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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 14812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14812 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARRO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Depretis n.62
E
(nata a [...] l'[...] C.F. rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIGANTE SERENA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Michelangelo n.85 Isolato C
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.09.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a Bacoli (NA) l'11.10.2016; che dalla loro unione
[...]
pag. 1 di 5 era nato un figlio: , il 4.09.2017; che si erano separati consensualmente in forza di decreto di Per_1 omologa n.8542/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 1.12.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (30.11.2022), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava le stesse a depositare il certificato di matrimonio e il titolo separativo, condizione di procedibilità della domanda divorzile.
Dopo alcuni rinvii resisi necessari onde consentire alle parti di integrare la documentazione necessaria mancante agli atti e di rimodulare l'importo dalle parti pattuito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, importo rimasto invariato rispetto alla separazione, all'udienza del 15.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare in conformità ai patti così come rimodulati alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la Sig.ra e il Sig. per reciproca ed espressa Parte_2 Parte_1
manifestazione di volontà, rinunciano all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di avere proceduto alla divisione di tutti i beni mobili:
2) La casa coniugale sita in Bacoli alla Via Montegrillo nr. 1, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra che ci vivrà con il figlio minore . La Sig.ra avrà, Parte_2 Per_1 Parte_2
inoltre, la facoltà̀, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella del figlio
, purché́ ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Per_1 Parte_1
3) Le parti dichiarano di non avere acquistato insieme alcun bene, mobile e/o immobile, durante il matrimonio;
4) Entrambi i genitori condivideranno la potestà genitoriale del piccolo e, in particolare, ne Per_1 avranno l'affidamento condiviso ex Legge n. 54 del 2006, sicché, tutte le decisioni riguardanti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 l'educazione, lo sviluppo e la salute (es: scuola, sport, tempo libero, cure e/o interventi medici straordinari, etc.), saranno prese di comune accordo dai genitori in ottemperanza a tale normativa;
5) Con riferimento agli incontri parentali si stabilisce che il piccolo vivrà con la madre, che, Per_1 quindi, verrà individuata come genitore cd. “collocatario” presso la casa sita in Bacoli alla Via
Montegrillo n. 1.
- il Sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana: il lunedì ed il Parte_1 giovedì, dall'uscita della scuola e fino a dopo cena, riaccompagnandolo a casa dalla madre entro le ore
21,00. Resta inteso fra le parti che i genitori collaboreranno affinché si possa recuperare il tempo con il figlio minore in caso di impedimento giustificato per i genitori o di impegni di particolare rilevanza per il minore. Precisamente il Sig. preleverà il figlio presso la casa della madre e si Parte_1
occuperà di accompagnarlo alle varie attività extrascolastiche che lo stesso pratica, se coincidenti con i giorni sopra indicati.
- a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica riaccompagnandolo presso il domicilio materno.
- I coniugi stabiliscono che, a seconda delle esigenze del piccolo e a seconda delle esigenze Per_1
lavorative, le giornate potranno essere di volta in volta modificate.
- I coniugi concordano che il piccolo trascorrerà con ciascuno di loro quindici giorni anche Per_1
separati per il periodo estivo, da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno e tale periodo potrà, in ogni caso, essere modificato previo accordo tra i genitori, ed in caso di malattia del minore o di suo grave ed improrogabile impedimento,
- Ad anni alterni il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, il 31 dicembre con il padre fino alla mattina successiva ed il primo gennaio con la madre, il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre;
- I giorni: 1 novembre, 26 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, verranno trascorsi dal figlio con il padre o la madre, Per_1
ad anni alterni. Il piccolo trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il Per_1
padre il giorno della festa del papà.
- Il padre preleverà il figlio presso l'abitazione - domicilio della madre.
- Qualsiasi variazione dei sopra elencati accordi potrà avvenire solo previo accordo tra i genitori e compatibilmente con la disponibilità e gli impegni lavorativi di questi o per gravi motivi di salute o per impegni improrogabili dei genitori, che andranno comunicati tempestivamente.
Nel caso in cui nei giorni da trascorrere con i rispettivi genitori il piccolo dovesse ammalarsi, Per_1 sia il padre che la madre potranno liberamente fargli visita presso l'abitazione del rispettivo genitore.
6) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere sempre buoni rapporti tra il bambino e gli ascendenti sia paterni che materni, ciò nel rispetto della normativa attualmente vigente.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 7) Per il piccolo è previsto un assegno di mantenimento, pari ad euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta,00) che dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1
in contanti o tramite vaglia postale o bonifico su conto corrente bancario Parte_2
eventualmente comunicato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni singolo mese. La richiamata somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno come per legge.
8) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili, ma comunque necessarie se non fornite dal Servizio
Sanitario Nazionale, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
tuttavia i genitori dovranno dare prova dell'avvenuto pagamento con fatture e/o ricevute fiscali.
Nella stessa misura sono a carico di entrambi i genitori tutte le spese straordinarie relative al piccolo
, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si annoverano: le spese per Per_1
attività culturali, scolastiche, sportive, ludiche, di abbigliamento e di babysitter.
Di tali spese i genitori dovranno dare prova dell'avvenuto pagamento mediante fattura e/o ricevuta;
9) I genitori hanno sempre l'obbligo di comunicarsi, a mezzo pec, e-mail, raccomandata a. r., ovvero fax, la modifica della propria residenza e/o del proprio recapito telefonico, sia fisso che cellulare, per comunicazioni riguardanti il figlio;
Per_1
10) I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Bacoli (NA) l' 11.10. 2016 (atto n.160,parte II, S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2016 );
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 • omologa le condizioni necessarie così come modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14812 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARRO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Depretis n.62
E
(nata a [...] l'[...] C.F. rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIGANTE SERENA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Michelangelo n.85 Isolato C
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.09.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a Bacoli (NA) l'11.10.2016; che dalla loro unione
[...]
pag. 1 di 5 era nato un figlio: , il 4.09.2017; che si erano separati consensualmente in forza di decreto di Per_1 omologa n.8542/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 1.12.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (30.11.2022), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava le stesse a depositare il certificato di matrimonio e il titolo separativo, condizione di procedibilità della domanda divorzile.
Dopo alcuni rinvii resisi necessari onde consentire alle parti di integrare la documentazione necessaria mancante agli atti e di rimodulare l'importo dalle parti pattuito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, importo rimasto invariato rispetto alla separazione, all'udienza del 15.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare in conformità ai patti così come rimodulati alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la Sig.ra e il Sig. per reciproca ed espressa Parte_2 Parte_1
manifestazione di volontà, rinunciano all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di avere proceduto alla divisione di tutti i beni mobili:
2) La casa coniugale sita in Bacoli alla Via Montegrillo nr. 1, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra che ci vivrà con il figlio minore . La Sig.ra avrà, Parte_2 Per_1 Parte_2
inoltre, la facoltà̀, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella del figlio
, purché́ ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Per_1 Parte_1
3) Le parti dichiarano di non avere acquistato insieme alcun bene, mobile e/o immobile, durante il matrimonio;
4) Entrambi i genitori condivideranno la potestà genitoriale del piccolo e, in particolare, ne Per_1 avranno l'affidamento condiviso ex Legge n. 54 del 2006, sicché, tutte le decisioni riguardanti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 l'educazione, lo sviluppo e la salute (es: scuola, sport, tempo libero, cure e/o interventi medici straordinari, etc.), saranno prese di comune accordo dai genitori in ottemperanza a tale normativa;
5) Con riferimento agli incontri parentali si stabilisce che il piccolo vivrà con la madre, che, Per_1 quindi, verrà individuata come genitore cd. “collocatario” presso la casa sita in Bacoli alla Via
Montegrillo n. 1.
- il Sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana: il lunedì ed il Parte_1 giovedì, dall'uscita della scuola e fino a dopo cena, riaccompagnandolo a casa dalla madre entro le ore
21,00. Resta inteso fra le parti che i genitori collaboreranno affinché si possa recuperare il tempo con il figlio minore in caso di impedimento giustificato per i genitori o di impegni di particolare rilevanza per il minore. Precisamente il Sig. preleverà il figlio presso la casa della madre e si Parte_1
occuperà di accompagnarlo alle varie attività extrascolastiche che lo stesso pratica, se coincidenti con i giorni sopra indicati.
- a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica riaccompagnandolo presso il domicilio materno.
- I coniugi stabiliscono che, a seconda delle esigenze del piccolo e a seconda delle esigenze Per_1
lavorative, le giornate potranno essere di volta in volta modificate.
- I coniugi concordano che il piccolo trascorrerà con ciascuno di loro quindici giorni anche Per_1
separati per il periodo estivo, da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno e tale periodo potrà, in ogni caso, essere modificato previo accordo tra i genitori, ed in caso di malattia del minore o di suo grave ed improrogabile impedimento,
- Ad anni alterni il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, il 31 dicembre con il padre fino alla mattina successiva ed il primo gennaio con la madre, il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre;
- I giorni: 1 novembre, 26 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, verranno trascorsi dal figlio con il padre o la madre, Per_1
ad anni alterni. Il piccolo trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il Per_1
padre il giorno della festa del papà.
- Il padre preleverà il figlio presso l'abitazione - domicilio della madre.
- Qualsiasi variazione dei sopra elencati accordi potrà avvenire solo previo accordo tra i genitori e compatibilmente con la disponibilità e gli impegni lavorativi di questi o per gravi motivi di salute o per impegni improrogabili dei genitori, che andranno comunicati tempestivamente.
Nel caso in cui nei giorni da trascorrere con i rispettivi genitori il piccolo dovesse ammalarsi, Per_1 sia il padre che la madre potranno liberamente fargli visita presso l'abitazione del rispettivo genitore.
6) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere sempre buoni rapporti tra il bambino e gli ascendenti sia paterni che materni, ciò nel rispetto della normativa attualmente vigente.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 7) Per il piccolo è previsto un assegno di mantenimento, pari ad euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta,00) che dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1
in contanti o tramite vaglia postale o bonifico su conto corrente bancario Parte_2
eventualmente comunicato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni singolo mese. La richiamata somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno come per legge.
8) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili, ma comunque necessarie se non fornite dal Servizio
Sanitario Nazionale, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
tuttavia i genitori dovranno dare prova dell'avvenuto pagamento con fatture e/o ricevute fiscali.
Nella stessa misura sono a carico di entrambi i genitori tutte le spese straordinarie relative al piccolo
, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si annoverano: le spese per Per_1
attività culturali, scolastiche, sportive, ludiche, di abbigliamento e di babysitter.
Di tali spese i genitori dovranno dare prova dell'avvenuto pagamento mediante fattura e/o ricevuta;
9) I genitori hanno sempre l'obbligo di comunicarsi, a mezzo pec, e-mail, raccomandata a. r., ovvero fax, la modifica della propria residenza e/o del proprio recapito telefonico, sia fisso che cellulare, per comunicazioni riguardanti il figlio;
Per_1
10) I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Bacoli (NA) l' 11.10. 2016 (atto n.160,parte II, S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2016 );
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 • omologa le condizioni necessarie così come modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5