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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1106 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLIZIA MONICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo della figlia minore
(nata il [...]) con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre Per_1
(c.d. affido super esclusivo) deve essere accolta.
Infatti, nel corso del giudizio sono emersi plurimi indici di inadeguatezza genitoriale in capo al padre. In primo luogo, si osserva, infatti, che il non ha più contatti con la figlia ormai da CP_1
molto tempo (circa sei anni), atteso che gli incontri protetti - previsti dal precedente provvedimento adottato sull'accordo delle parti in data 20.10.2022 - non sono mai stati celebrati a causa del comportamento tenuto dal padre, che non si è presentato – peraltro comunicandolo solo il giorno dopo e dichiarando di aver probabilmente sbagliato giorno – all'incontro fissato per il 06.02.2023
che doveva svolgersi presso lo spazio neutro del Comune di Albenga proprio al fine di ripristinare i contatti padre-figlia; incontro che, peraltro, aveva richiesto molta e difficoltosa preparazione da parte della minore, che aveva manifestato sin dall'inizio resistenze ad incontrare il padre e che,
ovviamente, dopo il mancato incontro ha dimostrato una chiusura ed un rifiuto verso la figura paterna ancora maggiori. Da tale data (06.02.2023), peraltro, il non ha più preso contatti CP_1
con il Servizio Sociale, omettendo pertanto di proseguire il proprio percorso e, di fatto, dimostrando un forte disinteresse nei confronti della minore. D'altra parte, anche la frequenza e l'impegno dimostrati dal nella sottoposizione al percorso di sostegno alla genitorialità sono stati CP_1
altalenanti ed in generale non soddisfacenti, atteso che il padre “ha ripetuto (…) contenuti già
espressi in particolare relativi alla conflittualità ancora alta nei confronti della sig.ra e Pt_1
che, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali “il ritiene che il suo rapporto con la CP_1
bambina non presenti criticità e di conseguenza aspetti da migliorare. Pertanto, fatica a
riconoscere di aver bisogno di aiuto e di osservare le dinamiche relazionali presenti, né di avviare
un'analisi introspettiva sul proprio funzionamento genitoriale e sulla sua congruenza rispetto ai
bisogni della figlia, nonostante esprima in qualche modo affettività verso . Il rapporto con Per_1
la signora viene descritto come pessimo e senza occasioni di scambio. Commuovendosi Pt_1
riferisce “vorrei fare il padre” ma poi non è in grado di esprimere alcunché”, tanto che il Servizio ha manifestato “dubbi sull'utilità della prosecuzione dell'intervento di sostegno alla genitorialità,
in quanto non si riesce a suscitare riflessioni in merito alle funzioni genitoriali e di conseguenza ad
attivare comportamenti riparativi” (cfr. relazione Servizi Sociali dell'8.06.2023). Anche dal punto di vista economico, il padre provvede al mantenimento ordinario della minore, omettendo, tuttavia,
qualunque contribuzione relativa alle spese straordinarie.
Viceversa, la madre si è sempre mostrata “genitore responsabile, presente e tutelante” nei confronti della figlia (cfr. comunicazione Servizi Sociali inviata via PEC in data 23.10.2024), di cui si è
occupata in via esclusiva praticamente da sempre (cfr. anche relazione Servizi Sociali
dell'8.06.2023 dove si dà atto dell'atteggiamento collaborativo sempre manifestato dalla madre).
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé effettuate, considerato il totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della minore, nonostante il contenuto del provvedimento emesso,
peraltro su accordo delle parti, in data 20.10.2022, e considerato invece, dall'altro, il forte impegno profuso dalla madre nella gestione della figlia, il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa (quello Per_1
che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater,
comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità
genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale)
può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità
genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa concentrazione di genitorialità in
capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla
titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non
sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo
2014). Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre.
Tenuto conto dei vissuti abbandonici comunque subiti dalla minore, i Servizi Sociali
territorialmente competenti devono essere incaricati di valutare, qualora ritenuto opportuno per la minore, l'attivazione in suo favore di un adeguato percorso psicologico.
Quanto alle visite padre-figlia, tenuto conto del rifiuto manifestato dalla minore nei confronti della figura paterna e considerato l'atteggiamento tenuto dal padre, deve confermarsi la sospensione, allo stato, degli incontri padre-figlia, sia pure nella forma protetta in quanto ritenuti pregiudizievoli per la minore (cfr. relazione del 08.06.2023) e visto l'esito negativo dei percorsi già disposti in favore del padre con il provvedimento emesso in data 20.10.2022. D'altra parte, come noto: “Se il figlio
minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore
sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente
rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri
tra il minore stesso e il coniuge non affidatario” (cfr. Cass. Civ., n. 21969/2024). In altre parole, nel caso specifico, il rifiuto della minore a frequentare il padre deve essere rispettato in quanto espressione del principio di autodeterminazione della figlia delle parti (cfr. anche Cass. Civ., n.
20107/2016), alla luce della spontaneità e genuinità della scelta operata dalla minore e soprattutto tenuto conto del fatto che il rifiuto manifestato dalla minore risulta giustificato dall'atteggiamento di disinteresse posto in essere dal padre praticamente durante l'intera vita della figlia, non ultimo in occasione della mancata celebrazione degli incontri protetti per esclusivi fatto e colpa del padre. Si
osserva, inoltre, che nel caso specifico sono già stati disposti ed attivati tutti gli interventi necessari per il ripristino del rapporto padre-figlia; interventi tuttavia rivelatisi inefficaci, anche in questo caso, esclusivamente a causa del comportamento paterno. Passando alla questione economica si osserva che il provvedimento emesso in data 20.10.2022,
peraltro su accordo delle parti, prevedeva la corresponsione da parte del dell'importo di CP_1
euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Rispetto a tale data, la situazione economica della risulta peggiorata, atteso che la stessa, da agosto 2023, ha perso il lavoro Pt_1
presso il Bingo di Albenga, ove era impiegata con contratto a tempo determinato ricevendo una retribuzione pari a circa euro 1.300,00 mensili (cfr. estratti conto ricorrente). Peraltro, in concomitanza con tale data alla è stato diagnosticato un tumore alla gola e la stessa si è Pt_1
dovuta sottoporre ad intervento chirurgico ed alle conseguenti terapie, peraltro tutt'ora in corso,
secondo quanto dichiarato. Sebbene non sia documentata, allo stato, un'invalidità lavorativa in capo alla ricorrente, non vi è dubbio che la condizione di salute della pare idonea ad incidere sulla Pt_1
sua capacità lavorativa, quantomeno nell'immediato. La ricorrente ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di lavorare in nero come baby-sitter e come onicotecnica, percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 500,00. La ricorrente percepisce inoltre l'importo di euro
390,00 a titolo di assegno unico per i figli minori (oltre a la ha un altro figlio, Per_1 Pt_1
nato il [...], da un'altra relazione). La ha versato in atti gli estratti, relativi Per_2 Pt_1
agli anni 2022 e 2023, di un conto corrente a sé intestato, acceso presso Banca d'Alba, alimentato da agosto 2023 dalle indennità NASPI percepite dalla ricorrente, oltre che dai versamenti effettuati dal a titolo di mantenimento della figlia minore, nonché da sporadici versamenti, di CP_1
importi peraltro contenuti, (euro 100,00 o euro 50,00) provenienti dal padre dell'altro figlio della e da alcuni aiuti eseguiti dai famigliari della ricorrente. Pt_1
Si osserva, inoltre, che rispetto alla data di emissione del precedente provvedimento, quando la figlia minore delle parti aveva 7 anni, le esigenze di vita di risultano accresciute con l'età, Per_1
anche in vista del prossimo ingresso della minore nella fase adolescenziale.
Per ciò che attiene alla situazione del resistente, anch'essa risulta, allo stato, peggiorata rispetto alla data di emissione del precedente provvedimento, atteso che il – che ha scontato un CP_1
periodo di detenzione carceraria – risulta, allo stato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (con fine pena previsto per luglio 2027) a seguito di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso in data 11.04.2020. Il resistente, di anni 70, non sta, pertanto, allo stato svolgendo alcuna attività lavorativa, dovendosi segnalare peraltro l'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività e revoca della licenza per l'attività di servizio taxi su piazza da parte del Comune di Albenga in data 08.05.2025. Il resistente percepisce una pensione di vecchiaia che ammonta a circa euro 1.140,00 mensili, da cui tuttavia viene detratto l'importo di euro 150,00
mensili (sino al 2034) quale rata di un finanziamento con cessione del quinto, effettuata dal resistente in data 29.01.2024 per l'acquisto di una vettura. Inoltre, secondo quanto dichiarato, dalla pensione di anzianità percepita dal viene effettuata un'ulteriore trattenuta relativa ad una CP_1
richiesta di anticipo del trattamento pensionistico eseguita nel 2018. Pertanto, in conclusione l'importo della pensione ricevuta dal al netto delle trattenute di cui sopra ammonta a CP_1
circa euro 650,00 mensili. Il resistente è proprietario esclusivo dell'abitazione ove attualmente vive e ove sta scontando la pena degli arresti domiciliari. Il ha versato in atti gli estratti di una CP_1
carta Poste Pay Evolution a sé intestata, che risulta alimentata dalla pensione percepita e da varie ricariche, di importo pari a circa euro 100,00 ciascuna, eseguite dall'attuale compagna del
D'altra parte, il resistente ha una figlia, di anni 38, avuta da un'altra relazione, che “si è CP_1
dimostrata disponibile a sostenere economicamente il padre” (cfr. provvedimento emesso dal
Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 26.06.2025, ove si dà anche atto della relazione sentimentale intrapresa dal con la sua nuova compagna “che vive e lavora a Torino). CP_1
Pertanto, tenuto conto, da un lato, del peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente e dell'aumento delle esigenze di vita della figlia minore in relazione all'età; valutato, dall'altro, anche il peggioramento delle condizioni economiche del resistente e, tuttavia, considerato che tale peggioramento risulta, quantomeno in gran parte, connesso a libere scelte effettuate dal CP_1
che non possono certo ritorcersi in danno della figlia minore delle parti;
tenuto conto, altresì, degli aiuti economici ricevuti dal resistente dalla nuova compagna e dalla figlia di primo letto, il Collegio
ritiene di dover porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 350,00, oltre al 10% delle spese straordinarie, stante la precaria condizione economica del padre. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di
Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ.,
n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport
(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie''
ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime,
secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'',
come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del
2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del
2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia e tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
* dispone la sospensione degli incontri padre-figlia, sia pure nella forma protetta;
* pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
minore , la somma mensile di euro 350,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni Per_1 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 10% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
in euro 2.906,00 per compensi professionali ed in euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa OR NA