requisiti per la detraibilità dei relativi costi.
Nella fattispecie in esame, la causale delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice non prova la natura dei lavori e la detrazione non può essere riconosciuta.
Per quanto riguarda la dichiarazione del tecnico esecutore dei lavori, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla recente ordinanza n. 11729 depositata il 12 aprile 2022, secondo cui: << La giurisprudenza della Corte è al contrario ferma nell'affermare che nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi ficazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti (Cass. Sez. 5,
Sentenza 27173 del 16/12/20011, Rv. 620857-01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.18772 del
5/9/2014, Rv. 631960-01). Pur volendo considerarne il valore indiziario, deve ricordarsi che le dichiarazioni dei terzi devono essere valutate nel quadro d'insieme risultante dal complesso degli indizi offerti alla valutazione. Nel caso in esame, la genericità delle fatture contrasta con quanto dichiarato dall'operatore e la dichiarazione non può assumere valore probante. Con riferimento, poi, alla circolare n.
7/E del 27 aprile 2018, deve notarsi che la dichiarazione non è stata sottoscritta dal contribuente, che a tale adempimento era obbligato in quanto titolare dell'agevolazione.
Nemmeno risultano probanti le fotografie allegate in quanto del tutto decontestualizzate, al punto di non permettere di ricondurle all'immobile di cui trattasi.
Non assume valore dirimente il contenuto della comunicazione al Comune, che contrasta con il contesto probatorio come fin qui ricostruito
I primi giudici hanno, erroneamente, deliberato ignorando che la giurisprudenza di legittimità preclude il riconoscimento dell'agevolazione se i documenti giustificativi non provano la natura dei lavori.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali in misura del 15% dei detti importi. Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025. Il
Presidente. (Marco Antonioli)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
SA AE, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20146 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230043606904000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2714/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3318/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'IRPEF di euro 2.080,00 pretesa a seguito dell'indebita detrazione d'imposta in sede di dichiarazione per l'anni 2017 e 2018 ai sensi della Legge 449/1997.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda del contribuente sulla base della documentazione in atti relativa ai lavori il cui corrispettivo è stato portato in detrazione dell'imposta dovuta. Spese compensate.
L'ufficio si appella eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente deliberato sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal tecnico che aveva eseguito i lavori il quale attestava di avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria consistenti del rinnovo e modifica dei servizi igienico- sanitari. L'ufficio motiva riguardo alla inefficacia della dichiarazione a fini probatori e riguardo all'inefficacia delle prove fotografiche e delle fatture, prive di specifica indicazione della tipologia dei lavori effettuati.
Agenzia delle Entrate motiva, poi, relativamente alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria presentata al comune di Rescaldina e domanda, in conclusione, la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Il contribuente controdeduce relativamente all'idoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva e motiva di avere indicato i lavori da effettuare in lavori di rifacimento dei servizi igienici nella comunicazione inviata al Comune. Allega prove fotografiche e giurisprudenza e domanda la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate - SI non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che la descrizione, in fattura, dei lavori svolti dalla ditta incaricata, risulta inintellegibile ai fini della decisione perché ridotta, sia che si tratti di acconti o di saldo, alla causale lavori effettuati presso l'abitazione sita in Indirizzo_1 Rescaldina. Detta causale non dà conto della tipologia dei lavori effettuati e, di conseguenza, della legittimità della detrazione effettuata dal ricorrente. Si richiama, a riguardo, quanto motivato dalla SC con sentenza 09/03/2023, n. 7057, relativa a cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36-ter, a seguito del disconoscimento di alcune detrazioni d'imposta riportate in dichiarazione, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. La Corte di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente affermando: Appare dunque corretta la decisione dei giudici di merito, sul rilievo che il contribuente - stante la genericità delle fatture - non aveva fornito prova della natura dei lavori, nè dell'esistenza dei requisiti per la detraibilità dei relativi costi.
Nella fattispecie in esame, la causale delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice non prova la natura dei lavori e la detrazione non può essere riconosciuta.
Per quanto riguarda la dichiarazione del tecnico esecutore dei lavori, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla recente ordinanza n. 11729 depositata il 12 aprile 2022, secondo cui: << La giurisprudenza della Corte è al contrario ferma nell'affermare che nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi ficazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti (Cass. Sez. 5,
Sentenza 27173 del 16/12/20011, Rv. 620857-01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.18772 del
5/9/2014, Rv. 631960-01). Pur volendo considerarne il valore indiziario, deve ricordarsi che le dichiarazioni dei terzi devono essere valutate nel quadro d'insieme risultante dal complesso degli indizi offerti alla valutazione. Nel caso in esame, la genericità delle fatture contrasta con quanto dichiarato dall'operatore e la dichiarazione non può assumere valore probante. Con riferimento, poi, alla circolare n.
7/E del 27 aprile 2018, deve notarsi che la dichiarazione non è stata sottoscritta dal contribuente, che a tale adempimento era obbligato in quanto titolare dell'agevolazione.
Nemmeno risultano probanti le fotografie allegate in quanto del tutto decontestualizzate, al punto di non permettere di ricondurle all'immobile di cui trattasi.
Non assume valore dirimente il contenuto della comunicazione al Comune, che contrasta con il contesto probatorio come fin qui ricostruito
I primi giudici hanno, erroneamente, deliberato ignorando che la giurisprudenza di legittimità preclude il riconoscimento dell'agevolazione se i documenti giustificativi non provano la natura dei lavori.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali in misura del 15% dei detti importi. Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025. Il
Presidente. (Marco Antonioli)