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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2401/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG UL IU
SA TT IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2401/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato a [...] l'[...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARENGO MAURIZIO
e nata in [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINO LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
in data 20.03.2010 in Sanfré (CN), trascritto nel Reg. Atti matrimonio del Comune di Sanfrè
[...]
(CN) dell'anno 2010, parte 1, Atto n. 2 (doc. 1,2).
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanfré (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali assumono Per_1 Per_2 Per_3
di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti i medesimi e potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione con collocazione e residenza principale dei minori presso la madre in Sanfré -Via Racca Antonio, 99.
4) La casa coniugale, sita in Sanfrè, Vicolo Misericordia n. 12 (contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sanfré Foglio 9 n. 32 sub 4 e n. 32 sub. 10) di proprietà esclusiva del signor
[...]
, viene a lui assegnata. La rata mensile del mutuo ipotecario presente sull'immobile ed Parte_1
acceso con Unicredit Banca, filiale di Sommariva del Bosco, in data 15.05.2008 (finanziamento n.
055- 000-9072436-000) intestato al Signor verrà da lui corrisposta in via Parte_1
esclusiva ed il mutuo verrà estinto al momento della vendita della casa.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente Parte_1
calendario di massima, sempre comunque derogabile su accordo delle parti in base agli impegni lavorativi delle parti e alle esigenze delle medesime:
a. in settimana due pomeriggi con il padre, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.30 e i restanti con la madre;
b. a week-end alterni, dal venerdì sera (alle ore 16) sino alla domenica sera (alle ore 21,30) con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
c. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
si concorda che i figli passeranno la Vigilia di
Natale sempre con il padre e la giornata di Natale sempre con la madre;
d. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro;
e. durante le vacanze estive un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il signor si impegna a versare alla signora , entro il 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese la complessiva somma di euro 800,00 (euro 267,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori , e rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2 Per_3
Istat.
7) Le spese straordinarie, seguendo l'elencazione delle singole voci di spesa indicate nel Protocollo del Tribunale di Asti, saranno suddivise al 50% tutte previamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate;
al fine di evitare ogni futura controversia, la sig.ra oltre a CP_1 corrispondere il 50% delle spese inerenti l'attività sportiva (calcio), si impegna sin d'ora a seguire i figli e in detta attività collaborando con il padre, portandoli e andandoli a riprendere Per_2 Per_3
agli allenamenti nei giorni in cui sono con lei nonché ad accompagnarli alle partite di calcio secondo il calendario stilato dalla società nei finesettimana a lei salvo comprovati e documentati Parte_3
motivi di lavoro;
8) Le parti concordano che fino al momento della vendita dell'immobile le spese relative alla manutenzione sia straordinaria che ordinaria, nonché le spese relative alle utenze e al riscaldamento saranno a completo carico del signor Pt_1
9) Gli assegni famigliari, così come le detrazioni, spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per i figli minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi U.E. e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra U.E.
11) Spese legali compensate”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da , nata in [...]_1
ROMANIA il 17/11/1986, celebrato in SANFRÈ in data 20/03/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG UL IU
SA TT IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2401/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato a [...] l'[...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARENGO MAURIZIO
e nata in [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINO LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
in data 20.03.2010 in Sanfré (CN), trascritto nel Reg. Atti matrimonio del Comune di Sanfrè
[...]
(CN) dell'anno 2010, parte 1, Atto n. 2 (doc. 1,2).
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanfré (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali assumono Per_1 Per_2 Per_3
di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti i medesimi e potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione con collocazione e residenza principale dei minori presso la madre in Sanfré -Via Racca Antonio, 99.
4) La casa coniugale, sita in Sanfrè, Vicolo Misericordia n. 12 (contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sanfré Foglio 9 n. 32 sub 4 e n. 32 sub. 10) di proprietà esclusiva del signor
[...]
, viene a lui assegnata. La rata mensile del mutuo ipotecario presente sull'immobile ed Parte_1
acceso con Unicredit Banca, filiale di Sommariva del Bosco, in data 15.05.2008 (finanziamento n.
055- 000-9072436-000) intestato al Signor verrà da lui corrisposta in via Parte_1
esclusiva ed il mutuo verrà estinto al momento della vendita della casa.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente Parte_1
calendario di massima, sempre comunque derogabile su accordo delle parti in base agli impegni lavorativi delle parti e alle esigenze delle medesime:
a. in settimana due pomeriggi con il padre, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.30 e i restanti con la madre;
b. a week-end alterni, dal venerdì sera (alle ore 16) sino alla domenica sera (alle ore 21,30) con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
c. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
si concorda che i figli passeranno la Vigilia di
Natale sempre con il padre e la giornata di Natale sempre con la madre;
d. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro;
e. durante le vacanze estive un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il signor si impegna a versare alla signora , entro il 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese la complessiva somma di euro 800,00 (euro 267,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori , e rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2 Per_3
Istat.
7) Le spese straordinarie, seguendo l'elencazione delle singole voci di spesa indicate nel Protocollo del Tribunale di Asti, saranno suddivise al 50% tutte previamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate;
al fine di evitare ogni futura controversia, la sig.ra oltre a CP_1 corrispondere il 50% delle spese inerenti l'attività sportiva (calcio), si impegna sin d'ora a seguire i figli e in detta attività collaborando con il padre, portandoli e andandoli a riprendere Per_2 Per_3
agli allenamenti nei giorni in cui sono con lei nonché ad accompagnarli alle partite di calcio secondo il calendario stilato dalla società nei finesettimana a lei salvo comprovati e documentati Parte_3
motivi di lavoro;
8) Le parti concordano che fino al momento della vendita dell'immobile le spese relative alla manutenzione sia straordinaria che ordinaria, nonché le spese relative alle utenze e al riscaldamento saranno a completo carico del signor Pt_1
9) Gli assegni famigliari, così come le detrazioni, spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per i figli minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi U.E. e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra U.E.
11) Spese legali compensate”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da , nata in [...]_1
ROMANIA il 17/11/1986, celebrato in SANFRÈ in data 20/03/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.