Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Nicatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione -OMISSIS- notificato in data 31 dicembre
2021;
dei provvedimenti successivi -OMISSIS-e -OMISSIS- , nota prot. -OMISSIS-del
-OMISSIS-e nota n -OMISSIS- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato,
presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. PE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato l’1 marzo 2022 e depositato il 31 marzo 2022, -OMISSIS- - dipendente del Ministero degli Interni dipartimento Vigili del Fuoco in servizio presso la Direzione Regionale della Liguria - impugna gli atti in epigrafe indicati, dai quali è derivata, in ultima analisi, la sua sospensione dal servizio – per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ex art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, conv. dalla legge n. 76/2021 e succ. modif., nel periodo dal 28 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (v. nota -OMISSIS-), avendo Egli contratto il Covid in data 7 gennaio 2022.
Il ricorrente contesta la sospensione in parola, sostenendo di aver ricevuto la notificazione del relativo provvedimento iniziale di accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale (nota n. -OMISSIS-) in data 31 dicembre 2021, insieme alla presupposta nota di invito all’adempimento (n.-OMISSIS-).
Ne deriverebbe l’illegittimità della sospensione, in quanto disposta prima del decorso dei cinque giorni dalla ricezione dell’invito, previsti dalla legge quale termine per adempiere.
Infatti il ricorrente – che già aveva inviato in data 24 dicembre 2021 all’Ufficio sanitario la documentazione comprovante la richiesta di visita medica specialistica di verifica di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, fissata per il 19 maggio 2022 – ha provveduto entro il predetto termine (in data 4 gennaio 2022) a rispondere all’invito ad adempiere, tramite il suo avvocato, nei seguenti termini:
“Vi comunico che -OMISSIS-ha effettuato la prenotazione per il vaccino anti-covid per la data del 20 gennaio 2022 presso -OMISSIS- nella eventualità che si liberi un posto per la visita specialistica prenotata e fissata per la data del 19/05/2022. Si precisa che l’appuntamento per la visita specialistica, diretta ad accertare eventuali controindicazioni alla vaccinazione Covid-19, è prenotabile esclusivamente presso il Centro Unico per la Liguria, sito nel Policlinico di San Martino, unico centro abilitato alle valutazioni e alle prove allergologiche per tali tipologie di vaccino” .
Ne conseguirebbe l’illegittimità della sospensione, anche nella misura ridotta da ultimo disposta con la nota -OMISSIS-, perché il ricorrente rientrerebbe nei casi di giustificata omissione della vaccinazione, almeno “fino all’esito positivo dell’accertamento specialistico”.
Il ricorrente conclude, anche con successive memorie, per l’accoglimento del gravame.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato e ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità, sotto diversi aspetti, del ricorso, sostenendone, comunque, l’infondatezza nel merito e chiedendo il suo rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nella udienza di smaltimento del 19 marzo 2026, tenutasi con modalità telematiche.
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità opposte dalla difesa dello Stato, giacché il ricorso è infondato nel merito.
L’art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, conv. dalla legge n. 76/2021 e succ. modif., dispone quanto segue:
“3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 1° novembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5” .
Dunque, in base alle disposizioni dettate dall’art. 4 ter, sopra riportato, la sospensione dal servizio non è disposta se l’interessato produce “ entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”.
Secondo l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, conv. dalla legge n. 76/2021 e succ. modif ., “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita” .
Ciò posto, anche a voler seguire la tesi del ricorrente, secondo cui Egli avrebbe tempestivamente risposto all’invito ricevuto solo il 31 dicembre 2021, con la nota del 4 gennaio 2022, non sarebbero sussistenti le ipotesi di esenzione dalla vaccinazione previste dalla legge, in quanto la predetta nota:
- comunica una richiesta di vaccinazione in data 20 gennaio 2022 presso la -OMISSIS-che è in realtà condizionata alla “eventualità che si liberi un posto per la visita specialistica prenotata e fissata per la data del 19/05/2022” (cioè quattro mesi dopo la data della prospettata vaccinazione!), sicché risulta evidentemente strumentale all’aggiramento dell’obbligo di legge;
- non trasmette all’amministrazione la prescritta certificazione “ di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore” . Essa fa, invero, riferimento ad una mera richiesta di visita allergologica, che anche se probabilmente formulata dal medico curante del ricorrente, non configura affatto la puntuale attestazione pretesa dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, cit., al chiaro scopo di non consentire l’indebita elusione dell’obbligo vaccinale.
A quest’ultimo proposito, la giurisprudenza ha ancora di recente chiarito che:
“già dal testo originario dell'art. 4 comma 2 del d.l. 44/2021, dove era previsto che le condizioni di esenzione (temporanea o assoluta) dall'obbligo vaccinale fossero attestate "dal" medico di medicina generale.
1.2.1. Ciò dimostra che, secondo la volontà del legislatore, il soggetto competente ad emettere la certificazione di esonero o differimento non era "un" (qualunque) medico di medicina generale (ovvero qualsiasi medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento dell'attività di medicina generale), ma "il" medico di medicina generale (ovvero quello, unico e specifico, liberamente scelto dall'assistito ai sensi degli artt. 19 comma 2 e 25 comma 4 della legge 833/78).
1.2.2. Questa interpretazione, del resto, è coerente con la ratio della norma: l'essere convenzionato con il S.S.N. non attribuisce infatti al medico una specifica competenza tecnica né, in generale, sulla materia delle vaccinazioni (e sulle controindicazioni ad eseguire questo tipo di intervento sanitario) né, in particolare, sul singolo cittadino; è quindi logico ritenere che il legislatore abbia attribuito ab origine la competenza a disporre l'esonero o il differimento della vaccinazione solo ed esclusivamente al medico di medicina generale scelto ai sensi della normativa sopra citata (e cioè a quel medico che gode della fiducia dell'assistito e che, presumibilmente, ne conosce in modo approfondito le condizioni di salute).
1.2.3. Ne consegue che le modifiche apportate all'art. 4 comma 2 del d.l. 44/2021 prima dall'art. 1 comma 1 lettera b) del d.l. 172 del 26/11/2021 (che vi ha inserito il vincolo del rispetto delle circolari ministeriali in materia di esenzione dalla vaccinazione (1)) e poi dalla legge 21/1/2022 n. 3 di conversione del citato decreto legge (che ha sostituito le parole: «dal medico di medicina generale» con le parole: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore») non costituiscono una innovazione, ma piuttosto un chiarimento (ovvero un'interpretazione autentica) della disciplina vigente fin dall'aprile 2021” (Corte d’appello di Trieste, sez. lav., 1 gennaio 2025, n. 177).
In relazione a quanto precede, risultano del tutto legittime le determinazioni da ultimo assunte dall’amministrazione con la nota -OMISSIS- che ha correttamente confermato la sospensione dal servizio del ricorrente nel periodo dal 28 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, avendo Egli contratto il Covid il successivo 7 gennaio 2022.
Il ricorso in esame va quindi rigettato.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.