Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6695/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6695/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, vertente:
TRA
P.IVA Parte_1
(Tribunale di Napoli Nord n 45/2016) in persona dei curatori: P.IVA_1
Dott. nato ad [...] ) il 10/09/1957 (Cod Fiscale) Controparte_1
dom.to in Napoli alla Via dei Mille 47 (CAP 80121) ; CodiceFiscale_1
Dott . nato a [...] il [...] Cod fiscale Controparte_2
dom in RS (CE) alla Via Vito Di Jasi 59 ( CAP C.F._2
80131); Dott. nato a [...] il [...] Cod. Fiscale Controparte_3
dom.to in Napoli alla Via F. Caracciolo 13 (CAP C.F._3
80100) al presente atto autorizzati giusto decreto del Giudice ELegato al fallimento detto del 25/5/2021, rappresentati e difesi giusto mandato in calce all'atto introduttivo (su foglio separato) dall'avv.to Bartolomeo ELla Morte (codice fiscale ) presso cui sono elett.te C.F._4 domiciliati nel domicilio fisico in Napoli alla Via Mergellina n 23;
-parte attrice- CONTRO
BA (già e, in precedenza, CP_4 Controparte_5 CP_
– di seguito anche “ ” o la “ ) iscritta all'Albo Controparte_5 CP_6 CP_ delle HE al n. 5508, Capogruppo del Gruppo NC , iscritta all'Albo dei Gruppi NCri ed aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, con sede in Venezia (VE), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, capitale Euro 53.811.095,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo ELta Lagunare al n. , R.E.A. VE-247118, C.F. P.IVA_2
, P.IVA Gruppo , in persona dell'avv. Stefania P.IVA_2 P.IVA_3
Perego – dirigente – in forza dei poteri ad ella conferiti, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Olivieri (C.F. ) e C.F._5
Claude Louis Benz (C.F. ) del Foro di Milano, ed C.F._6
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elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Milena Lucia Pepe (C.F.
) del Foro di Salerno, sito in Via G. B. Amendola, 91 - C.F._7
84129 Salerno (SA), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta- Nonché
in persona del Controparte_7 CP_8 convenuto contumace
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'18.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 1. Con atto di riassunzione del ricorso proposto dalla società Pt_1 davanti al TAR della Campania [RG 5506/2015 deciso con sentenza detto TAR – III Sezione - n 3729/2020 pubblicata il 9.9.2020 passata in giudicato addì 9 marzo 2021”, notificato in data 3 giugno 2021], la UR del (di Parte_1 seguito, “ ” o il “ ”) ha convenuto in giudizio innanzi a Pt_1 Parte_1 codesto Tribunale il e la Controparte_7 CP_9 CP_ (quale incorporante di già di seguito “ ”
[...] CP_5 CP_5
o la “ ) per sentir dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e CP_6 comunque infondato il Decreto del Direttore Generale del
[...]
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Controparte_7
[Divisione VIII – Grandi Progetti di Investimento e Sviluppo territoriale prog 81504/13
– 20 bando – CUP B631050002000005] con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 concesse in via provvisoria con il D.D. n 148003 del 21.7.2005 in favore di (già e per Parte_1 CP_10
l'effetto negata l'autorizzazione del saldo di 121.988,00 nonché disposto il recupero dell'importo di € 243.976,00 già erogato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Premetteva la parte ricorrente (in bonis) che, con atto del 14 ottobre 2015, aveva proposto ricorso al TAR della Campania – Napoli, avverso l'annullamento del decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Divisione VIII – Grandi
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Progetti di Investimento e Sviluppo economico territoriale prog. 81504/13 – 20 bando – CUP B631050002000005 con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 concesse in via provvisoria con il D.D. n 148003 del 21.7.2005 in favore di (già e per l'effetto era stata Parte_1 CP_11 negata l'autorizzazione del saldo di 121.988,00 e disposto il recupero dell'importo di € 243.976,00 già erogato oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Riportava i motivi del dispiegato ricorso e rappresentava che nelle more il Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 14.4.2016 dichiarava il fallimento della società . Esponeva che, con memoria depositata il Pt_1
30.06.2016, si costituiva nel ricorso al TAR della Campania la UR fallimentare riportandosi a tutto quanto dedotto dalla (in bonis), Pt_1 rappresentando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 79, II co, del c.p.a. e 300 del c.p.c, il giudizio andava dichiarato interrotto. Preso atto di quanto sopra e ritenuto che il processo era da interrompersi per la perdita della capacità a stare in giudizio della società ricorrente, il TAR, con Ordinanza n. 3528/2016, dichiarava interrotto il processo ai sensi degli artt. 79, co II, c.p.a. e 300 c.p.c, e per gli effetti di cui all' art.80 c.p.a. In data 14.07.2016, a seguito di detta Ordinanza di interruzione la UR della proponeva istanza di prosecuzione Parte_1 del processo. Con Ordinanza n. 478 dell'ottobre 2019 il TAR, constatato il mancato rinvenimento del fascicolo negli archivi del Tribunale, dopo aver fissato l'udienza camerale del 8 ottobre 2019, per dar modo alle parti di depositare copia autentica o minuta degli atti mancanti, con successiva ordinanza n. 524 del 4 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato 2 al c.p.a., dichiarava la ricostituzione del fascicolo, e fissava l'udienza di discussione del ricorso per il 23 giugno 2020. Depositate rituali memorie difensive da parte della UR, nonché da parte del e della il CP_7 Controparte_5
TAR assegnava il giudizio a decisione e con sentenza n 3729/2020 - pubblicata il 9.9.2020- il TAR della Campania definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del giudice ordinario e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio, così statuendo:[…] “Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la pretesa, in quanto volta alla conservazione integrale del beneficio, attiene ad una posizione di diritto soggettivo, sottoposta al sindacato del giudice ordinario, innanzi al quale l'odierna domanda può essere riproposta, secondo le regole dettate dall'art. 11 cod. proc. amm. […]. Ciò premesso, al fine di definire le questioni agitate nel ricorso - giusto quanto disposto nella sentenza del TAR della Campania innanzi richiamata e del principio della tralslatio judicis – la UR come in epigrafe difesa e rappresentata, riproponeva innanzi l'intestato Tribunale quale Giudice
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competente, la domanda già proposta davanti al TAR della Campania dichiarata da quest'ultimo inammissibile per difetto di giurisdizione dello stesso. A tal fine ribadiva che il Decreto del Direttore Generale del
[...]
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Controparte_7
Divisione VIII – Grandi Progetti di Investimento e Sviluppo territoriale prog 81504/13 – 20 bando – CUP B631050002000005 con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 concesse in via provvisoria con il D.D. n 148003 del 21.7.2005 ( a11.2 della prima produzione ) in favore di
[...]
( già e per l'effetto negata l'autorizzazione del saldo di Parte_1 CP_10
€ 121.988,00 nonché disposto il recupero dell'importo di €243.976,00 già erogato oltre rivalutazione monetaria ed interessi, fosse illegittimo e da dichiararsi nullo, annullabile ed infondato. All'uopo, premetteva la carenza di istruttoria alla base della proposta di revoca della che aveva dato CP_6 causa al Decreto Ministeriale. Di contro, riteneva che dalla documentazione potesse evincersi il diritto della alla agevolazione concessa e la Pt_1 illegittimità della disposta revoca inviata alla NC Concessionaria ed ai vari soggetti dalla stessa delegata in ben quattro distinte occasioni, con relative integrazioni, nell'arco temporale di oltre sei anni dalla prima richiesta avvenuta in data 24 luglio 2008. Rilevava che l'adeguatezza di detta documentazione non era mai stata contestata in occasione delle ripetute trasmissioni, ma solo a distanza di anni allorquando la riproduzione di una parte dei documenti (talvolta trasmessi in originale o copia conforme) era risultata materialmente impossibile. Il tutto a fronte delle seguenti incontestate circostanze: a) il programma di investimenti è stato effettivamente realizzato nei termini e secondo le modalità previste nel Business Pian alla base della concessione delle agevolazioni;
b) tutte le fatture sono state regolarmente pagate e di ciò è prova la completezza delle informazioni desumibili dal Sistema Informativo e dì Contabilità Analitica; c) i beni oggetto dell'investimento sono, sin dall'acquisto, tutti disponibili e presenti presso l'unità locale, salvo la normale obsolescenza derivante dal fatto che il sopralluogo tecnico è avvenuto come detto trascorsi 6 anni dall'ultimo documento di spesa. Nel merito, quanto all'esame analitico dei motivi alla base del provvedimento di revoca, contestava: sul primo motivo di revoca, che il D.D. di concessione del contributo n. 148003 del 21/07/2005 imponeva il completamento del programma di investimenti entro 48 mesi dalla data del decreto ovvero entro il termine del 21/07/2009. Nella specie, rivendicava che il programma di investimenti era stato ultimato nei termini, in data 26/06/2008, come evidenziava rilevabile dalla ultima fattura, n. 19 del fornitore Coppola Design Srl - regolarmente pagata in data 07/07/2008 mediante bonifico bancario;
che in data 25 luglio 2008 (entro il termine di un mese dal completamento del programma di investimenti fissato dal predetto D.M. 11. 148003 del 21/07/2005) era stata n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
inviata alla Concessionaria con nota Raccomandata n. 12806545488-8 CP_6 del 25 luglio 2008, apposita dichiarazione del legale rappresentante di Pt_1 di completamento del programma e comunicazione di entrata a regime, corredata di copia delle fatture nonché prospetto di riepilogo di tutte le fatture inerenti il programma di investimenti (per complessivi euro 854- 875J07) registrate e pagate alla . Quindi eccepiva ad essa non Pt_1 imputabile alcuna omissione avendo la stessa assolto all'onere di comunicazione a suo carico, mettendo il tempestivamente a CP_7 conoscenza della data di completamento del programma. Con riguardo al secondo motivo di revoca, “Il punto 2.1 sesto capoverso della circolare n.900047 del 25/1/2001, prevedeva tra i requisiti di ammissione alle agevolazioni che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente doveva comprovare di avere la disponibilità ... degli immobili dell'unità locale ove veniva realizzato il programma rilevabile da idonei titoli di ... locazione", eccepiva che nel provvedimento di revoca si affermava che detto requisito difettasse atteso che la soc. Gicom Spa, locatrice dell'immobile a
, non era proprietaria dello stesso, ma lo deteneva in leasing. Pertanto, Pt_1 riteneva anche tale motivo del tutto infondato, atteso che argomentava che la proprietà dell'immobile non costituisce elemento di validità del contratto di locazione commerciale che, in quanto contratto ad effetti obbligatori, ben può essere stipulato da chi non sia proprietario dell'immobile, tanto più da chi lo detenga in locazione finanziaria. Con riguardo al terzo motivo di revoca, sulla contestata difformità dell'immobile dai grafici approvati, eccepiva l'insussistenza di difformità tra i grafici approvati con il permesso a costruire e quanto eseguito come riteneva risultare acclarato dal certificato di agibilità (rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori)
- dalla perizia asseverata a firma del Geom. trasmessa alla NC il Pt_2
30/7/2003. Con riguardo al quarto motivo di revoca, inerente la mancata consegna delle fatture in contestazione, la UR contestava che -in data 7/6/2013 le fatture in contestazione venivano consegnate all'incaricato della ( CP_6 come risultante dal verbale di sopralluogo sottoscritto in pari data); -in data 30/7/2013 con raccomandata n. 05042153692-4 inviata alla NC dichiarazione resa dal legale rappresentante della , ai sensi e per gli Pt_1 effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28/12/2000, di conformità all'originale delle fatture medesime;
in data 7/8/2014 in allegato alle osservazioni ex art.10 L. 241/90 la aveva nuovamente trasmesso copia Pt_1 conforme all'originale delle medesime fatture, ed estratto del libro giornale attestante la registrazione e contabilizzazione delle stesse. Con riguardo al quinto motivo di revoca, laddove affermato che la avrebbe Pt_1 prodotto liberatorie dei fornitori rese richiamando la legge 15/68 in luogo del DPR 445/2000, rilevava che le predette liberatorie erano state redatte secondo lo schema allegato alla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
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Rilevava che con Circolare n. 9009 del 12 settembre 2001, Io stesso Ministero aveva stabilito "per quanto concerne la modulistica per la richiesta delle agevolazioni (modulo a stampa e scheda tecnica), questa amministrazione, nelle more della diffusione dei nuovi modelli, riterrà valide le dichiarazioni recanti ancora il riferimento agli articoli dell'abrogata legge del 4 gennaio 1968, n. 15, purché rese con le modalità previste dall'art 38, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445". Ribadiva di aver osservato tali modalità, in quanto tutte le dichiarazioni liberatorie predisposte ed inviate, in uno con la comunicazione del 25 luglio 2008, consegnate in originale e corredate di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Altresì rilevava che la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, non prescriveva alcuno specifico schema di dichiarazione liberatoria, bensì al punto 7.4 faceva genericamente riferimento a "copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento. Ai fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati". Dunque, esponeva che nel plico inviato con raccomandata n. 05042153692-4 in data 30 luglio 2013 la aveva inviato alla NC Concessionaria ogni possibile Parte_1 documentazione (titoli di pagamento, estratti conto, estratti libro giornale, estratti con bancari) utile a verificare l'avvenuto pagamento di ciascuna fattura inserita nel programma di investimento. Con riguardo al sesto motivo di revoca, laddove sostenuto che gli allegati trasmessi non erano stati aggiornati con quanto disposto dalla circolare n.64 del 02/08/2007, asseriva che gli allegati relativi all'identificazione dei macchinari e dei beni acquistati, sui quali andavano apposte etichette identificative, erano stati ripetutamente inviati alla NC Concessionaria ed aggiornati a causa dei ritardi della stessa nell'esecuzione dei CP_6 sopraluoghi. In particolare, precisava i documenti inviati alla NC e per essa ai diversi soggetti incaricati: - in data 5/11/2009 in occasione della prima richiesta di sopralluogo;
- in data 29/6/2011 in occasione della seconda richiesta di sopralluogo;
- in data 7/6/2013 in occasione del sopralluogo finalmente eseguito a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto dei beni e dalla prima apposizione delle etichette identificativo. Da ultimo, sul motivo di revoca basato sulla circostanza che la era in Pt_1 concordato preventivo, motivo con cui il Ministero aveva giustificato la revoca nel decreto conclusivo, contestava nella specie trattarsi di CP concordato in continuità ex art.186-bis 1. con prosecuzione dell'attività di impresa per cui a seguito dello stesso la finalità della agevolazione non era venuta meno;
inoltre, rilevava che la aveva presentato il 24/7/2008 Pt_1 la richiesta di erogazione del saldo corredata di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione del programma di investimenti già eseguito e che la giusto quanto disposto degli artt. comma 9 e 10 comma 6 del CP_6
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DM 526/1995 avrebbe dovuto espletare l'istruttoria nei successivi novanta giorni e il avrebbe dovuto adottare il provvedimento di CP_7 concessione definitiva nei successivi nove mesi;
conseguentemente che se l'iter procedimentale avesse avuto l'andamento imposto dalla richiamata normativa la conclusione del procedimento di concessione definitiva sarebbe intervenuta al più tardi il 24 luglio 2009 ben due anni prima dell'avvio della procedura di concordato (la relativa proposta è del 10/10/2011, come da decreto di omologazione). Tanto premesso, citando le parti convenute come in epigrafe indicate e rappresentate, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 18.11.21, concludeva per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e comunque infondato il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Divisione VIII – Grandi Progetti di Investimento e Sviluppo territoriale prog 81504/13 –
20 bando – CUP B631050002000005 con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 concesse in via provvisoria con il D.D. n 148003 del
21.7.2005 ( a11.2 della prima produzione ) in favore di ( già e Parte_1 CP_10 per l'effetto negata l'autorizzazione del saldo di 121.988,00 nonché disposto il recupero dell'importo di € 243.976,00 già erogato oltre rivalutazione monetaria ed interessi - Conseguentemente: a) confermare le agevolazioni a suo tempo concesse ex legge 488/1992 in favore della con condanna dei convenuti anche in solido al pagamento in Parte_1 favore della UR Fallimentare del saldo non corrisposto pari ad € 121.988,00 oltre interessi e rivalutazione a far tempo in cui detta somma doveva essere pagata corrisposta fino alla data del relativo pagamento b) revocare il recupero della somma di € 243.976,00 disposta con detto decreto. 3) Condannare il e - la Controparte_7
anche in solido alle spese, diritti ed onorari del giudizio. - Controparte_5
Emettere ogni altro provvedimento di legge. Benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la P.A. Si costituiva la (quale incorporante di già CP_9 CP_5 [...] CP_
di seguito “ ” o la “ ), insistendo per l'integrale rigetto CP_5 CP_6 delle domande formulate da in quanto inammissibili e, comunque, Pt_1 infondate. Preliminarmente si soffermava sui rapporti tra il Controparte_7 CP_
la banca concessionaria (nel caso di specie, ) e l'impresa
[...] destinataria delle agevolazioni, previste dalla legge 19 novembre 1992 n. 488, modificativa - a sua volta - della previgente “disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno” (legge 1° marzo 1986, n. 64). Sul punto, precisava che la regolamentazione di settore (cfr. in particolare il DM 20 ottobre 1995 n. 527 come modificato dal DM 9 marzo 2000 n. 133) è inequivoca nello stabilire che – a parte la mera “canalizzazione” delle somme che l'istituto di credito riceve dal e che poi (dietro CP_7 autorizzazione della P.A.) riversa al beneficiario del finanziamento - i compiti e le responsabilità della banca concessionaria rimangano limitati n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
agli “adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione” presentate dalle imprese interessate, stante la titolarità, in capo al solo , del potere (e del dovere, visto che si tratto da denaro CP_7 pubblico) di decidere sulla sorte e sui tempi di definizione del procedimento amministrativo di concreta erogazione delle agevolazioni e dei finanziamenti richiesti. Posti ulteriori chiarimenti sulla regolamentazione di settore (in particolare il DM 20 ottobre 1995 n. 527 come modificato dal DM 9 marzo 2000 n. 133), precisava essere coerente con il riparto di ruoli e responsabilità la circostanza che la banca, nei rapporti con l'Amministrazione, abbia meri poteri di proposta (l'articolo 9 del DM 527/1995) e sia chiamata ad esprimere agli uffici ministeriali pareri o a presentare relazioni ed analisi. Il tutto, in assenza in capo all'istituto di credito, di poteri decisionali capaci di soppiantare (o anche solo contrastare) le determinazioni del . CP_7
Chiarito il rapporto de quo, ripercorreva i fatti all'origine del giudizio al fine di rettificare la ricostruzione in fatto fornita da controparte. Dunque, sulle vicende relative all'erogazione del contributo, in relazione alla carenza di istruttoria contestata dalla , allorché la stessa lamentava un Pt_1 iter difforme rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, precisava la che con riferimento alla prima richiesta di erogazione, formulata da CP_6
il 15 marzo 2007, ed effettiva erogazione intervenuta solo il 2 gennaio Pt_1
2008, a seguito della ricezione della richiesta di erogazione, la aveva CP_6 chiesto a di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva Pt_1
(c.d. DURC), presupposto essenziale per beneficiare di erogazioni pubbliche ed eccepiva che, con lettera del 28 maggio 2007, aveva Pt_1 informato la di non essere in grado di fornire il DURC richiesto CP_6
(doc. 2). Ancora, che in data 30 luglio 2007, la ritrasmetteva i medesimi Pt_1 documenti già inviati alla ma non il DURC, come riscontrato dalla CP_6 con lettera del 9 agosto 2007, con la quale essa ribadiva la necessità CP_6 del DURC fornendo espliciti riferimenti normativi. Specificava che la Pt_1 procurava il DURC richiesto solo in data 16 ottobre 2007 e che, una volta che lo stesso era stato trasmesso alla quest'ultima aveva CP_6 tempestivamente effettuato, in data 15 novembre 2007, la prenotazione dei fondi per l'erogazione presso il MISE e il aveva reso disponibili le CP_7 somme in data 24 dicembre 2007; che ricevuta la disponibilità, la CP_6 aveva provveduto all'erogazione con valuta 3 gennaio 2008. Con riferimento alla seconda richiesta di erogazione, trasmessa da il 3 Pt_1 marzo 2008, osservava che, anche in questo caso, il DURC era stato ottenuto da solo il 31 luglio 2008 (doc. 6). Una volta ricevuto il Pt_1 documento, la aveva prontamente effettuato la prenotazione dei CP_6 fondi per l'erogazione nel corso della prima finestra utile aperta dal
, ossia in data 18 settembre 2008 e il quindi reso CP_7 CP_7
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disponibili i fondi solo il 14 dicembre 2009, ossia 15 mesi dopo la prenotazione effettuata dalla Precisava che l'erogazione era CP_6 avvenuta dieci giorni dopo la messa a disposizione dei fondi (doc. 8). Con riferimento, infine, alla terza erogazione, richiesta da il 24 luglio Pt_1
2008, contestava, in primo luogo, che la richiesta formulata da Pt_1 difettava della dichiarazione di ultimazione lavori ed entrata a regime, prevista dal punto 8.1 della Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 e, al contempo, la documentazione finale di spesa inviata da non riportava Pt_1
l'importo delle spese consuntivo e gli estremi delle concessioni edilizie relative alle opere murarie, in violazione del disposto dell'allegato 30 alla medesima Circolare. Dunque, che rilevate le suddette non conformità, che non avrebbero consentito alcuna erogazione, la aveva più volte sollecitato a CP_6 Pt_1
l'invio delle dichiarazioni e della documentazione mancante;
solo nel novembre 2009, ossia ben un anno e mezzo dopo la richiesta di erogazione,
aveva provveduto a fornire solo alcune parziali integrazioni. Dunque, Pt_1 che la aveva trasmesso la documentazione al perito incaricato delle CP_6 verifiche tecniche ing. in data 9 dicembre 2009 e successivamente, Per_1 formulato ulteriori richieste di documentazione integrativa, evase da Pt_1 solo in data 4 maggio e 29 giugno 2011. Parallelamente, la rilevava CP_6 aver provveduto a richiedere alle autorità competenti il certificato antimafia relativo alla (lettera 1 luglio 2011 – doc. 13) rilasciato in data 15 marzo Pt_1
2012 e contestava aver la fornito la dichiarazione di ultimazione lavori Pt_1 ed entrata a regime del programma solo il 7 giugno 2013, ossia ben 5 anni dopo l'invio della richiesta di erogazione a saldo, cui tale dichiarazione sarebbe dovuta essere già allegata. Successivamente, che in data 24 febbraio 2014 PWC – subentrata all'ing. quale perito tecnico – forniva la Per_1 propria relazione alla e quest'ultima, esaminata la relazione tecnica, CP_6 emetteva la propria relazione finale di spesa inviandola al MISE il 5 giugno 2014 (doc. 17). All'esito negativo della relazione finale conseguiva la proposta di revoca oggetto di censura da parte di . Pt_1
Da ultimo, con riferimento alle circostanze in fatto, precisava altresì che il aveva direttamente richiesto al con CP_7 Parte_3 nota del 24 luglio 2014, chiarimenti in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato realizzato da . Pt_1
Alla luce della ricostruzione che precede, sulla scorta della documentazione prodotta la rivendicava la legittimità della disposta revoca delle CP_6 agevolazioni. In diritto, preliminarmente eccepiva la sua carenza di CP_9 legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna al pagamento del contributo in solido con il , all'uopo ribadiva che CP_7 le somme di cui si discute fossero fondi pubblici, in esclusiva disponibilità del il . Sul punto, richiamava l'articolo 8 del DM 527/1995 e CP_7
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l'articolo 9 della circolare 900315/2000. In sintesi, evidenziava che in nessun caso la può autonomamente disporre dei fondi oggetto delle CP_6 agevolazioni in discorso, né tantomeno, di conseguenza, può essere ritenuta responsabile del pagamento, nemmeno in via solidale col , dal CP_7 momento che svolge con riferimento alle erogazioni un mero ruolo di intermediario incaricato del pagamento. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande avversarie. Resisteva alle avverse contestazioni circa i motivi di revoca, rilevando la radicale erroneità delle doglianze. Segnatamente, avverso le contestazioni relative al primo motivo di revoca, dibatteva la mancata trasmissione da parte di delle informazioni Pt_1 perentoriamente prescritte dall'articolo 3, comma 1, lett. “f” del decreto di concessione provvisoria del 21 luglio 2005 - lungi dal risolversi in una irregolarità solo formale – essersi frapposta alle obbligatorie verifiche che la e il erano chiamati a condurre ex lege sulla concreta CP_6 CP_7 destinazione finale dei finanziamenti erogati. Relativamente all'altro profilo di doglianza avversario, sul secondo motivo di revoca, la banca eccepiva che al momento della scadenza della domanda di finanziamento (24 dicembre 2004), chi aveva concesso in locazione a l'immobile di cui si tratta (vale a dire la GICOM S.p.A.) non ne aveva Pt_1
- a quella data - la disponibilità e non aveva pertanto alcun titolo per stipulare quel contratto di locazione;
contratto che pertanto era inidoneo a comprovare alcunché. Precisava che il contratto di leasing tra la GICOM S.p.A. e la proprietaria dell'immobile era stato sottoscritto solo il 27 luglio 2005; ossia mesi dopo la scadenza del bando del dicembre 2004 e soprattutto dopo la locazione commerciale del 22 dicembre 2004 sulla cui validità la aveva interamente basato le sue tesi. Pertanto, eccepiva che Pt_1 il contratto di locazione commerciale GICOM-ELDO era ben lontano dal poter validamente comprovare (al 24 dicembre 2004) la disponibilità in capo alla ricorrente del bene di cui si tratta;
giacché nemmeno la GICOM a quella data aveva alcun titolo per disporne. Con riferimento al terzo motivo di revoca, la NC deduceva che nelle controdeduzioni del 7 agosto 2014 la era stata costretta ad ammettere Pt_1
l'esistenza di una concreta e rilevante difformità (consistita nella variazione della pianta dell'immobile che da rettangolare si era “trasformata” in un rettangolo sormontato da un trapezio). Pertanto, a fronte di tale incontestata difformità, eccepiva priva di pregio l'obiezione della Pt_1 basata sull'esistenza, nella specie, di un certificato di agibilità, in quanto rilevava che quest'ultimo, non fosse destinato - in via primaria - a comprovare la conformità di un immobile al progetto approvato dall'Ente competente, ma (giuste le previsioni dell'articolo 24 del DPR 380/2011)
“attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
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energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati”, di guisa che eccepiva palese infondatezza dell'argomentazione avversaria. Sul quarto motivo di revoca, concernente la mancata consegna delle fatture, la faceva presente che, in sede di conferma della proposta di revoca, lo CP_6 aveva tuttavia ritenuto superato. Quanto al quinto motivo di revoca, avverso quanto asserito dalla circa Pt_1 le liberatorie redatte secondo lo schema allegato alla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, la NC deduceva di aver osservato in sede di conferma della proposta di revoca che dette liberatorie erano state redatte secondo le disposizioni dell'ormai abrogata legge n. 15/68. Dibatteva riguardo il sesto motivo di revoca e da ultimo evidenziava, così resistendo anche alla doglianza inerente al settimo motivo di censura, che l'articolo 2 del DM 527/1995 è inequivoco nello stabilire che requisito soggettivo di ammissione ai finanziamenti di cui alla legge 488/1992 è rappresentato, inter alia, dal fatto che i richiedenti si trovino “nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata”. E ciò in un contesto nel quale è pacifico che – per il principio di continuità dei requisiti di ammissione – “l'erogazione e il mantenimento delle agevolazioni finanziarie sono sottoposti alla condizione legale del possesso, in capo al richiedente, sin dalla domanda di concessione, per tutta la durata e fino alla estinzione del rapporto, dei requisiti di idoneità morale, ragione per cui la mancanza originaria – o la perdita successiva - dei quali comporta la decadenza dai benefici” accordati. Pertanto contestava che giacché l'articolo 8, comma 1, del DM 527/1995 fissa in tale termine in cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, il solo fatto che nel 2011 aveva presentato domanda di concordato Pt_1 preventivo di per sé imponeva al la revoca dei finanziamenti CP_7 accordati, essendo evidente – anche in ragione di quanto statuito dall'articolo 21 octies, comma 2, della legge 241/1990 – che l'Amministrazione (a fronte del chiaro disposto della normativa di settore) era vincolata ad agire in autotutela. Tutto quanto premesso e argomentato, la come in Controparte_9 epigrafe rappresentata e difesa, concludeva : -in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alla domanda di CP_9 pagamento del contributo svolta dalla UR EL LL;
- nel Parte_1 merito: respingere tutte le domande di merito formulate dalla UR EL LL
in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per i Parte_1 motivi illustrati nella narrativa della presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, all'udienza cartolare del 18 novembre 2022 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., e rinviato il giudizio per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 17 novembre 2022; in quest'ultima data, ritenuta n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare del 18.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
2.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Ed invero, la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce. Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie dove “sostiene di svolgere un ruolo di mero gestore, viene a discutersi non di “legittimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n. 14468). Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale deve essere tempestivamente fatta valere dalla parte interessata. In ogni caso va respinto il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla banca erogatrice, fondata sull'assunto della non gestione né in via diretta né indiretta della concessione delle domande di accesso ai benefici di cui alla legge n. 488/92. Ed invero tale assunto non può essere condiviso, tenuto conto della documentazione agli atti, ove si consideri che dunque, sebbene spetti allo Stato di istituire meccanismi preventivi e sanzionatori per eventuali irregolarità, negligenze o abusi, sussiste in capo alla NC Erogatrice la rendicontazione del programma di investimenti e la responsabilità dell'istruttoria dell'iter tecnico-amministrativo seppur non l'effettiva gestione del fondo.
3. Nel merito. Va premesso che con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.148003 del 21.7.2005 veniva concesso alla ditta Pt_1 agevolazione e successivamente con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Divisione VIII – Grandi Progetti di Investimento e Sviluppo territoriale prog. 81504/13 – 20 bando – CUP B631050002000005 veniva disposta la revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992 concesse in via n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
provvisoria e per l'effetto negata l'autorizzazione del saldo di €121.988,00 nonché disposto il recupero dell'importo di € 243.976,00. Orbene, nella specie la parte ricorrente si duole della legittimità del provvedimento di revoca adottato su impulso della nota del soggetto responsabile del 06/06/2014 con la quale la NC convenuta chiedeva dare corso al procedimento di revoca per mancato possesso dei requisiti di ammissione al bando previsti dalla Circolare ministeriale n.900047 del 25/01/2001 e confermata la richiesta di attivazione del procedimento di revoca della agevolazione, poi emessa . Sul punto, occorre osservare che una volta emesso il provvedimento di ammissione, in via provvisoria, al contributo, in presenza delle circostanze previste dalla normativa in materia, è sempre possibile una revoca del contributo. La revoca, a seguito di inadempimento dell'impresa, è stata equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. n. 26507 del 27/11/2013), sicché la fattispecie opera interamente sul piano privatistico, e nella fattispecie si ritiene che la pubblica amministrazione abbia esercitato le sue prerogative in modo conforme alla legge, in quanto, una volta constatato l'inadempimento del concessionario alle obbligazioni imposte a suo carico dalla disciplina di riferimento, non doveva far altro che procedere alla revoca del contributo. Ciò emerge evidente ove si consideri che, nel caso di specie, l'erogazione era effettuata in via provvisoria, né, al momento della dazione del denaro, si erano già verificati i presupposti che hanno imposto l'adozione del provvedimento impugnato, scaturito dal mancato assolvimento di futuri obblighi, assunti in sede di richiesta del beneficio. Questo Tribunale intende conformarsi alla condivisibile opinione della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. Civ. n. 23603 del 09.10.17). Né induce a diversa considerazione la pur autorevole giurisprudenza amministrativa che, a prescindere da ogni rilievo circa la diversità della fattispecie presa in esame in quella sede (non si trattava, infatti, di contributi concessi ex lege 488/92 bensì di finanziamenti ai quali era applicabile il Regolamento UE n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995), a ben vedere non enuncia una diversa regola di giudizio, giacché, in ossequio al generale principio logico – giuridico, espresso dal brocardo
“contra non valentem agere non currit praescriptio”, la prescrizione non possa decorrere prima che si siano verificati i presupposti - rappresentati, nella n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
specie, dal mancato assolvimento degli obblighi assunti all'atto della percezione del finanziamento (concesso, va ricordato, in via meramente provvisoria) - per l'esercizio del diritto.
Sotto altro profilo, va poi considerato che “il fallimento della società”, rientra tra i motivi di revoca previsti. Si veda nello specifico Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 09/10/2009, n. 6209: “Qualora la revoca di un pubblico finanziamento, a fronte della conclamata impossibilità di conseguire (mercè l'intervenuto fallimento della società beneficiaria) le finalità in vista delle quali il contributo è stato erogato, assuma i connotati propri dell'atto vincolato, ai sensi della disciplina di riferimento, una eventuale carenza di comunicazione di avvio del procedimento non può considerarsi di per sé capace di provocare, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990 effetti caducatori sul provvedimento”. In ogni caso, mette conto evidenziare che, nella specie, il motivo della revoca non è stato solo il fallimento della concessionaria intercorso nelle more della procedura, ma la rilevata imperfezione dei requisiti richiesti all'atto dell'accesso al bando, come dimostrato dal costituito ente erogatore, di guisa che si ritiene che la revoca delle agevolazioni è totale e, dunque, non è possibile una revoca parziale, giacché presupposto della revoca è che l'evento che la determina pervenga e si realizzi in pendenza della realizzazione del progetto. Quanto alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, è appena il caso di sottolineare che l'impugnato decreto di revoca non è un atto discrezionale, ma un provvedimento vincolato di decadenza accertativa, intervenuta per inadempimento, onde non è a discorrere di illegittimità dello stesso per, inesistenti, vizi formali In definitiva, questo Tribunale ritiene che nella specie la P.A. abbia esercitato le sue prerogative in modo conforme alla legge, in quanto, una volta constatato l'inadempimento del concessionario alle obbligazioni imposte a suo carico dalla disciplina in materia, non doveva far altro che procedere alla revoca del contributo e al recupero di quanto erogato per cui ha legittimamente emanato il decreto di revoca totale del contributo provvisoriamente concesso. Per tutti i motivi che precedono la domanda attorea va definitivamente rigettata. 4. Le spese di lite. La particolarità della vicenda, connotato dall'obbiettiva peculiarità delle questioni affrontate e decise mediante la presente pronuncia, unitamente al motivo del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dalla convenuta, inducono la giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa n. 6695/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 15 N. 6695/2021 R.G.A.C.
iscritta al n. 6695/2021 R.G.A.C, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1.RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in RS, 21/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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