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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 383 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
e AR_1 AR_2 elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Canonico F. Pulci 9/C presso lo studio dell'Avv. Daniele Immordino, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Enzo Giudice per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T I
E
AR_3 elettivamente domiciliato in Gela, Vico Iacona n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabio Cipolla che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
1 OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza del 28 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2016 i coniugi Pt_1
e convenivano l'ing.
[...] AR_2 AR_3
dinanzi al Tribunale di Gela.
[...]
Esponevano gli attori:
• di essere proprietari dal 2006 di appartamento sito in Gela, Vico
Don Marco n. 15;
• di avere deciso di ristrutturare l'immobile, affidando la progettazione e la direzione dei lavori al suddetto convenuto;
• che i lavori erano stati eseguiti dalla ditta in forza Controparte_1 di contratto d'appalto del 30 marzo 2007;
• che, ultimati i lavori alla fine dello stesso anno, l'opera era stata collaudata senza riserve dall'ing. ; AR_3
• che, trasferitisi i coniugi presso l'anzidetto appartamento nel dicembre 2007, si erano subito manifestati vizi nella esecuzione dei lavori;
• che, per quanto concerneva il contratto di appalto con la
[...]
era stata emesso lodo arbitrale che aveva accertato un CP_2 danno patito dagli attori ammontante ad € 26.452,19;
• che a tale procedimento arbitrale era rimasto estraneo l'ing.
, in quanto non parte del contratto di appalto;
AR_3
• che, nel frattempo, l'ing. aveva chiesto ed ottenuto AR_3 decreto ingiuntivo per il saldo delle proprie competenze e che il relativo giudizio di opposizione da essi promosso si era concluso con la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di inammissibilità della loro domanda riconvenzionale volta alla
2 declaratoria di responsabilità del professionista per i danni sopra lamentati.
Concludevano chiedendo dichiararsi il convenuto responsabile, in solido con la ditta appaltatrice, dei danni subiti e quantificati come sopra o nella maggiore o minor somma risultante all'esito del giudizio.
Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda e chiedeva, in riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma di € 8.473,66 a titolo di residuo compenso dovuto per la propria prestazione professionale.
Con sentenza n. 355/2019 del 16 luglio 2019, il Tribunale adito rigettava la domanda degli attori e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, li condannava in solido a pagare all'ing. la AR_3 somma di € 2.500,00, oltre interessi. Li condannava altresì alle spese di lite.
Il Tribunale motivava la decisione sul rilievo che i danni subiti dagli attori risultavano non provati e solo genericamente allegati. Non vi era prova nemmeno di contestazioni specificamente da essi sollevate nei confronti del convenuto sui lavori in oggetto, né era stata offerta alcuna prova sulla riconducibilità dei vizi alla colpa professionale dell'ing.
, “dovendosi al contrario ritenere che la consegna dell'opera è AR_3 stata pacificamente ricevuta dai committenti attori, i quali non hanno presentato riserve” con conseguente accettazione ex art. 1665 co. 4 c.c..
La domanda non poteva neppure fondarsi sul lodo arbitrale, essendo rimasto il convenuto estraneo al relativo procedimento. Gli attori non avevano neppure formulato richieste istruttorie.
Una quietanza del 5 marzo 2008 forniva invece la prova del credito del convenuto azionato con la riconvenzionale, limitatamente alla somma di
€ 2.500,00.
Di qui il ricordato dispositivo.
Hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, insistendo per la declaratoria di responsabilità del convenuto e la sua condanna al risarcimento del danno. Chiedono altresì il rigetto della riconvenzionale e la condanna
3 dell'ing. alla restituzione della somma di € 5.000,00 da loro a AR_3 lui corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appellato si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto nel merito.
Dopo un iniziale rigetto (ordinanza del 17 – 24 giugno 2020) delle richieste istruttorie di parte appellante, con ordinanza del 21 luglio
2021, dep. il 7 agosto successivo, la Corte, rivedendo le proprie pregresse determinazioni, disponeva CTU “al fine di verificare l'esistenza
e l'entità dei vizi lamentanti dagli appellanti, la riconducibilità degli stessi ad un difetto di diligenza o di perizia dell'appellato ed il costo degli interventi necessari per porvi rimedio”, nominando a tal fine l'ing.
. Conferito l'incarico in data 19 gennaio Controparte_3
2022, dopo il deposito di una prima relazione ed attraverso richiami, proroghe, richieste di autorizzazione e supplementi di indagine, il CTU incaricato effettuava il deposito della relazione conclusiva e delle note integrative di risposta ai rilievi delle parti in data 21 ottobre 2024.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza sostituita del 28 novembre 2024, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile.
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Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto non specificamente allegati e non provati i danni conseguenti all'asserito inadempimento del convenuto, dal momento che tali danni erano quelli evidenziati nella c.t.p. allegata all'atto di citazione, dal CTU nominato nel procedimento arbitrale instaurato in conformità alle previsioni del contratto di appalto e nel conseguente lodo arbitrale.
Gli attori, peraltro, avevano reiteratamente richiesto CTU che il
Tribunale aveva disatteso senza mai indicare le ragioni del diniego, così contravvenendo ad un proprio obbligo motivazionale più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, sempre con riguardo alla prova dei danni sofferti, gli appellanti lamentano la violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., perché il convenuto non aveva contestato né la
4 sussistenza né la quantificazione dei danni. Il Tribunale non aveva fatto applicazione del principio né motivato le relative ragioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza laddove aveva ritenuto l'assenza di contestazione rilevante ex art. 1665 co. 4 c.c. nei confronti del convenuto, affermazione smentita dalle missive allegate in atti ed inviate all'ing. non appena si erano manifestati i vizi AR_3 dell'opera. Peraltro, la succitata norma valeva solo nei rapporti fra committente ed appaltatore e con riferimento ai vizi palesi.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'errore del Tribunale nell'addossare loro l'onere di provare la riconducibilità dei vizi all'inadempimento del professionista, incombendo semmai su quest'ultimo l'onere di provare il proprio esatto adempimento o la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
Viceversa, la responsabilità del convenuto era palmare per avere egli:
1. progettato e diretto lavori poi rivelatisi rovinosi;
2. omesso di impartire alla ditta esecutrice dei lavori direttive idonee ad evitare i danni;
3. omesso di avvisare i committenti della possibilità di difetti di dare loro suggerimenti per prevenirne gli effetti dannosi o almeno mitigarne la gravità;
4. accettato senza riserve i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la propria condanna al pagamento in favore dell'ing. dei compensi per l'opera AR_3 prestata, non dovuti proprio a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di effettuare la propria prestazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., con diritto degli attori alla restituzione di quanto già corrisposto.
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Nel qui costituirsi, l'appellato ha eccepito diversi profili di mutamento della domanda, tanto nel petitum, quanto nella causa petendi.
Alcuni degli aspetti che l'appellato sostiene essere nuovi rispetto al primo grado e perciò inammissibili ex art. 345 c.p.c. saranno affrontati più avanti, in relazione a specifiche tematiche di causa.
5 Qui si rileva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di novità ed inammissibilità sollevata dall'appellato con riferimento alle argomentazioni degli appellanti basate sugli artt. 1218 e 1176 cod. civ., viceversa non illustrate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Non vi è stato alcun mutamento della domanda perché non sono stati introdotti fatti diversi da quelli posti originariamente a suo fondamento
(cfr. Cass. 16 aprile 2021 n. 10141, Cass. 17 dicembre 2024 n. 32952,
Cass. 7 gennaio 2025 n. 196). Si tratta solo di argomenti di diritto, fra l'altro funzionali alla critica della sentenza impugnata, volti al corretto (o ritenuto tale) inquadramento giuridico della vicenda e non a mutare l'oggetto della domanda o i suoi presupposti fattuali.
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I motivi concernenti la carenza di prova dei danni, la mancata contestazione rilevante ex art. 1665 co. 4 cod. civ., l'immotivata mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sono palesemente fondati e di fatto superati dall'ordinanza del 21 luglio – 7 agosto 2021 di questa
Corte, con la quale è stata disposta la CTU.
Come accennato nella sopra citata ordinanza, le allegazioni tecniche del
TP degli attori e le risultanze del procedimento arbitrale – pur inopponibili, queste ultime, quanto all'esito, nei confronti del AR_3 che di quel procedimento non fu parte – le une e le altre corredate da oggettivi riscontri documentali quali, in particolare, le fotografie allegate, che il convenuto non ha mai contestato rappresentassero lo stato dei luoghi, rendono sorprendente l'affermazione del giudice di prime cure sulla carenza di allegazione e prova dei danni lamentati dagli attori.
Quanto all'art. 1665 co. 4 c.c. trattasi di norma operativa fra le parti del contratto di appalto e non si vede su quali presupposti essa dovrebbe trovare applicazione analogica nel diverso rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale fra il committente ed il direttore dei lavori. Peraltro, i vizi si erano manifestati dopo la consegna dell'opera ed erano stati oggetto di segnalazione da parte dei committenti sia all'impresa sia all'odierno convenuto (v. all.ti 9a, 9b e 9) per cui l'accettazione dell'opera (che, per inciso, non va confusa con la mera
6 presa in consegna) affermata dal Tribunale trova chiara smentita documentale.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
Rientrano… nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. 7 febbraio 2020 n. 2913; negli stessi sensi, Cass. 15 ottobre 2013 n.
23350, nonché, più di recente, Cass. 18 ottobre 2024 n. 27045); tra tali accorgimenti rientra, come del resto appare evidente, “l'accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità dell'esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica” (Cass. 24 luglio
2023 n. 22037).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori,
Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (…) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo
a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare
l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile. (Cass. 5 luglio 2024 n. 18430; v. anche Cass. 17 maggio 2024 n. 13793, Cass. 9 maggio 2024 n. 12760).
Pertanto, come fondatamente lamentato dagli appellanti, il Tribunale ha errato anche nel ritenerli gravati dall'onere di provare la colpa del convenuto nell'espletamento del suo incarico di direttore dei lavori.
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Esaurite le premesse in diritto, deve passarsi all'esame delle risultanze della CTU espletata dall'ing. . CP_3
7 Nella prima relazione, depositata il 4 novembre 2022, il CTU si esprimeva come segue (pagg. 19 e ss., grassetti riprodotti come da elaborato peritale).
Circa la “Errata pendenza dei terrazzi a livello del sovrastante sottotetto, che non consentiva un adeguato deflusso delle acque meteoriche”, il CTU ha rilevato “strumentalmente una pendenza longitudinale media di ca 0,65 % ed una pendenza trasversale di ca 1,5
%” a fronte di norme e regole d'arte che prevedono “la pendenza minima pavimentazione in piastrelle 2 %”, percentuale che ascende al 2,5% in caso di piastrelle fortemente strutturate. Per coperture piane, incluse quindi le terrazze, la UNI 8627 prevede una pendenza inferiore o uguale al 5%, per garantire il deflusso delle acque meteoriche attraverso gli scarichi. Sottolinea il CTU che “Le raccomandazioni prevedono comunque di non scendere mai sotto a valori di pendenza compresi tra l'1 e l'1,5%, allo scopo di evitare il pericolo di ristagni d'acqua che comprometterebbero la funzionalità e la durabilità dell'intero sistema”.
Viste le pendenze rilevate nella terrazza, una delle quali inferiore all'1% minimo, e constatati i problemi infiltrativi “ascrivibili anche al deflusso insufficiente delle acque piovane di detta terrazza”, il CTU riscontra “un evidente deficit prestazionale” della terrazza, che pertanto “dovrà essere oggetto di opportuno rifacimento”.
Viceversa, il CTU ha ritenuto adeguata e non necessitante di rifacimento la “pavimentazione del terrazzino / stenditoio prospiciente su Vico Don
Marco”
Circa le “conseguenti macchie di ruggine ed infiltrazioni all'interno dell'appartamento abitato dai coniugi appellanti.”, il CTU dà conto dei danni riscontrati (pagg. 20-21 relazione) e causati dalla “insufficienza prestazionale della pendenza del terrazzino lato mare”. Di qui la necessità di un rifacimento.
Con riguardo alla struttura del tetto, che doveva essere di tipo ventilato, il CTU, dato atto di tutti gli accertamenti condotti sull'opera, ha concluso che “la copertura presente risulta del tipo “Copertura isolata e non ventilata” in quanto non sussistenti il colmo con sistema d'areazione,
8 le tegole d'areazione, la griglia para passeri in gronda, la doppia listellatura per la camera di ventilazione, come invece previsto contrattualmente, non sussistendo, quindi, nella copertura in essere né la ventilazione né la microventilazione (Norma UNI 9460:2008)”.
Di qui la necessità del rifacimento della copertura.
Il CTU ha poi riscontrato la difformità dei pluviali installati da quelli previsti in contratto, in quanto realizzati con materiale plastico anziché in lamierino zincato, con necessità, anche in tal caso, di opportuno rifacimento.
Circa il materiale che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbe stato occultato nell'intercapedine realizzatasi fra il muro di vecchia fattura e quello di nuova costruzione sul lato nord del fabbricato, il CTU ha rilevato la presenza di tale materiale, “costituito da sfabbricidi verosimilmente provenienti dalle medesime demolizioni realizzate nell'ambito dei lavori de quo”. Ciò risulta contrario alle regole dell'arte e comunque estraneo alle previsioni contrattuali. Di qui la necessità, anche in tal caso, di un opportuno rifacimento.
Sul quesito concernente la riconducibilità dei vizi dell'opera riscontrati
“ad un difetto di diligenza o di perizia dell'appellato”, il CTU ha dato risposta affermativa, tenuto conto dei compiti di sorveglianza ed accertamento incombenti sul direttore dei lavori.
Nelle pagg. 31 e ss. della relazione, il CTU ha determinato il costo dei lavori necessari a porre rimedio ai vizi dell'opera, pervenendo alla somma complessiva di € 16.809,69, IVA esclusa.
Nella stessa data del 4 novembre 2022, il CTU depositava note integrative contenenti la risposta alle osservazioni mosse dai Consulenti di parte.
Con riferimento ai rilievi provenienti dalla parte appellante, il CTU:
1) ha ribadito di non avere riscontrato danni alle finiture del salone e della stanza da letto al piano primo, osservando che i fenomeni di carbonatazione emersi nel 2010 nel corso della procedura di arbitrato e degli accertamenti tecnici ivi disposti, se persistenti, avrebbero dovuto produrre un danno, anche estetico, piuttosto
9 evidente e viceversa riscontrato, come detto, assente. Se ne desumeva, secondo il CTU, la natura transitoria di quel fenomeno e comunque l'assenza di sua connessione con i vizi dell'opera. Di qui la superfluità di ulteriori e dispendiosi accertamenti richiesti dal TP quali l'esecuzione di saggi o la demolizione dei controsoffitti;
2) escluso la necessità di lavori di nuova impermeabilizzazione delle coperture, in quanto il rifacimento della pendenza non avrebbe dovuto comportare alcun danneggiamento di quella già esistente, sostituendo la quale si sarebbe realizzata una miglioria dell'opera.
Il CTU ha peraltro previsto in via prudenziale l'inserimento di una voce di spesa di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione per una superficie pari al 30% di quella interessata dal ripristino dei massetti;
3) chiarito entità e modalità di determinazione dei costi per i lavori di ripristino della copertura;
4) evidenziato che, effettivamente, come segnalato dal TP,
l'esecuzione dei lavori avrebbe richiesto delle attività di predisposizione dei luoghi e successiva risistemazione degli stessi
(trasloco di mobili, temporaneo trasferimento della dimora degli attori, pulitura dei locali dopo l'esecuzione degli interventi), ma che il proprio mandato si limitava alla determinazione dei costi delle opere necessarie a porre rimedio ai vizi dell'opera;
5) evidenziato lo stesso con riferimento alla necessità segnalata dal
TP di incaricare un tecnico per l'effettuazione di quanto necessario al conseguimento di un titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.
Il primo dei rilievi effettuati dal CT di parte appellata consisteva nell'avere il CTU concluso in maniera difforme dalla normativa pure richiamata in relazione, prescrivente una pendenza minima della copertura fra l'1 e l'1,5%, avendo ravvisato il vizio pur avendo rilevato una pendenza dell'1,5%. Il CTU ha ricordato di avere “riportato la norma tecnica di riferimento, appunto la UNI 8627 (pendenze coperture piane),
10 ma anche la norma SIA 248 (pendenza pavimentazione in piastrelle)” e precisato che le pendenze rilevate erano due, una longitudinale inferiore all'1% ed una trasversale dell'1,5% e che, nella specie, parlandosi di copertura con pavimentazione a piastrelle, la pendenza minima doveva essere del 2%.
Con il secondo rilievo il TP dell'appellato lamentava che il CTU non aveva effettuato alcune prove tecniche a supporto della ritenuta possibilità di infiltrazioni dal terrazzino lato sud, infiltrazioni non emerse dalla CTU esperita nel procedimento arbitrale e che, se esistenti e continuate per 15 anni, avrebbero dovuto compromettere vari ambienti, risultando invece danni solo nel vano bagno annesso alla camera da letto, danni peraltro ascrivibili a condensa. Il CTU ha replicato che il proprio “riscontro tecnico… si è formato / determinato a seguito della valutazione complessiva del profilo verticale del piano di calpestio di tale terrazza, con la rilevazione delle due pendenze di cui sopra (pendenze insufficienti) ed dall'evidente sussistenza di danni da infiltrazioni, danni (limitati) alle rifiniture di vano soggiorno – cucina al piano sottotetto
(danni ai piedi delle pareti in adiacenza al terrazzo) e danni in sottostante vano stanza da letto a piano primo (pareti e soffitti vano stanza da letto propria ed vano armadio medesima), danni aventi congruenza geometrica, verticale ed areale, ed tipologica delle patologie rilevate, come specificato e dettagliato ai punti
1.3 ed 1.4 di cui alla lettera b) Conseguenti macchie di ruggine ed infiltrazioni di cui alla relazione di CTU trasmessa alle parti, a cui si rimanda per i dettagli”. Da queste non proprio nitide affermazioni sembra doversi dedurre che il CTU ha riscontrato direttamente la presenza dei danni da infiltrazioni e la loro origine nella copertura difettosa data la coerenza “geometrica, verticale ed areale, ed tipologica”. Ha poi rimarcato l'autonomia dei propri accertamenti e delle proprie valutazioni rispetto a quelle di altro tecnico nominato in altra procedura.
Altro rilievo del TP dell'appellato concerneva il mancato riscontro di altre infiltrazioni presenti nell'immobile ed emerse sempre nella CTU del procedimento arbitrale provenienti dalle lastre ondulate della copertura
11 e non riguardanti il primo piano sottostante il terrazzo, bensì il sottotetto. Il CTU ha risposto di non avere dato conto di queste infiltrazioni perché non collegabili a vizi o difformità rispetto all'opera pattuita e quindi estranei all'oggetto del contenzioso e comunque al proprio mandato.
Un quarto rilievo del TP afferiva all'individuazione di una cassetta per presa elettrica posta all'esterno del terrazzino quale effettiva causa dei danni afferenti alla cucina-soggiorno nel sottotetto ed alla stanza da letto del primo piano. Il CTU ha risposto rimarcando che “la collocazione di detta presa NON risulta essere congruente geometricamente / verticalmente / tipologicamente con i quadri patologici indicati dal TP (se non parzialmente solo con parte dei danni indicati in vano soggiorno P. 1°, presa localizzata su parete tompagnatura corrispondente a vano soggiorno),”
Le note integrative del CTU rappresentano altra osservazione del TP sulla “struttura del tetto, grondaie e parapasseri” e trascrivono quanto affermato dallo stesso TP al riguardo. Il CTU osserva che “ lo stato odierno della copertura, risulta essere tecnicamente e tipologicamente congruente con quanto dichiarato da parte appellata”, ma rileva non esservi traccia, in atti, di una documentata variazione di quanto previsto nell'originario contratto di appalto.
Riscontrata perciò una netta opposizione delle versioni delle parti sul punto, il CTU effettua due computi metrici alternativi di estimazione delle opere necessarie al ripristino della copertura, l'uno basato sulla tesi dell'appellato, l'una sulla tesi della parte appellante.
Il TP aveva mosso osservazioni anche sulla parte concernente il materiale presente nell'intercapedine del parapetto del balcone, osservando che ciò non comportava alcuna inidoneità funzionale del parapetto e non ne diminuiva il valore. Peraltro, si trattava di “difetto” non attribuibile al direttore dei lavori. Il CTU ha replicato che, trattandosi di materiali derivanti da lavori di demolizione, gli sfabbricidi erano rifiuti che dovevano essere smaltiti in discarica.
12 Circa le ulteriori doglianze del TP concernenti le macchie di ruggine, il
CTU fa presente di non avere riconosciuto tali macchie come vizio o difformità afferente alla tematica di causa, come del resto evidenziato anche nelle risposte al CT della parte appellante.
L'ultima critica espressa dal CT dell'appellato afferiva all'utilizzo da parte del CTU del prezziario regionale del 2022, senza applicazione di alcun coefficiente di deprezzamento per riportare i costi a quelli dell'epoca di realizzazione dei lavori, quindici anni prima. Il CTU fa notare di avere ricevuto mandato di determinare il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi, costo che non può che essere determinato all'epoca in cui quei lavori dovrebbero essere effettuati, e non essendo stato richiesto, invece, di determinare l'importo in questione con riferimento ad una specifica e diversa data.
Conclude il CTU con una lieve rielaborazione dei costi delle opere di eliminazione di vizi e difformità, indicandoli in complessivi € 16.913,07 ove recepita la tesi degli appellanti sul punto delle difformità della copertura realizzata da quella prevista in contratto ed in € 10.809,60, in caso opposto di recepimento della tesi dell'appellato. Entrambi gli importi sono IVA esclusa.
Con ordinanza del 20 marzo 2023, preso atto delle richieste formulate dalle parti con le note sostitutive di udienza ex art. 127ter c.p.c., la
Corte riteneva “l'opportunità di invitare il CTU Ing. a rispondere ai CP_3 rilievi mossi dall'appellato alle pagine 3, 4 e 5 delle note sostitutive di udienza (“primo richiamo”, “secondo richiamo” e “quarto richiamo”)”, disponendo pertanto in conformità a tale avviso.
Faceva seguito una serie di richieste di chiarimenti, di proroghe, di autorizzazioni (in specie, ad avvalersi di impresa dotata della necessaria attrezzatura per effettuare gli accertamenti necessari alla compiuta evasione dell'incarico) da parte del CTU, il quale in data 21 ottobre 2024 depositava la nuova relazione e le note di risposta alle osservazioni delle parti.
13 Nella relazione integrativa, il CTU ha premesso quali erano i tre
“richiami” indicati nelle note sostitutive richiamate nell'ordinanza della
Corte del 20 marzo 2023. Vengono anche qui trascritti:
1^ RICHIAMO - Dica, quindi, il CTU se la pendenza di 1 - 1,5% riscontrata sul terrazzo del è conforme alla normativa Pt_1 vigente in Italia all'epoca del fatto.;
2^ RICHIAMO - Spieghi, quindi, il CTU, evidenziando analiticamente i danni lamentati dall'appellante in citazione ed in atto di appello (pagina 3), se, oltre alle citate macchie di ruggine, sussistevano ulteriori segni di degrado dovuti ad umidità discendente dal terrazzo e sulla base di quale dato scientifico ha ricondotto suddetti eventuali od ulteriori segni alla condotta altrimenti tenuta dalla direzione dei lavori nel 2006 o successivamente.;
4^ RICHIAMO - Dica, quindi, il CTU se il tetto realizzato al è Pt_1 tecnicamente sicuro e conforme alla normativa tecnica del 1989 e, comunque sia, alla normativa in vigore precedentemente alla norma Uni 9460:2008.
Con riferimento al “1° richiamo”, va chiarito che, come evidenziato dal
CTU sin dalla prima relazione (dep. 4 novembre 2022, pag. 14) “le norme UNI … devono definirsi come un particolare tipo di norme tecniche nazionali prodotte dall'Ente nazionale di unificazione (acronimo UNI) che svolge un importante ruolo normativo nel contesto di tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.
L'UNI rappresenta l'Italia in contesti di attività normativa di organismi internazionali di normazione quali ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) e CEN (Comitato europeo di normalizzazione o standardizzazione) contribuendo alla formulazione e produzione del processo di standardizzazione tecnica i cui fondamenti giuridici sono rappresentati dalle Direttive n° 98/34/CEE e n° 93/465/CEE.
La Direttiva Europea n° 98/34/CE, per “norma” si intende la “specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua”.
14 Il CTU ha ricordato che la norma UNI 8627
INDICA, DEFINISCE E CLASSIFICA GLI SCHEMI FUNZIONALI DELLE
COPERTURE CONTINUE, RIPORTA LA MATRICE DELLE SOLUZIONI
CONFORMI E INDIVIDUA LE PRINCIPALI CONDIZIONI
PROGETTUALI CARATTERISTICHE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE
SOLUZIONI CONFORMI DELLE COPERTURE DISCONTINUE.”
e sulla base di ciò nega con decisione che essa possa essere inidonea o fallace, secondo l'avviso espresso sul punto dalla parte appellata.
Quanto, invece, alla Norma SIA 248, concernente la pendenza delle pavimentazioni in piastrelle e che parte appellata osserva trattarsi di norma valida unicamente per la Svizzera, il CTU sottolinea che si è pur sempre in presenza di prescrizioni tecniche dirette a conseguire una migliore resa “prestazionale” delle opere e come tali utilizzate nel valutare il caso.
Il CTU ha poi riportato il testo della UNI 8627 e ripercorso, anche con riproduzioni fotografiche, la procedura di rilevazione delle pendenze eseguita nel contraddittorio delle parti , per ribadire che
“In riferimento al terrazzino prospiciente Via C. Colombo, sulla scorta di tutte le verifiche effettuate, veniva rilevata strumentalmente una pendenza longitudinale media di ca 0,65 % ed una pendenza trasversale di ca 1,5 % (nel particolare su tale lato, nel verso della pendenza, sussiste imbocco pluviale terrazzino)” (pag. 12 relazione suppletiva dep. 4 novembre 2024; pag. 19 prima relazione).
A fronte dell'osservazione di parte appellata secondo cui, anziché la succitata UNI 8627, dovrebbe farsi riferimento alla specifica previsione della norma UNI 11493-1, il CTU richiama appunto tale disposizione concernente “Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete” e secondo la quale “le pavimentazioni con frequenti occasioni di bagnatura devono essere posate con pendenze adeguate a prevenire il ristagno d'acqua”, pendenze generalmente sufficienti laddove comprese fra 1 e 1,5%- Rileva perciò il CTU che “i c.d. “riferimenti tecnici valutativi” che risultano essere “contestati e contestabili” da parte LA, le basi di valutazione utilizzate dal CTU, risultano invece e in tutta
15 evidenza, essere i medesimi riferimenti e le medesime basi di valutazione invocate da parte LA” sicché le pendenze rilevate e già sopra trascritte erano e rimangono non conformi alle direttive tecniche evocate dallo stesso appellato. La conformazione complessiva dei profili verticali della pavimentazione del terrazzo è alla base del ristagno d'acqua e quindi della carenza prestazionale dell'opera (su tutto ciò v. pagg. 12- 13 relazione dep. 21 ottobre 2024).
In ordine al 2° Richiamo, il CTU riproduce anche qui le osservazioni di parte appellata, ricorda che il proprio mandato, in parte qua, era quello di “Verificare l'esistenza e l'entità dei vizi lamentati dagli appellanti” e, per evidenziare quali fossero questi vizi, riproduce le pagg. 2 e 3 dell'atto di appello, osservando che al punto b) dello stralcio riprodotto si trovava, in sostanza, la risposta alla richiesta di chiarimenti della parte appellata. Posto che gli appellanti avevano denunciato macchie di ruggine ed infiltrazioni quali conseguenze lesive dei vizi dell'opera, il CTU ha ribadito di avere constatato l'evidente sussistenza dei danni descritti, “danni aventi congruenza geometrica, verticale ed areale, ed tipologica delle patologie rilevate”. Il CTU riproduce, per la seconda volta, la critica di contraddittorietà espressa dall'appellato in seno al “2° richiamo” e che si trascrive anche qui
“Sempre sul punto, poi, la relazione peritale ci pare contraddittoria: il CTU,
a pagina 3 e 4 delle note integrative a sua firma, ha chiaramente dedotto di non avere riscontrato “danni a finiture del vano salone e vano stanza da letto a primo piano” salvo, poi, a pagina 10, dedurre contraddittoriamente l'esatto contrario e, vale a dire, che sarebbero addirittura evidenti i danni da infiltrazione alle rifiniture del vano soggiorno -cucina al piano sottotetto e stanza da letto.”
Il CTU nota che la contraddizione è “solo apparente, se si considera la singola frase del tutto decontestualizzata rispetto al paragrafo in cui è inserita”, e replica che “risulta evidente, infatti, che l'enunciato dell'insussistenza dei danni al vano Stanza da letto a P.1°, si riferisce, ovviamente, alla sola problematica, lamentata da parte Appellante in relative precedenti osservazioni, della sussistenza di “macchie di
16 ruggine” derivanti da “Fenomeni di , nei vani AR_4 richiamati, come risposto dal CTU in riferimento al primo punto
d'osservazioni del TP Arch. di parte Appellante e come Persona_1 relazionato (in merito) negativamente in tanti altri punti e paragrafi da codesto CTU.
Diversa, invece, è la problematica trattata a pag. 10 dove, ed in tutta evidenza dall'oggettivo stato dei luoghi, si parla delle infiltrazioni sussistenti”
Insomma, i danni derivati alla stanza da letto dal vizio di pendenza insufficiente della copertura erano le sole infiltrazioni, mentre le macchie di ruggine erano dovute ad un fenomeno di carbonatazione che invece non trovava origine nel vizio anzidetto.
In ordine al 4° richiamo, il CTU preliminarmente contesta l'esattezza del rilievo dell'appellato secondo cui alla fattispecie non sarebbe applicabile la norma UNI 9460 del 2008, appunto perché del 2008 (luglio) e quindi posteriore all'epoca di esecuzione dei lavori. Osserva il CTU che, come previsto nella stessa UNI 9460, essa costituisce revisione della precedente 9460 del 1989, attuata “per tenere conto del progresso tecnologico e normativo” e definisce per le soluzioni costruttive già consolidate dall'esperienza pluriennale, i criteri di progettazione, esecuzione e manutenzione delle coperture discontinue in tegole di laterizio o calcestruzzo, rappresentando perciò in materia lo stato dell'arte, tenendo presente il quale si doveva procedere alla valutazione del caso. Viceversa, il CTU non aveva fatto riferimento alla norma UNI
9460 del 1989 in quanto ormai totalmente obsoleta e non rispecchiante lo stato dell'arte nel periodo dei lavori (andante dal 2006 ai primi mesi del 2008).
Nel prosieguo della risposta, il CTU ribadisce che il tetto era difforme dalle previsioni contrattuali, come del resto premesso dallo stesso TP dell'appellato, e che per come era stato realizzato esso si palesava
“tecnicamente e tipologicamente congruente con quanto dichiarato da parte appellata”. Ribadisce altresì l'assenza di documentazione comprovante l'affermazione dell'appellato secondo cui la diversa
17 realizzazione rispetto al contratto era frutto di accordo fra le parti e ripropone la diversa quantificazione dei costi necessari per porre rimedio ai vizi dell'opera a seconda che si accolga l'una o l'altra delle contrapposte tesi delle parti in causa a proposito delle caratteristiche del tetto.
In definitiva, quindi, la relazione integrativa depositata il 21 ottobre
2024 è per lo più una reiterazione delle valutazioni e delle conclusioni contenute nella relazione depositata il 4 novembre 2022-
Nella ulteriore relazione (depositata anch'essa il 21 ottobre 2024) di risposta alle osservazioni critiche mosse dalle parti alla sopra riassunta relazione integrativa, loro trasmessa il 2 aprile 2024, il CTU ripercorre la sequenza cronologica delle operazioni svolte e dà conto degli ulteriori accertamenti, eseguiti previa autorizzazione della Corte.
La prima risposta alle osservazioni delle parti si inizia a pag. 9 dell'ultima relazione, dove, con riferimento alla valutazione delle pendenze del terrazzino lato mare dell'immobile degli appellanti, il CTU riporta le osservazioni del TP sulla risposta al 1° Richiamo, e ribadisce sostanzialmente tutto quanto già esposto nelle relazioni precedenti.
L'elemento di novità è costituito dalle prove idrauliche sperimentali eseguite il 3 settembre 2024 recependo un parere espresso da altro tecnico interpellato dal convenuto ing. ed utili a verificare, AR_3 appunto in via sperimentale, se le pendenze attuali consentano comunque lo smaltimento delle acque. Descritte le modalità dell'esperimento e dato atto del suo esito (pagg. 12-13 della relazione finale), il CTU scrive che “Stante l'andamento della prova, i tempi di deflusso osservati, la sussistenza di ristagno d'acqua in corrispondenza del parapetto / parete di dx del terrazzino ad esito dell'arresto del deflusso idrico all'interno dell'imbocco del pluviale, ricorrendo (in tutta evidenza) anche IL NON SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI
INDIVIDUATE DAL PROF. (..e se alla fine del processo il Pt_5 solaio rimane completamente liberato dall'acqua…) per poter giudicare che le attuali condizioni di pendenze siano comunque idonee allo scopo, tali dati sperimentali rilevati hanno confermato quanto già concluso ed
18 espresso precedentemente relativamente alle pendenze di tale terrazzo a livello” (pag. 13). In termini semplici e chiari, palesemente ignoti al CTU, il deflusso dell'acqua non è stato totale, è persistito un ristagno e questo confermava le pregresse valutazioni.
Il CTU ribadisce, pertanto, per l'ennesima volta, le proprie conclusioni sull'inidoneità delle pendenze rilevate a garantire un efficiente e corretto smaltimento delle acque meteoriche
Con riferimento al secondo punto delle osservazioni del TP concernenti la “valutazione dell'eziologia delle infiltrazioni rilevate all'interno della cucina – soggiorno di piano sottotetto e stanza da letto di piano primo”, la relazione finale riproduce, anche qui, le precedenti risposte ed osservazioni. Tuttavia, alle pagg. 15 e 16, si legge quanto segue
“sulla base dei dati tutti rilevati, delle verifiche effettuate e sulla base di quanto prima esposto in relazione agli esiti delle prove eseguite, lo scrivente CTU, in riferimento a quanto osservato da AR LA, ritiene parzialmente accoglibile, ma non con la medesima motivazione / accezione tecnica avocata da AR Appellante, la fattispecie che
l'infiltrazione osservata in situ, potrebbe anche essere riconducibile ad evento di natura accidentale / eccezionale (nell'ipotesi che lo stato dei luoghi sia rimasto inalterato nel tempo e non oggetto di lavori di manutenzione significativi); Quindi alla luce anche degli ulteriori dati tecnici acquisiti, stante che non si rilevava, altresì, all'esito della conclusione delle “Prove idrauliche Sperimentali” di cui prima, un significativo ristagno idrico in areale infiltrativo su calpestio terrazza a ridosso infisso, si ritiene tecnicamente parzialmente accoglibile quanto osservato da AR LA (ma non nella medesima accezione di formulazione tecnica della AR LA), qualificando l'eziologia complessiva di tali infiltrazioni attribuendo una concausa in quota del 50
% alla morfologia dello stato dei luoghi (c.d. insufficienza prestazionale della medesima) ed una quota del 50 % all'accadimento di un evento / più eventi di carattere occasionale / eccezionale (violenta/e precipitazioni meteo) alla base della formazione di tali infiltrazioni. Pertanto si procederà
19 di seguito all'applicazione di tale aliquota in voce di danno relativa, come di seguito dettagliato”.
L'elemento di novità rispetto alle conclusioni precedenti è di tutta evidenza. Il CTU ritiene che nella causazione dei danni da infiltrazione riscontrati abbiano concorso in misura paritaria (50% ciascuna) la difettosa realizzazione della copertura del terrazzo e la verificazione di eccezionali precipitazioni meteorologiche.
Con riferimento al terzo punto delle osservazioni del TP dell'appellato, afferenti alla “valutazione della conformità delle lavorazioni di realizzazione della copertura dell'immobile”, il CTU ribadisce tutte le precedenti osservazioni sulle norme UNI 9460 del 1989 e del 2008, sulle regole dell'arte e sulla documentazione relativa alla copertura dell'immobile, in sostanza confermando integralmente le precedenti valutazioni e conclusioni.
L'ultima relazione integrativa passa poi ad esaminare le osservazioni critiche mosse dal TP degli appellanti.
Il primo argomento di tali osservazioni è l'ultimo di quelle della parte appellata, ossia, come visto, la questione della conformità della copertura alle norme tecniche ed alle previsioni contrattuali. In sostanza, il TP approva il riferimento alla UNI 9460 del 2008, perché sin dal 1988 si era formata una bibliografia sui tetti ventilati che aveva condotto a scelte progettuali condivise con il committente ed evidenzia l'inesistenza di qualsiasi prova di modifiche a tali scelte progettuali, per cui il tetto realizzato era senz'altro difforme al pattuito. Pertanto, in realtà, in relazione a tale aspetto della controversia, si registra una sostanziale identità di vedute fra TP dell'appellante e CTU, che infatti manifesta il proprio pressoché integrale accordo.
Il secondo gruppo di osservazioni del TP degli appellanti concerneva la questione delle pendenze del terrazzino e dei conseguenti danni da infiltrazione e risultava di fatto superato dall'esito dell'accertamento sperimentale condotto il 3 settembre 2024.
Con riguardo ai costi dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi dell'opera, il TP degli appellanti ribadisce che a quelli già determinati,
20 direttamente afferenti alle opere da realizzare, devono aggiungersi i costi
“collaterali” (trasloco di mobili, trasferimento della dimora degli attori, pulizie, incarico professionale) ed il CTU ribadisce di non avere proceduto alla quantificazione in quanto non richiesta né con l'originario mandato né in sede di richiamo.
Il CTU conclude la sua relazione con un nuovo calcolo dei costi di ripristino.
Per l'ipotesi A, nella quale, cioè, si accetta la versione dell'appellante secondo cui la copertura del tetto è stata realizzata in difformità dalle previsioni contrattuali, considerato che, rivedendo le precedenti determinazioni, sarebbe sufficiente il rifacimento dell'area del terrazzo in cui si erano constatati ristagni d'acqua dopo la prova effettuata nel settembre 2024, e tenuto conto che gli interventi di ripristino delle finiture danneggiate dalle infiltrazioni andrebbero rimborsati nella misura del 50% (per essere, come visto, il restante 50% del danno ascrivibile a precipitazioni meteorologiche eccezionali), l'importo conclusivo ammonterebbe ad € 14.122,73.
Nell'ìpotesi B, quella in cui si accetta che le difformità della copertura in realtà non siano tali per essere intervenuti fra la parti accordi di variante, l'importo determinato dal CTU è di € 8.019,26.
**************
Visti i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, ed all'esito della CTU, la domanda attrice deve ritenersi fondata nell'an.
Già dai primi accertamenti ed a maggior ragione dopo l'effettuazione della prova sperimentale, è risultata l'inadeguatezza della pendenza della copertura dei terrazzi a livello del sovrastante sottotetto a garantire l'efficace smaltimento delle acque, piovane o no, con conseguente ristagno delle medesime e successive infiltrazioni nella struttura.
E' stata poi riscontrata la difformità dell'opera con riguardo al tetto. Il contratto di appalto prevedeva, come rilevato dal CTU, “la realizzazione, tramite specifiche voci in capitolato di una c.d. “Copertura isolata e ventilata / Tetto Freddo”. Viceversa, è stata realizzata una copertura “del tipo “Copertura isolata e non ventilata” in quanto non sussistenti il colmo
21 con sistema d'areazione, le tegole d'areazione, la griglia para passeri in gronda, la doppia listellatura per la camera di ventilazione, come invece previsto contrattualmente, non sussistendo, quindi, nella copertura in essere né la ventilazione né la microventilazione (Norma UNI 9460:2008)”.
A proposito di tale ultima norma tecnica, la parte appellata, come visto, ha eccepito la sua posteriorità rispetto all'epoca di realizzazione dei lavori, ed il CTU sembra – palesandosi la sua esposizione tutt'altro che nitida – avere superato tale obiezione con il rilievo che le indicazioni della precedente UNI 9460:1989 erano di fatto divenute obsolete già da tempo, in quanto l'evoluzione tecnologica aveva introdotto regole ed accorgimenti tali da migliorare la qualità costruttiva ben prima della loro “codificazione” nella nuova 9460 del 2008. Ma, al di là del discorso strettamente tecnico, quello che appare più rilevante sul piano giuridico
è, appunto, la difformità, in ogni caso, della porzione di opera (il tetto) realizzata rispetto a quella contrattualmente pattuita, tant'è che il principale argomento difensivo dell'ing. sul punto è che, in AR_3 realtà, le parti avevano convenuto delle varianti e che quindi, anziché il
“tetto freddo” previsto in contratto, l'opera convenuta era il “tetto caldo” concretamente realizzato. Ma, a fronte della netta contestazione delle parti appellanti, il dedotto accordo modificativo non trova alcun supporto probatorio, tanto meno documentale, e tale carenza probatoria, inerendo all'esattezza dell'adempimento che l'obbligato ha l'onere di provare, non può che ridondare a danno dell'appellato.
La responsabilità contrattuale del professionista, quale direttore dei lavori, è dunque innegabile. L'ing. non si è accertato che AR_3
l'opera non presentasse un difetto costruttivo piuttosto serio quale l'inidoneità della pendenza della copertura piana ad evitare il ristagno di acque meteoriche, né che l'opera stessa fosse integralmente conforme alle previsioni del contratto di appalto.
Va perciò ribadita la fondatezza della domanda nell'an.
La determinazione del quantum è più problematica.
Poiché nel prosieguo dell'analisi dovrà farsi riferimento alle quattro diverse relazioni del CTU, le si distingue denominandole come segue:
22 RELAZIONE 1: la prima relazione di CTU depositata il 4 novembre 2022;
RELAZIONE 2: la nota di risposta alle osservazioni mosse dalle parti alle
Relazione 1, depositata anch'essa il 4 novembre 2022;
RELAZIONE 3: la relazione depositata il 21 ottobre 2024 a seguito del richiamo del CTU disposto da questa Corte con ordinanza del 20 marzo
2023;
RELAZIONE 4: la nota definitiva di risposta alle osservazioni delle parti sulla Relazione 3, anch'essa depositata il 21 ottobre 2024.
Ciò premesso, si rileva che con le note sostitutive di udienza depositate il
27 novembre 2024, gli appellanti hanno chiesto un ulteriore richiamo del CTU, sollevando varie contestazioni.
In primo luogo, avvalendosi del parere “pro veritate” di altro tecnico
(prof. ), gli appellanti osservano che il CTU “non ha Persona_2 eseguito i saggi richiesti dagli Appellanti in relazione alle macchie di ruggine sulle putrelle al vano inferiore dell'immobile” nonostante tale vizio fosse stato accertato in tre pregresse consulenze, vale a dire quella dell'ing. espletata nell'arbitrato fra appellanti e ditta Per_3 appaltatrice, quella dell'ing. , allegata già all'atto di citazione di CP_4 primo grado, e, persino, quella dell'arch. consulente della Per_4 controparte.
La critica e la conseguente richiesta non hanno fondamento.
Come si è visto nell'esaminare le RELAZIONI 1 e 2, il CTU aveva escluso che le macchie di ruggine fossero in connessione causale con i vizi dell'opera, attribuendole piuttosto a fenomeni di condensa (v. pagg. 20-
21 RELAZIONE 1 e pagg. 10-11 RELAZIONE 2). Come fondatamente osservato dallo stesso CTU, egli non era vincolato da eventuali diversi pareri di altri tecnici e non sono stati addotti ulteriori e convincenti elementi oggettivi idonei a porre in dubbio l'esattezza della suddetta ricostruzione causale operata nelle relazioni. Su tale aspetto, quindi, le richieste degli appellanti non possono essere accolte.
Viceversa, l'ulteriore osservazione degli appellanti sulla mancata determinazione delle spese “collaterali” non è infondata. Sin dall'atto di citazione di primo grado gli attori, pur non specificando dettagliatamente
23 le singole voci di danno (specificazione non intervenuta neanche in una memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., che, a quanto risulta dai fascicoli sia d'ufficio sia di parte, gli attori non avevano presentato), avevano indicato il quantum complessivo dei danni in € 26.452,19 richiamando la determinazione operata dall'ing. , CTU nominato Persona_5 nella procedura di arbitrato fra appellanti ed impresa appaltatrice, determinazione che appunto includeva i danni “collaterali”, costituiti dal
“mancato godimento” dell'immobile e specificati in “sgombero locale”,
“affitto” e “pulizia locali” (v. all. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado, ultima pagina) e stimati pari ad € 4.060,00. Si trattava dunque di danni oggetto di domanda.
Il CTU, pur riconoscendo, come visto, che i lavori avrebbero comportato la necessità di trasloco e temporanea inabitabilità dell'edificio, non ha stimato le spese in questione (né quelle ulteriori che saranno appresso esaminate) in quanto le ha ritenute non incluse nel quesito a lui posto di calcolare, con riferimento ai vizi dell'opera, “il costo degli interventi necessari per porvi rimedio.”.
Sussiste quindi la lacuna lamentata dagli attori, ma questa Corte ritiene di poterla colmare senza procedere al richiamo del CTU.
E' piuttosto evidente che i lavori di rifacimento delle coperture costituite dal terrazzino (con realizzazione della pendenza adeguata) e dal tetto comportino necessariamente la temporanea scopertura, almeno parziale, dell'immobile e la sua conseguente inabitabilità, con necessità di reperire una pure temporanea abitazione alternativa. Non risultando gli appellanti proprietari od usufruttuari di altre strutture abitative, deve perciò essere loro riconosciuto il rimborso delle presumibili spese di locazione. Per le stesse ragioni, è parimenti certo o almeno molto probabile che i mobili non possano restare all'interno della casa durante l'esecuzione dei lavori e che dunque gli stessi debbano essere oggetto di temporaneo trasloco, con i relativi costi. Infine, è impensabile che lavori edili di una certa consistenza non lascino residui tali da necessitare un energico e dispendioso intervento di pulizia ed igienizzazione. Al limitato fine di procedere alla quantificazione di tali spese, e considerato che, sul
24 quantum o, meglio, sulle singole voci che hanno concorso a formare il quantum complessivamente richiesto dagli attori, non è mai intervenuta una contestazione specifica e separata del convenuto, appare possibile fare riferimento alla CTU del procedimento arbitrale, che è pervenuto al sopra indicato importo di € 4.060,00, sulla base dei criteri specificati al punto 3.4.2 della relazione.
Per l'importo di € 2.200,00 + IVA riguardante le spese di trasloco e deposito dei mobili, l'ing. aveva ritenuto la congruità del Per_3 preventivo.
Per la locazione bimestrale di altra sistemazione abitativa, il CTU
“arbitrale” aveva stimato, visti i canoni locativi generalizzati della zona, un importo di € 350,00 al mese, per un totale di € 700,00.
Sul preventivo di € 1.160,00 + IVA per spese di ripulitura, il CTU aveva ritenuto di non poterlo qualificare congruo né incongruo, data l'estrema variabilità dei prezzi da impresa a impresa, non esistendo un tariffario e risultando il preventivo non preceduto da una visione dei locali.
Mentre per le prime due tipologie di spesa non si rilevano elementi per discostarsi dall'apprezzamento del CTU del procedimento arbitrale, quanto sottolineato dallo stesso ing. per le spese di pulizia ed Per_3 igienizzazione dei locali rende il preventivo succitato poco attendibile.
Fra l'altro, l'effettiva ampiezza ed accuratezza dei lavori di pulizia, e quindi la dispendiosità degli stessi, può dipendere dai concreti accorgimenti adottati (o non adottati) dall'impresa edile nell'esecuzione dei lavori (impiego di teloni protettivi, utilizzo più o meno accorto e mirato di materiali imbrattanti, qualità stessa dei materiali), per cui una stima preventiva appare davvero difficile. Ritiene pertanto la Corte che, sul punto, si possa ricorrere ad una determinazione equitativa, riducendosi l'importo ad € 600,00 + IVA.
Altro danno similare, non quantificato dal CTU e pure rivendicato dagli appellanti, è quello relativo ai costi afferenti “all'incarico da conferire ad un tecnico per il rilascio del titolo abilitativo e agli oneri di suolo pubblico” (v., per tutte, pag. 4 note dep. 27 novembre 2024). Questo danno non può essere riconosciuto perché non oggetto di domanda in
25 primo grado. Come già osservato, gli attori non avevano specificato le singole voci di danno richieste, limitandosi a richiamare la quantificazione operata dal CTU “arbitrale” che, contrariamente a quelle da mancato godimento dell'immobile, non includeva fra le voci di danno le spese ora in discussione. Per queste, dunque, la domanda è inammissibile in quanto formulata solo in appello.
Altra critica degli appellanti concerne la sopravvenuta limitazione dei lavori e, quindi dell'importo di spesa, relativi alla pendenza del terrazzo di cui alla RELAZIONE 4. Più precisamente, nella RELAZIONE 1 (pag.
31), il CTU, con riguardo ad “Intervento di ripristino dell'errata
Pendenza del piano di calpestio / pavimentazione del terrazzino lato mare prospiciente Via C. Colombo”, aveva scritto che “si deve ipotizzare lo svellimento della pavimentazione e della zoccolatura esistente, la rimozione del massetto di sottofondo esistente e, quindi, la realizzazione di un nuovo massetto delle pendenze con idonea pendenza per l'agevole allontanamento delle acque piovane dalla superfice di calpestio della terrazza e quindi la successiva apposizione di nuova pavimentazione: stante la conformazione geometrica della medesima e la sussistenza di un unico imbocco pluviale (dim. 10 cm) e la finitura del piano di calpestio mediante piastrelle, si raccomanderà una pendenza minima della pavimentazione in piastrelle 2 %”. Per tali lavori aveva calcolato un costo di € 2.029,35 (v. tabella riepilogativa a pag. 38). Nella RELAZIONE
3, tale importo risultava aggiornato ad € 2.132,73 (tabella a pag. 19)
Nell'ultimo elaborato, RELAZIONE 4, sulla scorta dell'esito della prova sperimentale, il CTU ha stimato il costo dell'intervento anzidetto in soli €
770,02, stima cui è pervenuto “restringendo le lavorazioni già descritte alla sola porzione di terrazzino / areale presentante ristagno d'acqua”
(pagg. 31 e 32).
Premesso che al giudice è consentito discostarsi dalle conclusioni del
CTU da lui stesso nominato purché ne fornisca adeguata motivazione (v.
Cass. 11 ottobre 2022 n. 29632, Cass. 18 maggio 2022 n. 16075), la
Corte ritiene fondate le osservazioni mosse dagli appellanti alla suddetta riduzione. Il vizio dell'opera rilevato dal CTU non è di per sé il ristagno
26 dell'acqua, ma l'errata pendenza della copertura che lo determina quindi i lavori devono essere diretti all'eliminazione del vizio, non solo delle sue conseguenze. Il CTU, peraltro, non spiega perché i lavori ristretti all'area interessata dal ristagno dovrebbero essere sufficienti a porre adeguato rimedio al vizio sottostante. La nuova opera derivante dalla sola
“correzione” della conformazione dell'area in cui si verifica il ristagno sarebbe comunque diversa da quella descritta nella prima relazione e ritenuta dallo stesso CTU conforme alle regole dell'arte per ottenere un ottimale livello prestazionale quanto a deflusso e smaltimento delle acque piovane e non si capisce – in difetto, appunto, di una ragionata spiegazione del CTU – come il rifacimento limitato dovrebbe armonizzarsi con la parte di terrazzo che resterebbe invariata, e quindi affetta da un persistente vizio costruttivo, al fine di garantire quello stesso livello di efficienza prestazionale. Non priva di razionalità, inoltre, l'osservazione degli appellanti sulla presumibile inidoneità di un rifacimento parziale a preservare l'integrità estetica della parte della struttura, posto che, a distanza di ormai 17-18 anni dall'esecuzione dei lavori è assai improbabile che possano reperirsi sul mercato piastrelle identiche a quelle già utilizzate e che resterebbero presenti nella parte da non rifare.
Certo l'aspetto estetico non sarebbe tanto importante quanto quello funzionale, ma anche un pregiudizio di tal fatta renderebbe l'opera diversa da quella di cui l'ing. , quale direttore dei lavori, AR_3 avrebbe dovuto garantire la realizzazione ai propri committenti e quindi il rifacimento parziale infine proposto dal CTU non costituirebbe adeguato ristoro del danno subito dagli appellanti.
Ritiene pertanto questa Corte di dover prendere a riferimento, per la voce di danno sopra specificata, l'importo di € 2.132,73, di cui alla tabella a pag. 19 della RELAZIONE 3.
Altra decurtazione operata dal CTU e contestata dagli appellanti è quella afferente ai costi dello “intervento di ripristino finiture danneggiate da infiltrazioni terrazzino Lato mare prospiciente Via C. Colombo” che nelle prime tre relazioni venivano integralmente inseriti nel computo dei danni risarcibili, mentre nella tabella conclusiva della RELAZIONE 4 (pagg. 32
27 e 33) vengono dimezzati, in ragione del fatto che “l'infiltrazione osservata in situ, potrebbe anche essere riconducibile ad evento di natura accidentale / eccezionale (nell'ipotesi che lo stato dei luoghi sia rimasto inalterato nel tempo e non oggetto di lavori di manutenzione significativi)”
(pag. 15 RELAZIONE 4), per cui, accanto ad una quota del 50% di danno ascrivibile alla sopra ricordata insufficienza prestazionale della copertura del terrazzo, si configura “una quota del 50 % all'accadimento di un evento / più eventi di carattere occasionale / eccezionale (violenta/e precipitazioni meteo) alla base della formazione di tali infiltrazioni.” (pag.
16 stessa relazione).
L'errore del CTU qui è di natura prettamente giuridica. In primo luogo, la locuzione “potrebbe essere anche riconducibile a..” è di per sé inaccettabile perché contraria al principio secondo cui l'accertamento del nesso causale fra un determinato fattore ed un determinato danno deve basarsi quanto meno su una probabilità qualificata, criterio che il
CTU non ha evocato ed applicato e che anzi è, appunto, incompatibile con l'espressione verbale, latamente possibilista, sopra trascritta. Ma, soprattutto, la sussistenza di un fattore eccezionale ed imprevedibile quale causa di (almeno parziale) esenzione della responsabilità contrattuale dell'obbligato inadempiente, deve essere allegata e dimostrata da quest'ultimo, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ..
Viceversa, l'appellato nulla ha dedotto e provato su quali sarebbero stati, nel tempo, i fenomeni atmosferici talmente violenti o persistenti da risultare eccezionali e, in tal modo, da avere concorso alla produzione dei danni evidenziati dal CTU.
Dal canto suo, l'appellato contesta la voce di danno costituita dall'
“Intervento di rimozione sfabbricidi intercapedine terrazzino /stenditoio
Vico Don Marco”, osservando che di tale danno gli attori non avevano fatto menzione nell'atto introduttivo della lite, che comunque nessuna responsabilità sarebbe addebitabile al direttore dei lavori, che non è sempre presente in cantiere e non può controllare passo dopo passo l'attività della ditta appaltatrice (che aveva depositato ed occultato i materiali di risulta nell'intercapedine suddetta) e, infine, che la
28 circostanza non rappresenta di per sé alcun danno funzionale né estetico per l'edificio.
Quanto al primo aspetto, si ribadisce – come già notato, con altro esito, circa le rivendicate spese per il conseguimento di un titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori e relativi oneri – che l'atto di citazione richiamava la quantificazione dei danni patrimoniali operata dal CTU nominato nel giudizio arbitrale e tra tali danni erano inclusi anche quelli relativi al “trasporto e conferimento in discarica di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni”.
Circa la responsabilità, è certamente possibile che l'abusivo smaltimento dei rifiuti sia stato attuato dall'appaltatore all'insaputa ed in assenza del
Direttore dei Lavori. Ma, proprio in forza del proprio compito di garantire la corretta esecuzione delle attività di cantiere, fra gli obblighi di diligenza del Direttore dei Lavori figurava anche quello di vigilare sull'esatto smaltimento dei rifiuti quali sono – come bene osservato dal
CTU nominato in questo giudizio (v. RELAZIONE 2 pagg. 15 – 16) – gli sfabbricidi, della cui esistenza l'ing. era o doveva essere ben AR_3
a conoscenza, posto che la realizzazione dell'opera da lui progettata aveva richiesto una previa demolizione del fabbricato preesistente.
Resta poi irrilevante che quel materiale indebitamente presente nell'intercapedine possa non avere prodotto un'effettiva compromissione funzionale o estetica dell'opera, appunto perché si trattava di materiale che doveva essere conferito in discarica e non impiegato a scopi edilizi e quindi andava necessariamente e comunque rimosso.
Conclusivamente, i danni risarcibili accertati sono quelli di cui alla tabella a pag. 36 Ipotesi A della RELAZIONE 3 (indicante valori aggiornati rispetto alle prime due), per un importo complessivo di
16.913,07, IVA esclusa.
Questo importo è da maggiorare delle voci attinenti alle spese di trasloco e di pulizia per un ammontare (v. supra) di € 2.800,00 (2.200+600), IVA esclusa, per un ammontare complessivo di 19.713,07 sempre IVA esclusa, che però dovrà chiaramente essere calcolata in sede di definitiva liquidazione del danno. Proprio perché si tratta di somma da
29 non maggiorare con l'IVA, devono essere tenuti distinti gli ulteriori €
700,00, dovuti a titolo di danno per spese di alloggio sostitutivo spettante agli appellanti durante l'esecuzione dei lavori.
L'appellato ha eccepito, sin dal primo grado, la parziale estinzione del credito per avere gli attori ed appellanti conseguito la somma di €
14.500,00 dalla ditta CP_1
Gli attori rappresentano che le somme incassate hanno solo parzialmente coperto le spese dovute dall'appaltatore per il giudizio arbitrale e per la successiva procedura esecutiva. A dimostrazione, hanno depositato in primo grado le ordinanze di assegnazione somme emesse appunto dal giudice dell'esecuzione.
Con la prima, del 21 maggio 2013, il G.E. del Tribunale di Gela assegnava al creditore procedente nei confronti del debitore Pt_1
la somma di € 2.990,15 a fronte di un precetto per Controparte_1 complessivi € 49.395,65.
Con la seconda, del 19 marzo 2014, lo stesso G.E. assegnava al Pt_1 creditore del per l'importo complessivo di € 43.848,43, la somma CP_1 di € 2.763,00.
Con la terza, del 6 novembre 2015, lo stesso G.E. assegnava al detto creditore procedente la somma di € 8.271,15 a parziale soddisfazione di un credito precettato per l'importo di € 45.030,15.
Visto il credito complessivo portato dai singoli precetti, è evidente, secondo gli appellanti, che la somma complessivamente incassata da non è andata a ridurre la sorte capitale, vale a dire il AR_1 credito a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, stabilito nel lodo arbitrale in € 26.452,19. Ciò in quanto l'art. 1194 cod. civ. prevede che i pagamenti vanno ad estinguere primariamente quanto dovuto a titolo di spese ed interessi e solo dopo la soddisfazione di tali accessori il pagamento può essere scomputato dal credito per il capitale. Pertanto, il credito al risarcimento del danno non sarebbe stato minimamente soddisfatto ed il debitore solidale ing. è ancora tenuto per AR_3
l'intero (chiaramente, con riguardo alla diversa somma qui accertata, e non a quella stabilita nel lodo arbitrale, cui è estraneo).
30 La tesi degli appellanti è però vulnerata dalla considerazione che, secondo costante giurisprudenza, il credito da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è, al pari di quello da fatto illecito, credito di valore e non di valuta (cfr. Cass. 27 dicembre 2022 n. 37798,
Cass. 6 settembre 2022 n. 26202).
E al credito di valore non si applica l'art. 1194 cod. civ., come, anche in tal caso, costantemente sancito dalla Suprema Corte:
Il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, non di valuta. A esso, pertanto, è inapplicabile l'articolo 1194 del Cc. In particolare, ai crediti di valore, nel caso di pagamento di acconti,
l'imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l'acconto (e, quindi, devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), quindi detraendo l'acconto dal credito, e, infine, calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Cass. 28 febbraio 2017 n. 5010 (v. anche Cass. 3 aprile 2013 n. 8104,
Cass. 21 marzo 2011 n. 6357).
Pertanto, inapplicabile l'art. 1194 cod. civ., le somme assegnate al Pt_1 nel procedimento esecutivo intrapreso nei confronti dell'appaltatore non possono essere imputate a spese ed interessi nell'ambito esclusivo del rapporto obbligatorio fra lui ed il , ma come acconti sul Controparte_1 debito di valore costituito dal risarcimento del danno. E poiché tali acconti sono stati versati dall'obbligato in solido (o, per essere più CP_1 precisi, prelevati dai suoi conti con l'esecuzione forzata) essi comportano la riduzione del debito dell'altro coobbligato in solido (l'ing. ). AR_3
Per come insegna la Cassazione, le somme dovute e quelle versate in acconto devono essere rese omogenee per poter procedere alla relativa detrazione e, nella specie, tale omogeneizzazione può essere ottenuta devalutandole entrambe alla data dell'inadempimento, che piò essere individuata nel 15 novembre 2007, data in cui furono ultimati i lavori senza che il Direttore dei Lavori avesse rilevato le imperfezioni
31 realizzative commesse dalla ditta appaltatrice. La data è attestata dallo stesso ing. nella “relazione a struttura ultimata” indirizzata AR_3 dal D.L. all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta (all. 4 fascicolo di parte attrice di primo grado).
La somma riconosciuta dovuta agli appellanti alla data del 21 ottobre
2024 e sopra indicata di € 19.713,07. Devalutata al 15 novembre 2007, essa è pari a A) € 14.656,56
La somma di € 700,00 (scorporata perché non da maggiorarsi con IVA), devalutata all'anzidetta data è pari a B) € 520,45
La somma di € 2.990,15, assegnata al il 21 maggio 2013 dal G.E. Pt_1 del Tribunale di Gela, devalutata al 15 novembre 2007 è pari a C) €
2.674,55
La somma di € 2.763,00 assegnata al il 19 marzo 2024, Pt_1 devalutata al 15 novembre 2007, è pari a D) € 2.464,76
La somma di € 8.271,15, assegnata al il 6 novembre 2015, Pt_1 devalutata alla data del 15 novembre 2007 è pari a E) € 7.391,55
Spetteranno dunque agli attori (sempre sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di cui alla massima trascritta):
La somma di € (A+B-C-D-E-), € 2.646,15 ossia il risarcimento come sopra fissato all'esito della CTU, al netto degli acconti versati dal coobligato in solido.
Gli interessi sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di €
14.656,56 (A) e sulla somma via via rivalutata di € 520,45 (B) dal 15 novembre 2007 al 21 maggio 2013 (data del primo acconto);
Gli interessi sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di €
12.502, 46 (A+B – C, con “estinzione” della posta non soggetta a maggiorazione dell'IVA) dal 21 maggio 2013 al 19 marzo 2014 (data del secondo acconto);
Gli interessi sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di €
10.037,70 (A+B – C – D) dal 19 marzo 2014 al 6 novembre 2015 (data del terzo acconto);
32 gli interessi sulla somma inizialmente indicata quale credito residuo di
€ 2.646,15 ( via via rivalutata e maggiorata di IVA dal 6 C.F._1 novembre 2015 sino alla data di emissione della presente sentenza.
Da quest'ultima data il debito di valore si converte in debito di valuta e saranno perciò dovuti i soli interessi legali (senza rivalutazione) sino al soddisfo.
Circa la tipologia di statuizione da emettere, l'appellato ha sollevato la questione della novità della domanda presentata in appello. Rileva che mentre, nell'atto di citazione di primo grado, gli attori si erano limitati a chiedere al Tribunale di Gela di “dichiarare (il convenuto) responsabile in solido con il .. dei danni subiti… quantificati in € 26.452,19”, con CP_5
l'atto di appello hanno chiesto anche la condanna dell'ing. al AR_3 pagamento della somma indicata. Vi sarebbe, insomma, un mutamento del petitum, con aggiunta della domanda di condanna, non presentata in primo grado e perciò inammissibile ex art. 345 c.p.c..
La differenza di tenore letterale delle conclusioni degli atti di citazione rispettivamente di primo e secondo grado è evidente.
Tuttavia, è principio ampiamente consolidato quello secondo cui
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.
33 Cass. 11 luglio 2022 n. 21865 (v. anche Cass. 27 giugno 2024 n. 17787,
Cass. 19 luglio 2021 n. 20552).
Stante la necessità, rimarcata dalla giurisprudenza, di verificare la “reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa”, si deve ritenere che, nella specie, gli attori non avessero limitato la domanda ad una pronuncia meramente dichiarativa perché ciò contrasterebbe con il chiaro intento di conseguire il ristoro del danno, necessitante di una pronuncia di condanna, come tale suscettibile di esecuzione forzata in caso di inadempimento spontaneo del creditore. Ne è conferma proprio la doglianza – seppur, per quanto sopra illustrato, infondata – di non avere ottenuto, di fatto, alcuna soddisfazione del credito risarcitorio dall'esecuzione forzata intrapresa nei confronti del debitore solidale.
Di qui l'emissione di una sentenza di condanna.
**************
Con riguardo alla domanda riconvenzionale dell'ing. , AR_3 parzialmente accolta dalla sentenza impugnata, gli appellanti lamentano l'errore del Tribunale di Gela nel ritenere inoperante la loro eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.. Evidenziano altresì che l'appellato aveva già chiesto il pagamento dei propri compensi nel proc. 531/2010
r.g. da lui promosso dinanzi al Tribunale di Gela nei confronti di CP_6
e (madre dell'odierna appellante ),
[...] CP_7 AR_2 conclusosi con sentenza (n. 65/2014) di rigetto per avere il giudice ritenuto che il contratto di opera professionale fosse stato concluso non con gli anzidetti fratelli ma, appunto, con il Nel detto CP_6 Pt_1 procedimento, il compenso dovuto al era stato quantificato AR_3 in € 2.475,96, meno di quanto erroneamente accordato nel primo grado di giudizio dal Tribunale.
Anche su tale aspetto, l'appellato sostiene la novità dell'eccezione, in quanto non sollevata in primo grado dagli odierni appellanti per contrastare la domanda riconvenzionale.
Ed anche su tale punto l'argomentazione dell'appellato deve essere disattesa perché l'eccezione di inadempimento, seppur non
34 espressamente sollevata, era immanente, per così dire, alla domanda di risarcimento del danno fondata proprio sull'inadempimento, che perciò era già stato ampiamente dedotto e costituiva già il thema decidendum.
Il motivo di appello non è integralmente fondato, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui
Il professionista progettista e direttore dei lavori, in caso di difetti d'opera causati da suoi inadempimenti, ha diritto al compenso, anche se decurtato.
Cass. 3 ottobre 2022 n. 28614
Per la verità, la massima non sembra del tutto aderente alla motivazione della sentenza da cui è stata estrapolata, perché la Suprema Corte non aveva enunciato un generale principio di diritto nei termini anzidetti, ma aveva solo rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la decisione di accogliere parzialmente la domanda del professionista, riconoscendo dovuto un compenso per le sue prestazioni, escludendo però le attività eseguite senza la dovuta diligenza e che non avevano presentato alcuna utilità per i committenti.
Tuttavia, la presente fattispecie è analoga, dal momento che non sono stati rilevati errori dell'ing. nella fase di progettazione ed egli AR_3 si è utilmente attivato per la parte amministrativa della vicenda.
Gli appellanti, a ben vedere, non contestano il quantum stabilito dalla sentenza di primo grado (€ 2.500,00), ed anzi lo affermando citando a sostegno (pag. 21 atto di appello) proprio la quietanza in forza della quale il Tribunale di Gela ha accolto parzialmente (rispetto all'importo richiesto di € 8.473,66) la domanda riconvenzionale. Loro stessi, poi, come visto, affermano che nel procedimento intrapreso dal AR_3 nei confronti dei fratelli era stato ritenuto congruo compenso un CP_6 importo complessivo inferiore di appena 24 € (2.475,96)
Prendendo dunque a riferimento la somma di € 2.500,00, ed operando la decurtazione per la parte di incarico – quello di direttore dei lavori tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore – non diligentemente espletata, ritiene la Corte di dover fissare il compenso in € 1.500,00.
35 Gli appellanti hanno allegato e dimostrato (v. ricevute di bonifici – doc. 5 fascicolo di parte di secondo grado) di avere pagato la somma di €
5.000,00 in esecuzione della sentenza di primo grado e ne hanno chiesto la restituzione.
Del detto importo, € 3.500,00 dovranno essere restituiti, quali spese di lite e parte di compenso non dovuto all'ing. , mentre non AR_3 dovranno esserlo gli € 1.500,00 per i quali si è riconosciuta la spettanza.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890,
Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Il parziale accoglimento delle domande rispettivamente presentate comporta soccombenza reciproca delle parti. E' tuttavia evidente la preponderanza della soccombenza dell'appellato, sia per il maggiore importo che egli è tenuto a pagare, sia per essere stato il suo inadempimento, in definitiva, a dare origine alla controversia, in quanto nulla induce a pensare che, in caso di conformità dell'opera alle regole dell'arte costruttiva, i committenti non avrebbero regolarmente adempiuto la propria obbligazione pecuniaria. E' perciò il principio di responsabilità e causalità nell'insorgenza della lite che impone, ad avviso di questa Corte, di ritenere l'ing. principalmente AR_3 soccombente e perciò tenuto alla refusione delle spese di lite. La parziale fondatezza della sua riconvenzionale ed il parziale rigetto delle domande attrici (circa il quantum complessivo e le voci di danno ritenute oggetto di domanda nuova e perciò inammissibile) inducono alla compensazione nella misura di 1/3.
36 Le spese di CTU, negli importi fissati nei due decreti di liquidazione, vengono invece integralmente addossate all'appellato, in quanto gli accertamenti tecnici si sono resi necessari a causa dei suoi inadempimenti, fermo restando il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del Consulente dell'Ufficio.
Liquidazione delle spese giudiziali come da dispositivo, tenendo conto che, per effetto delle maggiorazioni da interessi, rivalutazione e IVA, il valore della causa è da ricondursi al terzo scaglione di cui al D.M. n. 55 del 2014, con applicazione di compensi inferiori, per il primo grado, ai tabellari medi, e per il secondo, ai massimi, visto il considerevole impegno processuale reso necessario, se non altro, dal prolungato e complesso espletamento della CTU
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 355/2019 del 16 luglio 2019 del
Tribunale di Gela
C O N D A N N A
a pagare a e AR_3 AR_1
, per le causali di cui in motivazione, le AR_2 seguenti somme:
• € 2.646,15 oltre IVA;
• gli interessi, al tasso legale, sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di € 14.656,56 e sulla somma via via rivalutata di € 520,45 dal 15 novembre 2007 al 21 maggio 2013;
• gli interessi, al tasso legale, sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di € 12.502, 46 dal 21 maggio 2013 al 19 marzo 2014;
• gli interessi, al tasso legale, sulla somma via via rivalutata e maggiorata dell'IVA di € 10.037,70 dal 19 marzo 2014 al 6 novembre 2015;
37 • gli interessi, al tasso legale, sulla somma di € 2.646,15 via via rivalutata e maggiorata di IVA dal 6 novembre 2015 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. nonché, sulla somma complessiva così risultante, gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
C O N D A N N A
a pagare a e AR_3 AR_1
, a titolo di parziale restituzione di quanto AR_2 dagli stessi versato in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (17 febbraio 2020) sino al soddisfo
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
a rifondere a e AR_3 AR_1
, i 2/3 delle spese dei due gradi di giudizio, AR_2 che liquida, per l'intero, in complessivi € 13.000,00 (€ 5.000,0 per il al 15%, IVA e CPA come per legge. primo grado € 8.000,00 per il secondo), oltre rimborso spese forfettarie
P O N E definitivamente a carico dell'appellato le spese di CTU come liquidate con decreti del 6 novembre 2022 e in data odierna
Caltanissetta, 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
Roberto Rezzonico
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