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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 543 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 543/ 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 9.1.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Delle
Carceri Vecchie n. 44, presso lo studio dell'avv. VITALE MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Delle Carceri
Vecchie n. 44, presso lo studio dell'avv. ORTISI PIERO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 23.4.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/02/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.12.1994.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.12.1994 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione nasceva la figlia il 26.8.2008; Persona_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 29.10.2012, omologato con decreto n.
3088/2012, emesso da questo Tribunale in data 19.11.2012, depositato il 23.11.2012 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
PERSONALI
1. La figlia minora resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori per Persona_1
consentire alla stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e i parenti di ciascuno dei genitori, con la conseguente possibilità per il marito di trascorrere quotidianamente del tempo con la figlia, senza vincoli di giorni e/o durata, e senza particolari preavvisi di sorta;
2. Le parti concordemente assumono reciprocamente l'impegno di trascorrere tutte le festività insieme alla minore, il tutto al solo fine di non turbarne l'equilibrio, evitando così preferenze di sorta tra i genitori e i parenti degli stessi;
3. Entrambi i genitori autorizzano sin d'ora i viaggi non prolungati presso i paesi d'origine delle parti;
il tutto ovviamente previa organizzazione e concertazione tra le parti;
PATRIMONIALI
1.Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia pari a Persona_2 complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità con quanto previsto dal protocollo redatto dal COA di Siracusa ed il Tribunale di Siracusa il 03/12/2019; il suddetto importo sarà annualmente automaticamente indicizzato, solo in aumento e senza bisogno di alcuna richiesta, secondo i parametri interi ufficiali ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
2.La casa coniugale, sita in Siracusa Viale Santa Panagia 136/E, viene assegnata alla IG.ra Pt_2
, siccome già operato in sede di pregressa separazione consensuale;
[...]
3.Il IG. corrisponderà alla IG.ra , sempre entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della stessa pari ad € 250, anch'esso come sopra annualmente indicizzato;
All'udienza del 9.1.2024 le parti, personalmente presenti, chiedevano la ratifica dell'accordo contenuto in senso al ricorso introduttivo integrato con l'aggiunta della precisazione che il IGnor
pagina 2 di 4 presta sino ad ora il consenso affinché la figlia minore possa recarsi Pt_1 Persona_2 all'estero con la madre senza la propria autorizzazione.
Il giudice relatore, quindi, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti il giorno 14.12.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1994 (Anno
1994 – n. 564 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 9.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 543/ 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 9.1.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Delle
Carceri Vecchie n. 44, presso lo studio dell'avv. VITALE MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Delle Carceri
Vecchie n. 44, presso lo studio dell'avv. ORTISI PIERO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 23.4.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/02/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.12.1994.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.12.1994 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione nasceva la figlia il 26.8.2008; Persona_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 29.10.2012, omologato con decreto n.
3088/2012, emesso da questo Tribunale in data 19.11.2012, depositato il 23.11.2012 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
PERSONALI
1. La figlia minora resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori per Persona_1
consentire alla stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e i parenti di ciascuno dei genitori, con la conseguente possibilità per il marito di trascorrere quotidianamente del tempo con la figlia, senza vincoli di giorni e/o durata, e senza particolari preavvisi di sorta;
2. Le parti concordemente assumono reciprocamente l'impegno di trascorrere tutte le festività insieme alla minore, il tutto al solo fine di non turbarne l'equilibrio, evitando così preferenze di sorta tra i genitori e i parenti degli stessi;
3. Entrambi i genitori autorizzano sin d'ora i viaggi non prolungati presso i paesi d'origine delle parti;
il tutto ovviamente previa organizzazione e concertazione tra le parti;
PATRIMONIALI
1.Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia pari a Persona_2 complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità con quanto previsto dal protocollo redatto dal COA di Siracusa ed il Tribunale di Siracusa il 03/12/2019; il suddetto importo sarà annualmente automaticamente indicizzato, solo in aumento e senza bisogno di alcuna richiesta, secondo i parametri interi ufficiali ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
2.La casa coniugale, sita in Siracusa Viale Santa Panagia 136/E, viene assegnata alla IG.ra Pt_2
, siccome già operato in sede di pregressa separazione consensuale;
[...]
3.Il IG. corrisponderà alla IG.ra , sempre entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della stessa pari ad € 250, anch'esso come sopra annualmente indicizzato;
All'udienza del 9.1.2024 le parti, personalmente presenti, chiedevano la ratifica dell'accordo contenuto in senso al ricorso introduttivo integrato con l'aggiunta della precisazione che il IGnor
pagina 2 di 4 presta sino ad ora il consenso affinché la figlia minore possa recarsi Pt_1 Persona_2 all'estero con la madre senza la propria autorizzazione.
Il giudice relatore, quindi, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti il giorno 14.12.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1994 (Anno
1994 – n. 564 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 9.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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