TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11093/2024 R.G., avente ad oggetto cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco NOCERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi res. Controparte_1 C.F._2
in via San Teodoro n. 19, sc. B;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione in esito all'udienza del 16/04/2025, fissata per la comparizione personale delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 25/10/2024, ha cumulativamente Parte_1
proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49, c.p.c., domanda di separazione personale e domanda di divorzio nei confronti di con la quale in data 30/07/1975 aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Catania, precisando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(il 27/01/1976) e (il 26/08/1982), entrambi economicamente indipendenti dai Per_1 Per_2
genitori ormai da anni.
Allegando che da tempo i coniugi non avevano più una unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e incomprensioni, a cui si erano aggiunte le condotte aggressive poste in essere dalla nei propri confronti, il ricorrente ha dedotto che già dal 2016 si erano di fatto CP_1
separati e, avviato dinanzi a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale (proc.
18313/2016 R.G.) poi abbandonato, ogni forma di comunione materiale e spirituale non poteva più
essere ricostituita;
il ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie,
e, una volta maturati i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
chiedendo al Tribunale di emettere le medesime statuizioni in relazione ad entrambe le pronunce, e segnatamente:
“1) I coniugi vivranno separati come di fatto avviene dal 2016, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto senza farsi reciproche molestie;
2) Non si pongono questioni economiche in quanto entrambi i coniugi sono autosufficienti ed ancora oggi la sig.ra risulta debitrice del sig. della somma di € 25.000,00 oltre interessi;
CP_1 Parte_1
3) Che stante la maggiore età dei figli e la loro stabilità economica non si pongono questioni economiche e/o di affidamento;
”.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, né è Controparte_1
comparsa all'udienza di comparizione del 16/04/2025, sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Alla predetta udienza del 16/04/2025, il ricorrente personalmente comparso, assistito dal suo difensore costituito, ha dichiarato di voler insistere nella separazione e poi nel divorzio dalla moglie,
e la causa è stata rimessa in decisione a seguito di discussione orale sulle precisate conclusioni.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente – Controparte_1
non costituitasi nel giudizio, né personalmente comparsa all'udienza di comparizione del
16/04/2025 - la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio della resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 16/04/2025, nonché la natura delle doglianze esposte dal ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e tenuto conto che entrambi i figli sono da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11093/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10/03/1952, e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario a Catania il 30/07/1975;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 1695, parte II, serie A, anno 1975);
dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco