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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 918/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elena Leone
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Tito
Monterosso
Appellata
OGGETTO: appello - impugnativa verbale di conciliazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11.11.2015, , dipendente di Parte_1 Controparte_1
dal 3.03.1975 al 31.01.2013, esponeva di aver aderito, in data 12.11.2010, al piano di esodo volontario proposto dalla società in conformità al Protocollo sul piano di riorganizzazione generale 2010/2013 del 18 ottobre 2010. Sosteneva che il Protocollo, all'art. 8, nel prevedere che: “…qualora con specifici interventi di legge dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo al fine di verificare in maniera congiunta gli effetti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni”, aveva contemplato il diritto di opzione dei lavoratori di rinviare la data di uscita mediante pensionamento al momento del raggiungimento dei requisiti di anzianità necessari eventualmente modificati da successive norme di legge. Precisava che tale previsione era stata espressamente richiamata nella “richiesta di adesione volontaria all'offerta di incentivazione all'esodo mediante pensionamento” sottoscritta il 12.11.2010.
Indi, premesso che la legge n. 214/2011 aveva innalzato i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica, lamentava che la società le aveva impedito di esercitare il diritto di cui all'art. 8 del Protocollo, introducendo unilateralmente, con il verbale dell'1.12.2011 e l'accordo del 15.09.2012, una modalità di uscita “alternativa” al pensionamento, e cioè l'accesso al Fondo di
Solidarietà, nelle more del raggiungimento dei predetti nuovi requisiti.
Assumeva che la società, in violazione dei termini dell'adesione del
12.11.2010 e delle regole sancite dal Protocollo del 18.10.2010, sotto minaccia di un ingiusto licenziamento, con il verbale di conciliazione del 30.01.2013 le aveva imposto la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro con accesso al
Fondo di Solidarietà dall'1.02.2013 all'1.03.2015.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa chiedendo l'annullamento del verbale di conciliazione del 30.01.2013 ai sensi degli artt.
1427 e 1435 c.c. Chiedeva altresì: accertarsi il proprio diritto a permanere in servizio sino al raggiungimento dei requisiti di anzianità necessari per godere di un più favorevole trattamento pensionistico, in virtù della clausola contenuta nella richiesta di adesione sottoscritta il 12.11.2010 che le conferiva il diritto di posticipare l'uscita volontaria;
dichiararsi il proprio diritto, anche a titolo risarcitorio, al pagamento delle somme dovute in ragione dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, “oltre il versamento di tutti gli oneri connessi, ivi espressamente compresi i contributi previdenziali ed assistenziali anche integrativi”, nonché le differenze tra le somme dovute a titolo di pensione ordinaria e quelle a titolo di pensione complementare;
accertarsi il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, ivi incluso il danno all'immagine e alla professionalità, tenuto conto della posizione apicale rivestita quale componente del Comitato Direttivo Nazionale della CP_2
del gruppo e quale RSA della propria unità lavorativa. CP_1
Il giudice adito, con sentenza n. 387 pubblicata il 14 aprile 2022, rigettava tutte le domande.
Segnatamente, incontestato e documentalmente provato che l'impugnato verbale di conciliazione del 30.01.2013 era stato sottoscritto innanzi alla
Commissione Paritetica costituita ex art. 412 ter c.p.c., il primo giudice dichiarava tale verbale insuscettibile di impugnazione per espressa previsione dell'art. 2113, comma 4, c.c., giacché risultavano sussistenti tutti i requisiti prescritti dalla legge per la sua validità: lo stesso, infatti, era stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti in sede protetta, con l'assistenza dei rappresentanti sindacali.
Quanto alla dedotta minaccia di ingiusto licenziamento, rilevato che era
“agevole osservare che la lavoratrice, in difetto di conciliazione, sarebbe stata invece considerata dimissionaria, in virtù di quanto previsto da un accordo condiviso e sottoscritto dalle associazioni sindacali e dell'adesione al piano
d'esodo espressa dalla stessa lavoratrice”, escludeva che fosse ravvisabile nella condotta di una forma di violenza morale atta a compromettere CP_1
la libera formazione della volontà della lavoratrice in sede di conciliazione sindacale.
Evidenziava che, peraltro, dalla corrispondenza tra la ricorrente e la società, nonché quella tra la prima e l doveva desumersi che la lungi CP_3 Pt_1 dall'essere stata “coartata”, fosse interessata ad accedere al Fondo di
Solidarietà.
Disattendeva la tesi prospettata secondo cui, ai sensi dell'art. 8 del Protocollo
2010/2013, aveva assunto l'obbligo di posticipare la data di Controparte_1
cessazione del rapporto di lavoro.
Riteneva che, di contro, la società si era esclusivamente impegnata ad aggiornare l'interlocuzione con i sindacati “al fine di verificare in maniera congiunta gli effetti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni”; impegno adempiuto con il Protocollo del 2012 e la previsione dell'accesso al Fondo di Solidarietà.
Infine, rilevava che, anche a voler considerare la facoltà, prevista dal fac- simile allegato al Protocollo 2010/2013, per i lavoratori aderenti al piano d'esodo di indicare una nuova data di cessazione del rapporto, non vi era prova che la lavoratrice avesse inteso avvalersi di tale opzione.
Appellava la sentenza con atto depositato il 14 ottobre 2022. Parte_1
Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale. L'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto altresì la condanna della società odierna appellata “al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche integrativi”. Tale domanda ha riproposto nel presente giudizio di appello
(cfr. conclusioni dell'atto di appello;
note telematiche del 28.01.2025).
Il Collegio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.01.2025, ha sollevato d'ufficio la questione della necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, invitando le parti a interloquire sul punto.
Il difensore dell'appellante all'udienza dell'11.03.2025 ha insistito in tutte le domande avanzate in primo grado e reiterate nell'atto di appello, ivi compresa, dunque, quella relativa alla condanna dell'appellata al versamento dei contributi, e tale richiesta ha reiterato nelle note conclusive ex art. 127 ter cpc depositate il 26 marzo 2025.
2. Il collegio richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
8956/2020; Cass. n. 19679/2020) con la quale è stato confermato il precedente orientamento (v. Cass. S.U. n. 3678/2009) secondo cui “nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il litisconsorzio con l'ente previdenziale è necessario poiché l'obbligo datoriale di pagare i contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere e non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore. Se il litisconsorzio non fosse necessario, la sentenza di condanna ad adempiere all'obbligo contributivo, oltre a non essere direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente rispetto al rapporto di lavoro, il che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi”. Sicché
“alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 8956/2020; conf. Cass. n. 17320/2020).
Tale orientamento, che il collegio condivide, risulta ribadito anche di recente dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24791 del 16.09.2024, secondo cui
“l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. n. 14853/2019).
La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art.
102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione”.
3. Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e le parti CP_3
vanno rimesse avanti al Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, con assegnazione alle stesse del termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
4.L'epoca di pronunciamento delle decisioni di legittimità sopra richiamate a fronte della data di instaurazione della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti avanti al Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro e assegna alle stesse termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese