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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 31/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessia Lato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Corte degli
Speziali n. 1, giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gloria Bacca ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il su Studio in Budrio, via Reggiani n. 20, giusta delega in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni di parte attrice : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -
Accertare e dichiarare la inadempiente al contratto intercorso con il CP_3
Condominio ricorrente;
- per l'effetto dichiarare la tenuta alla restituzione CP_3 dell'importo di € 18.910,00 percepito a tale titolo e, conseguentemente, condannarla al versamento di tale somma a favore del ricorrente, oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, per le ragioni esposte in atti dichiarare la resistente comunque tenuta alla restituzione dell'importo di € 18.910,00 ex art. 2033 c.c., ovvero all'altro titolo ritenuto confacente e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma a favore del pagina 1 di 8 ricorrente, oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di procedura di negoziazione stante la mancata e ingiustificata formale adesione alla procedura di negoziazione assistita, con condotta meramente dilatoria ex art. 96 c. 3 cpc.
Conclusioni di parte convenuta: La difesa di precisa le conclusioni come di CP_3 seguito riportate: “ In via preliminare: Accertato che le difese svolte richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 281 duodecies, primo comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa. In via principale: accertare e dichiarare la corretta e diligente esecuzione del contratto di Riqualificazione 5.0 - Lettera di intenti per servizi di Facility
Management sottoscritta dal in data 18.02.2022 e Controparte_1 conseguentemente respingere la domanda di restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo pari a euro 18.910,00 o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ex artt. 1454 e 1458 c.c. per i motivi su esposti. respingere la richiesta di dichiarazione del pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., per i motivi di cui al punto 3.
In subordine: . accertare e dichiarare che la resistente ha eseguito lo Studio di prefattibilità come da Lettera di intenti prodotta e per l'effetto quantificare il corrispettivo di alla luce del suddetto allegato alla presente comparsa (doc. 2). CP_3
In via istruttoria: si chiede l'assunzione di prova per testi sulle premesse di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. e del Geom. Controparte_4
, entrambi con domicilio in Budrio (BO), via Mori n. 6, entrambi sui Controparte_5 seguenti capitoli di prova:
“Vero che sulla scorta del contratto denominato Riqualificazione 5.0 - Lettera di intenti per Servizi di Facility Management, ha raccolto la documentazione CP_3 necessaria per predisporre uno studio di pre-fattibilità per lavori da eseguirsi sul
. Controparte_1
“Vero che il documento numero 2 che si rammostra costituisce uno studio di prefattibilità basato sul catasto”.
“Vero che il documento numero 2 che si rammostra contiene al suo interno Ape Pre,
Ape Post e Legge 10”.
Con vittoria di spese e compensi legali pagina 2 di 8 Fatto e motivi della decisione
Il ha evocato in giudizio la per sentir accertare e Controparte_1 CP_3 dichiarare quest'ultima inadempiente al contratto intercorso con il Controparte_6
e per l'effetto dichiararla tenuta alla restituzione dell'importo di € 18.910,00 percepito a tale titolo , oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
A fondamento della domanda l'attore deduceva (a) di aver conferito, in data 18.02.2022, incarico alla convenuta per lo studio di fattibilità e svolgimento di attività preliminari per valutare l'applicabilità degli sgravi fiscali previsti dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n.
77/2020 per gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus (c.d. Ecobonus
110%) ; (b) che, dopo il conferimento dell'incarico alla per lo studio di CP_3 fattibilità e il pagamento del relativo compenso, nulla . veniva effettuato dalla conventa non un sopralluogo, non un'ispezione degli appartamenti, non un incontro con le parti, non un rilievo con misurazioni, non un accesso agli atti, nulla di nulla;
(c) che a fronte dei solleciti dell'amministratore del condominio , il Geom. rispondeva che la ditta CP_5 aveva molto lavoro e quindi avrebbe provveduto il prima possibile;
(d) che, stante l'inerzia della convenuta, l'amministratore inoltrava comunicazione in data 25.11.2022 chiedendo informazioni sullo stato di avanzamento della pratica, cui non seguiva alcun riscontro e, in data 27.12.2022, inoltrava formale diffida con cui si revocava con effetto immediato l'incarico, richiedeva l'immediato rimborso di quanto versato, con riserva di quantificazione dei danni arrecati, avanzava invito a concludere negoziazione assistita;
(e) che nelle more dell'inadempimento della resistente, il c.d. Bonus 110% per i era scaduto e, dunque, si riservava di eventualmente agire in separata sede Per_1 per l'accertamento del danno cagionato in conseguenza dell'inadempimento stesso della
CP_3
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta domanda . CP_3
La stessa evidenziava che il contratto sottoscritto in data 28.01.2022 elencava varie prestazioni, alcune di natura commerciale (presentazione, analisi e disamina dei servizi prestati dal General Contractor, raccolta documenti), altre di natura tecnica (eseguire sopralluoghi, ricevere ed esaminare la documentazione relativa all'immobile, Ape Pre e
Ape Post, redigere Relazione Tecnica Integrata ed eseguire studio di pre-fattibilità).
Pertanto la stessa, in ossequio a quanto contrattualmente stabilito, predisponeva le pagina 3 di 8 attività previste dalla lettera di intenti sottoscritta dal ovvero – Controparte_1 tra le tante – la raccolta documentale, uno studio di pre-fattibilità basato sul catasto, Ape
Pre, Ape Post e Legge 10.
Ciò nonostante, la ricorrente con pec datata 27.12.2022 revocava d'emblée l'incarico conferito ad asserendo l'inadempimento ed invitava la predetta a restituire CP_3 quanto corrisposto a seguito della sottoscrizione del rapporto negoziale.
La resistente – stante il proprio adempimento - non restituiva l'importo corrisposto dal ricorrente ed tratteneva le somme percepite a titolo di indennizzo per coprire le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno (art. 1671 c.c.) occorso a seguito del recesso unilaterale ed immotivato del Controparte_1
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo evidenziarsi, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto
(purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del
07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del
13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore. La formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono, infatti, incompatibili con la domanda di recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2,
pagina 4 di 8 Sentenza n. 11642 del 29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2,
Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980).
Ciò premesso, nel caso de quo, risulta documentalmente provato che in data 28.01.2022 il attoreo conferiva incarico alla di effettuare tutte le attività CP_1 CP_3 preliminari e di studio necessarie per valutare l'applicabilità degli sgravi fiscali previsti dal
DL 34/200 convertito in l n. 77/20 per gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonun ( cd. Ecobonus 110%) . In particolare l'attore incaricava ed espressamente autorizzava a : effettuare un sopralluogo presso l'abitazione in oggetto, CP_3 effettuare rilevi tecnici e fotografici dei luoghi, ricevere ed esaminare la documentazione relativa all'immobile( rogito, visura catastale, bollette o altra espressamente richiesta), redigere APE pre e un APE post, redigere una relazione tecnica integrata , eseguire uno studio di fattibilità della tipologia di lavori da effettuare e dell'applicazione specifica del
Bonus di cui al G.L: 34/2020(o di altri sgravi previsti dalla legge).. All'esito dello studio di fattibilità si era impegnata a convocare il cliente presso i propri uffici per CP_3 presentare la relazione sugli esiti dello studio stesso ed informare il cliente sui possibili interventi di riqualificazione da effettuarsi sull'immobile.
Senonchè, all'esito del giudizio parte convenuta non è riuscita a dimostrare l'intervento adempimento delle obbligazioni assunte.
A tal fine non potrà valere la documentazione depositata ed in particolare i soli Ape pre e Ape post in quanto privi di data certa. A ciò deve aggiungersi che non vi è prova come previsto in contratto dell'avvenuta consegna di predetti documenti, nonostante le sollecitazioni di parte attrice, ma ancor prima delle riferibilità di predetti documenti all'immobile de quo, della convocazione del cliente presso i propri uffici di via Valsesia per presentare la relazione sugli esiti dello studio stesso ed informare il cliente sui possibili interventi di riqualificazione da effettuare sull'immobile. Infatti, nessuna relazione risulta dall'incarto processuale così come nessuna convocazione a tal fine inviata alla committente.
Alla luce del quadro evidenziato il ritardo/inerzia, inoltre, aveva assunto un'entità tale da eccedere la normale tollerabilità – era infatti trascorso quasi un anno dalla data di sottoscrizione del contratto –con il conseguente venir meno dell'utilità economica della prestazione a nulla rilevando la proroga delle agevolazioni intervenuta peraltro in un momento successivo rispetto alla comunicazione di recesso .
pagina 5 di 8 Pertanto non pare che la convenuta abbia assolto gli oneri probatori che, in materia di inadempimento, la legge (art.1218 c.c.) le imputava per andare esente da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Sul punto non potranno soccorrere le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta in quanto il Cap 1) formulato genericamente il cap. 2) e 3) valutativi e non demandabili ad un teste.
Conclusivamente, deve affermarsi che la convenuta non ha assolto l'onere di provare la propria assenza di colpa, e di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art.1218 c.c.; viceversa l'istruttoria documentale testimonia il mancato assolvimento degli impegni assunti, che paiono direttamente ascrivibili al comportamento inerte della convenuta – contrario all'obbligo di correttezza e buona fede –, di cui non si è data alcuna giustificazione.
Quindi, accertato l'inadempimento della convenuta ed accertato conseguentemente , che l'attore ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto de quo, la convenuta deve essere dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a corrispondere al la somma di euro 18.910,00 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda al saldo effettivo.
Sul punto non potrà soccorrere la clausola di cui alla lettera di intenti dalla medesima invocata secondo la quale “ in caso di mancata accettazione o di presenza di situazioni ostative tratterrà il corrispettivo versatole a copertura dei costi e quale CP_3 compenso professionale per l'attività svolta” così come l'assunto che non era stata convocata l'assemblea condominiale per discutere sul punto e il Condominio ha manifestato il recesso dopo 11 mesi dalla sottoscrizione .
In disparte il fatto che la richiamata lettera di intenti prevedeva espressamente che la convenuta avrebbe dovuto convocare il cliente presso i suoi uffici per presentare la relazione, circostanza di cui non vi è prova all'esito del giudizio e che si pone quale fatto prodromico rispetto alla convocazione dell'assemblea, la clausola invocata, come risulta dal tenore letterale, presuppone l'avvenuto assolvimento degli obblighi contrattuali, fatto che nel caso e quo non risulta provato.
Ad abundantiam deve rilevarsi che anche qualora si volesse ritenere l'applicabilità di predetta clausola anche in caso di svolgimento parziale delle obbligazioni assunte la stessa si paleserebbe nulla.
pagina 6 di 8 Infatti, premessa l'applicabilità al della disciplina consumeristica, deve CP_1 osservarsi che la clausola che impone il pagamento degli importi dovuti per tutta la durata del contratto e pertanto per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonostante il recesso sia stato esercitato in un tempo precedente, comporta un chiaro squilibrio del sinallagma contrattuale in favore dell'appaltatore, che, di fatto, senza dover compiere alcun tipo di attività si assicura in tal modo l'intera prestazione di pagamento senza sopportare alcun tipo di sacrificio. Deve dunque ritenersi che la clausola in parola, in concreto, comporterebbe chiaramente uno squilibrio contrattuale nella parte in cui viene imposto alla parte il pagamento dell'intero corrispettivo senza ricevere alcuna controprestazione per quasi tutta la durata del contratto. La clausola in parola all'evidenza comporterebbe un significativo squilibrio delle prestazioni, a tal punto da comportarne la vessatorietà.
Quindi tirando le fila la domanda attorea andrà accolta. Per contro nulla potrà riconoscersi alla società convenuta in mancanza di retroterra probatorio.
Andrà infine disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
Parimenti andranno rigettate le istanze istruttorie dedotte da parte attrice in memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in quanto non costituiscono prova contraria indiretta dei capi e adverso dedotti e in ogni caso a contento negativo così come quelle dedotte da parte convenuta per le ragioni in precedenza esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14 in relazione alla sola fase trattazione/istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia: accertato l'inadempimento della ed accertato conseguentemente , che il CP_3 ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto in Controparte_1 oggetto, dichiara tenuta e conseguente condanna la , in persona del legale CP_3 rappresentante, al pagamento in restituzione a favore del della Controparte_1 somma di euro 18.910,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna la in persona del legale rappresentante , al pagamento delle spese CP_3 legali che si liquidano, in relazione alla fase di negoziazione assistita, in euro 441,00 , mentre in relazione al giudizio, in euro 919 per fase studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 840 per fase trattazione, euro 1701 per fase decisionale , euro 264 per anticipazioni, oltre rimb. forfet. Cpa e Iva di legge
Così deciso in Novara, 30 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessia Lato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Corte degli
Speziali n. 1, giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gloria Bacca ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il su Studio in Budrio, via Reggiani n. 20, giusta delega in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni di parte attrice : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -
Accertare e dichiarare la inadempiente al contratto intercorso con il CP_3
Condominio ricorrente;
- per l'effetto dichiarare la tenuta alla restituzione CP_3 dell'importo di € 18.910,00 percepito a tale titolo e, conseguentemente, condannarla al versamento di tale somma a favore del ricorrente, oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, per le ragioni esposte in atti dichiarare la resistente comunque tenuta alla restituzione dell'importo di € 18.910,00 ex art. 2033 c.c., ovvero all'altro titolo ritenuto confacente e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma a favore del pagina 1 di 8 ricorrente, oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di procedura di negoziazione stante la mancata e ingiustificata formale adesione alla procedura di negoziazione assistita, con condotta meramente dilatoria ex art. 96 c. 3 cpc.
Conclusioni di parte convenuta: La difesa di precisa le conclusioni come di CP_3 seguito riportate: “ In via preliminare: Accertato che le difese svolte richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 281 duodecies, primo comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa. In via principale: accertare e dichiarare la corretta e diligente esecuzione del contratto di Riqualificazione 5.0 - Lettera di intenti per servizi di Facility
Management sottoscritta dal in data 18.02.2022 e Controparte_1 conseguentemente respingere la domanda di restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo pari a euro 18.910,00 o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ex artt. 1454 e 1458 c.c. per i motivi su esposti. respingere la richiesta di dichiarazione del pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., per i motivi di cui al punto 3.
In subordine: . accertare e dichiarare che la resistente ha eseguito lo Studio di prefattibilità come da Lettera di intenti prodotta e per l'effetto quantificare il corrispettivo di alla luce del suddetto allegato alla presente comparsa (doc. 2). CP_3
In via istruttoria: si chiede l'assunzione di prova per testi sulle premesse di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. e del Geom. Controparte_4
, entrambi con domicilio in Budrio (BO), via Mori n. 6, entrambi sui Controparte_5 seguenti capitoli di prova:
“Vero che sulla scorta del contratto denominato Riqualificazione 5.0 - Lettera di intenti per Servizi di Facility Management, ha raccolto la documentazione CP_3 necessaria per predisporre uno studio di pre-fattibilità per lavori da eseguirsi sul
. Controparte_1
“Vero che il documento numero 2 che si rammostra costituisce uno studio di prefattibilità basato sul catasto”.
“Vero che il documento numero 2 che si rammostra contiene al suo interno Ape Pre,
Ape Post e Legge 10”.
Con vittoria di spese e compensi legali pagina 2 di 8 Fatto e motivi della decisione
Il ha evocato in giudizio la per sentir accertare e Controparte_1 CP_3 dichiarare quest'ultima inadempiente al contratto intercorso con il Controparte_6
e per l'effetto dichiararla tenuta alla restituzione dell'importo di € 18.910,00 percepito a tale titolo , oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 cod. civ. dal 27.12.2022 ovvero dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
A fondamento della domanda l'attore deduceva (a) di aver conferito, in data 18.02.2022, incarico alla convenuta per lo studio di fattibilità e svolgimento di attività preliminari per valutare l'applicabilità degli sgravi fiscali previsti dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n.
77/2020 per gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus (c.d. Ecobonus
110%) ; (b) che, dopo il conferimento dell'incarico alla per lo studio di CP_3 fattibilità e il pagamento del relativo compenso, nulla . veniva effettuato dalla conventa non un sopralluogo, non un'ispezione degli appartamenti, non un incontro con le parti, non un rilievo con misurazioni, non un accesso agli atti, nulla di nulla;
(c) che a fronte dei solleciti dell'amministratore del condominio , il Geom. rispondeva che la ditta CP_5 aveva molto lavoro e quindi avrebbe provveduto il prima possibile;
(d) che, stante l'inerzia della convenuta, l'amministratore inoltrava comunicazione in data 25.11.2022 chiedendo informazioni sullo stato di avanzamento della pratica, cui non seguiva alcun riscontro e, in data 27.12.2022, inoltrava formale diffida con cui si revocava con effetto immediato l'incarico, richiedeva l'immediato rimborso di quanto versato, con riserva di quantificazione dei danni arrecati, avanzava invito a concludere negoziazione assistita;
(e) che nelle more dell'inadempimento della resistente, il c.d. Bonus 110% per i era scaduto e, dunque, si riservava di eventualmente agire in separata sede Per_1 per l'accertamento del danno cagionato in conseguenza dell'inadempimento stesso della
CP_3
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta domanda . CP_3
La stessa evidenziava che il contratto sottoscritto in data 28.01.2022 elencava varie prestazioni, alcune di natura commerciale (presentazione, analisi e disamina dei servizi prestati dal General Contractor, raccolta documenti), altre di natura tecnica (eseguire sopralluoghi, ricevere ed esaminare la documentazione relativa all'immobile, Ape Pre e
Ape Post, redigere Relazione Tecnica Integrata ed eseguire studio di pre-fattibilità).
Pertanto la stessa, in ossequio a quanto contrattualmente stabilito, predisponeva le pagina 3 di 8 attività previste dalla lettera di intenti sottoscritta dal ovvero – Controparte_1 tra le tante – la raccolta documentale, uno studio di pre-fattibilità basato sul catasto, Ape
Pre, Ape Post e Legge 10.
Ciò nonostante, la ricorrente con pec datata 27.12.2022 revocava d'emblée l'incarico conferito ad asserendo l'inadempimento ed invitava la predetta a restituire CP_3 quanto corrisposto a seguito della sottoscrizione del rapporto negoziale.
La resistente – stante il proprio adempimento - non restituiva l'importo corrisposto dal ricorrente ed tratteneva le somme percepite a titolo di indennizzo per coprire le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno (art. 1671 c.c.) occorso a seguito del recesso unilaterale ed immotivato del Controparte_1
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo evidenziarsi, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto
(purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del
07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del
13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore. La formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono, infatti, incompatibili con la domanda di recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2,
pagina 4 di 8 Sentenza n. 11642 del 29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2,
Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980).
Ciò premesso, nel caso de quo, risulta documentalmente provato che in data 28.01.2022 il attoreo conferiva incarico alla di effettuare tutte le attività CP_1 CP_3 preliminari e di studio necessarie per valutare l'applicabilità degli sgravi fiscali previsti dal
DL 34/200 convertito in l n. 77/20 per gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonun ( cd. Ecobonus 110%) . In particolare l'attore incaricava ed espressamente autorizzava a : effettuare un sopralluogo presso l'abitazione in oggetto, CP_3 effettuare rilevi tecnici e fotografici dei luoghi, ricevere ed esaminare la documentazione relativa all'immobile( rogito, visura catastale, bollette o altra espressamente richiesta), redigere APE pre e un APE post, redigere una relazione tecnica integrata , eseguire uno studio di fattibilità della tipologia di lavori da effettuare e dell'applicazione specifica del
Bonus di cui al G.L: 34/2020(o di altri sgravi previsti dalla legge).. All'esito dello studio di fattibilità si era impegnata a convocare il cliente presso i propri uffici per CP_3 presentare la relazione sugli esiti dello studio stesso ed informare il cliente sui possibili interventi di riqualificazione da effettuarsi sull'immobile.
Senonchè, all'esito del giudizio parte convenuta non è riuscita a dimostrare l'intervento adempimento delle obbligazioni assunte.
A tal fine non potrà valere la documentazione depositata ed in particolare i soli Ape pre e Ape post in quanto privi di data certa. A ciò deve aggiungersi che non vi è prova come previsto in contratto dell'avvenuta consegna di predetti documenti, nonostante le sollecitazioni di parte attrice, ma ancor prima delle riferibilità di predetti documenti all'immobile de quo, della convocazione del cliente presso i propri uffici di via Valsesia per presentare la relazione sugli esiti dello studio stesso ed informare il cliente sui possibili interventi di riqualificazione da effettuare sull'immobile. Infatti, nessuna relazione risulta dall'incarto processuale così come nessuna convocazione a tal fine inviata alla committente.
Alla luce del quadro evidenziato il ritardo/inerzia, inoltre, aveva assunto un'entità tale da eccedere la normale tollerabilità – era infatti trascorso quasi un anno dalla data di sottoscrizione del contratto –con il conseguente venir meno dell'utilità economica della prestazione a nulla rilevando la proroga delle agevolazioni intervenuta peraltro in un momento successivo rispetto alla comunicazione di recesso .
pagina 5 di 8 Pertanto non pare che la convenuta abbia assolto gli oneri probatori che, in materia di inadempimento, la legge (art.1218 c.c.) le imputava per andare esente da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Sul punto non potranno soccorrere le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta in quanto il Cap 1) formulato genericamente il cap. 2) e 3) valutativi e non demandabili ad un teste.
Conclusivamente, deve affermarsi che la convenuta non ha assolto l'onere di provare la propria assenza di colpa, e di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art.1218 c.c.; viceversa l'istruttoria documentale testimonia il mancato assolvimento degli impegni assunti, che paiono direttamente ascrivibili al comportamento inerte della convenuta – contrario all'obbligo di correttezza e buona fede –, di cui non si è data alcuna giustificazione.
Quindi, accertato l'inadempimento della convenuta ed accertato conseguentemente , che l'attore ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto de quo, la convenuta deve essere dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a corrispondere al la somma di euro 18.910,00 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda al saldo effettivo.
Sul punto non potrà soccorrere la clausola di cui alla lettera di intenti dalla medesima invocata secondo la quale “ in caso di mancata accettazione o di presenza di situazioni ostative tratterrà il corrispettivo versatole a copertura dei costi e quale CP_3 compenso professionale per l'attività svolta” così come l'assunto che non era stata convocata l'assemblea condominiale per discutere sul punto e il Condominio ha manifestato il recesso dopo 11 mesi dalla sottoscrizione .
In disparte il fatto che la richiamata lettera di intenti prevedeva espressamente che la convenuta avrebbe dovuto convocare il cliente presso i suoi uffici per presentare la relazione, circostanza di cui non vi è prova all'esito del giudizio e che si pone quale fatto prodromico rispetto alla convocazione dell'assemblea, la clausola invocata, come risulta dal tenore letterale, presuppone l'avvenuto assolvimento degli obblighi contrattuali, fatto che nel caso e quo non risulta provato.
Ad abundantiam deve rilevarsi che anche qualora si volesse ritenere l'applicabilità di predetta clausola anche in caso di svolgimento parziale delle obbligazioni assunte la stessa si paleserebbe nulla.
pagina 6 di 8 Infatti, premessa l'applicabilità al della disciplina consumeristica, deve CP_1 osservarsi che la clausola che impone il pagamento degli importi dovuti per tutta la durata del contratto e pertanto per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonostante il recesso sia stato esercitato in un tempo precedente, comporta un chiaro squilibrio del sinallagma contrattuale in favore dell'appaltatore, che, di fatto, senza dover compiere alcun tipo di attività si assicura in tal modo l'intera prestazione di pagamento senza sopportare alcun tipo di sacrificio. Deve dunque ritenersi che la clausola in parola, in concreto, comporterebbe chiaramente uno squilibrio contrattuale nella parte in cui viene imposto alla parte il pagamento dell'intero corrispettivo senza ricevere alcuna controprestazione per quasi tutta la durata del contratto. La clausola in parola all'evidenza comporterebbe un significativo squilibrio delle prestazioni, a tal punto da comportarne la vessatorietà.
Quindi tirando le fila la domanda attorea andrà accolta. Per contro nulla potrà riconoscersi alla società convenuta in mancanza di retroterra probatorio.
Andrà infine disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
Parimenti andranno rigettate le istanze istruttorie dedotte da parte attrice in memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in quanto non costituiscono prova contraria indiretta dei capi e adverso dedotti e in ogni caso a contento negativo così come quelle dedotte da parte convenuta per le ragioni in precedenza esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14 in relazione alla sola fase trattazione/istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia: accertato l'inadempimento della ed accertato conseguentemente , che il CP_3 ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto in Controparte_1 oggetto, dichiara tenuta e conseguente condanna la , in persona del legale CP_3 rappresentante, al pagamento in restituzione a favore del della Controparte_1 somma di euro 18.910,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna la in persona del legale rappresentante , al pagamento delle spese CP_3 legali che si liquidano, in relazione alla fase di negoziazione assistita, in euro 441,00 , mentre in relazione al giudizio, in euro 919 per fase studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 840 per fase trattazione, euro 1701 per fase decisionale , euro 264 per anticipazioni, oltre rimb. forfet. Cpa e Iva di legge
Così deciso in Novara, 30 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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