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1 gennaio 1993
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30 giugno 1993
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1 ottobre 1993
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10 novembre 2021
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Art. 52. Ciclomotori 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico ((, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica)) ;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 45 Km/h;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 .
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
(4)
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico ((, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica)) ;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 45 Km/h;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 .
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
(4)
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Commentari • 36
- 1. Si può parcheggiare una microcar nelle strisce per motorini?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 febbraio 2023 · 8.103642
[…] Quelle invece a tre ruote rientrano tra i ciclomotori come previsto dall'articolo 52 del codice della strada. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 375
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 20/10/2023, n. 2676Provvedimento: […] (art. 54, comma 1, lett. a, del codice della strada); b) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, incluso il conducente (art. 54, comma 1, lett. m, del codice della strada); c) motocicli e ciclomotori: includendo quei veicoli a due o tre ruote, con cilindrata massima fino a 50 centimetri cubici e velocità massima su strada piana di 45 km/h (artt. 53 e 52 del codice della strada).Leggi di più...
- uso promiscuo·
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- limitazioni fiscali·
- beni strumentali·
- spese di lite·
- art. 54 D.L. 285/92·
- art. 164 DPR 917/86·
- deduzione spese veicoli