TAR Genova, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 400
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della sospensione per mancato rispetto del termine di 5 giorni per l'adempimento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a giustificare l'omissione o il differimento della vaccinazione ai sensi della normativa vigente, in quanto la prenotazione del vaccino era condizionata alla disponibilità di un posto per una visita specialistica fissata in data successiva e non era stata prodotta la certificazione di accertato pericolo per la salute.

  • Rigettato
    Illegittimità della sospensione per giustificata omissione della vaccinazione

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a giustificare l'omissione o il differimento della vaccinazione ai sensi della normativa vigente, in quanto la prenotazione del vaccino era condizionata alla disponibilità di un posto per una visita specialistica fissata in data successiva e non era stata prodotta la certificazione di accertato pericolo per la salute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 400
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 400
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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