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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1786/2024 promossa da:
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CAPANNA LUCIO, giusta procura in atti;
OPPONENTE
( ) in persona del rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORGANTI ELISABETTA, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.12.2024 proponeva opposizione Controparte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 488/2024, emesso in data 16.10.2024 - per la somma di € 85.000,00 oltre interessi come da domanda, spese ed oneri - sulla base di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti il
9.11.2023.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta spiegava che la aveva Controparte_1
effettuato trasporti per conto di e che, nel corso del rapporto negoziale, era insorta Controparte_2
una controversia relativa alla mancata riconsegna di 1836 pedane Epal e ai ritardi nella consegna della merce trasportata;
tale controversia veniva definita con l'atto di transazione menzionato, con il quale le parti concordavano il pagamento, da parte di della somma di 85.000,00 euro entro la Controparte_1 data del 30.09.2024 a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna opposta.
A fondamento dell'odierna opposizione, la eccepiva di non aver ricevuto la notifica Controparte_1 del decreto ingiuntivo in questione a causa della scadenza dell'abbonamento della casella di posta elettronica e dei conseguenti problemi tecnici emersi nel corso delle operazioni di rinnovo proprio nei mesi di settembre/ottobre 2024; spiegava, infatti, di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi datato 11.12.2024. Sosteneva di non aver mai avuto rapporti commerciali con l'opposta e, disconoscendo la sottoscrizione dell'atto di transazione posto alla base del decreto ingiuntivo, concludeva chiedendo “in via preliminare: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere anche con provvedimento inaudita altera parte, data la gravità della condotta di parte opposta, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data
16/10/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno, ricorrendo i gravi motivi già ampiamente indicati nel corpo dell'atto; nel merito: revocare e comunque dichiarare nullo/inefficace/infondato e/o comunque privo di ogni effetto giuridico, per le motivazioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno, perché infondato in fatto e in diritto oltre che ottenuto sulla scorta di documentazione falsificata e/o contraffatta;
sempre nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla soc. per l'oggetto del presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
meglio indicato nella narrativa che precede e/o per qualsiasi altro titolo ad esso connesso. condannare
parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
Vinte, in ogni caso, le spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore intestatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, deducendo la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e contestando in fatto ed in diritto tutti gli assunti attorei, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis: 1)In rito e in via preliminare, senza entrare nel merito della questione, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CGA Express sr, essendo la stessa decaduta ai sensi di quanto disposto dall'art. 641 cpc;
2)Nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di dover decidere nel merito, voglia accertare e
dichiarare la validità ed efficacia tra le parti della transazione intervenuta in data 19.11.23 e, pertanto, voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di Ascoli
Piceno e notificato in data 19.10.24;3)In subordine voglia accertare che la Controparte_2
è creditrice della CGA Express S.r.l. della somma indicata in narrativa e, pertanto, salvo che la
[...]
convenuta opposta si riserva in separata sede di richiedere la differenza, voglia accertare e dichiarare che l'attrice opponente è debitrice della stessa della somma € 81.670,09; 4)Per l'effetto, voglia condannare la CGA Express S.r.l. al pagamento in favore della della somma Controparte_2 di € 81.670,09, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo e, pertanto, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di
Ascoli Piceno e notificato in data 19.10.24; 5)Con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per legge”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 30.05.25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione tardiva andrà dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, a mente dell'art. 641 c.p.c., deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
l'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 650 c.p.c., risulta ammissibile esclusivamente nelle ipotesi in cui il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio a causa di irregolarità nella notificazione o di impedimenti oggettivi dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
Fattispecie che non ricorrono nel caso di specie in cui l'opponente ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 488/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno nonostante la piena regolarità della notifica.
Al riguardo, è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
488/2024, emesso nel procedimento n. 1362/2024 r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.10.2024,
è stato notificato, ai sensi della L. 53/1994, il 19.10.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all'opponente – così come risultante dal registro INIPEC (comparsa di costituzione, doc.
“registro inipec”) - in uno con il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto. E tanto risulta dalle ricevute di accettazione e di consegna della pec prodotte dall'opposta (comparsa di costituzione, doc. “accettazione/consegna GCAEXPRESS”).
È noto che l'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche,
accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché dal file
"datiAtto.xml" contenente i dati identificativi dell'atto. Questi formati sono ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva dell'atto in modo tale da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio.
A ben vedere, parte opponente non contesta tale circostanza, ma afferma di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per causa di forza maggiore, in quanto “a causa della scadenza dell'abbonamento con la società che le forniva la casella di posta elettronica proprio nel mese di settembre e ottobre 2024, stava eseguendo le operazioni di rinnovo;
nel corso delle quali emergevano problemi tecnici”.
L'opponente non ha, tuttavia, provato, com'era suo onere, alcuna ipotesi di forza maggiore o, comunque, non ha provato l'esistenza di una causa allo stesso non imputabile che gli ha impedito di avere tempestiva conoscenza della notifica, avendo prodotto unicamente la comunicazione e la ricevuta di rinnovo della pec (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente, doc. 10, 11 e 12); documenti che,
certamente, non dimostrano in alcun modo il verificarsi di problemi tecnici legati alla propria casella di posta elettronica certificata.
In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi – si ripete, del tutto indimostrata – dell'opponente, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi sicché può affermarsi che, di regola
- e salvo che venga fornita prova contraria - il mancato funzionamento, per qualunque causa,
dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di
Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario, sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (Cassazione civile, sez.
I, n. 16365/2018).
In altri termini, gli asseriti problemi tecnici alla pec che non avrebbero consentito all'opponente di avere conoscenza del decreto ingiuntivo sarebbero, in ogni caso, imputabili esclusivamente al destinatario della notificazione a mezzo pec (in quanto oggettivamente riferibili alla sfera di controllo dello stesso) e non costituirebbero, dunque, causa di forza maggiore, tale da rendere ammissibile l'opposizione tardiva.
In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, del numero e complessità delle questioni trattate (bassa) e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1786 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 5500,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 04.06.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1786/2024 promossa da:
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CAPANNA LUCIO, giusta procura in atti;
OPPONENTE
( ) in persona del rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORGANTI ELISABETTA, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.12.2024 proponeva opposizione Controparte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 488/2024, emesso in data 16.10.2024 - per la somma di € 85.000,00 oltre interessi come da domanda, spese ed oneri - sulla base di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti il
9.11.2023.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta spiegava che la aveva Controparte_1
effettuato trasporti per conto di e che, nel corso del rapporto negoziale, era insorta Controparte_2
una controversia relativa alla mancata riconsegna di 1836 pedane Epal e ai ritardi nella consegna della merce trasportata;
tale controversia veniva definita con l'atto di transazione menzionato, con il quale le parti concordavano il pagamento, da parte di della somma di 85.000,00 euro entro la Controparte_1 data del 30.09.2024 a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna opposta.
A fondamento dell'odierna opposizione, la eccepiva di non aver ricevuto la notifica Controparte_1 del decreto ingiuntivo in questione a causa della scadenza dell'abbonamento della casella di posta elettronica e dei conseguenti problemi tecnici emersi nel corso delle operazioni di rinnovo proprio nei mesi di settembre/ottobre 2024; spiegava, infatti, di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi datato 11.12.2024. Sosteneva di non aver mai avuto rapporti commerciali con l'opposta e, disconoscendo la sottoscrizione dell'atto di transazione posto alla base del decreto ingiuntivo, concludeva chiedendo “in via preliminare: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere anche con provvedimento inaudita altera parte, data la gravità della condotta di parte opposta, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data
16/10/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno, ricorrendo i gravi motivi già ampiamente indicati nel corpo dell'atto; nel merito: revocare e comunque dichiarare nullo/inefficace/infondato e/o comunque privo di ogni effetto giuridico, per le motivazioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno, perché infondato in fatto e in diritto oltre che ottenuto sulla scorta di documentazione falsificata e/o contraffatta;
sempre nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla soc. per l'oggetto del presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
meglio indicato nella narrativa che precede e/o per qualsiasi altro titolo ad esso connesso. condannare
parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
Vinte, in ogni caso, le spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore intestatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, deducendo la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e contestando in fatto ed in diritto tutti gli assunti attorei, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis: 1)In rito e in via preliminare, senza entrare nel merito della questione, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CGA Express sr, essendo la stessa decaduta ai sensi di quanto disposto dall'art. 641 cpc;
2)Nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di dover decidere nel merito, voglia accertare e
dichiarare la validità ed efficacia tra le parti della transazione intervenuta in data 19.11.23 e, pertanto, voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di Ascoli
Piceno e notificato in data 19.10.24;3)In subordine voglia accertare che la Controparte_2
è creditrice della CGA Express S.r.l. della somma indicata in narrativa e, pertanto, salvo che la
[...]
convenuta opposta si riserva in separata sede di richiedere la differenza, voglia accertare e dichiarare che l'attrice opponente è debitrice della stessa della somma € 81.670,09; 4)Per l'effetto, voglia condannare la CGA Express S.r.l. al pagamento in favore della della somma Controparte_2 di € 81.670,09, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo e, pertanto, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 488/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di
Ascoli Piceno e notificato in data 19.10.24; 5)Con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per legge”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 30.05.25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione tardiva andrà dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, a mente dell'art. 641 c.p.c., deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
l'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 650 c.p.c., risulta ammissibile esclusivamente nelle ipotesi in cui il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio a causa di irregolarità nella notificazione o di impedimenti oggettivi dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
Fattispecie che non ricorrono nel caso di specie in cui l'opponente ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 488/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno nonostante la piena regolarità della notifica.
Al riguardo, è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
488/2024, emesso nel procedimento n. 1362/2024 r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.10.2024,
è stato notificato, ai sensi della L. 53/1994, il 19.10.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all'opponente – così come risultante dal registro INIPEC (comparsa di costituzione, doc.
“registro inipec”) - in uno con il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto. E tanto risulta dalle ricevute di accettazione e di consegna della pec prodotte dall'opposta (comparsa di costituzione, doc. “accettazione/consegna GCAEXPRESS”).
È noto che l'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche,
accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché dal file
"datiAtto.xml" contenente i dati identificativi dell'atto. Questi formati sono ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva dell'atto in modo tale da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio.
A ben vedere, parte opponente non contesta tale circostanza, ma afferma di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per causa di forza maggiore, in quanto “a causa della scadenza dell'abbonamento con la società che le forniva la casella di posta elettronica proprio nel mese di settembre e ottobre 2024, stava eseguendo le operazioni di rinnovo;
nel corso delle quali emergevano problemi tecnici”.
L'opponente non ha, tuttavia, provato, com'era suo onere, alcuna ipotesi di forza maggiore o, comunque, non ha provato l'esistenza di una causa allo stesso non imputabile che gli ha impedito di avere tempestiva conoscenza della notifica, avendo prodotto unicamente la comunicazione e la ricevuta di rinnovo della pec (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente, doc. 10, 11 e 12); documenti che,
certamente, non dimostrano in alcun modo il verificarsi di problemi tecnici legati alla propria casella di posta elettronica certificata.
In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi – si ripete, del tutto indimostrata – dell'opponente, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi sicché può affermarsi che, di regola
- e salvo che venga fornita prova contraria - il mancato funzionamento, per qualunque causa,
dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di
Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario, sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (Cassazione civile, sez.
I, n. 16365/2018).
In altri termini, gli asseriti problemi tecnici alla pec che non avrebbero consentito all'opponente di avere conoscenza del decreto ingiuntivo sarebbero, in ogni caso, imputabili esclusivamente al destinatario della notificazione a mezzo pec (in quanto oggettivamente riferibili alla sfera di controllo dello stesso) e non costituirebbero, dunque, causa di forza maggiore, tale da rendere ammissibile l'opposizione tardiva.
In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, del numero e complessità delle questioni trattate (bassa) e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1786 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2024 emesso in data 16.10.2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 5500,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 04.06.2025
Il Giudice
Enza Foti