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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Francesco Frettoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49878/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACINTO Parte_1 C.F._1
MATARAZZO, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 147 04024 GAETA presso il difensore
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONVENUTO
OGGETTO: cittadinanza
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (correttamente utilizzato sensi dell'art. 19-bis del d.lgs. 150/2011) il sig. ha formulato la seguente domanda: Parte_1
“Accertato che nato a [...], British Columbia, Canada, il 21.07.2004 è figlio Parte_1 del Cittadino Italiano conseguentemente si richiede che, sulla base dei Persona_1 documenti e delle sentenze richiamate […] , stante la impossibilità ad oggi di ottenere un appuntamento presso il competente Consolato Italiano, […] sia dichiarato cittadino Italiano, ordinando agli Enti competenti di procedere con le trascrizioni di legge (Comune di Roma e successivamente Consolati Competenti e )”. CP_1 CP_1 pagina 1 di 3 Per l'instaurazione del contraddittorio e la trattazione del procedimento è stata fissata udienza cartolare.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio, concludendo per “1) inammissibilità\infondatezza della domanda, 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio”.
2. Il ricorso non è interessato dalle disposizioni introdotte con il D.L. n. 36/2025, conv. in L. n. 74/2025, che non si applicano (ai sensi dell'art. 1 del predetto D.L.) in caso di domande giudiziali presentate prima del 28/3/2025, e merita accoglimento.
Diversamente da come eccepito dall'Amministrazione, il ricorrente ha depositato prove documentali sufficienti: i) il proprio certificato di nascita, autenticato, tradotto in italiano (rispetto all'originale in lingua inglese) e legalizzato, con cui dimostra di essere figlio del sig. Persona_1
, nato il [...] a Vancouver in [...]; ii) un certificato del Consolato generale
[...]
d'Italia a Vancouver, che attesta che il predetto , padre del ricorrente, è Persona_1 cittadino italiano.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, non addotti dall'Amministrazione (che in realtà non si è opposta al riconoscimento della cittadinanza, limitandosi ad obiettare, ma in astratto, una mancata produzione di documentazione a sostegno della domanda), quanto sopra basta a far ravvisare in favore del ricorrente la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), a mente del quale «È cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Pur a fronte del tenore sostanzialmente non oppositivo dell'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, il fatto che il ricorrente abbia adito la tutela giurisdizionale del suo diritto all'accertamento dello status di cittadino italiano in ragione della sostanziale impossibilità di accedere in tempi ragionevoli al procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza (come sufficientemente dimostrato dall'allegata immagine relativa alle informazioni del Parte_2 sull'impossibilità di calendarizzare appuntamenti in proposito) induce a ritenere ravvisabile una soccombenza dell'Amministrazione e, quindi, a porre a carico della stessa le spese processuali di parte ricorrente, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e del valore (indeterminabile) della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
a) dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
b) ordina al nterno e per esso all' ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni Controparte_1 altra Amministrazione competente di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge pagina 2 di 3 della cittadinanza del ricorrente, provvedendo altresì alle occorrenti comunicazioni alle autorità consolari competenti, a loro volta tenute ai conseguenti adempimenti;
c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € 2.200,00 (studio, atto introduttivo, note di trattazione) oltre spese generali, Iva e C.A.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Francesco Frettoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49878/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACINTO Parte_1 C.F._1
MATARAZZO, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 147 04024 GAETA presso il difensore
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONVENUTO
OGGETTO: cittadinanza
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (correttamente utilizzato sensi dell'art. 19-bis del d.lgs. 150/2011) il sig. ha formulato la seguente domanda: Parte_1
“Accertato che nato a [...], British Columbia, Canada, il 21.07.2004 è figlio Parte_1 del Cittadino Italiano conseguentemente si richiede che, sulla base dei Persona_1 documenti e delle sentenze richiamate […] , stante la impossibilità ad oggi di ottenere un appuntamento presso il competente Consolato Italiano, […] sia dichiarato cittadino Italiano, ordinando agli Enti competenti di procedere con le trascrizioni di legge (Comune di Roma e successivamente Consolati Competenti e )”. CP_1 CP_1 pagina 1 di 3 Per l'instaurazione del contraddittorio e la trattazione del procedimento è stata fissata udienza cartolare.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio, concludendo per “1) inammissibilità\infondatezza della domanda, 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio”.
2. Il ricorso non è interessato dalle disposizioni introdotte con il D.L. n. 36/2025, conv. in L. n. 74/2025, che non si applicano (ai sensi dell'art. 1 del predetto D.L.) in caso di domande giudiziali presentate prima del 28/3/2025, e merita accoglimento.
Diversamente da come eccepito dall'Amministrazione, il ricorrente ha depositato prove documentali sufficienti: i) il proprio certificato di nascita, autenticato, tradotto in italiano (rispetto all'originale in lingua inglese) e legalizzato, con cui dimostra di essere figlio del sig. Persona_1
, nato il [...] a Vancouver in [...]; ii) un certificato del Consolato generale
[...]
d'Italia a Vancouver, che attesta che il predetto , padre del ricorrente, è Persona_1 cittadino italiano.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, non addotti dall'Amministrazione (che in realtà non si è opposta al riconoscimento della cittadinanza, limitandosi ad obiettare, ma in astratto, una mancata produzione di documentazione a sostegno della domanda), quanto sopra basta a far ravvisare in favore del ricorrente la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), a mente del quale «È cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Pur a fronte del tenore sostanzialmente non oppositivo dell'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, il fatto che il ricorrente abbia adito la tutela giurisdizionale del suo diritto all'accertamento dello status di cittadino italiano in ragione della sostanziale impossibilità di accedere in tempi ragionevoli al procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza (come sufficientemente dimostrato dall'allegata immagine relativa alle informazioni del Parte_2 sull'impossibilità di calendarizzare appuntamenti in proposito) induce a ritenere ravvisabile una soccombenza dell'Amministrazione e, quindi, a porre a carico della stessa le spese processuali di parte ricorrente, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e del valore (indeterminabile) della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
a) dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
b) ordina al nterno e per esso all' ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni Controparte_1 altra Amministrazione competente di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge pagina 2 di 3 della cittadinanza del ricorrente, provvedendo altresì alle occorrenti comunicazioni alle autorità consolari competenti, a loro volta tenute ai conseguenti adempimenti;
c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € 2.200,00 (studio, atto introduttivo, note di trattazione) oltre spese generali, Iva e C.A.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 3 di 3