Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalmaiocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian MA Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio Menzani in Milano, largo Augusto, 7;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di Lodi, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di Casalmaiocco dd. 15.3.2024, avente ad oggetto “Pratica ID 00488410010-19122023-1558 – Procedimento di installazione ed esercizio su infrastrutture per impianti preesistenti, ai sensi e per i fini stabiliti dall'art. 45 D. Lgs. n. 259/03 - Divieto di prosecuzione attività”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TELECOM ITALIA S.P.A. il 4\7\2024:
1. del provvedimento del Comune di Casalmaiocco dd. 14.6.2024, avente ad oggetto “determinazioni correlate al procedimento di accertamento avviato con nota del 23/12/2022, al sopralluogo effettuato in data 18/07/2023, al parere negativo espresso in data 11/03/2024 ed al divieto di prosecuzione dell’attività notificato in data 15/03/2024.”;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TELECOM ITALIA S.P.A. il 7\11\2024:
1. dell’ordinanza del Comune di Casalmaiocco n. 4/2024 dd. 13.9.2024, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere realizzate sul mappale 139, foglio 6, C.C. Casalmaiocco e al ripristino dello stato dei luoghi;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusi i verbali di sopralluogo del Comune di Casalmaiocco dd. 18.7.2023 e 12.9.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalmaiocco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OV IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società TE TA PA (di seguito anche solo “TE”) presentava al Comune di Casalmaiocco (LO) in data 17.1.2024, unitamente ad un altro operatore, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche o di seguito anche solo “CCE”), per l’installazione di una stazione radio base (SRB) di telefonia.
In precedenza, con sentenza n. 2253 del 2022 pronunciata su ricorso della società NF IR TAne PA (WI), la scrivente Sezione del TAR Lombardia aveva annullato un provvedimento comunale del 2021 volto ad inibire la medesima installazione.
A fronte della SCIA succitata il Comune adottava un provvedimento in data 15.3.2024 con cui disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA e contro tale atto era proposto il ricorso principale in epigrafe, con istanza di sospensione.
In data 14.6.2024 l’Amministrazione di Casalmaiocco adottava una determinazione con la quale annullava d’ufficio ed in autotutela una prima SCIA del 3.5.2023 e le altre due SCIA – sempre relative al medesimo impianto – rispettivamente del 17.1.2024 e del 12.2.2024.
Contro tale determinazione di asserita autotutela era proposto il primo ricorso per motivi aggiunti, sempre con domanda di sospensiva.
Infine, il Comune adottava in data 13.9.2024 l’ordinanza n. 4/2024 con la quale ingiungeva la demolizione dell’infrastruttura e delle altre opere realizzate.
Contro tale ordinanza era proposto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con domanda cautelare.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto dell’intero gravame.
L’istanza di sospensione era discussa all’udienza in camera di consiglio del 19.11.2024, all’esito della quale la scrivente Sezione accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 1348 del 2024.
Alla successiva pubblica udienza del 2.12.2025 la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale deve reputarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ) del c.p.a.
Infatti, l’atto con lo stesso impugnato (il divieto di prosecuzione dell’attività del 15.3.2024, doc. 6 della ricorrente), ha di fatto perso ogni efficacia alla luce dei successivi provvedimenti comunali di annullamento in autotutela delle SCIA presentate e di demolizione delle infrastrutture realizzate, che sono stati peraltro ritualmente gravati con i due ricorsi per motivi aggiunti.
In altri termini, dall’eventuale accoglimento del ricorso principale non potrebbe derivare alcuna concreta utilità alla società esponente.
2. Il primo ricorso per motivi aggiunti è diretto contro la determinazione comunale del 14.6.2024 di annullamento d’ufficio in via di autotutela delle citate SCIA rispettivamente del 3.5.2022, del 17.1.2024 e del 12.2.2024 (cfr. per la determinazione impugnata il doc. 8 della ricorrente).
Le censure indirizzate contro il suesposto atto di autotutela sono fondate, per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla prima SCIA del 3.5.2022 il termine massimo per l’esercizio del potere di annullamento (un anno secondo il testo dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) risulta ormai scaduto al momento dell’adozione della determinazione di autotutela (14.6.2024).
È stato inoltre omesso l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
La determinazione appare poi priva di sufficiente ed adeguata motivazione sotto il profilo dell’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento diverso del mero interesse al ripristino della legalità, considerato che la SCIA presentata dalla società esponente il 17.1.2024 e poi integrata nel successivo mese di febbraio aveva ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa della Lombardia (cfr. il doc. 5 della ricorrente).
Quanto agli eventuali limiti all’installazione evidenziati dal Comune, si ricordi che con la sentenza n. 2253 del 2022, passata in giudicato, questa stessa Sezione aveva annullato un precedente diniego del Comune di Casalmaiocco per lo stesso impianto adottato nei confronti di WI ed in tale pronuncia il TAR aveva rilevato che l’art. 4, commi 11 e 12, della legge regionale (LR) n. 11 del 2001 non vieta la posa di SRB in assenza di un piano di localizzazione; inoltre – sempre secondo la sentenza - la posa non potrebbe essere subordinata alla pianificazione attuativa ed è di regola compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale del Comune ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005).
Inoltre, le stazioni radio base possono essere installate laddove viene rispettata la sola legislazione di rango primario di cui all’art. 45 del CCE, senza necessità per l’operatore economico di depositare, unitamente alla SCIA, documenti diversi da quelli espressamente previsti dal CCE (si veda ancora sul punto la sentenza della Sezione n. 2253 del 2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Il primo ricorso per motivi aggiunti merita quindi accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento della determinazione comunale impugnata del 14.6.2024.
3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro l’ordinanza n. 4/2024 del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune che ingiunge ad una serie di soggetti – fra cui la società esponente quale committente dell’infrastruttura – di provvedere a propria cura e spese alla demolizione ed alla rimozione dell’infrastruttura medesima (cfr. il doc. 10 della ricorrente e il doc. 2 del resistente).
L’ordinanza è fondata su una pluralità di argomenti, uno dei quali consisterebbe nella violazione del Regolamento di polizia idraulica della Regione Lombardia n. 3 del 2010, che all’art. 3, comma 1, lettera a ), vieta la realizzazione di fabbricati e costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell’importanza del canale.
Il provvedimento richiama sul punto due verbali di sopralluogo, uno del 18.7.2023 e l’altro del 12.9.2024; tuttavia occorre rilevare che entrambi i sopralluoghi sono stati effettuati in assenza degli operatori interessati – quindi in violazione del principio del contraddittorio procedimentale – e non si vedono ragioni per le quali la società ricorrente non è stata invitata ai sopralluoghi (si veda per la copia dei verbali ancora il doc. 2 del resistente ed i documenti n. 11 e n. 12 della ricorrente).
Quanto poi all’asserita applicazione dell’art. 3 del Regolamento Regionale, è noto che gli impianti come quello di cui è causa non sono qualificabili né come “fabbricati” né come “costruzioni”, costituendo semmai opere di urbanizzazione primaria (si veda l’art. 43, comma 4, del CCE che richiama sul punto l’art. 16, comma 7, del DPR n. 380 del 2001), essenziali per il corretto esercizio del servizio di telecomunicazioni (cfr. sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 10298 del 2023, che ha ammesso la collocazione di una SRB nella fascia di rispetto cimiteriale ed anche TAR Toscana, Sezione I, sentenza n. 349 del 2024, con la giurisprudenza nella stessa richiamata e TAR Emilia Romagna, Bologna, sentenza n. 1550 del 2025, punto 4.2 della motivazione in DIRITTO).
Non appare quindi possibile l’applicazione all’impianto di cui è causa della norma regolamentare regionale richiamata dal Comune e neppure vengono provati gli eventuali gravi pregiudizi che deriverebbero dalla collocazione della struttura.
Quanto al resto della motivazione dell’ordinanza, nella stessa sono svolte una serie di considerazioni che si pongono in contrasto evidente con la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata oltre che contro la più volte citata sentenza della Sezione n. 2253 del 2022 (ormai passata in giudicato, giova ancora ricordare), per la quale:
- le SRB possono essere installate senza alcun piano attuativo e sono compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica;
- l’operatore economico deve produrre all’Amministrazione comunale la sola documentazione prevista dal CCE senza oneri ulteriori e tale documentazione attiene anche ai profili di carattere edilizio e urbanistico, per cui l’operatore non deve munirsi dei titoli edilizi previsti dal DPR n. 380 del 2001, vale a dire il Testo Unico dell’edilizia.
In conclusione, deve accogliersi anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, con annullamento integrale dell’ordinanza comunale con lo stesso impugnata.
3. L’andamento della presente controversia e la parziale novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato complessivamente corrisposto, onere da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge a carico del Comune resistente (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
OV IN, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IN | MA DA SS |
IL SEGRETARIO