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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3884/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3884/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Camaguey (Cuba) il 18.02.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Stefania Massarenti
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 13.06.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Stefania Massarenti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NE LO ( VA ), in data 19 marzo 2016
(anno 2016 atto n. 2 parte I ) con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...], il [...] CP_1
nato a [...], il [...]. Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda divorzile.
Con riferimento alla separazione, chiedevano che la stessa venisse pronunciata alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo CP_1 Persona_1 il regime dell'affido condiviso. Quanto al loro collocamento, gli stessi saranno collocati paritariamente presso la casa materna e presso la casa paterna anche in considerazione della circostanza che le due unità abitative distano pochi metri l'una dall'altra ed i figli potranno pertanto frequentare liberamente le case condotte in locazione dai due genitori.
3) La casa famigliare sita in NE LO (VA) – Via G. Mazzini 22 con tutto ciò che l'arreda e correda, rimarrà assegnata alla NO che continuerà Parte_1 ad abitarvi. La stessa si farà carico di pagare il canone di locazione.
4) Il signor si è già trasferito in altra abitazione, sita in NE Parte_2
LO (VA), Via G. Mazzini 34, a pochi metri di distanza dall'abitazione coniugale, al fine di poter provvedere direttamente alle necessità di cura e di spese dei figli.
5) L'ubicazione delle abitazioni consente inoltre, di attuare agevolmente un collocamento paritario dei figli minori presso le abitazioni dei genitori. I rapporti tra i coniugi sono amichevoli e cordiali, tanto che gli stessi si recano insieme in vacanza e si frequentano con costanza, ponendo al centro il benessere dei loro figli, i quali frequenteranno i genitori in maniera paritaria. In ogni caso si considerano come validi i migliori accordi tra le parti.
I coniugi, previo accordo, potranno trascorrere insieme i compleanni dei minori e/o altre festività.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno insieme una settimana con la madre, dal
24 al 30 dicembre, e una col padre, dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza dei periodi negli anni successivi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno insieme due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno insieme tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni, ricomprendenti la domenica di Pasqua e i lunedì dell'Angelo.
Rimane ferma la possibilità dei genitori di concordare altri diversi momenti di frequentazione con i figli.
6) L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla NO . Parte_1 pagina2 di 4 7) Il sig. si farà carico integralmente del mantenimento ordinario dei figli minori, nello CP_1 specifico provvederà agli acquisti di natura alimentare, di abbigliamento e scarpe, di materiale sportivo e di tutte le ulteriori necessità dei due figli (spese farmaceutiche, sportive, ludiche, estetiche etc.).
Il sig. ha inoltre stipulato a favore dei figli una polizza assicurativa con Allianz CP_1
Assicurazioni che prevede la copertura integrale delle spese sanitarie (dentista, oculista, ginecologo, ortopedico, 2 check-up annuali). Il sig. ha altresì stipulato un piano CP_1 pensionistico a favore dei due figli minori che prevede un piano di accumulo mensile di €.
150,00 per ciascun figlio.
Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori e CP_1 Persona_1 saranno interamente sostenute dal signor , il quale contribuirà Parte_2 inoltre, a sostenere integralmente il costo delle bollette dell'abitazione di residenza della sig.ra . Pt_1 Parte_1
8) I signori e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale e che con l'esatta esecuzione di quanto portato nel presente ricorso non avranno altro a che pretendere reciprocamente ad ogni titolo e/o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
pagina3 di 4 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 19.03.2016, in NE LO (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NE LO (VA) (anno 2016, atto n. 2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3884/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Camaguey (Cuba) il 18.02.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Stefania Massarenti
e
2) Parte_2
Nato a Tradate (VA) il 13.06.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Stefania Massarenti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NE LO ( VA ), in data 19 marzo 2016
(anno 2016 atto n. 2 parte I ) con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...], il [...] CP_1
nato a [...], il [...]. Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda divorzile.
Con riferimento alla separazione, chiedevano che la stessa venisse pronunciata alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo CP_1 Persona_1 il regime dell'affido condiviso. Quanto al loro collocamento, gli stessi saranno collocati paritariamente presso la casa materna e presso la casa paterna anche in considerazione della circostanza che le due unità abitative distano pochi metri l'una dall'altra ed i figli potranno pertanto frequentare liberamente le case condotte in locazione dai due genitori.
3) La casa famigliare sita in NE LO (VA) – Via G. Mazzini 22 con tutto ciò che l'arreda e correda, rimarrà assegnata alla NO che continuerà Parte_1 ad abitarvi. La stessa si farà carico di pagare il canone di locazione.
4) Il signor si è già trasferito in altra abitazione, sita in NE Parte_2
LO (VA), Via G. Mazzini 34, a pochi metri di distanza dall'abitazione coniugale, al fine di poter provvedere direttamente alle necessità di cura e di spese dei figli.
5) L'ubicazione delle abitazioni consente inoltre, di attuare agevolmente un collocamento paritario dei figli minori presso le abitazioni dei genitori. I rapporti tra i coniugi sono amichevoli e cordiali, tanto che gli stessi si recano insieme in vacanza e si frequentano con costanza, ponendo al centro il benessere dei loro figli, i quali frequenteranno i genitori in maniera paritaria. In ogni caso si considerano come validi i migliori accordi tra le parti.
I coniugi, previo accordo, potranno trascorrere insieme i compleanni dei minori e/o altre festività.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno insieme una settimana con la madre, dal
24 al 30 dicembre, e una col padre, dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza dei periodi negli anni successivi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno insieme due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno insieme tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni, ricomprendenti la domenica di Pasqua e i lunedì dell'Angelo.
Rimane ferma la possibilità dei genitori di concordare altri diversi momenti di frequentazione con i figli.
6) L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla NO . Parte_1 pagina2 di 4 7) Il sig. si farà carico integralmente del mantenimento ordinario dei figli minori, nello CP_1 specifico provvederà agli acquisti di natura alimentare, di abbigliamento e scarpe, di materiale sportivo e di tutte le ulteriori necessità dei due figli (spese farmaceutiche, sportive, ludiche, estetiche etc.).
Il sig. ha inoltre stipulato a favore dei figli una polizza assicurativa con Allianz CP_1
Assicurazioni che prevede la copertura integrale delle spese sanitarie (dentista, oculista, ginecologo, ortopedico, 2 check-up annuali). Il sig. ha altresì stipulato un piano CP_1 pensionistico a favore dei due figli minori che prevede un piano di accumulo mensile di €.
150,00 per ciascun figlio.
Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori e CP_1 Persona_1 saranno interamente sostenute dal signor , il quale contribuirà Parte_2 inoltre, a sostenere integralmente il costo delle bollette dell'abitazione di residenza della sig.ra . Pt_1 Parte_1
8) I signori e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale e che con l'esatta esecuzione di quanto portato nel presente ricorso non avranno altro a che pretendere reciprocamente ad ogni titolo e/o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
pagina3 di 4 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 19.03.2016, in NE LO (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NE LO (VA) (anno 2016, atto n. 2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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